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Adozioni e affidamenti in Italia.

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Presentazione sul tema: "Adozioni e affidamenti in Italia."— Transcript della presentazione:

1 Adozioni e affidamenti in Italia.
Lezione 14 Adozioni e affidamenti in Italia. Le famiglie di fatto di fronte alla legge.

2 Adozione e Affidamento in Italia
Aldilà del maggiore o minore potere di controllo dell’autorità pubblica sulle funzioni familiari, in tutti i paesi in nome del “superiore interesse del minore” si è affermata l’ idea che le esigenze del minore vengano soddisfatte nella famiglia d’origine. In Italia nel 1967 viene introdotta la legge di adozione speciale che rivoluziona le finalità legittime dell’adozione stessa → non dare un erede a una famiglia ma una famiglia a un bambino. Nel 1983 si ha la legge di riforma (la n. 184)→ il modello di adozione legittimante rimane quello della legge del’67 viene però esteso ai bambini con più di 8 anni e ai minori in situazioni di abbandono→ ci si aspettava che la legge soddisfasse aspettative sia culturali (nuova visione della potestà genitoriale come assolvimento compiti di cura e di educazione dei figli; superiorità della famiglia degli affetti su quella del sangue e quindi affermazione del valore sociale su quello naturale) che pratici (diminuire numero di bambini in istituto e dare loro un idoneo ambiente familiare). Nel 2001 tale legge di riforma viene modificata in alcune sue parti→ si è elevata a 45 anni la differenza massima di età tra adottanti e adottato; riconoscimento requisito di stabilità alla coppia non coniugale per cui per adottare occorre sempre il matrimonio ma che può essere fatto anche dopo tre anni di stabile convivenza.

3 Anche se “rivoluzionario” l’istituto dell’adozione legittimante appare ancora altamente problematico→ accertamento stato dell’abbandono (conflitti tra giudici ed operatori); valutazione idoneità coppie aspiranti; apertura verso coppie conviventi o a single; identità psicologica e sociale dell’adottato; ricerca genitori biologici…… La legge 184 ha introdotto anche l’Affidamento Familiare cioè un provvedimento giudiziario per un allontanamento provvisorio dalla famiglia d’origine, nella speranza che possa essere recuperata. Scopo principale è diminuire la presenza in istituto di bambini non in stato di adottabilità. L’affidamento può essere: 1) consensuale (presuppone consenso dei genitori, viene disposto dai servizi locali e l’intervento giudiziario si limita ad un controllo); 2) giudiziale (avviene per ordine del Tribunale dei minori quando il ragazzo/a si trova a rischio nella famiglia d’origine). Possono ricevere un minore in affido anche coppie di fatto, single, comunità. Le famiglie affidatarie ricevono un contributo economico che in realtà l’ente locale non ha però obbligo di erogare! La rarità di famiglie con una cultura di tipo “aperta” disposta ad accettare la temporaneità dell’affido è ostacolo alla sua diffusione. Caratteristica dell’ordinamento giuridico italiano è anche l’estensione degli obblighi familiari ben oltre il nucleo familiare, anche per ciò che riguarda gli alimenti. Gli scopi sembrano due: incoraggiare la solidarietà familiare e dare applicazione al principio di sussidiarietà.

4 Le famiglie di fatto di fronte alla legge
Il diritto di famiglia dei paesi europei deistituzionalizzando il matrimonio e separando tra status dei figli e matrimonio ha ridotto anche la differenza tra famiglia di fatto e matrimonio. In Italia le convivenze non hanno stessi diritti delle coppie sposate, soprattutto non vi è regolazione in caso di scissione della coppia, morte o conflitto→ la parte più debole non è tutelata! Nella nostra legislazione non è neanche previsto l’istituto della convivenza registrata di coppie sia eterosessuali che omosessuali. Il modello svedese→ il modello di regolamentazione della coppia coniugale è ormai lo stesso sia per le coppie di fatto che per quelle sposate. Altri paesi con le convivenze registrate sono la Francia, Danimarca, Olanda, Germania e hanno permesso il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. Direzioni comuni del diritto di famiglia nei paesi occidentali: 1) separazione status dei figli e matrimonio; 2) introduzione divorzio; 3) alleggerimento regolazione giuridica della coppia; 4) riduzione diverso trattamento tra coppie di fatto e sposate; 5)accentuazione tutela e diritti dei figli. 1°, 2° e 3° punto→de.istituzionalizzazione relazioni familiari; 4° e 5° punto→ re.istituzionalizzazione relazioni familiari.


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