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IL DANNO AMBIENTALE Avv. Elena Maurillo
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La tutela del danno ambientale “ante riforma”
LA NOZIONE DI DANNO RISARCIBILE AMBIENTALE È FRUTTO DI UNA RECENTE ELABORAZIONE E COLLOCAZIONE ALL’INTERNO DEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO. Prima di tale collocazione la giurisprudenza della Corte dei Conti è intervenuta sul tema ed ha ricondotto la figura del danno ambientale al concetto di DANNO ERARIALE, intendendo il danno all’ambiente come il danno pubblico avente ad oggetto l’ambiente inteso come complesso di beni individuati dalla legislazione specifica e destinato all’uso pubblico in quanto patrimonio della collettività, con conseguente competenza decisoria della Corte dei Conti stessa. Avv. Elena Maurillo
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Il danneggiamento di tali beni comporta:
In sostanza la giurisprudenza della Corte dei Conti era giunta a considerare il danno ambientale come lesione diretta di interessi pubblici dell’ente cui era stata affidata istituzionalmente la tutela di beni godibili dall’intera collettività. Il danneggiamento di tali beni comporta: - LA LESIONE DELL’INTERESSE DELL’INTERA COLLETTIVITÀ - UNA DIMINUZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA PER L’ENTE TITOLARE DELLA TUTELA O SOTTO L’ASPETTO DEL MANCATO GUADAGNO O SOTTO QUELLO DELLA RIDUZIONE IN PRISTINO. Avv. Elena Maurillo
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La L. 349/86 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” ha introdotto all’art. 18 il nuovo istituto giuridico del Danno Ambientale con l’obiettivo di creare uno strumento giuridico, per la tutela dell’ambiente, che recepisse nel nostro ordinamento il principio sancito al livello internazionale noto come “CHI INQUINA PAGA” e sancisce definitivamente il concetto di danno risarcibile . FATTISPECIE TUTELABILE Art. 18 comma 1. “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.
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IL DANNO AMBIENTALE RISARCIBILE
“Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”. Tipicità dell’illecito: il danno viene individuato dalla legge come una grave compromissione dell’ambiente, cagionata in violazione delle leggi di protezione e tutela dell’ambiente e dei provvedimenti amministrativi adottati in conformità alle norme. Responsabilità: è direttamente ricollegabile ad una specifica condotta ed è individuale. Avv. Elena Maurillo
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GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
(Art.18 comma 2 legge 349/86) Il legislatore ha attribuito la giurisdizione generale per azioni di risarcimento del danno al GIUDICE ORDINARIO. Si tratta di una tutela che può assumere connotatati sia PREVENTIVI CHE SANZIONATORI. Il G.O., infatti, oltre che emettere sentenze di condanna al risarcimento dei danni per compromissione o alterazione dell’ambiente, può emettere anche provvedimenti di carattere inibitorio, o provvedimenti cautelari d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per scongiurare ulteriori conseguenze dannose delle situazioni produttive di danno portate alla propria cognizione. Inoltre, lo stesso giudice potrebbe ordinare il ripristino dello stato dei luoghi in danno del responsabile delle situazione di pericolo o di compromissione ambientale, atteso che tale misura tende ad eliminare alla radice il nucleo generatore del danno ambientale anche per il futuro, garantendo così una tutela più incisiva ed immediata del territorio. Avv. Elena Maurillo
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Art.18 comma 6: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
”Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali“. L’azione di risarcimento del danno è pertanto finalizzata: AL RIPRISTINO ORIGINARIO DELLA RISORSA AMBIENTALE DANNEGGIATA AL RECUPERO ECONOMICO DEI DANNI AMBIENTALI Il risarcimento viene effettuato: in forma specifica, attraverso il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile per equivalente, attraverso una precisa quantificazione economica/monetaria del danno o attraverso una valutazione equitativa operata dal Giudice sulla base della gravità della colpa, del profitto conseguito dal trasgressore e del costo necessario per il ripristino dei luoghi. Avv. Elena Maurillo
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Per far valere l’azione di risarcimento occorre che :
- il danno sia causato da un fatto doloso o colposo in violazione di una disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a una legge; - siano identificati gli autori/responsabili del danno; - il danno sia determinato e quantificato in termini di alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale dell’ambiente; - venga dimostrata la relazione causa-effetto tra fatto doloso/colposo e danno ambientale; - lo Stato o un Ente territoriale competente (regioni, province, comuni, enti parco, ecc.) promuova, di fronte al giudice penale o civile, un’azione di risarcimento a beneficio dello Stato. Per lo Stato l’azione di risarcimento viene promossa dal MATT. Avv. Elena Maurillo
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IL DANNO AMBIENTALE RISARCIBILE DOPO LA RIFORMA DI CUI AL DLGS
Con l’entrata in vigore del Dlgs 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” l’art. 18 della legge 349/86 è stato abrogato ad eccezione del comma 5 (legittimazione ad agire). Il danno ambientale è ora disciplinato dalla parte VI del D.lgs.152/2006 L’art. 300 Dlgs.152/2006 prevede che: Definizione “E' DANNO AMBIENTALE QUALSIASI DETERIORAMENTO SIGNIFICATIVO E MISURABILE, DIRETTO O INDIRETTO, DI UNA RISORSA NATURALE O DELL'UTILITÀ ASSICURATA DA QUESTA ULTIMA. Avv. Elena Maurillo
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Oggetto Ai sensi della direttiva 2004/35CE, richiamata dal comma 2 dell’art. 300, costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria nell’ambito della fauna selvatica, alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, alla flora e alla fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette; b) alle acque interne, costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale, anche se le azioni lesive vengono compiute in acque internazionali; c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente. Avv. Elena Maurillo
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Preliminare valutazione scientifica ed obiettiva.
Tale definizione è essenziale ai fini della tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente disciplinata dalla parte VI del Dl.gs. 152/2006 che si realizza tenendo conto di due principi: Principio della prevenzione necessità di porre in essere efficacemente tutte le azioni volte ad evitare l’emissione nell’ambiente di forme di inquinamento. Preliminare valutazione scientifica ed obiettiva. Tale principio è osservato nell’ottica di assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e per l’ambiente nei casi di pericolo anche solo potenziale. Principio di precauzione il Ministero ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione che siano: proporzionali rispetto al livello di protezione che si vuole raggiungere non discriminatorie nella loro applicazione coerenti con misure analoghe già adottate e basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri. Avv. Elena Maurillo
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ESCLUSIONI Ai sensi dell’art. 303, la tutela risarcitoria (parte VI del dlgs. 152/2006) non è applicabile al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno cagionati da: atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione; fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; - non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l’indennizzo rientrino nell’ambito d’applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell’allegato I della parte sesta del decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito. Il decreto non può pregiudicare il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988. Avv. Elena Maurillo
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La non applicazione riguarda anche i casi in cui
Inoltre non si applica ai rischi nucleari relativi all’ambiente, né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) o causati da un incidente o un’attività per i quali la responsabilità o l’indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell’allegato II della parte sesta del decreto; alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale, o la protezione dalle calamità naturali. La non applicazione riguarda anche i casi in cui - il danno sia stato causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della entrata in vigore del decreto e quando siano trascorsi più di trenta anni dalle cause determinanti il danno; ed ancora - se il danno o la minaccia siano stati causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori. Avv. Elena Maurillo
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La parte VI del d.lgs. 153/2006 non ha effetto retroattivo.
Il decreto non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia in pervenuta la bonifica dei siti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che all’esito della bonifica non permanga un danno ambientale. La parte VI del d.lgs. 153/2006 non ha effetto retroattivo. Per i casi accertati prima della sua entrata in vigore si applica la disciplina prevista dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Avv. Elena Maurillo
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Come si realizza la tutela dell’A. Art. 304 dlgs 152/2006
In caso di minaccia imminente di un danno, l’operatore deve rendere apposta comunicazione al Comune alla Provincia o alla Regione nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che, nelle 24 ore successive, informa il Ministro competente. La comunicazione ha ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione ed in particolare: le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. Una volta effettuata la comunicazione l’operatore deve subito a proprie spese adottare gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza. Se l’operatore non si conforma agli obblighi della comunicazione ed all’attuazione della prevenzione l’autorità preposta al controllo o comunque il MATT irroga una sanzione non inferiore a 1000 euro e non superiore a 3000 euro per ogni giorno di ritardo. Avv. Elena Maurillo
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Come si realizza la tutela dell’A.
Il Ministro in qualsiasi momento ha facoltà di: - Chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; - Ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessaire, precisando le metodologie da seguire; - Adottare le misure di prevenzione necessarie Avv. Elena Maurillo
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MATT PUÒ AGIRE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O
Art. 311 D.lgs.152/2006 dispone: Fattispecie “Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e in mancanza al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”. MATT PUÒ AGIRE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O PER RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE PATRIMONIALE Avv. Elena Maurillo
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A norma dell’art. 314 l’ordinanza deve contenere:
PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: si seguono i criteri enunciati negli allegati 3 e 4 PARTE VI DEL DLGS. 152/06. (contraddittorio con gli operatori e consulenza tecnica) L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ E LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE per equivalente patrimoniale avvengono secondo quanto previsto dal titolo III della parte VI che prevede l’espletamento di un’istruttoria per l’emanazione di un’ordinanza ministeriale. Se al termine dell’istruttoria si accerta l’effettiva esistenza di un danno, il Ministro emette un’ordinanza immediatamente esecutiva con la quale intima il responsabile al ripristino ambientale in forma specifica indicando il termine entro cui adempiere. A norma dell’art. 314 l’ordinanza deve contenere: 1) Indicazione del fatto omissivo o commissivo contestato 2) Gli elementi di individuazione e quantificazione del danno 3) Le fonti di identificazione del trasgressore 4) Il termine entro cui adempiere 5) I costi da sostenere ai fini del risarcimento Avv. Elena Maurillo
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Una volta emessa l’ordinanza può succedere che:
TERMINI L’O. deve essere adottata nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’avvio dell’istruttoria o comunque entro 2 anni dalla notizia del fatto. Se è in corso il ripristino ambientale a spese del trasgressore i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino o dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione previo accertamento del Ministro competente. Una volta emessa l’ordinanza può succedere che: IL RESPONSABILE PROVVEDE ENTRO IL TERMINE IL RESPONSABILE NON PROVVEDE ENTRO IL TERMINE IL RIPRISTINO NON È POSSIBILE IL RIPRISTINO È ECCESSIVAMENTE ONEROSO Negli ultimi tre casi il Ministro può ingiungere il pagamento di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario da effettuare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Avv. Elena Maurillo
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Obbligati in solido al risarcimento sono:
- Il soggetto nel cui interesse si è tenuto il comportamento dannoso Chi si è sottratto all’onere economico necessario per apprestare in via preventiva le attrezzature, le cautele e i comportamenti previsti come obbligatori, traendone così un vantaggio. L’ordinanza del Ministro dell’Ambiente è ricorribile presso il TAR o con ricorso straordinario presso il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Avv. Elena Maurillo
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Il D.A. post riforma Il D.A. ante riforma
IMPULSO AL PROCEDIMENTO PER LA RIPARAZIONE: ORDINANZA DEL MIN. DELL’AMBIENTE GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO FUNZIONE DI COLLABORAZIONE DEGLI ENTI MINORI TERMINE DI DECADENZA DI DUE ANNI PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA MINISTERIALE DI RIPRISITNO AMBIENTALE. Inoltre non e’ chiaro se il Ministro può agire per il risarcimento del danno a prescindere dall’emanazione dell’ordinanza IMPULSO AL PROCEDIMENTO PER LA RIPARAZIONE : AZIONE GIUDIZIARIA (Regioni, enti locali e associazioni ambientaliste) GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO FUNZIONE DI IMPULSO AUTONOMO DEGLI ENTI MINORI TERMINE PRESCRIZIONALE DI CINQUE ANNI PER LE AZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO PR FATTO ILLECITO Avv. Elena Maurillo
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Il D.A. post riforma Il D.A. ante riforma
NOZIONE IL D.A. E’ QUALSIASI DETERIORAMENTO SIGNIFICATIVO E MISURABILE DI UNA RISORSA NATURALE O DELL’UTILITA’ ASSICURATA DA QUEST’ULTIMA. IL COMMA 2 DELL’ART. 300 RIPORTA POI UN ELENCO DI CIO’ CHE COSTITUISCE DANNO AMBIENTALE. ELENCO ESAUSTIVO O ESEMPLIFICATIVO? CONTRASTO CON LA CONVENZIONE DI LUGANO DEL 21/22 GIUGNO 1993 SOTTOSCRITTA ANCHE DALL’ITALIA CHE PER LA PUNIBILITA’ PREVEDE: NESSO CAUSALE TRA CONDOTTA DEL RESPONSABILE ED EVENTO IMPUTAZIONE OGGETTTIVA DEL DANNO NOZIONE IL D.A. E’ RAPPRESENTATO DALLA COMPROMISSIONE DELL’AMBIENTE CHE SI REALIZZA ATTRAVERSO QUALSIASI FATTO DOLOSO O COLPOSO Deve essere dimostrata la relazione causa-effetto tra fatto doloso/colposo e danno ambientale; Avv. Elena Maurillo
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