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Il sistema creditizio e le banche
Classe V ITC
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In questo modulo: L’attività di intermediazione della banca
Le funzioni della banca Il Sistema Europeo di Banche Centrali e la Banca Centrale Europea Le autorità creditizie italiane La vigilanza sul sistema creditizio I caratteri dell’attività bancaria La gestione della banca I rischi nell’attività bancaria Le operazioni bancarie
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Il credito è il diritto del creditore, che ha effettuato una prestazione attuale, di ottenere una controprestazione futura. BANCHE Raccolta fondi Impiego fondi Credito indiretto Soggetti in avanzo finanziario Soggetti in disavanzo finanziario Credito diretto
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Una definizione di banca
La banca è un’impresa che opera nel settore del credito e dei regolamenti monetari, esercitando attività d’intermediazione e attività finanziarie che si affiancano e si intrecciano con la prestazione di numerosi servizi. Per svolgere la loro attività le banche devono attuare l’acquisizione delle risorse sul mercato dei capitali attraverso: A. la raccolta di fondi con natura di capitale proprio, ottenuta con l’emissione di azioni ordinarie o di risparmio; B. la raccolta di fondi con natura di capitale di debito, per mezzo di depositi ottenuti da operatori non bancari (famiglie, imprese, enti pubblici) e da altri enti creditizi
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Funzioni della banca 1. Funzione creditizia: le banche operano come intermediari tra coloro che offrono capitale e coloro che lo richiedono. 2. Funzione monetaria: il sistema bancario è il cardine del sistema dei pagamenti interni e internazionali. Tali regolamenti sono compiuti con moneta bancaria (assegni, carte di credito, carte di debito). 3. Funzione di servizi: è svolta proponendo alla clientela una gamma sempre più vasta di servizi di investimento (negoziazione titoli, gestione portafoglio), servizi complementari (incasso effetti, pagamento utenze), servizi collaterali (assicurazioni, consulente specializzate). 4. Funzione di trasmissione degli impulsi di politica monetaria: attraverso la concessione del credito le banche influenzano il processo di produzione e distribuzione del reddito nazionale. 5. Funzione ausiliaria dell’Amministrazione Finanziaria: tassazione rendite finanziarie, monitoraggio fiscale trasferimenti da e verso l’estero, segnalazione operazioni antiriciclaggio, indagini bancarie ai fini penali.
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Il Sistema Europeo di Banche Centrali
Il Trattato di Maastrich ha istituito il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) pienamente indipendenti dalle istituzioni e dagli organi comunitari, dalle autorità nazionali e da qualsiasi altro organismo. Il SEBC è un’organizzazione formata dalla BCE e dalle banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’Unione Europea con compiti di emettere la moneta unica (euro) e di gestire la politica monetaria avendo come obiettivo principale la stabilità dei prezzi. Attraverso il SEBC si realizza: 1. La definizione e l’attuazione della politica monetaria comune 2. La gestione delle riserve ufficiali in valuta degli stati membri 3. Lo svolgimento delle operazioni in cambi (acquisto e vendita di valute estere per sostenere la quotazione dell’euro) 4. L’attuazione di un sistema di pagamenti efficiente e affidabile 5. La raccolta di informazioni statistiche
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La Banca Centrale Europea
La BCE è il massimo organismo di gestione della politica monetaria comune con funzione di assicurare che i compiti del SEBC siano assolti attraverso le banche centrali nazionali o mediante attività proprie. Organi decisionali Consiglio direttivo: composto dai membri del comitato esecutivo e dai dodici governatori delle banche centrali nazionali. Esercita un ruolo decisionale vero e proprio. Comitato esecutivo: composto da presidente, da vice-presidente e da quattro membri esperti nel settore monetario o bancario nominati dai governi degli Stati membri. Attua la politica monetaria decisa dal Consiglio direttivo impartendo le necessarie istruzioni alle BCN.
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Le autorità creditizie italiane
1. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), esercita attività di vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Assume le decisioni di politica economica ed esercita l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È presieduto dal Ministro dell’Economia e delle finanze e vi partecipano i ministri ai quali sono affidati i dicasteri economici. Alle riunioni può partecipare il governatore della Banca d’Italia. 2. Ministro dell’Economia e delle finanze: gestione del debito pubblico. 3. Banca d’Italia: banca centrale nazionale della Repubblica italiana, ha compiti operativi ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni impartite dalla banca centrale europea. È un istituto di diritto pubblico il cui capitale, suddiviso in quote di partecipazione, è posseduto da banche e da istituti di previdenza e assicurazione.
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Il sistema bancario SEBC Governatore della Banca d’Italia BCE
si prefigge la stabilità dei prezzi Governatore della Banca d’Italia partecipa al Consiglio direttivo del SEBC e alle sedute del CICR BCE conduce la politica monetaria Banca d’Italia Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE CICR ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio Ministero dell’Economia e delle finanze presiede il CICR Banche
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Organi della banca d’Italia
Assemblea generale dei partecipanti (organo volitivo): approva il bilancio e nomina i sindaci e i consiglieri del Consiglio Superiore Consiglio Superiore e Comitato del consiglio Superiore (organo esecutivo) Governatore: rappresenta la Banca d’Italia di fronte ai terzi e partecipa al Consiglio generale e al Consiglio direttivo della BCE
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La vigilanza della Banca d’Italia
La banca d’Italia esercita i suoi poteri di vigilanza d’intesa con le altre autorità creditizie e opera in modo coordinato con la CONSOB. Tipologie di vigilanza Vigilanza strutturale: consiste nei controlli all’entrata, nei controlli sull’espansione e nei controlli sulla partecipazione al capitale delle banche Vigilanza prudenziale: consiste in controlli sull’operatività delle banche Tale vigilanza può essere: Vigilanza informativa: ricevimento periodico di segnalazioni e documenti Vigilanza regolamentare: istruzioni di carattere generale Vigilanza ispettiva: ispezioni presso le banche e richiesta di esibizione di atti e documenti.
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Le forme organizzative della banca
I modelli organizzativi attraverso i quali viene esercitata l’attività bancaria sono diversi. Tutti però si possono ricondurre a due modelli base: Banca universale: è un ente creditizio che raccoglie fondi e concede finanziamenti in ogni forma e con scadenze diverse, opera in tutti i settori del mercato dei capitali e fornisce un’ampia gamma di servizi di consulenza e d’intermediazione. Gruppo plurifunzionale: si intende un sistema coordinato di società specializzate in determinati servizi creditizi e finanziari, governato da una società capogruppo che svolge funzione di pianificazione strategica dell’intero gruppo. .
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Le condizioni per svolgere l’attività bancaria
Per poter svolgere l’attività bancaria è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia che verifica l’esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. A tal fine si richiede: 1. L’adozione della forma di società per azioni con capitale sociale non inferiore a 6,3 milioni di euro o di società cooperative per azioni articolate in: Banche popolari con capitale sociale minimo di 6,3 milioni di euro; Banche di credito cooperativo con capitale sociale minimo di 2 milioni di euro. 2. La presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; 3. Il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e degli altri presupposti soggettivi necessari per il rilascio dell’autorizzazione; 4. Il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità e di onorabilità.
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La gestione bancaria L'obiettivo di operare in condizioni di liquidità riguarda l'equilibrio finanziario e deriva dal fatto che la banca opera prevalentemente con i fondi ricevuti in deposito e deve mantenersi sempre in grado di far fronte e tempestivamente alle richieste di rimborso LIQUIDITÀ L’obiettivo di mantenere uno stato di solvibilità tende a conservare il valore delle attività superiore a quello delle passività al fine di permettere alla banca di assolvere, nei periodi di crisi, alle proprie obbligazioni in caso di liquidazione. Soddisfa in tal modo l'equilibrio patrimoniale SOLVIBILITA’ L’obiettivo di conseguire un reddito soddisfacente richiede che il risultato economico della gestione bancaria sia positivo per permettere non solo la remunerazione del capitale investito ma il potenziamento dell’attività attraverso l’autofinanziamento. Soddisfa l'equilibrio economico. REDDITIVITA’
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Obiettivi contestuali, condizioni e misurazione del loro conseguimento
liquidità equilibrio finanziario è misurata dal rapporto depositi = grado di liquidità impieghi solvibilità equilibrio patrimoniale è misurata dal rapporto patrimonio netto = grado di solvibilità depositi redditività equilibrio economico utile netto d’esercizio = grado di redditività patrimonio netto
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La liquidità Presenta due aspetti: Finanziario: consiste nella capacità di soddisfare le obbligazioni con la massima prontezza. Economico: richiede che tale assolvimento d’impegni avvenga senza arrecare danno al normale andamento della gestione. La gestione della liquidità bancaria consiste nel dare a una parte dei fondi raccolti un investimento che garantisca, in ogni momento, i mezzi necessari a conservare in equilibrio la tesoreria (entrate e uscite monetarie), procurando al tempo stesso autonomi risultati economici (interessi, plusvalenze, ecc.). Ciò si ottiene attraverso la costituzione di riserve di liquidità.
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Le riserve di liquidità servono per fronteggiare le richieste di rimborso o di pagamento.
Sono costituite da denaro in cassa, da fondi disponibili a vista presso la banca centrale nazionale o presso altre banche, da valori mobiliari di qualità primaria, da divise estere facilmente negoziabili, da crediti che possano essere facilmente riscossi. Tali riserve sono chiamate: Riserve di prima linea: utilizzabili immediatamente e senza oneri di trasformazione e costituite da denaro in contanti, crediti a vista presso altre banche, valute estere convertibili. Riserve di seconda linea: il loro utilizzo richiede un certo tempo (anche se breve o brevissimo) e un costo o una possibile perdita in caso di trasformazione in denaro. Gli investimenti in strumenti finanziari e le cambiali ordinarie riscuotibili sono riserve di seconda linea. Queste riserve risolvono il problema della liquidità e della solvibilità, ma danneggiano la redditività, limitando gli investimenti e il conseguimento di ricavi.
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L’equilibrio temporale
Oltre alle riserve di liquidità, la gestione bancaria richiede il rispetto di altre norme tecniche di gestione: l’equilibrio temporale, tra le operazioni di raccolta e quelle di impiego fondi, e il frazionamento del rischio. L’equilibrio temporale Le operazioni di raccolta fondi devono concordare con quelle d’impiego fondi nel senso che, a fronte di operazioni a breve scadenza, non possono esserci che operazioni a loro volta a breve scadenza, mentre prestiti a scadenza media e lunga possono essere finanziati solo da depositi vincolati a media durata oppure con emissione di prestiti obbligazionari. Il frazionamento dei rischi Per la banca è indispensabile frazionare i rischi mediante una distribuzione dei mezzi raccolti tra un ampio e diversificato numero di impieghi. Il frazionamento viene attuato attraverso: Il contenimento dei fidi: concedere prestiti d’importo limitato a un numero ampio di soggetti. L’eterogeneità della clientela: operare con aziende appartenenti a settori diversi in modo da compensare le eventuali difficoltà di un settore con l’espansione e la prosperità degli altri. L’estensione territoriale dell’attività: agire su aree sempre più vaste con un numero elevato di sportelli, sviluppando una collaborazione con altre imprese che esercitano il credito.
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La redditività La banca deve controllare continuamente l’andamento economico della gestione al fine di ottenere una redditività soddisfacente, effettiva e non solo formale. Il reddito della gestione bancaria scaturisce, come in ogni impresa, dalla contrapposizione tra ricavi e costi di competenza dell’esercizio. I costi sono rappresentati dagli interessi passivi pagati sulle operazioni di raccolta e da tutte le spese di gestione. I ricavi sono costituiti dagli interessi attivi sulle operazioni di impiego fondi, dagli utili sulle operazioni in strumenti finanziari e in valute estere nonché dalle commissioni e dai proventi accessori sulle prestazioni di servizi alla clientela.
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IL PRICING DEI PRODOTTI BANCARI
Il prezzo delle operazioni bancarie è rappresentato dal tasso, se si tratta di raccolta o impiego fondi e da commissioni se si tratta di servizi. Nell'attività di intermediazione creditizia i costi e i ricavi d'esercizio sono rappresentati dagli interessi passivi corrisposti sulle operazioni di raccolta e dagli interessi attivi ricevuti sulle operazioni di finanziamento. La differenza tra gli interessi attivi e gli interessi passivi costituisce il margine di interesse. Il livello dei tassi che si forma e che cambia frequentemente sul mercato dei capitali è determinato dall'andamento economico generale e risente dei provvedimenti di politica economica adottati dalla BCE. Ogni banca nello stabilire i tassi di interesse si basa su alcuni valori di riferimento tra i quali primeggia l'EURIBOR ( euro interbanking offered rate) che è il tasso medio applicato nel mercato dei depositi interbancari dell'UEM ( unione economica monetaria). La differenza tra il tasso attivo e quello passivo si definisce Forbice dei tassi , la doppia forbice si forma, invece, per il divario tra prime rate ( tasso attivo applicato alla migliore clientela) e top rate ( tasso attivo massimo applicato sui prestiti alla clientela)
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Le operazioni di raccolta
I depositi bancari Nei depositi bancari la banca riceve dai clienti somme di denaro che dovrà restituire maggiorate degli interessi. Si classificano in: Secondo la modalità di attuazione del rapporto: Depositi semplici Depositi a risparmio Depositi in c/c Secondo la durata del rapporto: Depositi rimborsabili a vista (liberi) Depositi rimborsabili con preavviso Depositi a scadenza fissa Secondo i contratti posti in essere: Depositi a risparmio libero Depositi a risparmio vincolato a scadenza fissa Certificati di deposito Pronti contro termine Depositi a risparmio vincolato a scadenza indeterminata Programmi di risparmio personalizzato Conti correnti
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Natura giuridica dei depositi bancari
Il deposito bancario è un contratto: Unilaterale, perché fa sorgere obbligazioni solo a carico della banca Reale, in quanto si perfeziona all’atto della consegna del denaro depositato Oneroso, perché di norma la banca deve corrispondere un interesse al depositante La banca acquista la proprietà della somma di denaro e si assume l’obbligo di restituirla nella stessa specie monetaria; pertanto non vi è obbligo di custodia ma un obbligo di restituzione impropria. Terminologia tecnica Consistenza: importo che in un dato momento risulta a credito del depositante Consistenza media: somma delle consistenze giornaliere divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo considerato Movimentazione: fa riferimento al numero e soprattutto all’entità delle operazioni di versamento e di prelevamento eseguite in un certo arco di tempo Giacenza media: periodo medio di permanenza presso la banca delle somme depositate Velocità di circolazione: numero di volte in cui un conto di deposito si rinnova interamente in un certo periodo di tempo
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I conti correnti di corrispondenza
Caratteristiche: Sono alimentati da operazioni della più varia natura Possibilità di utilizzare a vista le somme disponibili, senza limitazioni di tempo per i clienti Possibilità di effettuare sconfinamenti temporanei per valuta. Inoltre, se la banca accorda al cliente un fido di un certo ammontare, è possibile che il conto presenti non solo scoperti per valuta, ma anche scoperti in linea capitale. Sotto il profilo giuridico il contratto di c/c di corrispondenza è un rapporto “atipico” che si differenzia dal c/c ordinario regolato dall’art del c.c. in quanto il saldo derivante dalla compensazione tra crediti e debiti è esigibile e può essere richiesto in pagamento in qualsiasi momento. Il contratto di c/c è riconducibile alla disciplina del mandato, in cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
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Classificazione: A. Conti di corrispondenza passivi per la banca: i saldi in linea capitale sono a favore del cliente. B. Conti correnti per elasticità di cassa: il c/c presenta un frequente alternarsi di saldi. C. Conti correnti di corrispondenza attivi per la banca: il cliente ottiene un vero e proprio finanziamento a scadenza generalmente indeterminata. Mentre i c/c passivi rappresentano operazioni di raccolta fondi, i c/c attivi e i c/c per elasticità di cassa rientrano tra le operazioni di impiego. Terminologia Saldo contabile: è quello che risulta in un dato momento in base a tutte le operazioni che sono state registrate a debito e a credito del correntista. Saldo liquido: è quello che risulta, nello stesso momento, considerando soltanto le operazioni maturate, cioè escludendo quelle il cui giorno di valuta è futuro. Saldo disponibile: è quello che risulta, nello stesso momento, dalle sole operazioni di cui la banca conosce effettivamente l’esito, vale a dire togliendo dal saldo contabile gli importi di cui non ha ancora effettuato la verifica o l’incasso e del cui buon fine la dipendenza accreditante non ha ancora avuto conoscenza.
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Riassumendo… Depositi bancari, prestiti obbligazionari, conti correnti sono le principali operazioni di raccolta fondi. Nei depositi bancari la banca riceve dai clienti somme di denaro che dovrà restituire maggiorate degli interessi. Le banche possono emettere prestiti obbligazionari al fine di raccogliere fondi a medio/lungo termine I conto correnti di corrispondenza permettono ai clienti di utilizzare sia la moneta cartacea sia quella elettronica e sono movimentati da svariate operazioni e servizi. Sono conti correnti a tassi non reciproci tenuti con il metodo scalare procedimento amburghese. Periodicamente la banca invia a ogni correntista l’estratto conto e il riassunto scalare e liquida gli interessi e le altre competenze. La periodicità del conteggio e della capitalizzazione degli interessi devono essere uguali per gli interessi debitori e creditori (di solito tale periodicità è trimestrale).
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LE OPERAZIONI DI IMPIEGO FONDI
I finanziamenti che una banca concede a un’impresa sono solitamente frazionati in più rapporti contrattuali. La banca moderna offre infatti prestiti in varie forme tecniche e le imprese sono propense a usufruire contemporaneamente di finanziamenti che si differenziano tra loro per scadenza, garanzie e condizioni. Le operazioni che le imprese concludono con le banche possono essere così distinte: Operazioni di smobilizzo: le imprese trasferiscono alla banca i loro crediti commerciali entrando in possesso subito dell’importo delle vendite effettuate senza dover attendere la scadenza pattuita con i debitori. Sono costituite da: Sconti di cambiali anticipi su Ri.Ba. da anticipi su pagamenti mediante avviso (procedura M.AV.) da anticipi su fatture
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B. Prestiti: attraverso i quali le imprese ottengono i mezzi finanziari necessari secondo varie forme tecniche. Si distinguono in: finanziamenti in c/c di corrispondenza: l’impresa ha la possibilità di prelevare dal c/c somme superiori a quelle versate. Sono costituiti da: Aperture di credito in c/c non garantite Aperture di credito in c/c garantite Anticipazioni in c/c su titoli o merci 2) finanziamenti a scadenza fissa: l’impresa ottiene il prestito in un’unica soluzione, che dovrà poi rimborsare a una certa scadenza. Consistono in: Anticipazioni a scadenza fissa su titoli o merci Sconto di pagherò diretti Pronti contro termine Riporti attivi Mutui ipotecari
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C. Crediti di firma: le imprese ottengono che la banca apponga la propria firma impegnandosi verso i terzi ad accettare una tratta oppure da avallarla o a rilasciare lettere di credito, di garanzia, di fideiussione. Con le banche, i clienti privati e soprattutto le imprese concludono più operazioni contemporaneamente: Intrattengono rapporti di conto corrente con possibilità di scoperti Ricevono anticipi su fatture e Ri.Ba. Scontano cambiali Incassano e pagano cambiali e Ri.Ba. Ottengono lettere di garanzia Comprano e vendono strumenti finanziari e divise estere Utilizzano servizi e così via Tale molteplicità di operazioni consente, sia alle aziende finanziate sia alle banche, di adattare il credito, rispettivamente ottenuto e concesso, alle mutevoli esigenze aziendali.
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Natura e rischi del fido bancario
Il fido bancario è l’importo massimo di credito che una banca concede, sotto qualunque forma, a un cliente che ne ha fatto richiesta, dopo averne accertato le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali. Il fido è generale quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente, che può utilizzarla con qualunque tipo di operazione. Il fido è particolare quando per ogni tipo di operazione viene indicato distintamente l’importo disponibile. Il fido è diretto quando il credito viene utilizzato direttamente dal cliente che ne ha fatto richiesta. Il fido é indiretto quando il cliente ottiene di poter cedere alla banca i propri crediti verso terzi, assumendo la veste di obbligato in via di regresso. Nella concessione dei fidi le banche effettuano un insieme di valutazioni oggettive e soggettive per stabilire la solvibilità dei richiedenti e la validità delle garanzie che essi offrono.
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GARANZIE La banca si ritiene maggiormente tutelata se può contare anche su idonee garanzie. La legge prevede: Garanzie personali: fornite da terze persone che sono di solito parenti, amici o soci di coloro che richiedono il fido. Sono costituite da firme di avallo (su cambiali) o di fideiussione (su lettere di garanzia). In caso di inadempienza la banca si può rivalere sull’intero patrimonio del soggetto garante. 2. Garanzie reali: fornite dallo stesso cliente. Consistono in beni materiali che vengono depositati in pegno o sui quali viene iscritta ipoteca a favore della banca. La garanzie reali non fanno aumentare la capacità del debitore di far fronte ai propri impegni ma riducono il rischio della banca, consentendole di rientrare in possesso dei fondi concessi in caso di errata valutazione del cliente.
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Classificazione dei fidi bancari
Fidi assistiti da garanzie reali: sono relativi a operazioni garantite da pegno su merci o su documenti rappresentativi delle merci, da pegno su strumenti finanziari e dalla costituzione di ipoteche a favore delle banche. Rientrano in questo gruppo le anticipazioni su titoli e merci, lo sconto di cambiali ipotecarie, i riporti attivi, le aperture di credito garantite, i mutui ipotecari. Fidi basati su elementi personali: si fondano sulla potenzialità patrimoniale ed economica del cliente, sulla sua onestà, sulle sue doti soggettive. Rientrano in questo gruppo, oltre agli scoperti di c/c, allo sconto di pagherò diretti, allo sconto di cambiali commerciali, anche i prestiti al consumo garantiti dalla stabilità di un rapporto di lavoro o dalla sicurezza di una fonte di reddito. Sotto il profilo del rischio, si distinguono in: fidi in bianco o a pieno rischio, per i quali la banca può contare solo sull’impegno personale offerto dal proprio cliente debitore; fidi a rischio ridotto, per i quali la banca può contare, oltre che sul proprio debitore, anche sull’impegno di terzi.
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Modalità di utilizzo del fido
Fidi di cassa: utilizzabili attraverso prelievi di somme di denaro quali, ad esempio, gli scoperti di c/c, gli sconti di effetti, i finanziamenti su Ri.Ba., ecc., si suddividono in: Autoliquidanti: finanziamenti concessi per consentire alla clientela l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi (sconto di cambiali commerciali, anticipi s.b.f., anticipi su fatture). A scadenza: finanziamenti con scadenza fissata contrattualmente (mutui, sconto di pagherò diretti, prestiti personali, riporti, anticipazioni a scadenza fissa). A revoca: finanziamenti per i quali la banca si è riservata la facoltà di recedere indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa (aperture di credito in c/c per elasticità di cassa).
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2. Fidi di firma: utilizzabili mediante avalli e fideiussioni rilasciati dalla banca a favore di terzi. Vengono suddivisi in due categorie a seconda che la garanzia rilasciata dalla banca riguardi: operazioni di natura commerciale operazioni di natura finanziaria 3. Fidi promiscui: utilizzati secondo forme tecniche diverse. La delibera di fido può specificare l’ammontare o il limite massimo concesso dalla banca per ciascuna forma tecnica. Nella concessione di fido le banche devono rispettare due principi fondamentali: Limitazione dei fidi: significa concedere fidi di importo inferiore a quello attribuibile al richiedente in considerazione della sua capacità reddituale e in base alla sua consistenza patrimoniale. 2. Frazionamento dei rischi: significa concedere crediti a un gran numero di clienti, il più possibile diversificati per settore economico e area geografica.
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Utilizzo del fido Fido accordato < Fido potenziale
Non tutti i fidi accordati vengono utilizzati. Occorre perciò distinguere: a. fido potenziale: misura massima di credito di cui un cliente sarebbe meritevole per le sue capacità economico-finanziarie, le sue potenzialità patrimoniali e le sue doti di comportamento. b. fido accordato: livello di credito effettivamente deliberato dalla banca e messo a disposizione del cliente nelle varie forme tecniche. Di regola: Fido accordato < Fido potenziale c. fido utilizzato: misura del credito di cui concretamente si avvale il cliente.
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Centrale dei rischi Il primo strumento per effettuare il controllo dei fidi di cui gode il cliente è la dichiarazione che il richiedente deve presentare alla banca circa la sua situazione patrimoniale e sugli affidamenti già ottenuti da altre banche. Tale dichiarazione viene controllata dall’ Ufficio fidi della banca, ma è evidente che la stessa natura del segreto bancario fa sì che non sia possibile verificare se il cliente già goda di credito ottenuto presso enti creditizi concorrenti e da lui non dichiarato. Per ovviare a tale problema è stato istituito presso la Banca d’Italia un servizio accentrato d’informazioni sui rischi bancari denominato Centrale dei Rischi. L’intero sistema creditizio italiano è soggetto all’obbligo della segnalazione mensile dei crediti concessi ai propri clienti e degli importi da questi utilizzati. Le informazioni che le banche trasmettono alla Centrale dei rischi e quelle che da essa ricevono sono soggette al segreto bancario e alla tutela della privacy.
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Richiesta e istruttoria del fido bancario
Al fine di circoscrivere il più possibile i rischi, le banche procedono ad un’attenta e approfondita valutazione della situazione del cliente-imprenditore per accertare: La sua consistenza patrimoniale La sua capacità sia di conseguire risultati economici positivi sia di generare flussi finanziari La situazione organizzativa e funzionale della sua azienda Le doti morali e la correttezza commerciale del suo comportamento Le sue esigenze finanziarie e gli impieghi che intende dare ai fondi ottenuti La sua situazione debitoria nei confronti di altri creditori La Banca d’Italia ha stabilito che tutti gli affidamenti, indipendentemente dall’importo, siano sempre concessi su espressa richiesta del cliente e che tale richiesta risulti da formale documentazione regolarmente firmata dall’interessato.
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Il contenuto minimo dei dati che devono essere riportati in tutte le domande di affidamento riguarda
l’importo del fido, la durata del fido e le eventuali garanzie. Sono inoltre previsti contenuti specifici: le persone fisiche devono elencare tutte le passività esistenti alla data della richiesta del fido; i soggetti dotati di autonomia patrimoniale devono allegare l’ultimo bilancio annuale oppure la situazione contabile in data recente; i soggetti dotati di personalità giuridica devono allegare l’ultimo bilancio d’esercizio e una situazione contabile in data recente. Oltre ai contenuti minimi, la Banca d’Italia richiede che vengano acquisite dalle banche tutte le Informazioni utili per l’istruttoria delle pratiche di fido.
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Le suddette informazioni sono acquisite in parte attraverso le seguente documentazione:
1. descrizione delle eventuali garanzie personali o reali che sono offerte alla banca; 2. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, dell’atto costitutivo e dello statuto. A proposito di fido, il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia considera il reato di “falso interno” nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca. Costoro commettono il reato quando consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido. Dopo aver ricevuto la richiesta di concessione di fido, la banca affida l’istruttoria all’Ufficio fidi che svolge indagini sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
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CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA
A conclusione delle indagini l'ufficio Fidi trasmette, al dirigente cui spetta la decisione, il parere di affidamento. In caso decisione positiva, alla fase istruttoria seguono quella di delibera dell'affidamento e di erogazione del finanziamento, secondo le forme tecniche scelte dal cliente di concerto con la banca. Le istruttorie sulle domande di prestito a medio/lungo termine richiedono spesso tempi non brevi, soprattutto se si tratta di importi elevati e se vengono richieste garanzie ipotecarie o di altro tipo che necessitano di interventi tecnici o legali
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Gestione dei fidi bancari
È necessario che la banca sorvegli con attenzione e assiduità l’andamento del rischio legato al finanziamento concesso; infatti durante la fase di utilizzo possono verificarsi situazioni tali da prospettare difficoltoso il recupero dei crediti o persino da rendere opportuno l’avvio di procedure di contenzioso. Il primo sintomo dell’aggravarsi del rischio è il debordo del cliente affidato, cioè il suo sconfinamento oltre il limite di fido accordato dalla banca. Tre sono le situazioni possibili: accomodamento e regolarizzazione: la banca sceglie di riaccompagnare il cliente alla normalità del rapporto e delibera un aumento del fido; b) sospensione: la banca non concede l’aumento del fido e invita il cliente a rientrare con rapidità , tenendo la pratica in sospeso; c) contenzioso: il solo modo per recuperare il credito sono le vie legali. In base all’andamento più o meno positivo del rischio la pratica bancaria distingue le esposizioni di credito per cassa verso i clienti nelle seguenti categorie: Crediti vivi e regolari: per i quali è prevedibile un normale rimborso b) Crediti incagliati: per i quali il rientro si profila meno agevole c) Crediti in sofferenza: per i quali le possibilità di recupero sono affidate al contenzioso. Questa classificazione dei crediti è operata dalla banca ai fini interni ed emerge dalla Nota integrativa al bilancio.
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Il bilancio della banche
Le banche hanno una forma tecnica di bilancio diversa da quella delle altre imprese non bancarie. Questo per tenere conto delle loro particolarità e cioè, in buona sostanza, del fatto che le vendite delle banche sono costituite da interessi attivi e commissioni, mentre gli acquisti sono sostituiti dagli interessi passivi, nonché del fatto che tra le attività ci sono gli impieghi bancari e tra le passività i depositi (in senso largo), potendo quindi affermare che i debiti delle banche sono moneta. Il bilancio bancario è accompagnato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e dalla Relazione del Collegio sindacale. Il bilancio bancario è accompagnato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e dalla Relazione del Collegio sindacale. I documenti che compongono il bilancio bancario sono i seguenti: Stato Patrimoniale Conto Economico e poi in subordine: Prospetto della redditività complessiva Prospetto delle variazioni del patrimonio netto (per gli ultimi due esercizi) Rendiconto finanziario (con lo schema di Riconciliazione) Nota integrativa
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