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Le “forme di stato” : che cosa sono ?
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Le definizioni possibili
a) modo in cui si strutturano i rapporti fra lo Stato (Stato-apparato) e la società (Stato-comunità) b) modo in cui si strutturano i rapporti fra l’autorità e la libertà (fra governanti e governati) c) modo in cui “si combinano” gli elementi costitutivi dello Stato
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Che cosa è essenziale nello Stato e quindi ne determina la forma ?
Dall’insieme dei principi e valori a cui lo Stato ispira la sua azione Identificazione della “finalità prevalente”, perseguita in una certa epoca storica dallo Stato, la quale determina il modo di atteggiarsi dei rapporti Stato/società
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Le forme di governo : che cosa sono ?
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Le possibili definizioni
a) modo in cui si strutturano i rapporti fra gli organi principali di uno Stato-apparato b) modo in cui la funzione di direzione politica (di governo o di indirizzo politico) è distribuita fra gli organi principali (costituzionali) dello Stato c) modo di essere di uno degli elementi costitutivi dello Stato, quello in cui si esprime la volontà sovrana
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Le relazioni fra forme di stato e forme di governo
FORMA DI STATO (es.: democrazia pluralistica) Più forme di governo (es.: governo parlamentare; governo presidenziale; governo semipresidenziale)
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Forme di stato e forme di governo: a quale domanda risponde ?
Forma di stato : quale è la finalità prevalente dello Stato? Forma di governo: chi e come governa all’interno dell’apparato statale per perseguire la finalità prevalente?
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Evoluzione storica delle forme di stato
1) STATO ASSOLUTO (XV-XVIII sec.) Finalità prevalente : Concentrazione del potere politico in un’unica istanza unitaria rappresentata dalla Corona; limitazione del peso delle corporazioni e della nobiltà feudale Chi governa ? Il monarca è titolare della funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria (i giudici sono nominati dal Re) monarchia assoluta (forma monocratica)
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Segue: evoluzione storica delle forme di stato
2) STATO DI POLIZIA (assolutismo illuminato) Finalità prevalente: cura esclusiva da parte del sovrano del benessere collettivo ( espansione dell’intervento dello Stato) Chi governa? Il monarca attraverso l’ausilio di una sempre più ampia burocrazia
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Segue : evoluzione delle forme di stato
3) STATO LIBERALE DI DIRITTO Finalità prevalente: Garanzia dei diritti “naturali” dell’uomo, dell’eguaglianza di fronte alla legge, anche tramite il principio di separazione dei poteri
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segue Chi governa? Pluralità di risposte possibili corrispondenti alle seguenti forme di governo: Monarchia costituzionale; Governo parlamentare (monarchico e/o repubblicano). RINVIO
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Segue: evoluzione delle forme di stato
I caratteri dello Stato di diritto liberale: Garanzia dei diritti (tutela della libertà e dei diritti degli individui); le libertà individuali “negative” e lo “Stato minimo”; Separazione dei poteri Principio di legalità Principio rappresentativo (divieto di mandato imperativo)
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Segue: evoluzione delle forme di stato
4) STATO DEMOCRATICO (DEMOCRAZIA PLURALISTICA) Finalità prevalente : Riconoscimento e garanzia della pluralità dei gruppi, degli interessi, delle idee, dei valori che possono confrontarsi nella società ed esprimere la loro voce nei Parlamenti; riconoscimento e tutela dell’eguale libertà dei cittadini anche attraverso la predisposizione di misure positive di intervento
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Segue: le democrazie pluralistiche. I presupposti
- Progressivo allargamento del diritto di voto (fino al suffragio universale) compimento della democrazia (sovranità popolare) ; Affermazione dei partiti politici di massa come strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica compimento della democrazia (sovranità popolare); Configurazione degli organi elettivi come luoghi di confronto e di scontro di interessi eterogenei; Riconoscimento, accanto ai diritti di libertà “negativi” ed ai diritti civili e politici, dei diritti “sociali” Stato sociale
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Segue: le democrazie pluralistiche
I caratteri “nuovi”: Pluralismo di formazioni sociali e di formazioni politiche; Eguaglianza sostanziale e diritti sociali Lo sviluppo dei caratteri dello Stato liberale: Separazione dei poteri Principio rappresentativo Principio di legalità (principio di costituzionalità)
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I caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano
A) Pluralismo di formazioni sociali e di formazioni politiche : art.2 Cost. : riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”; art.18 Cost.: libertà di associazione; art.8 Cost.: pluralismo delle confessioni religiose;
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Segue : i caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano
art. 33 Cost.: pluralismo delle scuole e della cultura; art. 39 Cost.: pluralismo sindacale; art. 49 Cost.: pluralismo dei partiti politici
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Qualche esempio Libertà di associazione e pluralismo delle formazioni sociali: quali i limiti ? Il caso delle “associazioni sovversive” (art.270 cod.pen.): Possono essere create associazioni che “svolgono attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato”? Esiste un limite di “regime”?
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Segue : qualche esempio
Pluralismo delle formazioni politiche e partiti politici : La questione del metodo democratico : è possibile un controllo “interno”? la questione dei cd partiti antisistema la XII disposizione transitoria e la legge n.152 del 1975
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Segue: i caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano
Eguaglianza sostanziale e diritti sociali A) Principio di eguaglianza - dall’eguaglianza formale all’eguaglianza “sostanziale” - Il “canone di ragionevolezza” ed il legislatore
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Segue : i caratteri nuovi nell’ordinamento costituzionale italiano
B) i diritti sociali: Dall’eguaglianza sostanziale all’impegno dello Stato a garantire eguali opportunità Es.: artt.32, 34, 38 Cost. ; art. 117, comma secondo, lettera m), Cost.
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Lo sviluppo dei caratteri dello Stato liberale nella Costituzione italiana
A) La separazione dei poteri il principio nel costituzionalismo liberale : - le funzioni fondamentali dello Stato (legislativa, esecutiva e giudiziaria) devono essere attribuite a poteri (= complessi unitari di organi) distinti e separati che si controllano reciprocamente
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Segue: lo sviluppo (…) La trasformazione del principio nella democrazia pluralistica : a) la “moltiplicazione” dei poteri; b) la “collaborazione” fra poteri; c) la garanzia giurisdizionale della Costituzione (e quindi del rispetto delle sfere si attribuzione costituzionalmente assegnate a ciascun potere)
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Segue : lo sviluppo (…) Il principio rappresentativo:
Rappresentanza politica ≠ rappresentanza privatistica (mandato) Rappresentanza politica ≠ rappresentanza di interessi (mandato imperativo)
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segue La rappresentanza nel costituzionalismo liberale:
Elezione di soggetti chiamati a curare l’interesse della intera collettività, in quanto rappresentanti della Nazione, non revocabili (prima della scadenza del mandato e non vincolati ad un mandato imperativo) Responsabilità “politica” del rappresentante
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segue Le principali trasformazioni del principio nella democrazia pluralistica: l’intermediazione dei partiti e la nuova valenza del divieto del mandato imperativo (art.67 Cost.); la questione della rappresentanza territoriale (l’art.57 Cost.; il disegno di legge di revisione costituzionale ed il cd Senato federale)
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segue I temperamenti della democrazia rappresentativa nella Costituzione italiana Gli istituti di democrazia diretta Il referendum abrogativo (art.75 Cost.) L’iniziativa legislativa popolare (art.71 Cost.) La petizione (art.50 Cost.)
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segue Il referendum abrogativo
Oggetto : legge o atto con forza di legge Procedimento: a) richiesta : popolare ( elettori) regionale (5 consigli regionali) b) controllo di conformità alla legge presso l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione
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segue c) giudizio di “ammissibilità” del referendum da parte della Corte costituzionale d) indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica e) voto Il referendum come “fonte del diritto”: RINVIO
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Segue: lo sviluppo Il principio di legalità
Nel costituzionalismo liberale: - l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva delle competenze al fine di assicurare un uso non arbitrario e “giustiziabile” del potere
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segue Il principio di legalità nelle democrazie pluralistiche:
- Legalità formale e legalità sostanziale Legalità e “riserva di legge”
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segue Il principio di legalità nella Costituzione italiana:
- artt.101, 113, 23 e 25 Cost.. La “riserva di legge” nella Costituzione italiana: RINVIO alle fonti
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segue Dal principio di “legalità” al “principio di costituzionalità”
Dal controllo del giudice al controllo della Corte costituzionale
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Altre classificazione di forme di stato inerenti al rapporto fra sovranità e territorio
Stato unitario Stato federale Stato regionale
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segue In particolare: I caratteri dello Stato federale:
Esistenza di un ordinamento statale federale con una Costituzione scritta rigida e di altri enti territoriali politici dotati di proprie Costituzioni (Stati membri, Laender etc.); Ripartizione di competenze fra Stato centrale e Stati membri quanto alle principali funzioni stabilita dalla Costituzione dello Stato centrale
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segue c) esistenza di un Parlamento bicamerale con una Camera rappresentativa degli Stati membri d) partecipazione (diretta o indiretta) degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale e) presenza di una Corte costituzionale giudice dei conflitti fra Stato centrale e Stati membri
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segue I caratteri dello Stato regionale:
a) Il riconoscimento da parte della Costituzione scritta e rigida dello Stato dell’esistenza di enti territoriali dotati di autonomia politica, nei limiti della Costituzione, secondo propri statuti; b) l’attribuzione di competenze legislative e amministrative;
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segue c) mancanza di una seconda Camera rappresentativa delle Regioni;
d) nulla o scarsa partecipazione delle Regioni all’esercizio della funzione di revisione costituzionale
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segue Problema: Come qualificare l’ordinamento costituzionale italiano? Artt.5, 114, 117, 118 e 119 Cost. Il disegno di legge di revisione costituzionale dell’intera parte II della Costituzione
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