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PubblicatoMarcella Rocco Modificato 10 anni fa
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Avv. Sara Zaniboni Via Montanara e Curtatone 99, Mantova
L’amministratore di sostegno e il tutore: le forme di protezione dei soggetti diversamente abili 26 maggio 2007 Avv. Sara Zaniboni Via Montanara e Curtatone 99, Mantova Versione non rivista dall’autore
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L’amministratore di sostegno e l tutore: le forme di protezione dei soggetti diversamente abili 26 maggio 2007 Le origini e le finalità della legge 9 gennaio 2004 n. 6 L’amministratore di sostegno: i presupposti e gli effetti sostanziali dell’amministrazione di sostegno I poteri e i doveri dell’amministratore Il ruolo dei servizi sanitari e sociali Il tutore Il curatore Il trust
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Le origini della legge n. 6/2004 1
A partire dagli anni settanta, dopo la promulgazione della legge Basaglia n. 180/78 (tso) ha inizio un ampio dibattito sulla condizione giuridica del disabile psichico ed in particolare sull’incidenza dell’insufficienza mentale sull’autonomia della persona Inadeguatezza degli strumenti codicistici volti solo a predisporre rigide forme di incapacità legale avv. Sara Zaniboni
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Le origini della legge n. 6/2004 2
Interdizione e inabilitazione che escludono o comprimono la capacità del soggetto, sembrano a volte poco idonee alla cura della persona e legate più alla salvaguardia del patrimonio Istanze di riconoscimento dei diritti della persona disabile a livello internazionale e negli ordinamenti di vari paesi avv. Sara Zaniboni
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Le origini della legge n. 6/2004 3
Diritto all’integrazione sociale ed allo sviluppo della capacità dei soggetti affetti da disagio (stessi diritti, diritto all’assistenza medica e terapie fisiche, diritto al lavoro, diritto di vivere in famiglia che deve ricevere supporto, diritto ad un procedimento di riduzione della capacità giusto e senza abusi…): dichiarazione dei diritti delle persone mentalmente ritardate e delle persone disabili adottate dall’ONU nel 1971 e nel 1975 In Francia dal 1968 nuova forma di protezione sauvegarde de justice; in Germania e Austria sono state abrogate le figure dell’interdizione e dell’inabilitazione nel 1983 e 1990 avv. Sara Zaniboni
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Le origini della legge n. 6/2004 4
Queste sollecitazioni rendono anche in Italia il dibattito sulla riforma delle norme sull’incapacità più serrato (numerose leggi) Con il convegno di Trieste del 1986 “Un altro diritto per il malato di mente” ha inizio la fase pre parlamentare culminata con una bozza di progetto di legge “Bozza Cendon” avv. Sara Zaniboni
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La Nuova Legge 1 Scelta chiara sin dal titolo della legge “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del c.c. del capo I relativo all’amministratore di sostegno e modifica degli artt. 388,414,417,418,424,427,429 in materia di interdizione e inabilitazione…” Scelta di inserite la nuova disciplina nel codice e modificare gli istituti esistenti: la struttura della legge risponde a questo intento: Art. 1 finalità della legge (tutela con minore limitazione possibile della capacità) avv. Sara Zaniboni
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La Nuova Legge 2 Art. 2 modifica la rubrica del titolo XXII libro primo del codice civile “dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” in “delle misure di protezione delle presone prive in tutto o in parte di autonomia”. Protezione e cura finalità di tutti gli istituti Art. 3 introduce un capo I intitolato “dell’amministratore di sostegno” artt. da 404 a 413. Intera disciplina della nuova misura di protezione nei suoi aspetti sostanziali e processuali. Articoli prima relativi all’affiliazione abrogati nel 1983 avv. Sara Zaniboni
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La Nuova Legge 3 Art. 404 principi cardine della riforma e presupposti sostanziali Art. 405 aspetti di natura procedurale: il decreto di nomina, la durata dell’incarico e la pubblicità, provvedimenti urgenti Art. 406 soggetti abilitati a promuovere il ricorso Art. 407 procedimento Art. 408 scelta dell’amministratore: designazione preventiva Art. 409 effetti dell’amministrazione di sostegno Art. 410 doveri dell’amministratore; Art. 411 norme applicabili; art. 412 atti compiuti in violazione di legge; Art. 413 la revoca dell’amministratore avv. Sara Zaniboni
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La Nuova Legge 4 Artt. da 4 a 10 hanno modificato l’interdizione, l’inabilitazione e l’incapacità naturale. Profonde innovazioni: presupposti diversi dell’interdizione (non più provvedimento doveroso, ma da utilizzare solo quando sia necessario assicurare un’adeguata protezione); ridotta la rigidità degli istituti classici (la sentenza può stabilire che l’interdetto possa compiere atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento del tutore… ) Artt. Da 11 a 20 norme di attuazione coordinamento e finali: il registro delle amministrazioni avv. Sara Zaniboni
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Le finalità della legge e aspetti chiave 1
La legge n. 6 intende tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana senza comprimere la loro libertà oltre la misura necessaria La protezione deve avvenire con minore limitazione possibile della capacità di agire: principio di gradualità, residualità dell’interdizione, proporzionalità rispetto alle esigenze. Problema di carattere generale e preliminare: i confini del nuovo istituto e di quelli tradizionali avv. Sara Zaniboni
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Le finalità della legge e aspetti chiave 2
L’amministratore si presenta potenzialmente idoneo a coprire tutte le ipotesi di infermità permanente, anche le più gravi (causa di interdizione e inabilitazione) principio della circolarità degli istituti: discrezionalità del giudice (soglia minima e soglia massima) avv. Sara Zaniboni
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Le finalità della legge e aspetti chiave 3
Applicare misure di protezione: Rispettando il più possibile la volontà e le esigenze patrimoniali e non del beneficiario. Sono in primo piano gli spazi della quotidianità: i rapporti famigliari, affettivi, sociali, economici o bancari, di scuola e cultura, le relazioni di svago, di sport di partecipazione politica Accertando quanto necessario per individuare la misura più idonea per assicurare un’adeguata protezione Mantenendo la dignità civile del beneficiario e una limitazione il più possibile parziale della capacità di agire avv. Sara Zaniboni
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Le finalità della legge e aspetti chiave 4
Viene quindi introdotto un istituto innovativo di protezione: l’angelo custode Istituto versatile e adattabile nel contenuto e nell’estensione dell’incapacità alla situazione di vita e alle concrete esigenze del beneficiario: un vestito su misura un diritto stabilito dal basso un decreto personalizzato. Istituto di sostegno temporaneo o permanente L’applicazione dell’istituto ha tante versioni quante sono i beneficiari mentre l’’interdizione può essere una soltanto avv. Sara Zaniboni
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Le finalità della legge e aspetti chiave 5
L’amministratore deve occuparsi della cura del beneficiario e non sostituirsi ad esso Infatti viene esaltato il potere di auto determinarsi del soggetto beneficiario (scelta dell’amministratore, proposizione del ricorso, atti necessari e personalissimi, obbligo d’informazione..) Viene ampliato sensibilmente l’insieme dei potenziali beneficiari: anche soggetti non infermi di mente con incapacità temporanea con problemi non patrimoniali (rinvio) avv. Sara Zaniboni
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Le finalità della legge e aspetti chiave 6
Viene introdotto un procedimento informale e snello (provvedimento entro 60 giorni, competenza al giudice tutelare) che tenga conto delle esigenze del beneficiario (possibili scelte rapide e d’ufficio del giudice) - Sono previsti poteri ampi e flessibili del giudice tutelate avv. Sara Zaniboni
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Le finalità della legge e aspetti chiave 7
Coinvolgimento di molti soggetti nell’applicazione della legge: giudici tutelari, operatori e responsabili dei servizi pubblici, organizzazioni di volontariato, famiglie, professionisti del diritto, medici e istituzioni Le sanzioni per la pubblica amministrazione: la mancata segnalazione al giudice e responsabilità civile (responsabilità del dipendente per dolo e colpa grave e responsabilità della pubblica amministrazione anche per colpa lieve) avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 1
Misura di protezione di soggetti maggiorenni privi di autonomia e impossibilitati a provvedere ai propri interessi Non applicabile ai minori che si trovano in uno stato di totale incapacità legale e sono protetti dai genitori che esercitano la potestà o in mancanza da un tutore Al minore emancipato che ha una capacità di agire limitata avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 2
Presupposti sostanziali si realizzano alla presenza di una causa e di un effetto La causa: infermità fisica o psichica e la menomazione fisica o psichica L’effetto: impossibilità permanente o temporanea anche parziale di provvedere ai propri interessi avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 3
Ricordiamo i presupposi dell’interdizione: abituale infermità di mente, che rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, (patologia interessante la spera psichica, stabile e duratura, incapacità totale e permanente: non intermittente o transitoria) Inabilitazione: infermità mentale meno grave ma permanente avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 4
L’amministrazione anche per menomazione fisica Anche in situazioni di parziale,o temporanea incapacità oltre che in casi di totale e permanente avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 5
La causa: infermità o menomazione fisica o psichica. Non si deve intendere in senso tecnico secondo le categorie della scienza medica - Qualsiasi alterazione dello stato di salute della persona - Sia sopravvenute che congenite avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 6
Gli effetti: impossibilità , anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi: Interessi: affari di indole patrimoniale, ma anche esigenze personali della vita civile - Impossibilità: impedimento dovuto a limiti alle facoltà intellettive e volitive avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 7
Impossibilità temporanea: significa transitoria (incide sulla durata dell’incarico) Impossibilità parziale: incapacità di occuparsi di questioni che superano una certa soglia di difficoltà (incide sul contenuto, oggetto dell’incarico) avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 8
L’amministrazione di sostegno opera anche in situazioni che prima non avevano protezione: anziani non autosufficienti, disabili motori, malati gravi non psichici, soggetti colpiti da ictus, lungodegenti, incapaci senili (Trib. Mo, ufficio g.t :persona anziana con limitazione della capacità; Trib. Roma anziano con alzheimer), depressi ( Tribunale di Roma decreto del , ufficio Giud. Tut.) Se l’infermità incide solo sulle abilità fisiche (persona cieca o paraplegica): meglio la procura (che amplia la capacità del soggetto) perché è necessario limitare il meno possibile la capacità avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 9
Rivolta a coloro che hanno difficoltà effettive all’accesso alla vita organizzata, alle leve del diritto civile; impossibilitati ad andare in banca, a mantenere i contatti con l’assicurazione, a fare le volture per l’acqua, gas luce telefono, a partecipare all’assemblea del condominio,a pagare le tasse, ad accettare un’eredità, a fare una transazione o stipulare un contratto, a prestare il consenso informato avv. Sara Zaniboni
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I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 10
Problema del confine tra amministrazione e interdizione nel caso in cui lo stato patologico della persona provochi un’impossibilità totale e permanete: - Gradualità e minor limitazione possibile Gravità della menomazione o infermità La sopravvivenza della capacità di compiere atti personalissimi e atti necessari potrà divenire la principale discriminante Risvolti psicologici legati all’effetto a volte discriminante dell’interdizione La legge n. 6 non coordina chiaramente i vari istituti Problema aperto che verrà affrontato caso per caso dalla giurisprudenza avv. Sara Zaniboni
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Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 1
Art. 405 cod. civ. n. 3,4: prevede che il decreto del giudice tutelate indichi espressamente e specificamente gli atti che l’amministratore stesso ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno Per i primi il beneficiario perde la capacità di agire mentre per i secondi la volontà del soggetto deve essere integrata con quelle dell’amministratore avv. Sara Zaniboni
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Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 2
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti diversi da quelli indicati nel decreto Viene quindi affermata una generale capacità di agire del soggetto beneficiario Le limitazioni alla capacità processuale operano solo per gli atti per i quali sia stata stabilità la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno avv. Sara Zaniboni
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Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 3
- Mantiene intatta la possibilità di libera autodeterminazione - Anche per gli atti per i quali è previsto l’intervento dell’amministratore, la volontà del beneficiario non è priva di rilevanza. Infatti è previsto l’obbligo dell’amministratore di informare il beneficiario prima del compimento dei singoli atti - In caso di dissenso l’amministratore ha l’obbligo di informare il giudice che, con ricorso, può essere chiamato a risolvere il contrasto avv. Sara Zaniboni
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Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 4
Atti personalissimi:rimane intatta la capacità di compiere atti personalissimi (matrimonio, riconoscimento figlio, testare..) Atti necessari: il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (acquisto cibo e vestiti, uso mezzi di trasporto, incasso di somme di modico valore…) avv. Sara Zaniboni
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Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 5
Prospettiva rovesciata rispetto l’interdizione e l’inabilitazione dove viene stabilità una generale incapacità Istituto flessibile e modellabile sulle specifiche esigenze del soggetti in difficoltà avv. Sara Zaniboni
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I poteri dell’amministratore di sostegno 1
I poteri si evincono dal contenuto del decreto di nomina e delle successive eventuali autorizzazioni del giudice tutelare Poteri in assistenza del beneficiario e poteri in sostituzione del beneficiario Gli atti che l’amministratore può compiere in rappresentanza sono preclusi al beneficiario avv. Sara Zaniboni
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I poteri dell’amministratore di sostegno 2
Gli atti che l’amministratore può compiere in assistenza e quindi insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l’intervento di entrambi i soggetti Gli atti non riservati alla competenza esclusiva o parziale dell’amministratore rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario che mantiene piena capacità di agire In ogni caso il beneficiario può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana avv. Sara Zaniboni
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I doveri dell’amministratore di sostegno 1
Previsti in particolare all’art. 410 cod. civ. L ’amministratore: deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario (norma di difficile attuazione, ma enunciativa di un principio ispiratore della riforma) avv. Sara Zaniboni
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I doveri dell’amministratore di sostegno 2
Dovere di informazione: - deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere, compatibilmente con le capacità del beneficiario e in caso in cui non raccolga parere positivo può comunque compiere l’atto di sua competenza esclusiva deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: non per provocare un intervento sostitutivo. (gt può sempre d’ufficio modificare) I doveri d’informazione non sembrano aver rilievo procedimentale e non sono quindi elementi necessari per la validità dell’atto. avv. Sara Zaniboni
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I doveri dell’amministratore di sostegno 3
E’ tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno 10 anni (se è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre ai 10 anni) E’ tenuto periodicamente (in base alla cadenza temporale stabilita dal giudice tutelare) alla presentazione di una relazione relativa all’attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (gestione patrimoniale- già contenuta nel rendiconto annuale obbligatorio, modalità di attuazione dei compiti, difficoltà incontrate, rapporto col beneficiario….) avv. Sara Zaniboni
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I doveri dell’amministratore di sostegno 4
Non è tenuto alla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono giudici che ne richiedono la compilazione Deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell’incarico avv. Sara Zaniboni
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I doveri dell’amministratore di sostegno 5
Deve agire diligentemente e con prudenza Risponde verso il beneficiario di ogni danno cagionato in violazione dei propri doveri In caso di negligenza, danno grave, contrasto (non dissenso) cioè un fondato disaccordo il beneficiario e gli interessati possono ricorrere al giudice che adotti gli opportuni provvedimenti avv. Sara Zaniboni
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Ruolo dei servizi e rapporto tra amministratore di sostegno e servizi
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura sono tenuti a proporre ricorso o a segnalare al pm - Non possono essere amm. gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (potenziale conflitto) avv. Sara Zaniboni
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Ruolo dei servizi e rapporto tra amministratore di sostegno e servizi
i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura: Devono essere sentiti dal giudice che provvede sul ricorso In caso di contrasto possono ricorrere al giudice In caso di atti illegittimi non possono chiedere l’annullamento degli atti Propongono istanza di revoca al giudice avv. Sara Zaniboni
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Il trust e l’amministratore di sostegno 1
Il trust è un negozio fiduciario in cui di norma partecipano tre soggetti: il costituente (settlor), il fiducirio (trustee) e il beneficiario (beneficiary) Il costituente trasferisce uno o più beni al trustee, che ne acquista la proprietà, ma con l’obbligo di amministrarli a vantaggio del beneficiario Esempio: il trust a favore di persona incapace avv. Sara Zaniboni
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Il trust e l’amministratore di sostegno 2
il trust a favore di persona incapace già più volte utilizzato: i genitori del disabile si occupano del “dopo di noi” con la designazione di un complesso di beni al trustee per far fronte a esigenze economiche e di cura del beneficiario quando non saranno più in vita il disponente con l’atto istitutivo definisce il programma (finalità, amministrazione, controllo, beneficiario) e dispone con atto di dotazione il trasferimento dei beni al trustee il figlio disabile generalmente non è il beneficiario finale: il termine di questo trust è generalmente ricollegato alla morte del soggetto debole al verificarsi della quale il trustee provvederà a trasferire i beni ai beneficiari finali avv. Sara Zaniboni
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Il trust e l’amministratore di sostegno 3
il trustee deve osservare il programma e acquisire la proprietà dei beni: in caso di inosservanza azioni legali attivate da disponente e controllore e beneficiario l’atto istitutivo può essere inter vivos o mortis causa. opportuno far coincidere le figure del trustee e tutore o amministratore di sostegno Funzioni diverse delle due figure: il trustee deve attenersi alle indicazioni fatte dal disponente; il tutore o amministratore gestiscono nell’interesse del beneficiario ma senza preventive indicazioni vincolanti. Ci potrà essere una designazione preventiva del genitore non vincolante per il giudice (con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata) avv. Sara Zaniboni
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Il ricorso 1 Generalità di chi fa ricorso e il suo rapporto con colui che ha bisogno dell’amministratore Generalità del soggetto beneficiario con indicazione di residenza e eventualmente del domicilio Le ragioni per cui si chiede la nomina La richiesta di nomina di amministratore Il nominativo e il domicilio del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario La sottoscrizione avv. Sara Zaniboni
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Il ricorso 2 Situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario (si consiglia) Il nominativo e recapito del soggetto che si indica come amministratore (si coniglia) Se l’interessato ha fatto designazione occorre farlo presente al giudice e indicare gli eventuali gravi motivi che consigliano di disattendere tale designazione L’infermità o menomazione fisica o spichica; l’intensità totale o parziale, permanente o temporanea (si consiglia) avv. Sara Zaniboni
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Il ricorso 3 L’oggetto dell’incarico e contenuto – dettagliato e analitico- degli atti da affidare all’amministratore, poteri di assistenza o rappresentanza (si consiglia) Le prevedibili spese ricorrenti: per indicare i limiti delle spese (si consiglia) Recapiti telefonici (si consiglia) Elementi facoltativi ma opportuni avv. Sara Zaniboni
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Il ricorso 4 Documenti che si possono allegare:
Estratto dell’atto di nascita del beneficiario Eventuale certificato che attesta l’impossibilità del beneficiario di raggiungere le sede del giudice tutelare Documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiari Documenti attestanti l’eventuale opposizioni dei parenti stretti avv. Sara Zaniboni
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Il ricorso 5 Ricorso in carta libera Anche senza avvocato
Deposito presso il Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o domicilio del beneficiario Se esistono sezioni distaccate del Tribunale il ricorso va lì presentato avv. Sara Zaniboni
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I soggetti legittimati
Il soggetto incapace (anche se interdetto o inabilitato) il coniuge o il convivente I parenti entro il quarto grado e affini entro secondo I responsabili dei servizi socio sanitari che assistono direttamente l’incapace, se a conoscenza di fatti rilevanti Il pm Il tutore e il curatore congiuntamente con istanza di revoca dell’interdizione e inabilitazione avv. Sara Zaniboni
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Il procedimento 1 Deposito in cancelleria della volontaria giurisdizione presso il giudice competente Il Giudice Tutelare può dichiarare, con decreto reclamabile, irricevibile il ricorso (per difetto legittimazione, nullità ricorso, incompetenza) avv. Sara Zaniboni
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Il procedimento 2 Altrimenti ordinala la comunicazione del ricorso al pm, il cui intervento è obbligatorio, e deve quindi a pena di nullità il pm può chiedere il rigetto del ricorso e in questo caso il giudice prima di provvedere deve comunicare la richiesta al ricorrente fissando udienza. all’esito dell’udienza il giudice può ricettare il ricorso con decreto reclamabile ex art. 720 c.p.c. avv. Sara Zaniboni
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Il procedimento 3 - Il Giudice Tutelare fissa con decreto l’udienza in cui verrà esaminata la situazione del soggetto potenzialmente beneficiario o dichiara, con decreto reclamabile, irricevibile il ricorso (difetto legittimazione, nullità ricorso, incompetenza) Il ricorrente notifica il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario, alle persone indicate nel decreto e la cancelleria al p.m (devono essere sentiti e possono esprimere la loro opinione) avv. Sara Zaniboni
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Il procedimento 4 Deve essere infatti garantito il contraddittorio
Non sono specificate le modalità di comunicazione (v. art 713 c.p.c.) All’udienza il Giudice sente la persona interessata e tutti i soggetti indicati all’art. 406: Il soggetto incapace (anche se interdetto o inabilitato); il coniuge o il convivente; i parenti entro il quarto grado e affini entro secondo; i responsabili dei servizi socio sanitari che assistono direttamente l’incapace, se a conoscenza di fatti rilevanti; il pm; il tutore e il curatore avv. Sara Zaniboni
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Il procedimento 5 L’audizione dell’interessato è obbligatoria quindi il gt è tenuto a recarsi presso la sua dimora qualora l’incapace non potesse recarsi in udienza (certificazione medica necessaria): caso di irreperibilità o rifiuto In caso di mancata comparizione dei soggetti ex art. 406 il giudice provvede ugualmente All’udienza il giudice esamina la persona interessata e richiede tutti gli gli accertamenti istruttori necessari: medici, psichiatrici, sociale, relazionale e dell’autonomia residua) avv. Sara Zaniboni
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Il procedimento 6 Il giudice deve tener conto dei bisogni e delle richieste dell’interessato compatibilmente con le sue esigenze di protezione e bisogni Il giudice adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona e per l’amministrazione del suo patrimonio Il giudice può nominare l’amministratore provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere avv. Sara Zaniboni
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Il procedimento 7 Al procedimento partecipa il pubblico ministero
il Giudice può in ogni tempo modificare o integrare anche d’ufficio le decisioni assunte con decreto di nomina Al procedimento partecipa il pubblico ministero Il Giudice provvede anche senza sentire i soggetti indicati all’art. 406 c.c. Il gt provvede anche d’ufficio a far dichiarare la cessazione dall’amministratore e informa il pm se ritiene necessario promuovere l’interdizione avv. Sara Zaniboni
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La scelta dell’amministratore 1
Qualunque sia la scelte, essa deve avvenire nell’esclusivo interesse del beneficiario Scelta seguendo i criteri di priorità e le modalità indicate dalla legge Il beneficiario nel pieno delle sue capacità, può designare, in previsione di una sua eventuale futura incapacità, l’amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata avv. Sara Zaniboni
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La scelta dell’amministratore 2
Se manca l’indicazione del beneficiario o vi sono gravi motivi contrari all’indicazione provvede il giudice Il giudice deve motivare la sua decisione e rispettare un preciso ordine di preferenza Dovrà scegliere una delle persone indicate nell’articolo e solo per ragioni di opportunità può fare scelte diverse avv. Sara Zaniboni
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La scelta dell’amministratore 3
Le persone indicate dalla legge: il coniuge non separato, il convivente, l padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata (non deve seguire l’ordine) Se ne ravvisa l’opportunità può designare altra persona idonea o il rappresentante legale di associazioni e fondazioni avv. Sara Zaniboni
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La scelta dell’amministratore 4
La legge prevede un caso di incompatibilità Gli operatori dei servizi pubblici o privati responsabili della cura o della protezione del disabile non possono essere nominati amministratori di sostegno avv. Sara Zaniboni
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Il decreto di nomina 1 Il giudice entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta provvede sul ricorso con decreto motivato Il decreto è immediatamente esecutivo (o dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o inabilitazione) Il decreto di nomina deve contenere: Le generalità del beneficiario e dell’amministratore La durata dell’incarico: tempo determinato e non (non è tenuto per più di 10 anni) avv. Sara Zaniboni
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Il decreto di nomina 2 L’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (atti relativi al patrimonio e alla cura, assistenza domiciliare, cure, benessere, consenso a interventi). Possibile anche l’incarico per un solo atto Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore avv. Sara Zaniboni
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Il decreto di nomina 3 Limiti di spesa dell’amministratore. Disponibilità economiche e bisogni Periodicità con cui l’amministratore deve riferire al giudice circa l’attività svolta, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario La proroga del decreto: non ci sono limiti Doppia pubblicità: annotazione del decreto nel registro presso il Tribunale (immediatamente dal cancelliere) ; annotazione a margine dell’atto di nascita (comunicato entro 10 giorni all’ufficiale di stato civile) avv. Sara Zaniboni
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Il decreto di nomina 4 L’impugnazione del decreto di nomina:
Reclamo alla corte di appello ai sensi dell’art. 739 Contro il provvedimento della corte d’appello può essere proposto ricorso in Cassazione Infatti il decreto ha contenuto decisorio in materia di diritti e status delle persone pur non avendo la forma di sentenza avv. Sara Zaniboni
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Il decreto di nomina 5 Legittimazione ai tutti i soggetti dell’art. 406 c.c. Reclamabili tutti i decreti del gt (non quelli privi di definitività quali (provvedimenti urgenti o istruttoriimiti) avv. Sara Zaniboni
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Versione non rivista dall’autore
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