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PubblicatoGerardina Mariotti Modificato 9 anni fa
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Docente: Avv. Grazia Nadia Emanuele Data: 29 luglio 2015
ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI Atto Aggiuntivo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012 POR FSE – Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale Soccorso istruttorio Docente: Avv. Grazia Nadia Emanuele Data: 29 luglio 2015
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soccorso istruttorio SUB-PROCEDIMENTI:
Verifica della correttezza documentale soccorso istruttorio
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VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DOCUMENTALE- SOCCORSO ISTRUTTORIO FONTI NORMATIVE Art. 39 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Semplificazione PA), convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 Art. 46, commi 1, 1-bis, 1-ter, del Codice dei Contratti Pubblici Art. 38, comma 2-bis, del Codice dei Contratti Pubblici
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IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLE GARE INDETTE FINO AL 24 GIUGNO 2014. Art
IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLE GARE INDETTE FINO AL 24 GIUGNO Art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006: «nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati» • Eccezione alla regola del rispetto del rigore formale nella presentazione delle dichiarazioni. • L’ambito di applicazione è limitato alle dichiarazioni rese ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di ordine speciale previsti per la partecipazione alla procedura di gara.
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IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLE GARE INDETTE FINO AL 24 GIUGNO 2014
IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLE GARE INDETTE FINO AL 24 GIUGNO Ciascun operatore economico partecipante ha, quindi, l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale espressamente previsti dalla norma. MA COME È STATA INTERPRETATA LA PORTATA DI TALE ONERE DICHIARATIVO?
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Interpretazione formalistica Interpretazione sostanzialistica
MA COME È STATA INTERPRETATA LA PORTATA DI TALE ONERE DICHIARATIVO? Interpretazione formalistica Interpretazione sostanzialistica
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INTERPRETAZIONE FORMALISTICA
ANAC: ha chiarito che oltre all’ipotesi di falsità, anche l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni costituivano motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara (da ultimo, parere n. 144 del 20 giugno2014). Parte della giurisprudenza: nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire in conformità al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, in quanto consente la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara, a prescindere dal fatto che l’impresa meritasse “sostanzialmente” di partecipare alla gara (Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1471, in tal senso di recente 24 giugno 2014, n. 3198).
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INTERPRETAZIONE SOSTANZIALISTICA
Parte della giurisprudenza: valorizza l’esclusione dalla gara solo in presenza del dato sostanziale del mancato possesso dei prescritti requisiti. Pertanto, solo l’insussistenza in concreto delle cause di esclusione previste dalla legge, comporterebbe ope legis l’effetto espulsivo (cfr. Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 583; sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5883).
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INTERPRETAZIONE PREVALENTE
Adunanza Plenaria (C.d.S, sentenza n. 9/2014): nell’ambito del quadro normativo previgente, sulla base del dato letterale dell’art. 46, comma 1, dunque, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio è circoscritta al caso in cui la documentazione prodotta da un concorrente sia carente di taluni elementi e dunque la stazione appaltante, nel rispetto del favor partecipationis, richieda l’integrazione o i chiarimenti in ordine al contenuto della stessa. Per l’operatività del soccorso istruttorio occorre che vi sia stato un principio di documentazione. E’ inoperante in caso di omissioni di documenti richiesti a pena di esclusione.
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IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLE GARE INDETTE FINO AL 24 GIUGNO 2014.
Art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, cause di esclusione: mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti; incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; • Tassatività delle ipotesi di esclusione. Nullità delle prescrizioni della lex specialis che prevedono cause di esclusione ulteriori.
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IL NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO “A PAGAMENTO”
Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l'art. 39, rubricato "Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici", gli artt. 38 e 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
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IL NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO “A PAGAMENTO” Ambito di applicazione
Le predette disposizioni, ai sensi del citato art. 39 del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applicano alle sole procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
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IL SOCCORSO ISTRUTTORIO “A PAGAMENTO”
Finalità: Superamento delle incertezze interpretative con la Procedimentalizzazione del soccorso istruttorio. Deflazione del contenzioso amministrativo. Previsione di una istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta. Previsione di una sanzione pecuniaria che disincentiva la «negligenza» dei concorrenti nella produzione dei documenti.
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AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO “A PAGAMENTO” Il soccorso istruttorio non è limitato alla documentazione relativa ai requisiti di partecipazione di cui agli artt. da 38 a 45 del Codice ma a (quasi) tutta la documentazione da produrre in gara. Infatti: Art. 38, comma 2-bis: l’irregolarità/l’omissione/incompletezza può riguardare non solo le «dichiarazioni» ma anche gli «elementi». Art. 46, comma 1-ter: si applica «a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara». Il soccorso istruttorio opera in caso di irregolarità, incompletezza omissioni.
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COME FUNZIONA? l soccorso istruttorio diventa la regola ed è doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara. L’esclusione dalla gara diventa una sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. Approccio sostanzialistico: inversione radicale del principio che era stato enunciato dall’Adunanza Plenaria (CdS, sentenza n. 9/2014). Adesso, è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità della documentazione, con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.
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MA SIGNIFICA CHE SIA DAVVERO SANABILE OGNI «DIFETTO» DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER PARTECIPARE ALLA GARA? IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON OPERA: • per sopperire alla mancanza di un requisito al momento fissato dalla lex specialis, quale termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione; • per supplire a carenze dell’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando (inalterabilità dell’offerta, pena la violazione della par condicio)
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ANAC – DETERMINAZIONE N
ANAC – DETERMINAZIONE N. 1/2015 l’Autorità ha preso posizione sulla questione nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, nella quale ha fissato dei criteri interpretativi della norma, al fine di garantire un’uniforme applicazione della stessa da parte delle stazioni appaltanti.
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L’ANAC, in un passaggio particolarmente rilevante, ha chiarito che il nuovo comma 2-bis della norma “prevede l’obbligo del concorrente di pagare, in favore della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, e ciò, è da ritenere, solamente al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze”. Infatti, l’Autorità individua la ratio della sanzione nella finalità di sanare tutte le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni dei concorrenti; ora, se questi non volessero sanare le irregolarità, rinunciando a partecipare alla gara, sarebbe priva di senso la richiesta di pagamento di una sanzione. Per questo motivo, nella determinazione, l’Autorità chiarisce che la stazione appaltante non dovrà procedere all’incameramento della cauzione provvisoria, posta a garanzia del pagamento della sanzione, “in ogni caso […] per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio”.
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L’ANAC si sofferma ad evidenziare che la sanzione è prevista soltanto nel caso in cui l’irregolarità o la carenza delle dichiarazioni rese dai partecipanti abbiano il carattere dell’essenzialità; infatti, dice la norma, “nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione”.
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Secondo l’ANAC, “le carenze essenziali riguardano l’impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell’art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti”. Tutte le altre irregolarità configurerebbero, a parere dell’Autorità, “un tertium genus, che riguarderebbe, per lo più, ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante, attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria”. Emerge, dunque, la chiara volontà dell’Autorità di non introdurre, se non quando sia assolutamente necessario o quando non vi sia la volontà dei concorrenti di avvalersi del soccorso istruttorio, un ulteriore onere formale in capo ai partecipanti a gare ad evidenza pubblica, anche in ragione delle molte perplessità suscitate dalla norma.
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Irregolarità essenziali relative a: a) Elementi essenziali afferenti la capacità tecnica Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4985: Oggetto del giudizio: Appalto di servizi — Obbligo di produrre dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto — Art. 42, lett. h) e art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 Ipotesi di totale omessa indicazione di elementi essenziali afferenti la capacità tecnica — Divieto di soccorso istruttorio
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IRREGOLARITÀ ESSENZIALI RELATIVE A: a) Elementi essenziali afferenti la capacità tecnica Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n – Principio espresso: “ove in una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico il concorrente non fornisca quantomeno un principio di prova sul possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla legge speciale, la stazione appaltante non può esperire il soccorso istruttorio” (cfr. anche T.A.R. Toscana, 5 dicembre 2013, n. 1689) .
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Irregolarità essenziali relative a: b) Sottoscrizione della domanda e dell’offerta Interpretazione dell’ANAC Principio espresso: “la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’offerta è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara e costituisce elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell'art. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter del codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, completezza o irregolarità, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando. .
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Irregolarità essenziali relative a: b) Sottoscrizione della domanda e dell’offerta Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n Oggetto del giudizio: Appalto pubblico - Sottoscrizione offerta - Carenza - Legittima l'esclusione dalla gara .
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Irregolarità essenziali relative a: b) Sottoscrizione della domanda e dell’offerta Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n Principio espresso: la sottoscrizione dell’offerta si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta, assolvendo la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara. .
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ELEMENTI CHE COSTITUISCONO LEGITTIME CAUSE DI ESCLUSIONE::
Mancate indicazioni sul plico esterno contenenti le buste e sulle buste interne Interpretazione dell’ANAC Principio espresso: costituisce causa di esclusione l’ipotesi di mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta; al contrario, non può costituire causa legittima di esclusione, la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato. .
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Elementi che costituiscono legittime cause di esclusione:: b) Mancata sigillatura del plico e delle buste interne Interpretazione dell’ANAC Principio espresso: costituisce causa di esclusione l’ipotesi di mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; costituisce, altresì, causa di esclusione mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica. Si precisa che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere all’aggiudicazione di più di un lotto, l’offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto. .
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ELEMENTI CHE NON POSSONO COSTITUIRE CAUSE LEGITTIME DI ESCLUSIONE: - Indicazioni sul plico, sulle buste e sui documenti di gara Interpretazione dell’ANAC Principio espresso: non può costituire causa di esclusione la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato; nonché la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara. Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l'esclusione debitamente motivata del concorrente .
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Elementi che non possono costituire cause legittime di esclusione: - Dichiarazioni conformi al modello predisposto dalla stazione appaltante Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 162 Oggetto del giudizio: 1. Procedura di gara - Dichiarazioni requisiti generali - Mancanza - Fattispecie non considerata dalla sentenza ad. plen. del Cons. Stato n. 16/ Procedura di gara - Dichiarazione requisiti generali - Modello predisposto dalla stazione appaltante - Carenze di alcune dichiarazioni richieste dal disciplinare - Soccorso istruttorio ex art. 46. comma 1 .
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Elementi che non possono costituire cause legittime di esclusione: - Dichiarazioni conformi al modello predisposto dalla stazione appaltante Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 162 Principio espresso: Laddove è la dichiarazione proposta come format dalla stazione appaltante a non comprendere tutte le dichiarazioni che risultano richieste in base ad un’applicazione rigorosa delle previsioni del disciplinare, in tali circostanze, la stazione appaltante deve esercitare il c.d. potere di soccorso istruttorio. .
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ELEMENTI CHE NON POSSONO COSTITUIRE CAUSE LEGITTIME DI ESCLUSIONE: - Dichiarazioni conformi al modello predisposto dalla stazione appaltante Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 303 Oggetto del giudizio: Appalti pubblici - Procedura di gara - dichiarazione requisiti generali Incompletezza - Carenza dichiarazione requisiti amministratori impresa cedente - Errore indotto da errata formulazione modello Esclusione dalla gara - Inammissibilità Principio espresso: “essendo stata resa la dichiarazione ex art. 38 c.d.c.p. in modo incompleto sulla base del modello (istanza di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante, che non reca espressamente Ia comminatoria della esclusione per difetto di dichiarazione ex art. 38 cit. relativamente agli amministratori dell'impresa cedente, o che comunque lascia residuare un ragionevole dubbio in tal senso, può ritenersi che il concorrente sia stato indotto in errore dalla formulazione ambigua o equivoca del modello di dichiarazione e pertanto non poteva essere automaticamente escluso”. .
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CAUSE CHE possono costituire leGittimA CAUSA di esclusione: - Protocollo di legalità AVCP parere di precontenzioso , n.113 Appalti pubblici - Protocolli di legalità - natura e caratteri - Mancata dichiarazione impegno rispetto protocolli di legalità - Esclusione - Va disposta Principio espresso: “la previsione dell'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione è tuttora consentita e conforme al principio di tassatività di cui all'art. 46 del codice dei contratti pubblici, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti”. .
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CAUSE CHE POSSONO COSTITUIRE LEGITTIMA CAUSA DI ESCLUSIONE: - Protocollo di legalità TAR Palermo, sez. II, n. 568 Appalti pubblici - Protocolli di legalità - natura e caratteri - Mancata dichiarazione impegno rispetto protocolli di legalità - Esclusione - Va disposta Principio espresso: “una siffatta causa di esclusione può legittimamente essere contemplata dal disciplinare di gara, senza che ciò dia luogo a violazione dell'art. 46, comma 1-bis del codice, in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di gara che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara; tale norma va interpretata, quindi, nel senso di consentire l'imposizione della preventiva accettazione dei protocolli, con apposita dichiarazione da allegare agli atti di gara a pena d'esclusione, per la quale la stazione appaltante neppure potrebbe ricorrere al soccorso istruttorio in favore dei concorrenti a ciò inadempienti”. .
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CAUSE CHE POSSONO COSTITUIRE LEGITTIMA CAUSA DI ESCLUSIONE: - Contributo Autorità ANAC, parere di precontenzioso 22 dicembre 2014, n. 114 Procedura di aggiudicazione - Contributo all'Autorità - Mancato pagamento del contributo all'Autorità - Clausola del bando che sancisce l'insussistenza in capo ai concorrenti di alcun obbligo contributivo nei confronti dell'Autorità - Esclusione - Illegittimità - Principio di tutela dell'affidamento del concorrente - Principio di favor partecipationis Principio espresso: “Qualora Ia lex specialis contenga una clausola secondo cui non è dovuto alcun contributo all'Autorità, il concorrente che non abbia versato il contributo, confidando nella legittimità della clausola, non può essere poi escluso dalla partecipazione alla procedura per tale mancato versamento, in ossequio tutela del legittimo affidamento inge-nerato dall'erronea clausola del bando e della massima partecipazione alle gare”. .
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In Sintesi: INADEMPIMENTI IRRIMEDIABILI O INSANABILI :
esclusione immediata dalla gara (difetto requisiti o irricevibilità / invalidità delle offerte) non si applica la sanzione. INADEMPIMENTI ESSENZIALI obbligo di attivare procedimento di regolarizzazione applicazione sanzione ammissione / esclusione INADEMPIMENTI NON ESSENZIALI ammissione alla gara senza attivazione procedimento reg. non si applica la sanzione acquisizione elementi o dichiarazioni per agevolare fase di verifica dei requisiti
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Recentemente ANAC Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza dell’11 e 12 marzo 2015, ha approvato la risposta ad una serie di quesiti presentati dal Ministero dell’Interno in ordine all’applicazione degli artt. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
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In particolare, il comunicato ANAC del 25/3/2015 ha ulteriormente precisato che:
riguardo all’applicabilità del citato comma 2-bis anche alle procedure ristrette, nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all’offerta, l’ANAC osserva che la disciplina di cui al citato art. 38, comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche nelle procedure ristrette;
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il divieto di cui all’art. 12 del D. lgs
il divieto di cui all’art. 12 del D.lgs. 205/2009 (Codice delle Assicurazioni Private), che non consente le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio del pagamento delle sanzioni amministrative, non incide sulla disciplina del soccorso istruttorio. Ciò, in quanto, come ribadito dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, la causa della polizza fideiussoria di cui all’art. 75 del Codice dei contratti non è quella di traslare il rischio di un avvenimento futuro ed incerto del contraente assicuratore, bensì quella di garantire l’adempimento di una obbligazione altrui. Ciò considerato, la polizza fideiussoria rientra nell’ambito dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra nell’ambito dei contratti aleatori e, pertanto, la diversa tipologia dei negozi giuridici contemplati rispettivamente dagli artt. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 106/2006 è di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del divieto posto dal Codice delle assicurazioni.
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la sanzione individuata negli atti di gara deve essere comminata nel solo caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. Il comunicato afferma, infatti, che tale lettura è doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese, sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. In particolare, viene precisato che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire icertificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.
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Grazie per l’attenzione!
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