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PubblicatoElmo Corsini Modificato 11 anni fa
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CORSO DI WEB ANIMATOR PARROCCHIALI A s p e t t i g i u r i d i c i
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Naming Authority Italiana
Organismo che si occupa della elaborazione delle regole per la registrazione dei domini
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Registration Authority
Organismo che si occupa: di applicare le regole per la registrazione dei domini mantenere ed aggiornare l’elenco dei nomi a dominio dirimere controversie secondo le norme dell’arbitrato
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Nozione di nome a dominio
E’ il nome per mezzo del quale viene identificato il sito internet, ossia la dicitura che corrisponde all’indirizzo internet del medesimo sito e che si conclude con “.it” Per poter usare un sito internet occorre registrarlo presso la REGISTRATION AUTHORITY ITALIANA
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Chi e come registrare il nome a dominio
Il titolare del nome a dominio, deve registrarlo presso la REGISTRATION AUTHORITY ITALIANA La modalità è quella della lettera di assunzione di responsabilità con indicazione del provider che fornisce l’hosting Il sottoscrittore della suddetta lettera è il referente amministrativo nei confronti della R.A.I.
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Registrazione a dominio
Le Associazioni che non sono dotate di partita IVA o CODICE FISCALE possono registrare un solo nome a dominio
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Servizi offerti dal provider:
Internet provider Il soggetto che su internet fornisce servizi di trasmissione e di memorizzazione delle informazioni Servizi offerti dal provider: Accesso Memorizzazione temporanea (caching) Memorizzazione delle informazione (hosting)
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Responsabilità Il soggetto che registra il nome a dominio se gestisce il sito direttamente è responsabile del dell’uso fatto di esso e del contenuto on line, mentre il provider risponderà del malfunzionamento tecnico del sito
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Responsabilità nella gestione del sito
Se il titolare delega al cd. Web Animator l’organizzazione dei contenuti, sarà quest’ultimo a rispondere degli illeciti inerenti
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Contenuto di un sito internet
Testi scritti Immagini Filmati Forum Chat Ecc.
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Concorrenza sleale nella gestione sito internet
Obbliga chi compie un atto, qualificabile giuridicamente di concorrenza sleale, a risarcire dei relativi danni chi ne è stato vittima
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Indebito uso dei segni distintivi altrui nell’attività di linking
Si verifica quando da un sito sia possibile accedere alla pagina di un altro sito senza che di tale passaggio l’utente sia consapevole, ritenendo che la pagina alla quale ha avuto accesso faccia parte del sito originario nel quale stava navigando. In tal caso si ha concorrenza sleale da parte del titolare del sito di partenza a danno del sito “linkato”
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Indebito uso dei segni distintivi altrui nell’attività di framing
Si verifica quando la pagina di un altro sito, nel quale si accede dal sito di partenza, venga visualizzata all’interno di una cornice (frame) facente parte dello stesso sito di partenza.
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Illeciti di natura penalistica
Diffamazione con aggravante dell’uso del mezzo stampa (art. 595 c.p.) Si realizza quando qualcuno comunicando con più persone o, nell’ipotesi più grave, attraverso il mezzo della stampa o con qualsiasi a altro mezzo di pubblicità offende l’altrui reputazione.
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Illeciti di natura penalistica
Pubblicazione e spettacoli osceni (art. 528 c.p.) Mezzo: acquistare, detenere, esportare, mettere in circolazione scritti, disegni immagini o fatti osceni di qualsiasi genere Scopo: farne commercio o distribuzione o esporre pubblicamente
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Diritto d’autore La l. 633/1941 tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo in qualunque modo o forma di espressione. Previsioni di sanzioni civili e penali. Violazione del diritto d’autore attraverso un sito internet, casi: Pubblicazione non autorizzata di testi di un autore diverso dal titolare del sito Pubblicazione non autorizzata di immagini tratte dall’album di un determinato fotografo Distribuzione di brani musicali
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Tutela della privacy La l. 675/1996 ha disciplinato la materia inerente alla privacy individuando una serie di obblighi a carico di chi per qualsiasi ragione deve gestire dei dati personali altrui. Nella gestione del sito internet esistono delle situazioni giuridicamente rilevanti, come ad esempio la tenuta degli elenchi degli utenti partecipanti a news-group o destinatari di news-letter
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Tutela della privacy: dati sensibili - art. 22 l. 675/96
Sono elencati tassativamente dalla legge e sono: la religione la salute la vita sessuale le opinioni politiche e sindacali l’origine etnica o razziale Per tali dati la legge appronta una tutela rafforzata e obblighi più stringenti per i soggetti che effettuano il trattamento
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La netiquette Codice di autoregolamentazione contenente regole di comportamento che gli utenti della rete s’impegnano a rispettare per ulteriormente tutelarsi da condotte illecite e garantire il migliore funzionamento della rete stessa
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La netiquette: alcune regole
Non pubblicare mai senza autorizzazione il contenuto di messaggi di posta elettronica Non inviare messaggi pubblicitari o comunicazioni non sollecitate (“spamming”)
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Lo spamming: nozione Eccessiva, ripetitiva e fastidiosa diffusione dello stesso messaggio di posta elettronica – specialmente con intenzioni commerciali o comunque egoistiche
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Lo spamming Direttiva CE 2000/31
L’invio della comunicazione commerciale non sollecitata è lecito se la comunicazione: è identificabile come tale sin dal momento in cui è recepita dal destinatario indica che il destinatario può opporsi al ricevimento di tali messaggi
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Indirizzo di posta elettronica
L’indirizzo di posta elettronica è un dato personale, l’impresa che voglia utilizzarlo deve: Chiedere il consenso dell’interessato Informarlo (in forma scritta o verbale) sull’uso che intende fare dell’indirizzo e sul diritto di opporsi a tale utilizzo
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Indirizzo di posta elettronica
Garante della privacy L’indirizzo di posta elettronica rintracciabile su internet non è per ciò stesso da considerarsi pubblico e utilizzabile senza consenso da chiunque Gli indirizzi di posta elettronica reperibili presso siti della P.A. non sono utilizzabili per fini di diffusione di pubblicità commerciale
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Obblighi dell’Internet provider
Direttiva CE 2000/31 Il provider, se viene a conoscenza di attività o informazioni illecite da parte di un utente del suo servizio, deve informare l’autorità giudiziaria o amministrativa competente Al fine di prevenire attività illecite, a richiesta dell’autorità competente deve fornire le informazioni in suo possesso per identificare il destinatario che fa uso improprio dei suoi servizi
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Responsabilità dell’Internet provider
Direttiva CE 2000/31 Il provider è responsabile qualora su richiesta dell’autorità giudiziaria non abbia con tempestività impedito l’accesso al contenuto illecito Avuto conoscenza del contenuto illecito o pregiudizievole del servizio al quale assicura l’accesso, non abbia informato l’autorità giudiziaria o amministrativa competente
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