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PubblicatoArsenio Villani Modificato 11 anni fa
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OBBLIGHI E PRASSI COMMERCIALI NELLE VARIE FASI DI DISTRIBUZIONE
CCIAA di Milano “giornate di studio su etichettatura e presentazione dei prodotti tessili” CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p.A. OBBLIGHI E PRASSI COMMERCIALI NELLE VARIE FASI DI DISTRIBUZIONE “MARCATURA CE PER INDUMENTI DI PROTEZIONE E GUANTI” Gabriella Alberti Fusi Direzione Tecnica e Ricerca Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Busto Arsizio (VA) Milano, 12 dicembre 2006
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IL QUADRO NORMATIVO Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro [e successive modifiche e integrazioni] Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994 [e successive modifiche e integrazioni] in attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Titolo IV (art. 40 – 46) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE [(DPI) - Personal Protective Equipment : PPE]
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IL QUADRO NORMATIVO Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale [e successive modifiche e integrazioni] Decreto Legislativo n° 475 del 4 dicembre 1992 [e successive modifiche e integrazioni] in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Norme Armonizzate: disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione Europea. standardization/harmstds/reflist/ppe.html
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La definizione di DPI
COSA SONO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza. Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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La Direttiva 89/656/CEE (DL 626) Gli obblighi del Datore di Lavoro
garantire la sicurezza al lavoratore scegliere i DPI - mediante analisi dei rischi - individuando le caratteristiche adeguate ai rischi - valutando le caratteristiche dei DPI esistenti sul mercato e raffrontandole con quelle ritenute necessarie - individuando le condizioni d’uso - fornendo i DPI conformi - adeguando la scelta quando necessario mantenere in efficienza i DPI garantire le condizioni igieniche dei DPI garantire l’informazione e formazione al lavoratore
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475)
I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA definizione di Dispositivi di Protezione Individuale suddivisione dei DPI in tre categorie requisiti essenziali di salute e sicurezza procedure di certificazione dei DPI modalità di etichettatura dei DPI modalità di controllo per i DPI di III categoria responsabilità, sanzioni e disposizioni penali
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE di I Categoria Hanno la funzione di salvaguardare da: azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti rischi derivanti da contatto o urti con oggetti caldi, che espongano ad una temperatura non superiore ai 50° C ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente azione lesiva dei raggi solari
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE di I Categoria nel SETTORE TESSILE indumenti e guanti contro le intemperie e il freddo (fino a -5°C) indumenti e guanti contro blandi prodotti detergenti
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE di III Categoria apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli areosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici apparecchi di protezione respiratoria che isolano completamente dall’atmosfera, inclusi quelli destinati all’immersione i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni ionizzanti
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE di III Categoria dispositivi di intervento in ambienti caldi con effetti comparabili a quelli di una temperatura d’aria pari o superiore a 100°C, con o senza radiazioni IR, fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione dispositivi di intervento in ambienti freddi con effetti comparabili a quelli di una temperatura d’aria inferiore o pari a - 50°C dispositivi destinati a proteggere dalle cadute dall’alto dispositivi destinati a proteggere contro i rischi elettrici per i lavoratori con tensioni pericolose
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE di III Categoria nel SETTORE TESSILE indumenti e guanti per Vigili del Fuoco indumenti e guanti contro il fuoco e calore (AIB..) indumenti e guanti contro il freddo (oltre i -50°C) indumenti e guanti contro le aggressioni chimiche indumenti e guanti contro le aggressioni microbiche
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La classificazione dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE di II Categoria (tutto ciò che non è I o III categoria) nel SETTORE TESSILE indumenti e guanti contro il fuoco e calore indumenti e guanti per saldatori indumenti e guanti contro il freddo (tra -5°C e - 50°C) indumenti contro rischi di impigliamento in parti in movimento indumenti ad alta visibilità
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Per tutte le categorie il fabbricante
La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La procedura di Certificazione CE di tipo Per tutte le categorie il fabbricante prima di apporre la marcatura CE deve: predisporre la Documentazione Tecnica costruire il prototipo effettuare le necessarie verifiche predisporre la Dichiarazione di Conformità
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Per i DPI di II categoria il fabbricante deve inoltre:
La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La procedura di Certificazione CE di tipo Per i DPI di II categoria il fabbricante deve inoltre: sottoporre la Documentazione Tecnica ad un Organismo Notificato sottoporre il prototipo ad un Organismo Notificato (che ne verifica la rispondenza ai requisiti mediante prove – norme di prodotto, norme di prova, requisiti essenziali) ricevere dall’Organismo Notificato (nel caso di verifica positiva) l’Attestato d’Esame CE di Tipo prima di effettuare la dichiarazione di conformità e apporre la Marcatura CE
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Per i DPI di III categoria il fabbricante
La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La procedura di Certificazione CE di tipo Per i DPI di III categoria il fabbricante è inoltre sottoposto ogni anno: alla sorveglianza di un Organismo Notificato di sua scelta (non necessariamente l’Organismo che rilasciato l’Attestato CE) secondo una delle seguenti procedure campionamento della produzione e verifiche oppure sorveglianza del proprio Sistema Qualità
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LE CONSEGUENZE DI UNA SITUAZIONE NON CONFORME
La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La procedura di Certificazione CE di tipo LE CONSEGUENZE DI UNA SITUAZIONE NON CONFORME Qualora l’organismo accerti che i DPI non rispondano ai requisiti essenziali, al tipo oggetto dell’Attestato CE o che l’Organizzazione o le prassi adottate dal fabbricante non assicurino la conformità della produzione adotta i provvedimenti necessari e informa immediatamente il Ministero per gli eventuali provvedimenti
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La Direttiva 89/686/CEE (DL 475) La procedura di Certificazione CE di tipo
RESPONSABILITÀ L’apposizione della Marcatura CE, la Dichiarazione di Conformità, il rilascio della Nota Informativa sono di responsabilità del “produttore” Dal “Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo Produttore: il fabbricante del prodotto ….. e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto ….
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