Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoIsaia Gasparini Modificato 10 anni fa
1
ASPETTO FILOSOFICO Gli studi della biologia sottolineano, lillogicità di tutte quelle teorie che tutelano lembrione a partire da un momento successivo alla fecondazione. La logica del filosofo attesta che non ci possono essere salti di qualità né passaggi da una specie allaltra. Se la vita biologica si dissociasse da quella umana non si spiegherebbe lidentità del soggetto. Non cè dicotomia tra lio personale e la vita corporale. Non cè dicotomia tra lio personale e la vita corporale. Se lembrione, appartenente alla specie biologica umana, non fosse fin dallinizio vera persona umana non potrebbe diventarlo successivamente senza contraddire la propria identità. Se lembrione, appartenente alla specie biologica umana, non fosse fin dallinizio vera persona umana non potrebbe diventarlo successivamente senza contraddire la propria identità.
2
Lunità e la continuità dello sviluppo richiede che fin dal momento del concepimento, sia un individuo della specie umana che è persona – reale essere umano personale La persona non è più o meno persona a seconda della età cronologica La maturazione biologica, psicologica e morale matura nellambito della medesima identità di persona La tendenza generale sembra però essere, quella di tutelare la vita solamente a partire da un determinato momento con la comparsa di determinate qualità, a causa degli enormi interessi economici in gioco
5
Le misure a tutela dellembrione: A) 1. Divieto di sperimentazione sullembrione, salvo che sia necessaria per la salute e lo sviluppo dellembrione stesso 2. Divieto di produzione di embrioni per ricerca o sperimentazione e comunque per fini diversi dalla procreazione
6
Le misure a tutela dellembrione: B) 3. Divieto di selezione eugenetica, ovvero di scelta dellindividuo con le caratteristiche preferite, con la conseguente distruzione degli altri. 4. Divieto di clonazione, ovvero di produzione di un individuo con identico patrimonio genetico di un altro
7
Le misure a tutela dellembrione: B) 3. Divieto di selezione eugenetica, ovvero di scelta dellindividuo con le caratteristiche preferite, con la conseguente distruzione degli altri. 4. Divieto di clonazione, ovvero di produzione di un individuo con identico patrimonio genetico di un altro
8
Le misure a tutela dellembrione: C) 5. Divieto di crioconservazione ovvero di conservazione a bassissima temperatura dellembrione, salvo il caso di ritardo dellimpianto per cause di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna (art. 14) 6. Divieto assoluto di soppressione dellembrione, che la legge considera esplicitamente SOGGETTO DEL DIRITTO (art. 1 c. 1) e quindi PERSONA.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.