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è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008

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Presentazione sul tema: "è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008"— Transcript della presentazione:

1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili NORME E PRINCIPI DEONTOLOGICI

2 è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Il Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile: è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008 è entrato in vigore il 1° maggio 2008 ha avuto due aggiornamenti (1/11/2008 e 1/9/2010)

3 Le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: art. 29, lett. c): il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione; art. 49, comma 1: il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione; art. 50, comma 6: il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.

4 Cosa rappresenta un codice deontologico?
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Cosa rappresenta un codice deontologico? codificazione della cultura, dei valori e degli ideali di una professione in un certo momento potere (privilegio) di auto-regolamentazione di una professione espressione del potere giudiziario domestico La professione come “custode dei suoi valori”, “legislatore” e “giudice” di sé stessa: ma deve renderne conto alla società. Mentre il consequenzialismo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che fini e mezzi sono interdipendenti, per cui un fine giusto sarà il risultato di mezzi giusti.

5 La struttura del Codice deontologico:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione La struttura del Codice deontologico: Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-14) Titolo II – Rapporti professionali (artt ) Capo 1 – Rapporti con i Colleghi Capo 2 – Rapporti con i Clienti Capo 3 – Rapporti con gli Enti istituzionali di Categoria Capo 4 – Rapporti con i Collaboratori e Dipendenti Capo 5 – Rapporti con i Tirocinanti Capo 6 – Altri rapporti Titolo III – Concorrenza (artt ) Titolo IV – Disposizioni transitorie (art. 45)

6 I principi fondamentali della professione:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione I principi fondamentali della professione: Integrità (art.6) : onesta materiale (non rubare, non accettare denaro non dovuto, adempiere alle proprie obbligazioni), onestà intellettuale (non mentire o ingannare); Obiettività (art.7) : assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni, non influenzabilità dalle aspettative del cliente; Competenza (art.8 c. da 1 a 5) : conoscenza richiesta dalla natura della prestazione, allocazione adeguata di risorse (umane e temporali), non accettare incarichi in materie in cui non si è competenti, avvalersi della collaborazione di altri professionisti; formazione professionale continua; Diligenza e Qualità delle prestazioni (art.8 c. da 6 a 8) : seguire la prassi professionale ed i principi di comportamento (anche i collaboratori), dotarsi di una organizzazione adeguata; In tema di integrità si segnala la pronuncia della Cassazione (sent. n. 222/2001 ) che ha affermato la contrarietà ai doveri di lealtà e probità professionali dell'uso distorto da parte del professionista (nella fattispecie un avvocato) di strumenti apprestati dal diritto in funzione della tutela di posizioni subiettive legittime per procurare a sè, o ad altri, vantaggi indebiti ed attribuzioni patrimoniali sostanzialmente non spettanti e prive di giustificazione. Simili comportamenti da parte del professionista infatti, secondo la Corte di legittimità, sono lesivi non solo della dignità e del decoro professionali, ma anche di quella regola dell'"honeste vivere" che costituisce il substrato di ogni ordinamento giuridico. In tema di diligenza professionale si segnala la consolidata giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n. 6937/96; n. 7618/97; n /2000) secondo cui le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desideratola non a conseguirlo. Conseguentemente l'inadempimento dell’incarico professionale non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile al cliente, ma piuttosto deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza. In quanto alla valutazione del suddetto dovere trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale (art c.c.) il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata; sicchè la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel guai caso essa è attenuata configurandosi, secondo quanto previsto dall’art c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.

7 I principi fondamentali della professione:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione I principi fondamentali della professione: Indipendenza (art.9): rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibilità; evitare situazioni che possano ledere l’indipendenza ; Riservatezza (art.10): segreto professionale e generale riserbo di studio (approccio prudente: da considerarsi confidenziali tutte le informazioni che non sono in dominio pubblico; per taluni clienti, anche il fatto di essere il loro professionista può essere una informazione confidenziale); Comportamento professionale (art.11): mantenere alta la propria reputazione e quella della professione, anche quando non si esercita, lealtà, osservanza delle norme, cortesia e rispetto; Responsabilità professionale (art.14): essere in grado di adempiere agli obblighi risarcitori, eventualmente assicurandosi; in tema di indipendenza → Vd. C.N.R.C. n. 16 del 10 marzo 1994 in cui si affermava che l’indagine diretta ad accertare la ricorrenza di uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 3 dell’ordinamento professionale deve essere svolta in concreto, avendo cioè riguardo alle singole fattispecie. - Vd CNDC circolare n. 1 del 27 gennaio 2005 relativa a “L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile”, nella quale si analizzano aspetti particolari dell’indipendenza del professionista nell’espletamento di particolari incarichi, quale quello di sindaco ovvero di revisore contabile In tema di Violazione obblighi segreto professionale e riservatezza Vd CNDC decisione del1° giugno 2000, n. 20, in cui si affermava che “Il Professionista che viola gli obblighi del segreto professionale e di riservatezza è sottoposto dal Consiglio dell’Ordine a procedimento disciplinare per comportamento non corretto; tuttavia se la denunzia del commercialista si riferisce a fatti accaduti, la pena disciplinare inflittagli dall’Ordine può essere mitigatadal Consiglio dell’Ordine” Comportamento professionale → Vd. Del. CNRC n. 3 del 21 febbraio 1990, In cui si affermava che il professionista ha l’obbligo di tenere, in ogni circostanza, una condotta conforme alla dignità e al decoro professionali. → Vd. Del. C.N.R.C. n. 10 del 7 febbraio 1996 in cui si affermava che, tenuto conto dell’art. 39 previgente O.P. (che prevede la possibilità di irrogare la sanzione della sospensione ai fini della salvaguardia della dignità e il decoro professionale) in caso di intervenuta sentenza penale c.d. di patteggiamento si deve comunque procedere ad una autonoma valutazione della illiceità dei fatti in sede disciplinare. - Vd CNDC decisione del 10 dicembre 2003, n. 22, in cui si affermava che “La responsabilità disciplinare del dottore commercialista prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o da quello della colpa, essendo sufficiente la semplice volontarietà dell’azione, anche se l’effetto della condotta, cioè la compromissione della reputazione dell’agente e della dignità della classe professionale, non sia stata prevista e nemmeno voluta dallo stesso agente.” Per quanto riguarda la valutazione della condotta irreprensibile ai fini dell’iscrizione all’albo professionale → Vd. Del. C.N.R.C. n. 20 del 15 ottobre 1997 in cui si afferma che la valutazione circa la sussistenza del requisito della condotta irreprensibile (art. 31 lett. c) del previgente O.P.) deve essere compiuta con scrupolosa e attenta ponderazione di tutti gli elementi a tal fine rilevanti avendo riguardo alla complessiva condotta tenuta dall’interessato, anche a quella antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione all’albo. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna o vi sia stata applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 ss. c.p.p.), si deve comunque procedere ad una autonoma valutazione della illiceità dei fatti e della loro rilevanza in sede disciplinare per stabilire se l’eventuale iscrizione all’albo dell’aspirante professionista possa compromettere la stima e la fiducia di cui deve poter godere il Collegio professionale in tutti i suoi componenti. - Vd CNDC decisione del 10 gennaio 2001, n. 1, in cui si affermava che “L’Ordinamento Professionale prevede quale requisito indispensabile per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti “la condotta irreprensibile del professionista”. Il suddetto requisito della “condotta irreprensibile” deve essere valutato dall’Organo professionale con riferimento al singolo caso concreto ed agli aspetti disciplinari, e non meramente penali, dei fatti contestati.”

8 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione
ART. 1 - DEFINIZIONI “professionista” indica chi è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti contabili; “esercizio della professione” indica l’esercizio dell’attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005; “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista” in virtù della sua iscrizione all’Albo; “Cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”.

9 ARTICOLO 2 - CONTENUTO DEL CODICE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLO 2 - CONTENUTO DEL CODICE il presente Codice contiene principi e regole che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione; il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa; il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Con riferimento al dovere del professionista di comportarsi, anche al di fuori dell’esercizio della professione, con il decoro e la dignità consona alla stessa si segnala che la Cassazione (con riferimento alla generalità delle professioni intellettuali) ha affermato ripetutamente la sussistenza del potere disciplinare dell’Ordine professionale per comportamenti tenuti dal professionista nello svolgimento di attività diverse da quelle strettamente professionali (vd.: Cass. S.U. 24 agosto 1999, n. 597, Cass. S.U. 10 agosto 1996, n. 7401, Cass. 15 giugno 1994, n. 5788, tutte relative alla professione di avvocato; Cass. 3 aprile 2000, n. 4011, a proposito della professione di geometra; Cass. 10 dicembre 1993, n , a proposito della professione di ingegnere). In tal senso la Cassazione ha recentemente ribadito (sent. n /2007) che in tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, il comportamento illecito del professionista perseguibile con il procedimento disciplinare, non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale, e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dal codice deontologico approvato dal CNF, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano un abuso.

10 ARTICOLO 5 - INTERESSE PUBBLICO
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLO 5 - INTERESSE PUBBLICO il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico; soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente; a causa dell’interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine competente delle suddette violazioni.

11 Agire nell’interesse pubblico:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Agire nell’interesse pubblico: in senso soggettivo: aver riguardo ai legittimi interessi dei clienti e degli altri “stakeholder” (Stato, istituzioni finanziarie, lavoratori, investitori, comunità imprenditoriale e finanziaria, fornitori, e tutti coloro che fanno affidamento sull’obiettività ed integrità della professione per favorire l’ordinato ed appropriato funzionamento del mercato); in senso oggettivo: tutelare l’interesse pubblico sotteso alle funzioni professionali (di una informativa finanziaria corretta, della affidabilità della revisione, del funzionamento delle procedure concorsuali, del rispetto della legislazione fiscale, dell’efficienza delle imprese, e così per le altre funzioni professionali); in termini di affidamento: la collettività fa affidamento sulla professione e ciò pone a carico della stessa una responsabilità di interesse pubblico a non tradire tali aspettative. Sulla rilevanza dell’interesse pubblico in termini di affidamento si segnala che la Cassazione è intervenuta innanzitutto affermando, ripetutamente, la legittimazione dell’Ordine professionale ad agire in giudizio per la tutela degli interessi (non solo corporativi ma anche pubblici) che la legge affida alla sua cura (vd. Cass. N. 3361/1993). In tal senso si segnala, ad esempio, che l’Ordine professionale è preposto alla tutela dell’interesse al "legale esercizio della professione“ (vd. Cass. n. 3361/1993): si tratta della tutela di un interesse di pubblico (tanto che si riconosce all’Ordine professionale una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di rimuovere una situazione vietata sotto comminatoria di sanzione penale). Si segnala inoltre la consolidata giurisprudenza amministrativa, la quale da tempo riconosce agli Ordini professionali - espressamente (Cons. St. Sez. V n. 821/77, Sez. VI n. 1187/78, Sez. VI n. 1208/78) o implicitamente (Cons. St. Sez. IV n. 408/88, Sez. V n. 314/90) la legittimazione ad agire e a contraddire a tutela non solo di interessi propri dell'ente, ma anche di quelli della categoria rappresentata. Questo principio è inoltre coerente con la tendenza del legislatore e della giurisprudenza ad ampliare la sfera della capacità di agire di enti associativi esponenziali di particolari categorie o gruppi di cittadini, riconoscendo direttamente ad essi la titolarità di posizioni e di poteri giuridici finalizzati alla tutela di interessi collettivi considerati meritevoli di speciale considerazione per la loro rilevanza politica, sociale o economica. E’ stato inoltre precisato (Cass. Sez Un. n del 2 giugno 1997) che il procedimento disciplinare è dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico.

12 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione
ARTICOLO 6 – INTEGRITA’ C.1 Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale. C.3 Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.

13 ARTICOLO 8 - COMPETENZA E DILIGENZA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLO 8 - COMPETENZA E DILIGENZA Comma 2: adeguata competenza; Comma 4: comunicare collaborazione con altro Professionista; Comma 8: dotarsi di adeguata organizzazione; Comma 9: formazione.

14 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti (art. 12 comma 1 lett. r) e art. 29 comma 1 lett. m) Dlgs. 139/2005); Acquisire nel triennio formativo 90 crediti formativi (con un minimo di 20 annui e 3 nelle materie aventi ad oggetto ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio); mancato adempimento formativo: procedimento disciplinare e impossibilità di avere tirocinanti; per i nuovi iscritti l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.

15 Rapporti con i Colleghi:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione Rapporti con i Colleghi: Articolo 15 correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, assistenza reciproca, puntualità, tempestività, sollecitudine, no espressioni sconvenienti o offensive, rispetto degli anziani, non ledere la reputazione dei colleghi senza motivo, non fare concorrenza sleale, anche all’interno di studi o quando questi si sciolgono (c. 5 e 6); la mera segnalazione di un professionista/collega ad un cliente non da diritto ad alcun corrispettivo - art. 15, c. 7; la cessione dello studio professionale da diritto ad un corrispettivo - art. 15, c. 8. In riferimento ai comportamenti che il professionista deve tenere con i colleghi, con il cliente e con i terzi, si segnala quanto affermato dalla Cassazione (SS.UU. Sent. n. 8225/2002), riguardo alle norme del codice deontologico forense. In particolar ein tale ambito la Cassazione ha evidenziato come tali norme costituiscano mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali, contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignita', di lealta', di probita' e di decoro professionale, e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di detti principi, non esauriscono la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti.

16 ARTICOLO 16 - SUBENTRO AD UN COLLEGA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLO 16 - SUBENTRO AD UN COLLEGA Prima di accettare l’incarico il professionista deve: Accertarsi che il cliente abbia informato della sostituzione il collega; in difetto provvedervi; Accertarsi che la sostituzione non sia dovuta al fatto che il cliente voglia violare la legge, il precedente collega non ha accettato pressioni, il cliente voglia evitare di pagarlo? invitare il Cliente al pagamento del compenso dovuto al precedente collega; obbligo del vecchio professionista di consegnare le carte al nuovo, previo consenso del cliente, e di agevolare un’efficace ed efficiente consegna; se il cliente vieta la consegna di tutte le carte, divieto di accettare l’incarico.

17 ARTICOLI DA 20 A 24 - RAPPORTI CON I CLIENTI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLI DA 20 A 24 - RAPPORTI CON I CLIENTI diritto del cliente di scegliere e di sostituire in qualsiasi momento il professionista; diritto del professionista di scegliere i Clienti, con obbligo di verifica preventiva sul cliente e sulla idoneità propria e dello studio (competenza, organizzazione, tempo) di svolgere la pratica; mandato conferito per iscritto o con conferma scritta a mandato verbale (art. 21 c. 3); divieto di esorbitare dall’incarico, divieto di conflitto di interesse e divieto di assumere cointeressenze negli affari del cliente che possano compromettere integrità o indipendenza; obbligo di rinunciare all’incarico in caso di sopravvenuti elementi contrari ai principi del codice (conflitti di interesse, ingestibili pressioni del cliente o di terzi, difetto di competenza) e tempestiva informativa al cliente (art 23) ; divieto di garanzie o impegni patrimoniali per il cliente e buona gestione dei suoi denari. Sul tema del conflitto di interessi si segnala quanto indicato dalla Cassazione (sent. n /2002) in riferimento alla regola di deontologia forense che impone al professionista di non assumere l'assistenza di parti in contrasto tra loro. La Corte ha affermato che la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista. In particolare secondo il giudice di legittimità all'ambito di applicazione della regola vanno ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in cui il professionista opera e le parti cui presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti. Ciò è in linea con quanto indicato dalle sezioni unite (sent. 645/1993) a proposito della necessità che il conflitto sia effettivo e non potenziale

18 ARTICOLO 25 - COMPENSI PROFESSIONALI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLO 25 - COMPENSI PROFESSIONALI compenso liberamente determinato, avuto riguardo all’importanza dell’incarico, alla conoscenza richiesta, al tempo impiegato, alla difficoltà ed urgenza, al risultato conseguito ed ai vantaggi ottenuti dal cliente; [Tariffa professionale come riferimento] divieto di ritenzione degli atti e documenti del cliente. Il CNDCEC ha ribadito non solo che il compenso può essere liberamente determinato dalle parti, ma anche, in ossequio alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge Bersani, che nella sua determinazione si faccia riferimento anche al risultato economico conseguito ed ai vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. Inoltre la definizione del compenso dovrà essere connessa, a dati oggettivi, quali l’importanza dell’incarico, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti, la difficoltà della prestazione. La definizione dei compensi inferiori ai minimi tariffari, in ogni caso, non deve pregiudicare la qualità della prestazione ed il rispetto delle norme generali sul corretto svolgimento della concorrenza, nella logica costituzionale di tutela della fede pubblica che comunque sottende ogni attività professionale regolamentata. L’attenzione del Consiglio Nazionale è volta dunque al rispetto della qualità della prestazione e delle regole concorrenziali che non possono essere messe in discussione attraverso discutibili condotte indiscriminatamente al ribasso. In tale direzione devono essere lette le disposizioni dei nuovi commi 2, 3 e 4 del codice deontologico. I compensi pattuiti dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere in grado di assicurare che il professionista possa - rispettare i principi di competenza e di diligenza disciplinati accuratamente nell’art. 8 del codice; - svolgere la prestazione al livello richiesto dalle prassi e dalla tecnica professionale corrente. Le previsioni dell’art. 25 del codice deontologico riprendono quanto già in passato affermato dal CNDC. In particolare nella circolare 10 del 26 ottobre 2006 del CNDC si sottolineava che “la tariffa essendo contenuta in una fonte normativa secondaria può sempre essere derogata dall’accordo delle parti, ai sensi dell’art c.c.. Inoltre, già nel gennaio 1999, il Consiglio Nazionale ha eliminato il divieto deontologico di deroga ai minimi tariffari.” Si chiariva altresì che “Le disposizioni del Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio dell’Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, ovvero della pubblica amministrazione, non essendovi alcun riferimento e tanto meno alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini e delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c.”. Nella circolare si ribadiva che “In sede di opinamento della parcella, il Consiglio dell’Ordine si limita a verificare la corretta applicazione della tariffa professionale da parte del professionista senza effettuare valutazioni di merito. Al Consiglio dell’Ordine, infatti, non compete l’accertamento della validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi, e l’accertamento dell'esatto adempimento delle stesse, in quanto tale giudizio in caso di controversia, compete al giudice ordinario.” In riferimento ai compensi professionali secondo una recente pronuncia della Cassazione (sent n /2007) rientrano negli "abusi o mancanze nell'esercizio della professione" anche comportamenti, posti in essere dall'iscritto all'albo, per far valere pretese maturate per prestazioni professionali, ancorchè nei confronti di soggetti non più, al momento, "clienti" (per essere esaurito, come nella specie il rapporto di clientela). E’ in tal senso ritenuta in contrasto con i principi di correttezza e lealtà professionale la circostanza di avere, inizialmente, concordato con il cliente un certo corrispettivo per l'opera da prestarsi e, successivamente, preteso un importo ben maggiore (nonchè nell'avere chiesto, e ottenuto, nei confronti di un cliente, decreto ingiuntivo per il pagamento degli onorari, prima ancora di avere rinunziato al mandato da questi rilasciatogli) Sul divieto di ritenzione degli atti e documenti del cliente → Vd. C.N.R.C. n. 3 del 18 gennaio 1996 in cui si affermava che la consegna al cliente, al momento della cessazione dell’incarico, della documentazione aggiornata in suo possesso costituisce un obbligo per il professionista, la cui violazione rappresenta un fatto che compromette la dignità e il decoro professionale e che quindi legittima la comminazione di una sanzione disciplinare.

19 ARTICOLI DA 26 A 30 - RAPPORTI CON GLI ENTI DI CATEGORIA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLI DA 26 A 30 - RAPPORTI CON GLI ENTI DI CATEGORIA dovere di partecipazione alle assemblee elettive; esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in campagna elettorale secondo i principi del codice deontologico (Ordini locali, Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza); doveri per i professionisti che ricoprono cariche elettive di agire nell’interesse della categoria, evitando di profittarne; diritto di critica nelle forme ammesse dal codice deontologico.

20 ARTICOLI DA 31 A 33 - COLLABORATORI E DIPENDENTI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLI DA 31 A 33 - COLLABORATORI E DIPENDENTI collaboratori: rispetto reciproco, divieto di avvalersi di abusivi, divieto di sottrazione sleale di collaboratori, lealtà verso i colleghi dai cui studi provengono i collaboratori; dipendenti: rispetto del diritto del lavoro; controllo della riservatezza.

21 ARTICOLI DA 35 A 37 – TIROCINANTI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLI DA 35 A 37 – TIROCINANTI dovere del professionista di accoglienza dei tirocinanti, di insegnamento della tecnica, prassi e deontologia professionale, di farli assistere come auditore alle pratiche, di dare loro il tempo di frequentare il biennio di laurea specialistica, di essere trasparente nella comunicazione, di consegnare una copia del Codice, di vigilanza sul dovere di riservatezza e segreto; Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi

22 ART. 36 Obblighi del tirocinante
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ART. 36 Obblighi del tirocinante Astenersi dl tentativo di acquisire clienti del dominus; Dall’appropriarsi, senza esplicito consenso del dominus, di documenti, procedure e modulistica, anche in formato elettronico Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole previste nel Codice deontologico.

23 ARTICOLI DA 38 A 40 - ALTRI RAPPORTI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLI DA 38 A 40 - ALTRI RAPPORTI rapporti con i magistrati, funzionari pubblici, membri delle commissioni tributarie: rispetto sia della funzione sia della propria dignità professionale; vietato millantare o vantare credito in funzione di particolari rapporti con gli stessi; rapporti con la stampa: cautela e riservatezza; rapporti con altre professioni: rispetto e salvaguardia delle reciproche competenze.

24 ARTICOLI DA 41 A 44 - CONCORRENZA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il Codice deontologico della Professione ARTICOLI DA 41 A 44 - CONCORRENZA divieto di utilizzare cariche pubbliche per farsi pubblicità promettendo vantaggi; divieto di favorire l’esercizio abusivo della professione; divieto di intermediazione che pregiudichi indipendenza ed obiettività; libertà di pubblicità con comunicazione dell’attività professionale, specializzazione, titoli, struttura della studio, compensi delle prestazioni, con i soli limiti del buon gusto e dell’immagine (reputazione) della professione, della veridicità, correttezza, trasparenza, del divieto di denigrazione o equivocità; diritto di mantenere, con il loro consenso, i nomi dei precedenti membri dello studio; diritto di citare il network professionale di appartenenza; utilizzo del logo e del sigillo secondo le norme del CNDCEC. L’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge Bersani, disponeva l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedessero il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine. In ossequio a detta disposizione, l’art. 44 del codice deontologico ammette che la pubblicità informativa possa avvenire con qualsiasi mezzo, senza alcuna autorizzazione preventiva e non pone alcun divieto in relazione a forme di pubblicità comparativa. Il codice chiarisce che le informazioni contenute nel messaggio pubblicitario devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie ed, ogni caso, la scelta del messaggio pubblicitario e del mezzo utilizzato per la comunicazione devono ispirarsi al buon gusto e alla “immagine” professione. Nel nuovo codice, relativamente all’introduzione della possibilità di adottare strumenti pubblicitari, il termine “decoro” viene sostituito con il termine “immagine”: una modifica, questa, non solo stilistica, ma che abbandona un termine che pure conserva valore giuridico nella legislazione professionale (art c.c., artt. 12 e 49 D.Lgs. 139/2005), per uno comprensivo di variabili derivanti dalla modernità, che vuole anche sottolineare il forte rinnovamento di una professione sempre più rivolta al confronto con il mercato. In tema di concorrenza devono richiamarsi innanzitutto i principi elaborati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 345/1995) secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali (art. 33, co. 5, Cost), deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di un società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità. Più recentemente si segnala l’indagine conoscitiva avviata dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza anche in considerazione del nuovo contesto normativo introdotto dal d.l. 248/2006 (c.d. decreto Bersani), per verificare lo stato del recepimento dei principi di concorrenza nelle disposizioni di natura deontologica e pattizia, con particolare riferimento all’abolizione delle restrizioni relative a: obbligatorietà di tariffe fisse o tariffe minime; divieto dei c.d. patti di quota lite; divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa; divieto di costituire società interdisciplinari tra professionisti. In tema di pubblicità → Vd. C.N.R.C. n. 7 del 17 dicembre 1993, in cui si affermava che la contrarietà dell’utilizzo dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo alla dignità e al decoro professionale. - Vd art. 38 codice deontologico dei dottori commercialisti. Il CNDC ha da sempre avuto una posizione più aperta in tema di pubblicità. Gia con una delibera del 27 gennaio 1999 il Consiglio Nazionale ha approvato la rimozione nel codice deontologico del divieto di pubblicità per i dottori commercialisti prevedendo una disciplina organica della cosiddetta pubblicità informativa. In essa la preoccupazione principale era stata quella di affermare la libertà del singolo professionista di promuovere la propria attività economica. In considerazione del carattere fiduciario della prestazione e al fine di salvaguardare l’affidabilità del terzo, potenziale cliente, si era precisato che la pubblicità non devesse avere le caratteristiche tipiche della pubblicità commerciale. Erano, pertanto, escluse per il professionista forme di pubblicità che esaltessero la prestazione professionale, la comparabilità con gli altri professionisti e che offendessero la dignità professionale. Nell’ultima versione del codice dei dottori commercialisti (agosto 2008) veniva consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni aventi ad oggetto: l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Il messaggio comunicato e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi alla moderazione ed al buon gusto. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.


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