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PubblicatoGiada Castaldo Modificato 11 anni fa
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Corso di Perfezionamento per la preparazione alla professione di Dottore commercialista e alla funzione di Revisore contabile
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IAS 37, Introduzione, punto 2.
I Fondi rischi e oneri: definizione IAS 37, Introduzione, punto 2. Il Principio definisce gli accantonamenti come passività con scadenza o ammontare incerti. Un accantonamento deve essere contabilmente rilevato se, e solo se: un’impresa ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; è probabile (cioè è più verosimile piuttosto che il contrario) che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento della obbligazione. Silvano Corbella dicembre 2010
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IAS 37, Introduzione, punto 3.
I Fondi rischi e oneri: definizione IAS 37, Introduzione, punto 3. Il Principio definisce obbligazione implicita quella derivante da azioni poste in essere da un’impresa in cui: l’impresa ha reso noto ad altre parti, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; come risultato, l’impresa ha determinato nelle altre parti contraenti la valida aspettativa che terrà fede ai propri impegni. Silvano Corbella dicembre 2010
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Le differenze riguardano più profili.
I Fondi rischi e oneri: principali differenze rispetto alla vigente impostazione Le differenze riguardano più profili. Con riguardo alla definizione: l’impostazione IAS, sebbene possa essere comunque letta in termini di natura, esistenza, ammontare e data di sopravvenienza (v. art bis comma 3° c.c.), è differente. Con riguardo al presupposto della rilevazione: obbligazione legale o implicita. Con riguardo alla “valutazione”: esigenza di attualizzare la passività “where the effect of the time value of money is material”. Inoltre, “where the provision being measured involves a large population of items, the obligation is estimated by weighting all possible outcomes by their associated probabilities”. Con riguardo alla “disclosure”: in presenza del rischio di pregiudicare la posizione dell’impresa, riduzione della disclosure richiesta.
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I Fondi rischi e oneri: le singole fattispecie di maggiore interesse
Crediti di precedenti esercizi per i quali sia presunta una perdita. L’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi? Posto che lo IAS 39 sancisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio al valore corrente, l’impresa non deve effettuare un accantonamento a fondo rischi poiché la circostanza non rientra nelle fattispecie previste dallo IAS 37.
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I Fondi rischi e oneri: le singole fattispecie di maggiore interesse
In data 1°/1/05 entra in vigore una nuova legge che impone l’uso di un nuovo impianto di depurazione. Termine ultimo per adeguarsi è il 1°/6/06. L’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi al 31/12/05? L’impresa non deve effettuare un accantonamento a fondo rischi perché non esiste alcuna obbligazione in corso al 31/12/05.
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I Fondi rischi e oneri: le singole fattispecie di maggiore interesse
L’impresa garantisce i suoi prodotti da difetti secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni di legge. L’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi? L’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi per un importo pari al valore attuale del costo di riparazione da sostenere nel caso si rinvengano difetti, tenuto conto della probabilità che questo accada.
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I Fondi rischi e oneri: le singole fattispecie di maggiore interesse
L’impresa nel corso dell’esercizio è entrata in contenzioso con la pubblica amministrazione per l’inquinamento di alcuni terreni. I legali della società ritengono che la possibilità di perdere la causa sia elevata. L’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi? Sussistendo la probabilità di condanna, l’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi per l’importo che si stima dovrà essere corrisposto alla data della sentenza, in caso di condanna, attualizzato alla data dell’accantonamento.
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I Fondi rischi e oneri: le singole fattispecie di maggiore interesse
L’impresa è obbligata in un contratto in cui i costi della risoluzione o esecuzione sono superiori ai benefici. L’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi? L’impresa deve effettuare un accantonamento corrispondente all’obbligazione attuale del contratto rappresentata dal costo di risoluzione (cioè il minore tra il costo necessario all’adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall’inadempimento).
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I Fondi rischi e oneri: le singole fattispecie di maggiore interesse
L’impresa è obbligata in un contratto in cui i costi della risoluzione o esecuzione sono superiori ai benefici. L’impresa deve effettuare un accantonamento a fondo rischi? L’impresa deve effettuare un accantonamento corrispondente all’obbligazione attuale del contratto rappresentata dal costo di risoluzione (cioè il minore tra il costo necessario all’adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall’inadempimento).
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IAS 19, Introduzione, punto 2.
TFR e IAS 19: tipologia di “benefici per i dipendenti” IAS 19, Introduzione, punto 2. Il Principio individua 5 categorie di benefici: benefici a breve termine, quali salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali, e delle assenze per malattia, compartecipazioni agli utili e incentivi (se dovuti entro i 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio; benefici successivi al rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successivi al rapporto di lavoro;
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IAS 19, Introduzione, punto 2.
TFR e IAS 19: tipologia di “benefici per i dipendenti” IAS 19, Introduzione, punto 2. altri benefici a lungo termine ai dipendenti inclusi permessi legati all’anzianità di servizio, disponibilità di periodi sabbatici, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dal termine dell’esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite; benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale. A loro volta, i benefici successivi al rapporto di lavoro, punto b), sono classificati: come piani a benefici definiti; come piani a contribuzione definita.
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La questione, in passato, ha dato origine a pareri discordanti.
TFR e IAS 19: tipologia di “benefici per i dipendenti” Considerato che lo IAS 19 prevede un differente trattamento contabile per ciascuna categoria esposta, il TFR a quale categoria è riconducibile? La questione, in passato, ha dato origine a pareri discordanti. Fino alla riforma previdenziale era pressoché unanimemente condivisa l’ipotesi di ricondurre il TFR ai piani con benefici definiti successivi al rapporto di lavoro, punto b). Pertanto il TFR andava espresso in termini di valore attuale in forza di un calcolo attuariale e tenendo conto delle variazioni nel tempo delle ipotesi attuariali (v. slides successive). A seguito della riforma previdenziale il problema si è svuotato di complessità.
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TFR e IAS 19: le modalità di calcolo (ante riforma previdenziale)
L’importo contabilizzato come passività relativa ai benefici definiti deve essere pari a (par. 54): il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio (par. 64); più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali) non contabilizzati, di cui infra (par ); meno gli eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate (par. 96); meno il fair value alla data di riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano (se esistono) che serviranno a estinguere direttamente le obbligazioni (par ).
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TFR e IAS 19: le modalità di calcolo (ante riforma previdenziale)
Il “Metodo della proiezione unitaria del Credito” considera e misura ogni periodo di lavoro fonte di un’unità aggiuntiva di diritto ai benefici, ai fini del calcolo dell’obbligazione finale (par. 65). Tale Metodo deve essere usato per determinare: il valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti; il costo previdenziale delle prestazioni di lavoro correnti; il costo previdenziale delle prestazioni di lavoro passate (se vi sono le condizioni) (par. 64). Il valore dell’obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro va attualizzato, anche se parte del valore è dovuto entro 12 mesi (par. 66).
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TFR e IAS 19: le modalità di calcolo (ante riforma previdenziale)
Le ipotesi attuariali devono essere obiettive (né imprudenti né troppo prudenti) e tra loro compatibili (par. 72). Esse servono per stimare le variabili che determinano il costo complessivo da sostenere per l’erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e comprendono: le ipotesi demografiche sulle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti (e delle persone a loro carico) che hanno diritto ai benefici (tasso di mortalità; tassi di rotazione del personale; percentuali di dipendenti che partecipano al piano; tassi di incidenza delle richieste di rimborso); le ipotesi finanziarie (tasso di sconto; livelli di retribuzioni future e dei benefici; costi futuri di assistenza medica; tasso di rendimento atteso delle attività a servizio del piano) (par. 73).
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TFR e IAS 19: le modalità di calcolo (ante riforma previdenziale)
L’impresa può adottare qualsiasi metodo sistematico che comporti una rapida determinazione degli utili e delle perdite attuariali da contabilizzare (par. 93). Due condizioni: stesso criterio applicato sia agli utili sia alle perdite; coerentemente tra i diversi esercizi. Il metodo residuale (par. 92) prevede che l’impresa debba rilevare una parte degli utili e delle perdite attuariali come provento o costo se il valore totale netto degli utili e delle perdite attuariali non rilevati al termine del precedente esercizio eccede il maggiore tra: il 10% il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti a quella data; il 10% del Fair Value di qualsiasi attività a servizio del piano a quella data (par. 92).
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