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Montesquieu La nuova classificazione delle forme di governo

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Presentazione sul tema: "Montesquieu La nuova classificazione delle forme di governo"— Transcript della presentazione:

1 Montesquieu La nuova classificazione delle forme di governo
Repubblica Monarchia Dispotismo Una volta superata la distinzione classico-aristotelica, per ciascuna forma di governo occorre distinguere tra: Specifica natura (= «ciò che la fa essere tale», vale a dire la struttura o forma costituzionale); Principio regolatore (= «ciò che la fa agire», vale a dire «le passioni umane che la fanno muovere»).

2 Distinzione rispetto alla natura
Governo repubblicano (democratico o aristocratico) -> quello in cui tutto il popolo o una parte di esso ha il potere sovrano; Governo monarchico -> quello in cui il potere sovrano appartiene ad uno solo, che però lo esercita attraverso leggi fisse e stabili; Governo dispotico -> quello in cui la volontà e il capriccio di uno solo sono legge, nel senso dell’assenza assoluta di leggi e limiti.

3 Distinzione rispetto al principio
Nella repubblica democratica -> La virtù La virtù politica risiede nel popolo e si manifesta nell’amore per le istituzioni e per le leggi (virtù civica di matrice repubblicana). Nella repubblica aristocratica -> La moderazione Si tratta di un particolare genere di virtù che deve animare i nobili, nel senso di escludere l’estrema diseguaglianza tra di loro, e tra loro e i governati.

4 Nella monarchia -> L’onore
Esso si fonda sull’esistenza di una nobiltà originaria e di gerarchie sociali. È «il pregiudizio relativo a ogni persona e a ogni condizione che fa muovere tutte le parti del corpo politico [in maniera tale che] ciascuno, credendo di agire per i propri interessi privati, agisca per il bene comune» (III, 7). Nel governo dispotico -> La paura Si spegne ogni ambizione di distinguersi ed ogni desiderio di ribellione, ed il potere necessita per il suo esercizio di minaccia e violenza.

5 Il cambiamento della forma di governo
«La corruzione di un governo comincia quasi sempre dalla corruzione del suo principio» (VIII, I). E ancora: «Uno stato può cambiare in due maniere: o perché la costituzione si corregge, o perché si corrompe. Se ha conservato i suoi principi, e la costituzione cambia, è segno che si corregge; se ha perduto i suoi principi, quando la costituzione viene a cambiare, è segno che si corrompe».

6 Sulla Monarchia Nella monarchia, che nella sua versione ideale deve essere di medie proporzioni, sono centrali le leggi fondamentali, che prevedono che il potere del sovrano venga frenato da «poteri intermedi e subordinati» (II, 4). I poteri intermedi sono: a) la nobiltà (= prerogative nobiliari); b) il clero (= prerogative ecclesiastiche); c) le città; d) un deposito delle leggi (= i Parlamenti e la tesi dell’antica costituzione del Regno)

7 Le leggi fondamentali del Regno in generale
Nozione estensiva di “leggi fondamentali del Regno” che ricaviamo dalla trattatistica dell’epoca: le regole di successione al trono; le forme di promulgazione e revocazione delle leggi; l’autorità del monarca; il perseguimento del bene pubblico; le funzioni attribuite ai parlamenti; l’esistenza di un Consiglio del re; gli usi e costumi; la divisione della società francese di antico regime in stati.

8 La libertà politica Per assicurare la libertà politica, la moderazione delle forme di governo non basta. Ecco allora il discorso sui limiti costituzionali per prevenire o arrestare l’abuso di potere. Occorre infatti che «per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere» (XI, 4).

9 Il mito della separazione dei poteri
La Costituzione inglese nel Libro XI, cap. 6 (modello del governo gotico tacitiano). Volontà riformista al fondo dell’analisi (la destinataria delle riforme è la Monarchia francese) Potere legislativo (= «il potere di fare le leggi per qualche tempo o per sempre e di emendare o abrogare quelle già esistenti»); Potere esecutivo (in senso stretto = «delle cose che dipendono dal diritto delle genti», vale a dire guerre, alleanze…); Potere giudiziario (esecutivo in senso lato = «delle cose che dipendono dal diritto civile», vale a dire punire i delitti e giudicare le liti tra privati»). I tre poteri sono al tempo stesso separati (= assegnati ad organi distinti) e in equilibrio (= ciascuno esercitato da un gruppo sociale diverso)


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