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PubblicatoMaura Pace Modificato 11 anni fa
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IL MEDICO IGIENISTA E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
La sorveglianza sanitaria Massimo Gigli Medico Igienista Medico del Lavoro Responsabile U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL n. 2 Perugia Perugia 18/04/2008
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UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori:
305 ARTICOLI 13 TITOLI 51 ALLEGATI ( che ricomprendono anche la normativa previgente ancora in vigore) SANZIONI INSERITE AL TERMINE DI OGNI TITOLO INASPRIMENTO SANZIONI
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ EFFETTUATA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DAL MEDICO COMPETENTE
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Medico competente (M.C.): medico in possesso di uno dei seguenti titoli: (art. 2 lett. d)
Specializzazione in medicina del lavoro o discipline equipollenti Specializzazione in igiene e medicina preventiva * Specializzazione in medicina legale * Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o discipline equipollenti Autorizzazione ex. Art. 55 D.Lgs. 277/91 * Legge 8 gennaio 2002 n.1
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Il datore di lavoro (art.4) :
nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente richiede l’osservanza da parte degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva effettua la VR ed elabora il DVR in collaborazione con RSPP e MC, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del RLS custodisce presso l’unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne fa richiesta
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Il M.C. svolge la propria opera in qualità di :
dipendente da una struttura pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore libero professionista dipendente del datore di lavoro
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SORVEGLIANZA SANITARIA
“INSIEME DEGLI ATTI MEDICI, FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI E ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA”
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SORVEGLIANZA SANITARIA
IDONEITA’ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA
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LE FINALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SONO DI TIPO PREVENTIVO (PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA) identificare eventuali condizioni “negative” di salute ad uno stadio precoce; identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio collettiva ed individuale; verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate; raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Medico Competente Accertamenti preventivi all’atto dell’assunzione Accertamenti periodici visite straordinarie = visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali
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Art. 16 (Contenuto della Sorveglianza Sanitaria)
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente: Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari
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IL MONITORAGGIO BIOLOGICO E’ PARTE INTEGRANTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ED INTEGRA I DATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PER LA QUANTIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE SOSTANZE E AI PREPARATI PERICOLOSI
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Accertamenti preventivi
Prima dell’inizio dell’attività lavorativa o prima di un cambio di mansione Ai fini di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
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Accertamenti periodici
Ai fini di individuare in fase precoce: Eventuali effetti avversi sulla salute dei fattori di rischio lavorativi Eventuali modificazioni dello stato di salute generale per cause non lavorative che controindichino il prosieguo dell’esposizione lavorativa
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L’ abitudine e la capacità di correlare in termini prevenzionistici le matrici lavorative rischio / danno devono essere bagaglio professionale e metodologico fondamentale del M.C.
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INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI
La PROGRAMMAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA deve basarsi su: Conoscenze approfondite del ciclo tecnologico e dell’organizzazione del lavoro Analisi diretta delle condizioni lavorative Conoscenza dei dati del monitoraggio ambientale INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI
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Sulla base della valutazione effettiva del rischio il M.C. deciderà:
Quali lavoratori sottoporre a sorveglianza sanitaria La periodicità dei controlli La esecuzione di ulteriori accertamenti integrativi
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VII bis DEL D. Lgs. 626/94 (agenti chimici, sostanze e preparati pericolosi)
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SORVEGLIANZA SANITARIA(titolo VII bis)
Il D.Lgs 25/02 ha introdotto una significativa novità per quanto concerne l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individua l’obbligo per specifiche sostanze, il presente decreto estende l’obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione agli agenti sotto elencati sia considerato non moderato. Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale che di indicatori biologici di esposizione. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come: • molto tossici; • tossici; • nocivi; • sensibilizzanti; • irritanti; • tossici per il ciclo produttivo; Il medico competente, per ciascuno di questi lavoratori, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda dove indica i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal SPP. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: • prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; • periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente o dall’organo di vigilanza; • all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
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SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII bis)
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari, come l’allontanamento del lavoratore, per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si riscontri in uno o più lavoratori l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all’esposizione di un certo agente o al superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori ed il datore di lavoro che provvede: • a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi ; • a sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; • a consultare il medico competente riguardo all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; • a prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VII DEL D
LA SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VII DEL D. Lgs. 626/94 (agenti cancerogeni e mutageni)
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SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII )
I lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore.
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SORVEGLIANZA SANITARIA (titolo VII )
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente informa il datore di lavoro. A seguito di tale informazione il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
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IL D.LGS. 155/07 HA ISTITUITO IL MODELLO DEL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E DELLA RELATIVA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO. TALE CARTELLA SANITARIA PUO’ ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON SPECIALE
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ASPETTI RELAZIONALI DEL M. M. G
ASPETTI RELAZIONALI DEL M.M.G. NELL’AMBITO DELLE PROBLEMATICHE DI SALUTE LEGATE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
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L’ abitudine e la capacità nel correlare in termini prevenzionistici le matrici lavorative rischio / danno deve essere bagaglio professionale e metodologico anche del M.M.G.
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M. M. G. Prevenzione su base individuale
M. C. Prevenzione in ambito lavorativo su base individuale e/o collettiva
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Il rapporto fra M.M.G. e M.C. deve essere di tipo bi – direzionale in casi selezionati e/o su problematiche specifiche
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Risultati di un’analisi storica dei ricorsi previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 626/94 avverso il giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente e pervenuti all’organo di vigilanza di una ASL nel periodo 1995 – 2003 (41 casi)
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Prevalenze percentuali :
Sesso maschile del lavoratore (58,5%) Classe di età 31 – 40 anni (36,6%) Anzianità lavorativa< 10 anni (48,8%) Lavoratore dipendente P.A.(68,3%) Ricorso a partenza dal lavoratore (65,9%) Patologie oggetto del ricorso: App. osteo articolare (65,9%) App. neuropsichico (24,4%) App.cardiovascolare (19,5%) Rischi lavorativi materia del ricorso: Movimentazione manuale dei carichi (65,9%) Posturale (41,5%) Organizzativi/trasversali (17,1%)
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IN TOTALE IN SEDE DI VISITA COLLEGIALE SONO STATI ESPRESSI 38 PARERI (SU 41 RICORSI)
CONFERMATI PIENAMENTE 16 GIUDIZI ESPRESSI DAL MEDICO COMPETENTE (39%); 20 GIUDIZI SONO STATI CONFERMATI CON L’AGGIUNTA DI PRESCRIZIONI PARTICOLARI (48,8%); 2 GIUDIZI SONO STATI COMPLETAMENTE MODIFICATI (4,8%)
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CONCLUSIONI Necessità di una più precisa formulazione del giudizio di idoneità Il giudizio di idoneità deve essere il risultato di un’attenta analisi delle condizioni del lavoratore, ma anche dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro Il M.C. non deve essere mai generico nell’indicare con precisione le situazioni e le fasi lavorative per le quali viene prescritta la idoneità condizionata e/o l’inidoneità parziale Il M.C. deve rappresentare la figura di riferimento per la ricollocazione congrua del lavoratore all’interno del processo lavorativo La sorveglianza sanitaria deve essere conseguenza del processo di valutazione del rischio al quale il medico competente deve partecipare attivamente Il M.C. deve portare sempre a conoscenza del lavoratore la possibilità del ricorso nei termini previsti
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