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PubblicatoGianmarco Adamo Modificato 10 anni fa
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Treviso - 12 febbraio 2004 Treviso, 12 febbraio 2004
27/03/2017 Consolidato nazionale e trasparenza fiscale: sistemi opzionali di tassazione a confronto Dott. Gianfilippo Scifoni Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso - Ufficio imprese Treviso, 12 febbraio 2004
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CONDIZIONI PER L’OPZIONE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 CONDIZIONI PER L’OPZIONE CONSOLIDATO NAZIONALE: Controllo conseguente ad un partecipazione, diretta o indiretta, per una percentuale > 50% del capitale sociale & degli utili di bilancio (considerato l’eventuale effetto demoltiplicativo) TRASPARENZA FISCALE: Partecipazione per una percentuale compresa tra il 10% e il 50% dei diritti di voto & degli utili di bilancio 12 febbraio 2004 Treviso
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CARATTERISTICHE DELL’OPZIONE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 CARATTERISTICHE DELL’OPZIONE CONSOLIDATO NAZIONALE: opzione bilaterale: esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna società controllata & del soggetto controllante (TANTE OPZIONI A COPPIA quante sono le società controllate che si avvalgono della facoltà) TRASPARENZA FISCALE: opzione congiunta da esercitarsi da parte DI TUTTE le società (società “trasparente” e totalità dei soci partecipanti) ALL IN, ALL OUT 12 febbraio 2004 Treviso
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REDDITO IMPUTABILE CONSOLIDATO NAZIONALE:
COMPENSAZIONE INTEGRALE dei risultati netti delle società che si sono avvalse dell’opzione, a prescindere dalla quota di partecipazione in esse detenuta dal soggetto controllante TRASPARENZA FISCALE: COMPENSAZIONE PRO-QUOTA: l’intero reddito (positivo o negativo) della società partecipata è imputato per trasparenza a ciascun socio partecipante in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione 12 febbraio 2004 Treviso
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
CONSOLIDATO NAZIONALE: UNICITA’ del consolidato: tutte le società che hanno effettuato l’opzione bilaterale adottano un consolidato UNICO con la controllante (NON vi sono tanti consolidati quante sono le opzioni) TRASPARENZA FISCALE: Principio all in, all out: il venir meno dei requisiti prescritti IN CAPO ANCHE AD UNO SOLTANTO dei soci partecipanti determina l’inapplicabilità del regime NEI CONFRONTI DI TUTTI 12 febbraio 2004 Treviso
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 PRINCIPALI CARATTERISTICHE CONSOLIDATO NAZIONALE: LIMITE: impossibilità di partecipare a due opzioni in qualità di consolidante e di consolidata TRASPARENZA FISCALE: APPLICABILITA’ “A CATENA” del regime: il socio di una società “trasparente” può a propria volta imputare il reddito ricevuto (pro-quota) da quest’ultima ai propri soci (qualora per ciascuno di questi ultimi ricorrano i requisiti richiesti dall’articolo 115) 12 febbraio 2004 Treviso
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DIVIETO DI ACCESSO AL CONSOLID. NAZ. : per le unità che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale IN QUALITA’ DI “PARTECIPATE” Nel silenzio dell’articolo 115, il socio partecipante di una società “trasparente” potrebbe optare per il consolidamento degli imponibili su base nazionale. 12 febbraio 2004 Treviso
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 PRINCIPALI CARATTERISTICHE SOGGETTI NON RESIDENTI: possono optare per il regime di trasparenza fiscale esclusivamente in qualità di “partecipanti” E a condizione di essere residenti in Stati membri dell’Unione Europea; possono optare per il consolidato nazionale solo se risiedono in Paesi con cui sono in vigore trattati contro le DD.II. e se svolgono attività d’impresa in Italia per il tramite di una S.O. 12 febbraio 2004 Treviso
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UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 1) PREGRESSE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 1) PREGRESSE CONSOLIDATO NAZIONALE: (Articolo 118, comma 2) Utilizzabili ESCLUSIVAMENTE dalle società cui si riferiscono ogni società dovrà, pertanto: 1) compensare in via preliminare le proprie perdite pregresse con gli eventuali imponibili positivi di periodo; 2) trasferire il saldo positivo o, alternativamente, la perdita (ma esclusivamente quella d’esercizio) alla controllante. 12 febbraio 2004 Treviso
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UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 1) PREGRESSE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 1) PREGRESSE TRASPARENZA FISCALE: (Assenza di disposizioni specifiche) SOCIETA’ “TRASPARENTE”: le proprie perdite pregresse riducono il reddito di periodo imputabile ai soci; L’eventuale eccedenza rispetto a quest’ultimo RESTA IN CAPO alla società medesima, potendo essere utilizzata nei successivi esercizi - sempre entro il limite temporale max. dell’articolo 84 - con modalità analoghe. 12 febbraio 2004 Treviso
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UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 1) PREGRESSE
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 1) PREGRESSE TRASPARENZA FISCALE: (Assenza di disposizioni specifiche) SOCI PARTECIPANTI: le perdite pregresse di spettanza sono utilizzabili in compensazione SIA della quota di reddito ricevuto “per trasparenza” SIA di propri eventuali altri redditi. 12 febbraio 2004 Treviso
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UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO CONSOLIDATO NAZIONALE: SOCIETA’ CONSOLIDATE: perdite d’esercizio INTERAMENTE TRASFERIBILI al soggetto controllante; CONTROLLANTE: perdite d’esercizio interamente computabili in sede di determinazione del reddito complessivo globale di gruppo. 12 febbraio 2004 Treviso
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UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO TRASPARENZA FISCALE: SOCIETA’ “TRASPARENTE”: IMPUTABILI ai soci: 1) PRO QUOTA ed 2) ENTRO IL LIMITE della rispettiva quota di P.N. contabile della società “partecipata” risultante prima della copertura della perdita. 12 febbraio 2004 Treviso
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UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO TRASPARENZA FISCALE: (Articolo 115, comma 3) PROBLEMA: PERDITA eventualmente ECCEDENTE il P.N. della “partecipata” 2 ALTERNATIVE: - inutilizzabilità tout court dell’eccedenza; - riportabilità dell’eccedenza al futuro, in diminuzione degli eventuali redditi realizzati dalla partecipata 12 febbraio 2004 Treviso
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UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO
Treviso - 12 febbraio 2004 27/03/2017 UTILIZZABILITA’ DELLE PERDITE 2) DI PERIODO TRASPARENZA FISCALE: (Articolo 115, comma 3) SOLUZIONE: Per la quota di perdita eccedente il limite del P.N. di spettanza “non è ammessa alcuna imputazione in capo al socio” (cfr. relaz. di accompagnamento) CONSEGUENZA: Gli eventuali versamenti dei soci partecipanti a copertura delle perdite eccedenti innalzano il costo fiscale riconosciuto delle rispettive partecipazioni. 12 febbraio 2004 Treviso
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