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PubblicatoAttilio Monaco Modificato 11 anni fa
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Legge 111 del 17/07/2011 di conversione del Decreto Legge 98 del 06/07/2011 Legge 148 del 14/09/2011 di conversione del Decreto Legge 138 del 13/08/2011 NOVITA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
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adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione L. 111/11 art.18 c. 4 Il sistema di adeguamento dei requisiti a pensione previsto dalla L. 122/2010 è stato modificato anticipando al 1°gennaio 2013 ladeguamento automatico delletà pensionabile
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adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione L. 111/11 art.18 c. 4 ANZIANITA: a partire dal 1°gennaio 2013 il sistema della «quota» viene modificato attraverso un incremento di 3 mesi del requisito anagrafico VECCHIAIA: a partire dal 1°gennaio 2013 il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia è incrementato di 3 mesi
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adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione L. 111/11 art.18 c. 4 ANNOPENSIONE VECCHIAIAPENSIONE ANZIANITA (quote) 201365 anni e 3 mesiQUOTA 97 e 3 mesi 61 anni e 3 mesi (età) + 36 anni (contributi) 62 anni e 3 mesi (età) + 35 anni (contributi
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Massima anzianità contributiva L. 111/11 art. 18 c. 22ter, 22quater, 22quinquies Le nuove disposizioni introdotte in merito allaumento progressivo della «finestra mobile» (un mese dal 2012, due mesi dal 2013, tre mesi dal 2014) NON SI APPLICANO AL COMPARTO SCUOLA per il quale viene confermata come unica finestra duscita il 1°settembre dellanno.
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Finestra mobile L. 148/11 art. 1 c. 21 Anche per il personale della scuola che perfeziona il requisito a pensione A PARTIRE DAL 2012 viene introdotta la «finestra mobile» Chi matura i requisiti a pensione dal 1°gennaio 2012 accederà al trattamento pensionistico a partire dal 1°settembre dellanno successivo
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Finestra mobile L. 148/11 art. 1 c. 21 Le nuove disposizioni si applicano per tutto il personale del comparto scuola e per ogni forma di accesso a pensione (anzianità con quote, anzianità con 40 anni di contributi e vecchiaia)
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Nuovi termini di pagamento del TFS e del TFR L. 148/11 art. 1 c. 22 e c. 23 Per effetto della nuova norma sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro
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Nuovi termini di pagamento del TFS e del TFR L. 148/11 art. 1 c. 22 e c. 23 105 GIORNI DALLA CESSAZIONE (termine breve) in caso di cessazione per inabilità o decesso 6 MESI DALLA CESSAZIONE in caso di cessazione per raggiunti limiti detà (65 ANNI nel Pubblico Impiego) o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici ed il collocamento a riposo disposto dallAmministrazione). In caso di cessazione per «fine contratto» 24 MESI DALLA CESSAZIONE in caso di cessazione per motivi che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate (comprese cessazioni per pensioni di anzianità «con quote»)
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Nuovi termini di pagamento del TFS e del TFR L. 148/11 art. 1 c. 22 e c. 23 Deroghe Lavoratori pubblici che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento prima del 13/08/2011; Personale del comparto scuola che perfeziona i requisiti di cui sopra entro il 31/12/2011;
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Nuovi termini di pagamento del TFS e del TFR L. 148/11 art. 1 c. 22 e c. 23. Deroghe Per il personale interessato dalle deroghe i termini rimangono i seguenti: 105 GG. per cessazioni dovute ad inabilità, decesso, limiti di servizio o di età, termine del contratto a tempo determinato; 6 MESI (+3) per tutte le altre casistiche
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