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Fondo di Garanzia per la previdenza complementare
Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale
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Fondo di garanzia ex art. 5 L. n. 80 del 1992
Il fondo di Garanzia tutela: i lavoratori subordinati contro l’eventualità che il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi di previdenza complementare ai Fondi pensione siano essi: Fondi aperti; Fondi chiusi; P.I.P. In caso di morte del lavoratore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica tutela i soggetti aventi titolo, nel sistema pensionistico obbligatorio alla pensione indiretta a condizione che gli stessi soggetti siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo pensione. 27/03/2017 Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 2 2
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…segue In caso di morte di un soggetto già titolare di prestazione integrativa, la domanda può essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo, nel sistema pensionistico pubblico obbligatorio alla pensione di reversibilità alle seguenti condizioni: Il fondo pensione preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l’erogazione della rendita ai superstiti (non è prevista ordinariamente); Tali soggetti siano gli effettivi beneficiari delle prestazioni. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 3 3
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Prestazioni garantite dal Fondo ex art. 5 d.lgs. 80/1992
Sono garantiti dal Fondo: il contributo del datore di lavoro; il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato; la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 4 4
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…segue Tale quota, pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’art. 2 della Legge n. 297/82 (all. 5). Al fine di assicurare pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l’indice di rendimento del TFR. E’ esclusa la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio. E’ esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 5 5
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Procedure concorsuali che danno titolo all’intervento al Fondo
Fallimento Concordato preventivo Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 6 6
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Termini per le richieste di intervento del Fondo di garanzia
Ipotesi di intervento Termini per le richieste Fallimento, liquidaz. Coatta ammin. e amm.controllata Dopo 30 gg. deposito stato passivo Impugnazioni o opposizione al credito del lavoratore Dal g succ. alla pubbl. della relativa sentenza Concordato preventivo g. succ. a pubbl. decreto di omolga o decreto che decide su eventuali opposiz o impug. Insinuazione tardiva del credito nella procedura fall. g. succ. decreto ammiss. Al passivo o dopo sent.che decide event. impugn. Esecuzione individuale g.succ.data verbale di pign negativo o parziale 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 7 7
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Presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia
Le modalità di intervento del fondo differiscono a seconda che il datore di lavoro sia o meno assoggettabile ad una delle procedure concorsuali. Requisiti: iscrizione ad un fondo pensione al momento della domanda; Cessazione del rapporto di lavoro; Insolvenza del datore di lavoro accertata mediante l’apertura di una procedura concorsuale; Accertamento dell’esistenza del credito dell’omissione contributiva Così come avviene nel fondo di garanzia istituito dalla Legge 297/82. Punto c) accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuale previste dall’Art. 1 del D.lgs. N. 80/92 o aperta in un altro Stato dell’Unione Europea. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 8 8
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Fondo di Garanzia L’intervento del Fondo di garanzia ripristina la posizione presso il Fondo pensione. In caso di insolvenza del datore di lavoro con il Tfr in parte depositato presso il datore di lavoro (con più di 49 dipendenti depositato presso il Fondo di tesoreria dell’Inps) e in parte presso un Fondo pensione la domanda di intervento del Fondo di garanzia va presentata ad entrambi i Fondi di garanzia ai sensi della L. n. 80 del 1992 e ai sensi della Legge n. 297 del 1982. La titolarità in entrambi i casi è sempre del solo lavoratore mentre il pagamento delle somme omesse vengono pagate direttamente al Fondo Pensione. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 9 9
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Presupposti : Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale Presupposti per l’intervento del fondo di garanzia: iscrizione ad un fondo pensione al momento della domanda; cessazione del rapporto di lavoro; accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare; inapplicabilità al datore di lavoro, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 1, L.F. ; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata. La corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell’esecuzione forzata che in base al genere di beni e alla possibile consistenza, appaia possibile e utile allo scopo. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 10 10
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Datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali
L’art. 5 del D.Lgs. 80/1992 prevede l’intervento del Fondo di Garanzia nel caso in cui il datore di lavoro non è assoggettabile ad una delle procedure tassativamente elencate al comma 1 e, a seguito dell’esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (differenza con omissione contributiva AGO). 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 11 11
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Termine di prescrizione
La richiesta di intervento del Fondo di garanzia è soggetta al termine di prescrizione ordinario ex Art c.c. (10 anni). La differenza sussiste rispetto a quanto previsto per il sistema AGO, per il quale vige il principio dell’automaticità delle prestazioni. La richiesta deve essere inoltrata al Fondo di Garanzia esclusivamente da parte del lavoratore. Il Fondo di Garanzia eroga la “prestazione” direttamente al Fondo pensione il quale si surroga nei diritti del lavoratore nei limiti dei contributi omessi. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 12 12
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Chi contribuisce a finanziare il Fondo di garanzia?
Qual è il prezzo di tale garanzia? Le imprese ai sensi dell’Art.16 D.Lgs. N. 252 del 2005 pagano un contributo all’Inps (pari al 10%) sulle somme destinate alla previdenza integrativa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005 una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà deve confluire presso l’apposito Fondo di garanzia previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 80/1992 . 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 13 13
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Questioni aperte! In caso di nomina di più beneficiari della prestazione di previdenza complementare di cui alcuni rientranti tra i c.d. superstiti e quindi aventi diritto a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia e altri non rientranti in tale categoria la richiesta di intervento è limitata solo per la parte di sua spettanza o per l’intera posizione? Es: se l’aderente nomina beneficiario il figlio minore, il fratello e il padre cosa accade? Dei tre beneficiari solo uno è considerato superstite ai fini dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) il quale potrebbe chiedere l’intervento al fondo di garanzia in caso di omissione di contributi di previdenza complementare da parte del datore di lavoro del defunto. 27/03/2017 Avv. Anna Ilaria Orlando Cisl Nazionale 14
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