La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Tutela e incasso dei crediti commerciali nell’Unione Europea

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Tutela e incasso dei crediti commerciali nell’Unione Europea"— Transcript della presentazione:

1 Tutela e incasso dei crediti commerciali nell’Unione Europea
Avv. Marcello Mantelli Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

2 Prima parte: Tutela dei crediti commerciali in fase contrattuale
Situazione economica-patrimoniale del cliente (o del fornitore) Rischio commerciale (cliente /fornitore) Rischio politico (paese) Analisi sistema giudiziario e giuridico Analisi sistema bancario locale Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

3 Vendita internazionale di merci
Il venditore deve: 1) consegnare i beni, 2) trasferirne la proprietà 3) rilasciare i relativi documenti Il compratore deve: 1) pagare il prezzo 2) prendere in consegna i beni Entrambi alle condizioni previste dal contratto e dalla presente convenzione* * Articoli 30 e 53 Convenzione Onu sui contratti di vendita Int. di merci (Vienna,1980). Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

4 Quadro legale della vendita internazionale di merci tra imprese
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 11 aprile 1980) Stati aderenti: 74* *al 19/11/2009 Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

5 Stati Membri della U.E al 11/2009
* Candidati: Croazia, Macedonia e Turchia Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

6 Stati membri della U.E firmatari della Convenzione ONU sulla vendita internazionale
Tutti gli stati membri dell’U.E hanno firmato la Convenzione ONU sulla vendita int. di merci (la “Convenzione”) fatta eccezione per: Regno Unito,Irlanda, Malta e Portogallo Tra gli altri firmatari extra U.E: Australia, Stati Uniti,Canada,Giappone, Russia e Cina. Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

7 Applicazione della Convenzione
a) Se le parti hanno sede d’affari in stati diversi entrambi firmatari della Convenzione ; b) Se le norme di diritto internazionale privato portano all’ applicazione della legge di uno stato contraente (Conv.di Roma Reg.Ce 593/2008) c) Per volontà delle parti espressa nel contratto Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

8 Legge applicabile in mancanza di scelta
Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma,1980) Il Regolamento CE n.593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009): art.4 (a) «Il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale..» art.4 (b) «Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale» Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

9 Che cosa regola la Convenzione (art.3)
1.La vendita internazionale di beni inclusi: Preliminare di vendita, vendita a consegne ripartite, fornitura, vendita e servizi correlati “non preponderanti (in valore)rispetto ai beni forniti” Esempio:hardware e software,appalto ? 2. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare sono considerate vendite esempio: stampi, macchinari (salvo che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per la fabbricazione) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

10 Contratti esclusi dalla Convenzione
contratti nei quali la parte preponderante degli obblighi della parte che fornisce la merce consiste nella prestazione di manodopera o altri servizi Esempio: progettazione di una linea di produzione Inoltre non si applica, ex art.2: >>> alle vendite di merce acquistata per uso personale, familiare o domestico, all’asta, fissate dall’autorità giudiziaria, di valori mobiliari, titoli di credito, di navi e aereomobili e di energia elettrica Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

11 -Tempo della Consegna:
Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento -Tempo della Consegna: secondo il contratto … oppure entro un tempo ragionevole dalla conclusione del contratto (art.33 Conv.) -Passaggio del rischio Artt.67 e ss. Conv. / Incoterms Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

12 Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento
La merce deve essere conforme per quantità , qualità e tipo al contratto (incluso l’imballo) oppure, in mancanza essere: - idonea all’uso a cui viene destinata merce dello stesso tipo - idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore ante contratto - possedere le qualità del campione o modello - essere imballata/confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo (o in maniera adatta) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

13 Responsabilità del venditore per difetti di conformità,contestazioni
Punti critici della vendita internazionale di merci ed effetti sul mancato pagamento Responsabilità del venditore per difetti di conformità,contestazioni Denuncia dei difetti, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui vengono rilevati… al più tardi entro due anni dalla consegna Inadempimento essenziale risoluzione – full compensation Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

14 Mancato pagamento e assicurazione
“La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è oggetto di una contestazione (Es:ritardo di consegna / non conformità) In questo caso l’indennizzo sarà corrisposto entro 60 giorni dal: -riconoscimento del credito da parte del debitore o -dalla sentenza esecutiva favorevole all’assicurato (esclusi interessi, spese e perdite connesse alla contestazione)” Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

15 Crediti documentari (CCI UCP 600) Garanzie bancarie a prima richiesta
Tutele tipiche Crediti documentari (CCI UCP 600) Garanzie bancarie a prima richiesta Titoli di credito Vantaggi e limiti Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

16 Proposta ed accettazione es.ordine e conferma
Superamento dei punti critici della vendita internazionale: il contratto Proposta ed accettazione es.ordine e conferma Accettazione con modifiche non sostanziali Accettazione con modifiche sostanziali= controproposta Modifiche sostanziali: prezzo, pagamento, qualità e quantità merce, luogo e tempo di consegna, l’estensione responsabilità di una parte e risoluzione delle controversie (art.19 3° co.Conv.). Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

17 Superamento dei punti critici della vendita internazionale: il contratto
La Convenzione di Vienna è derogabile e quindi: 1.Conferma d’ordine accettata dal cliente: clausole base + scheda prodotto o servizio 2.Contratto ad hoc per la specifica operazione 3.Condizioni generali di vendita (Cgv): operatività Riduzione/gestione del rischio d’impresa Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

18 Contratto e protezione dal rischio di mancato pagamento
La riserva di proprietà nella UE: ART.4 Direttiva 2000/35/CE: Gli Stati membri provvedono… affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni. Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

19 Riserva di proprietà La merce rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento del prezzo pattuito. art. 11 D. lgs 231/2002 “La riserva della proprietà… preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se confermata nelle singole fatture aventi data certa anteriore al pignoramento regolarmente registrate nelle scritture contabili” Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

20 Contratto e protezione dal rischio di mancato pagamento
Interessi applicabili in caso di ritardato pagamento secondo la Convenzione di Vienna Due sentenze arbitrali austriache (1995): a) Full compensation [ex art.74 Conv.]; oppure b) Giurispr.: interessi secondo la legge del paese ove ha sede il venditore. In tutti i paesi membri della UE: Recepita la direttiva CE 2000/35, fatte salve normative nazionali più favorevoli al creditore (art.6 Direttiva 2000/35/CE) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

21 Tasso base di riferimento (Bank of England): 0.5%
Esempio: tasso di interessi attuale in U.K. Late Payment of Commercial debts 1° luglio / 31 Dicembre 2009 Tasso base di riferimento (Bank of England): 0.5% Maggiorazione di 8 punti tasso di interesse moratorio U.K:8.5%* Tasso di interessi attuale in Eurolandia: Tasso Bce 1%+7 punti = tasso moratorio Eurolandia: 8% *Late Payment of Commercial Debts Regulations (SI 2002 No ) amending the Late payment of Commercial Debts Act 1998. Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

22 Il caso francese 1. Appalti pubblici: pagamento ridotto nel a 45 giorni per lo Stato e gli enti locali (code des marchés publics, Titre IV - article 98) - interessi Riduzione a trenta giorni con décret n° du 28 avril 2008 – interessi 2.Rapporti tra imprese Legge francese sulla modernizzazione dell’economia L.2008/776 del 4/8/2008 riguarda: Contratti di fornitura Contratti di distribuzione Contratti di prestazione di servizi tra imprese soggetti a requisiti inderogabili (loi de police) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

23 Il caso francese Art.L Code de Commerce: Obbligatorie le condizioni generali di vendita (Cgv) con validità massima di un anno. Le Cgv costituiscono il nucleo minimo del rapporto contrattuale Pagamento: entro i 30 giorni successivi alla consegna dei beni o servizi (45 gg fm da esecuzione fornitura o, al più tardi, entro 60 gg da data emissione fattura (se concordato per iscritto tra le parti) Eccezione: accordi di categoria al massimo fino al 1 gennaio 2012 L Code de Commerce Fattura in duplice originale con indicazione, tra l’altro, del termine di pagamento, dello sconto in caso di pagamento anticipato e del tasso di mora applicabile. Tasso convenzionale di mora, eventualmente concordato tra le parti, non può essere inferiore a tre volte il tasso legale francese in vigore (3,79x3=11,37% tasso finale applicabile) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

24 Il caso francese: le sanzioni previste
L Code de Commerce Ammenda euro se persona fisica Fino a euro se persona giuridica in caso di mancata indicazione nelle condizioni di vendita dei termini di pagamento , del tasso di mora ed in caso di mancato rispetto del termine di pagamento previsto legalmente L Code de Commerce: Ammenda (PF) / (PG) euro al fornitore che omette ingiustificatamente di concludere un accordo scritto indicando le principali condizioni economiche del contratto di fornitura, distribuzione e prestazione di servizi. L Abuso di posizione dominante: ad esempio imposizione di condizioni al partner in deroga alla normativa risarcimento danni e sanzione civile fino a di euro. Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

25 La L.776/2008 si applica alle imprese italiane?
Il caso francese La L.776/2008 si applica alle imprese italiane? Si, qualora sussistano entrambi i seguenti requisiti: 1.il rapporto tra le parti è sottoposto al diritto francese (oppure l’impresa italiana ha una stabile organizzazione in Francia, ad es. una filiale); 2.L’impresa con sede in Italia è: produttore, prestatore di servizi, grossista o importatore Decorrenza applicazione: per tutti i contratti conclusi dopo il 1 gennaio 2009 Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

26 Seconda Parte: incasso e recupero del credito commerciale
Procedura aziendale di monitoraggio dei crediti Ricerca informazioni Società di recupero crediti Cessione pro soluto Diffida ad adempiere Parere sulle opzioni legali percorribili Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

27 Deducibilità fiscale perdite su crediti
Art.101 TUIR Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso…se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali > procedura concorsuale > riscossione del credito Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

28 La cessione pro soluto del credito
Cass.Civ.Sez.V 12/4/2006: Le minusvalenze generate dalla cessione dei crediti con clausola pro soluto concorrono alla formazione del reddito d’impresa soltanto se risultano da elementi certi e precisi che debbono essere dimostrati dall’imprenditore. Non è sufficiente, in questa prospettiva, che l’imprenditore provi che la cessione è avvenuta con l’applicazione di un corrispettivo simbolico. Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

29 Giudice competente Giudice competente in caso di controversia transfrontaliera: Regolamento CE n.44/2001: Il foro del convenuto è la regola generale, in alternativa, tra l’altro: Art.5 Regolamento CE n.44/2001: In caso di vendita: a) giudice del luogo di consegna dei beni b) In caso di prestazione di servizi: giudice del luogo ove i servizi sono stati –o avrebbero dovuto - essere prestati ….salvo diverso accordo tra le parti Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

30 L’ arbitrato internazionale
L’accordo tra le parti: -Clausola arbitrale -Clausola compromissoria Arbitrato ad hoc / amministrato Vantaggi dell’arbitrato / punti deboli La Convenzione di New York (NY,1958) sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali Internazionali: spazio giuridico di applicazione:144 paesi al 19/11/2009 Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

31 Strumenti comunitari per agire in giudizio nei confronti del debitore
In aggiunta al Regolamento CE 44/2001: Il Regolamento CE n.1896/2006: Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento Il Regolamento CE 861/2007: il procedimento europeo per i crediti di modesta entità Il Regolamento CE 805/2004: il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

32 Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
I ritardi di pagamento minacciano la sopravvivenza delle imprese europee Scopo del regolamento: accelare e ridurre i costi dei procedimenti transfrontalieri Libera circolazione dell’ ingiunzione di pagamento in tutta l’U.E NB:Una delle parti deve avere domicilio o residenza in uno stato membro diverso da quello del giudice adito Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

33 Ambito di applicazione
Si applica nelle controversie transfrontaliere nella materia civile e commerciale per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si domanda l’ingiunzione. Esclusioni: regime patrimoniale coniugi, procedure concorsuali, sicurezza sociale, crediti derivanti da obblighi extra contrattuali, salvo espresso riconoscimento del debitore…. Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

34 Standardizzazione procedura in tutti gli stati membri: 7 moduli
Tra gli altri: Modulo A: domanda di ingiunzione Modulo E: ingiunzione di pagamento Modulo F: opposizione all’ingiunzione Modulo G: dichiarazione di esecutività Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

35 Aspetti essenziali della procedura
Procedimento basato sulla semplice indicazione delle prove (“prova asserita”): “Prove disponibili a sostegno della domanda di ingiunzione” Certificazione del ricorrente sotto la propria responsabilità Le spese: direttiva 2000/35/CE Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

36 Emissione dell’ingiunzione
Il giudice emette l’ingiunzione quanto prima e, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Notifica dell’ingiunzione secondo le regole procedurali del paese del debitore Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

37 Opposizione - Esecutività
Il convenuto deve presentare opposizione all’ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica del D.I. In caso di opposizione si instaura un procedimento ordinario, salva diversa comunicazione del creditore Forma dell’opposizione: Presentazione del Modulo F (o altro atto ammesso) con contestazione del credito “…senza essere tenuto a precisarne le ragioni” In caso di mancata opposizione: esecutività del decreto in tutti gli stati membri della UE (Modulo G). Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

38 Il Regolamento CE 861/2007 sul procedimento europeo per le liti transfrontaliere di modesta entità Istituisce un procedimento europeo Valore controversia:massimo 2000 euro esclusi interessi, diritti e spese campo di applicazione: materia civile e commerciale Esclusioni: materia fiscale, doganale, amministrativa, regime patrimoniale coniugi, procedure concorsuali, sicurezza sociale, diritto del lavoro… (si vedano artt.1-2) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

39 Standardizzazione procedura tramite modulistica uniforme
Procedimento Standardizzazione procedura tramite modulistica uniforme Introduzione del procedimento: La domanda, tramite compilazione del modulo A, viene presentata al giudice competente corredata da: -una descrizione delle prove,e ove opportuno, -dai documenti giustificativi Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

40 Svolgimento del procedimento
Trattazione in forma scritta Notifica al convenuto del modulo A, dei documenti e del modulo C (replica da compilare) entro 14 giorni Replica del convenuto Il giudice fissa udienza solo se necessario o su istanza di una delle parti (salva comunque motivata decisione di rigetto del giudice) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

41 allega, ove opportuno, i documenti a sostegno della replica
Replica del convenuto Il Convenuto replica alla domanda entro i 30 giorni dalla notifica della domanda allega, ove opportuno, i documenti a sostegno della replica e trasmette all’organo giurisdizionale Riconvenzionale del convenuto e replica dell’attore Applicazione delle norme di procedura nazionali se la lite eccede il valore di euro 2000 Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

42 Entro 30 giorni dalla replica del convenuto
Decisione Entro 30 giorni dalla replica del convenuto (o dell’attore in caso di riconvenzionale) il giudice emette la sentenza oppure richiede ulteriori dettagli (entro 30 giorni);o assume le prove; o ordina la comparizione delle parti (udienza entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento) Il giudice emette la sentenza entro 30 giorni (dal ricevimento delle informazioni, dall’udienza di assunzione prove o dalla comparizione parti) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

43 Ammesse dichiarazioni scritte dei testimoni o in video-conferenza
Altri aspetti L’eventuale udienza può essere tenuta in video-conferenza o altri mezzi disponibili Ammesse dichiarazioni scritte dei testimoni o in video-conferenza Perizie o audizione testimoni solo se necessario ai fini della decisione Non è obbligatoria l’assistenza di un difensore Non è obbligatorio inquadrare giuridicamente la controversia Tentativo di conciliazione ove possibile Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

44 La sentenza resa: Esecutività sentenza -è immediatamente esecutiva
-è riconosciuta in ogni altro stato membro tramite la compilazione del relativo certificato di esecutività -modulo D La parte soccombente sopporta le spese processuali Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

45 Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Scopo del Regolamento CE 805/2004: Permettere la libera circolazione nella U.E di: -decisioni giudiziarie -transazioni giudiziarie -atti pubblici relativi a crediti non contestati senza la necessità di procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione nello stato membro nel quale si vuole procedere con l’esecuzione . In alternativa: exequatur ex Reg. CE 44/2001 ex art.33 e ss Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

46 Titoli esecutivi da certificare quali titoli esecutivi europei
Il credito non deve essere contestato dal debitore: Art.3: Il credito non è contestato se: a) Il debitore l’ha espressamente riconosciuto in una transazione giudiziale; b) il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziale; c) se l’ha contestato inizialmente e non è più comparso nel procedimento giudiziale; d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

47 Materia civile e commerciale
Campo di applicazione Materia civile e commerciale Esclusioni: materia fiscale, doganale e amministrativa, stato e capacità delle persone, regime patrimoniale coniugi, successioni, procedure concorsuali, sicurezza sociale e arbitrato (cfr art.2) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

48 Effetto della certificazione come titolo esecutivo
La decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo nello stato membro di origine è riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria: una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento nello stato membro nel quale si procede con l’esecuzione. Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

49 1)Decisione giudiziaria:
Requisiti 1)Decisione giudiziaria: esecutiva nello stato di origine rispetto norme sulla competenza regolare notifica informazioni al debitore sul credito e modalità per contestarlo 2) Transazione giudiziaria 3) Atti pubblici (stragiudiziali) Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

50 copia del certificato di titolo esecutivo europeo
Esecuzione L’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è regolata dalla legge dello stato membro nel quale si procede con l’esecuzione. Requisiti: copia decisione copia del certificato di titolo esecutivo europeo traduzione autenticata Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

51 ADR I metodi alternativi di risoluzione delle controversie
Possibile utilizzo in caso di mancato pagamento La direttiva CE 2008/52 sulla mediazione Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

52 Grazie per l’attenzione
Marcello Mantelli Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu

53 Disclaimer Le informazioni riportate nelle diapositive che precedono hanno scopo informativo generale, di carattere generale, senza alcun riferimento a specifiche situazioni riguardanti persone fisiche o giuridiche e non possono essere intese o rappresentate come una prestazione di consulenza giuridica individuale.  Avv. Marcello Mantelli www. imantelli.eu


Scaricare ppt "Tutela e incasso dei crediti commerciali nell’Unione Europea"

Presentazioni simili


Annunci Google