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PubblicatoFulvio Moroni Modificato 11 anni fa
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DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE QUADRO PROVINCIALE PER LINSERIMENTO DI DISABILI IN COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELLART. 22 DELLA L.R. 17/2005 Incontro Lombardini REGGIO EMILIA 18/10/12
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LANTEFATTO Le convenzioni ex art. 12 della L. 68/99 e listituto previsto dallart. 14 del D.Lgs 276/03 abrogato dalla L. 247/2007 che introduce lart. 12bis
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3 Si tratta di convenzioni di inserimento temporaneo in base alle quali il disabile viene assunto, a tempo indeterminato e a totale copertura della quota dobbligo, dal datore di lavoro aderente alla convenzione, ma viene impiegato, per un periodo di 12 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi) presso altri soggetti indicati dalla normativa stessa Tali convenzioni possono essere stipulate, dagli uffici competenti, con i datori di lavoro privati tenuti agli obblighi e le cooperative sociali di cui allart. 1, comma 1, lett. b), della L. n. 381/01 (ossia quelle che svolgono attività finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate), o disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale I soggetti utilizzatori, aderenti alla convenzione, possono dunque essere: IL COLLOCAMENTO MIRATO - L. 68/99 Convenzioni ex art. 12 cooperative sociali disabili libero professionisti a cui il datore di lavoro si impegna ad affidare commesse di lavoro per un importo non inferiore a quanto necessario per lassolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e formativi
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4 per il disabile libero professionista per la cooperativa sociale IL COLLOCAMENTO MIRATO - L. 68/99 Convenzioni ex art. 12 I requisiti dei soggetti ospitanti liscrizione al relativo albo professionale da almeno un anno liscrizione allalbo regionale delle cooperative sociali da almeno un anno e lavere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa A differenza delle convenzioni di cui allart. 11, sono previsti dei limiti numerici per quanto riguarda i disabili avviabili attraverso questa procedura: > non più di 1 lavoratore disabile per i datori che occupano meno di 50 dipendenti > il 30% dei disabili da assumere per i datori che occupano più di 50 dipendenti
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Larticolo 12 della L. 68/99 Sostanziale fallimento dello strumento Motivi: Eccessiva complessità e rigidità dellistituto Eccessiva complessità e rigidità dellistituto Obbligo di immediata assunzione del disabile in capo al datore di lavoro Obbligo di immediata assunzione del disabile in capo al datore di lavoro Ridotto lasso temporale del distacco (1 anno prorogabile di un altro anno) Ridotto lasso temporale del distacco (1 anno prorogabile di un altro anno) Non ripetibilità per lo stesso soggetto Non ripetibilità per lo stesso soggetto
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L art. 12 bis Finalità: assunzione da parte del soggetto destinatario Finalità: assunzione da parte del soggetto destinatario Limite del 10% della quota di riserva del soggetto committente Limite del 10% della quota di riserva del soggetto committente Soggetti destinatari: cooperative sociali, consorzi, imprese sociali, aziende non soggette Soggetti destinatari: cooperative sociali, consorzi, imprese sociali, aziende non soggette Durata: non inferiore a 3 anni Durata: non inferiore a 3 anni Alla scadenza lazienda committente può: Alla scadenza lazienda committente può: Rinnovare la convenzione 1 sola volta per non meno di 2 anni Rinnovare la convenzione 1 sola volta per non meno di 2 anni Assumere il lavoratore a tempo indeterminato Assumere il lavoratore a tempo indeterminato
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Lart. 22 della L.R. 17/2005 Applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione repubblicana (potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro) Applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione repubblicana (potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro) Affiancamento del nuovo istituto agli artt. 12 e 12bis della L.68/99, ma anche alle altre agevolazioni previste per lassunzione di disabili (quindi, carattere integrativo e non alternativo delle convenzioni ex art. 22 L.R. 17/05): Affiancamento del nuovo istituto agli artt. 12 e 12bis della L.68/99, ma anche alle altre agevolazioni previste per lassunzione di disabili (quindi, carattere integrativo e non alternativo delle convenzioni ex art. 22 L.R. 17/05):
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Legge regionale n. 17/05, art. 22 Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali 1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. 2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
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La convenzione quadro provinciale Copertura non superiore al 30% della quota dobbligo, con arrotondamento allunità superiore Copertura non superiore al 30% della quota dobbligo, con arrotondamento allunità superiore Condizione della completa ottemperanza alla L.68/99 per la quota rimanente Condizione della completa ottemperanza alla L.68/99 per la quota rimanente Entita della Commessa: Entita della Commessa: Aziende fino a 50 dipendenti: commessa pari almeno al 50%+20% del costo di un lavoratore Aziende fino a 50 dipendenti: commessa pari almeno al 50%+20% del costo di un lavoratore Aziende oltre i 50 dipendenti: commessa pari almeno al 80%+20% del costo di un lavoratore Aziende oltre i 50 dipendenti: commessa pari almeno al 80%+20% del costo di un lavoratore La coop. sociale dovrà garantire la copertura oraria proporzionale allentità della commessa La coop. sociale dovrà garantire la copertura oraria proporzionale allentità della commessa
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Caratteristiche dei disabili a) Disabili psichici e/o intellettivi b) Disabili in condizioni di gravità certificata ai sensi della L. 104/92 c) Disabili con altra disabilità, che renda particolarmente difficili integrazione e permanenza al lavoro per le vie ordinarie, con tipologie individuate entro 1 anno dalla CPT, su proposta del Comitato Tecnico Per i disabili di cui alla lett. c), casi singoli e specifici potranno essere proposti al Comitato Tecnico, che li approverà con voto allunanimità dei presenti
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Requisiti datore di lavoro e cooperativa Datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti agli obblighi della L. 68/99, anche non aderenti alle associazioni datoriali firmatarie, con unità locali in provincia Datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti agli obblighi della L. 68/99, anche non aderenti alle associazioni datoriali firmatarie, con unità locali in provincia Cooperative sociali di tipo b) ex L. 381/91 e loro consorzi: Cooperative sociali di tipo b) ex L. 381/91 e loro consorzi: Iscrizione nel Registro delle Imprese Iscrizione nel Registro delle Imprese Iscrizione alla sezione provinciale dellAlbo regionale L.R. 7/94 Iscrizione alla sezione provinciale dellAlbo regionale L.R. 7/94 Esercizio attività non limitato alla sola commessa convenzionata Esercizio attività non limitato alla sola commessa convenzionata Costituzione antecedente di 2 anni alla stipula della convenzione singola (in mancanza supplisce parere favorevole di associazione di rappresentanza firmataria della convenzione quadro) Costituzione antecedente di 2 anni alla stipula della convenzione singola (in mancanza supplisce parere favorevole di associazione di rappresentanza firmataria della convenzione quadro)
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12 Flussi del processo convenzionale art. 22 AZIENDACOMMITT. COOP.VA SOCIALE SERVIZIO LAVORO NUCLEI TERRIT. COMITATO TECNICO Disponibilità a erogare commessa Disponibilità a svolgere att. e assumere Valutazione Richiesta (Allegato B) Istruttoria e segnalazione nominativi Predisposizione rosa nominativi Eventuale segnalazione nominativo Valutazione nominativi
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13 Flussi del processo convenzionale art. 22 AZIENDACOMMITT. COOP.VA SOCIALE SERVIZIO LAVORO NUCLEI TERRIT. COMITATO TECNICO CPT Presentazione nominativi Colloqui e individuazione Presentaz. Convenzione singola Presentaz. Convenzione singola Valutazione, Convenzione singola e Progetti inserimento Assunzione Monitoraggio Valutazione monitoraggio e analisi
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Cessazione della validità della convenzione singola Cause: Scioglimento del contratto di commessa Scioglimento del contratto di commessa Mancata comunicazione alla Provincia, entro 7gg, della diminuzione del n. di disabili previsto dalla convenzione Mancata comunicazione alla Provincia, entro 7gg, della diminuzione del n. di disabili previsto dalla convenzione Riscontro da parte della Provincia, sentito il Comitato Tecnico, di grave inadempimento del programma o il venir meno dei requisiti della coop sociale Riscontro da parte della Provincia, sentito il Comitato Tecnico, di grave inadempimento del programma o il venir meno dei requisiti della coop sociale Venir meno degli obblighi ex L. 68/99 con formale richiesta dellazienda Venir meno degli obblighi ex L. 68/99 con formale richiesta dellazienda Nei casi di cessazione, viene comunque assicurato fino alla scadenza il contratto con i disabili in forza
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Durata delle convenzioni e monitoraggio La convenzione quadro è valida fino al 31/12/12 La convenzione quadro è valida fino al 31/12/12 Il Comitato Tecnico, riferisce alla CPT sullapplicazione della convenzione quadro e sulla gestione delle convenzioni singole Il Comitato Tecnico, riferisce alla CPT sullapplicazione della convenzione quadro e sulla gestione delle convenzioni singole Modifiche possibili in itinere in CPT su richiesta di parti firmatarie Modifiche possibili in itinere in CPT su richiesta di parti firmatarie La convenzione singola ha durata non inferiore a 18 mesi, con lobiettivo della stabilizzazione La convenzione singola ha durata non inferiore a 18 mesi, con lobiettivo della stabilizzazione
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Cosa succede alla scadenza della commessa? Assunzioni entro 60gg dalla conclusione, con impegno alla prioritaria valutazione dei disabili previsti in convenzione singola Assunzioni entro 60gg dalla conclusione, con impegno alla prioritaria valutazione dei disabili previsti in convenzione singola Ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi Ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi Modifica o stipula di convenzioni ex art. 11 L. 68/99 da richiedere entro 60gg Modifica o stipula di convenzioni ex art. 11 L. 68/99 da richiedere entro 60gg Entro i 60gg successivi, ricorsi ad altri istituti o strumenti previsti dalla L.68/99 Entro i 60gg successivi, ricorsi ad altri istituti o strumenti previsti dalla L.68/99
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