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PubblicatoMarinella Orsini Modificato 11 anni fa
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MODULO I LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE ED INTEGRATIVA E
LE RELAZIONI SINDACALI DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. 150/2009 Dott. Vincenzo Marco Innelli Aggiornamento Novembre 2011
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IL NUOVO CCNL: CONTENUTI
RAPPORTI TRA LEGGE E CCNL: Articolo 2, comma 2, secondo periodo d.lgs. 165/2001 Prima della riforma: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario” Dopo la riforma: (……) “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.”
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I NUOVI CONTENUTI DEL CCNL
ARTICOLO 40, COMMA 1 , D.LGS. 165/2001 ARTICOLO 5, COMMA 2, D.LGS. 165/2001 ARTICOLO 9 D.LGS.165/2001 ARTICOLO 45, COMMA 1, D.LGS.165/2001
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L’ARTICOLO 40, COMMA 1, D.LGS. 165/2001
Prima della rifoma: “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.” Dopo la riforma: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5,comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.* Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.” *responsabilità giuridiche; organi, uffici e modi di conferimento della titolarità dei medesimi; principi fondamentali di organizzazione degli uffici; procedimenti di selezione per l’accesso e l’avviamento al lavoro; i ruoli, la dotazione organica e la loro consistenza complessiva; libertà di insegnamento; responsabilità,incompatibilità divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici
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L’ARTICOLO 5, COMMA 2, D.LGS. 165/2001
Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art.2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
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L’ARTICOLO 9 D.LGS. 165/2001 Prima della rifoma:
“I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro” Dopo la riforma: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.”
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L’ARTICOLO 45, COMMA 1, D.LGS. 165/2001
“Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’art. 40, commi 3-ter e 3- quater, e all’art. 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.” L’ARTICOLO 40, COMMA 3 ter, D.LGS. 165/2001 Rafforza il ruolo datoriale: “Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis.”
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LA DURATA DEI CCNL (......) La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. Art. 40, comma 3, d.lgs. 165/2001 La delibera ARAN n. 15 del
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Il Contratto Collettivo Nazionale: procedure
Articolo 41 d.lgs. 165/2001 (poteri di indirizzo nei cfr dell’Aran e i CCNQ) Articolo 46 d.lgs. 165/2001 (l’ARAN) Articolo 47 d.lgs.165/2001 (Procedimento di contrattazione collettiva). Il ccnl viene pubblicato nella G.U. Articolo 49 d.lgs. 165/2001 (Interpretazione autentica)
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Il ccnl e il contratto integrativo: rapporti, contenuti e vincoli
L’accordo quadro del di riforma degli assetti contrattuali e la relativa intesa del “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”. ARTICOLO 40, COMMA 3, D.LGS. 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (….) essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono” (Principio di coordinamento negoziale) ARTICOLO 40, COMMA 3 bis, D.LGS. 165/2001
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IL CONTRATTO INTEGRATIVO: FINALITA’
Prima della riforma “La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti”. (art. 45, comma 4, d.lgs.29/93) La performance “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3” (art. 40, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001)
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RAPPORTI TRA I DUE LIVELLI CONTRATTUALI: ART. 40, COMMA 3 quinquies, D
RAPPORTI TRA I DUE LIVELLI CONTRATTUALI: ART. 40, COMMA 3 quinquies, D.LGS 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile”
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Il contratto integrativo : il sistema dei controlli
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.(….)” Per le amministrazioni statali (…), i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. (Articolo 40 bis, commi 1 e 2, d.lgs. 165/2001)
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Il contratto integrativo : il sistema dei controlli
“In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.” (Art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs.165/2001) Le sentenze n. 372/2006 e 123/2010 rispettivamente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia e della Basilicata
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il contratto integrativo : la pubblicita’
“Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3” (Art. 40 bis, comma 4, d.lgs. 165/2001) “Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuale sono altresì trasmessi al CNEL” (Art. 40 bis, comma 5, d.lgs. 165/2001)
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I contratti integrativi: il regime transitorio
Articolo 65 d.lgs. 150/2009, commi 1, 2 e 5 1. “Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.” 2. “In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.” 5. “Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”
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I contratti integrativi: il regime transitorio
La posizione dei sindacati : vigenza dei vecchi ccnl e condotta antisindacale La Giurisprudenza di merito: in una prima fase sposa la teoria dei sindacati. Per la loro operatività, le nuove norme sulle relazioni sindacali devono attendere il rinnovo dei ccnl di riferimento (ex multis giudice del Lavoro di Torino 2 aprile 2010, giudice del lavoro di Salerno con decreto 18 luglio 2010 e giudice del lavoro di Trieste 5 ottobre 2010). In una fase successiva, la giurisprudenza comincia a propendere per la tesi dell’immediata applicabilità delle norme “Brunetta” non condizionandole ad alcun regime transitorio (Tribunale di Pesaro, sentenza 410/2010.) I ccnl devono cedere di fronte alla legge Il d.lgs. N. 194 del 1° di interpretazione autentica
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L’AMBITO SOGGETTIVO DEL CCNL
I destinatari di ciascun ccnl Determina L’ambito per rilevare la rappresentatività sindacale Prima della riforma: “Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti.” (Art. 40, comma 2, d.lgs. 165/2001) Dopo la riforma: “Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza (….)” (Art. 40, comma 2, d.lgs. 165/2001)
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Le relazioni sindacali
NEGOZIALI: I Contratti (CCNL e Contratti integrativi) NON NEGOZIALI: Consultazione (in tema di organizzazione e disciplina degli uffici e di consistenze e variazione delle dotazioni organiche - Art. 6, comma 1, d.lgs.165/2001) Informativa (art. 2 d.lgs. 25/2007) Concertazione
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Le relazioni sindacali
L’articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001 riserva ai ccnl la competenza in materia di relazioni sindacali “Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione” (Art. 9 d.lgs. 165/2001)
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Le relazioni sindacali
L’intesa per l’applicazione dell’accordo quadro del sulla riforma degli assetti contrattuali nel p.i. L’Intesa del 4 febbraio 2011 per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei ccnl nel pubblico impiego a seguito della Legge n. 122: Premi finanziati solo con i risparmi di gestione Previsione di un atto di indirizzo all’ARAN per la stipulazione di un accordo quadro che disciplini le relazioni sindacali Atto di indirizzo del 30 giugno 2011: in materia di partecipazione sindacale prevede: Informazione preventiva e/o successiva Consultazione con riferimento alle materie ex art. 6, 1 c, d.lgs. 165/2001 che non comprometta la funzionalità operativa, la tempestività e l’efficacia dell’azione amm.va Esame congiunto per esigenze di tutela della personalità del lavoratore (mobilità, mobbing, pari opportunità) La circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 1 del e il d.lgs. 1° n. 194
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. 150/2009
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EVOLUZIONE NORMATIVA Prima del T.U. del 10.1.1957 n. 3
Dopo il T.U. del n. 3 La legge n. 93 La legge delega n. 421 e il d.lgs n. 29 di attuazione Il d.lgs n. 165 La legge delega n. 15 del 2009 e il d.lgs n. 150
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L’Articolo 55, commi 1 e 2, d.lgs. 165/2001
“Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, sino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.” “Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.”
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Le caratteristiche del procedimento disciplinare
La circolare della Funzione Pubblica n. 14 del La predeterminazione e la pubblicità delle regole di condotta e delle sanzioni previste per l’inosservanza Gradualità e proporzionalità ex art c.c. Il contraddittorio con il dipendente Difesa del dipendente Tempestività dell’azione disciplinare Decadenza del potere disciplinare Impugnabilità di atti della procedura e della sanzione L’obbligatorietà dell’azione disciplinare nel p.i.
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Le fonti della responsabilità disciplinare
L’articolo 28 della Costituzione “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.” La legge (d.lgs.165/2001; Il codice civile; Statuto dei Lavoratori) I contratti collettivi Il codice di comportamento
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La responsabilità del pubblico dipendente
Civile Penale Disciplinare Amministrativo-contabile Dirigenziale (mancato raggiungimento obiettivi e inosservanza delle direttive - articolo 21, comma 1 - e colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’Amministrazione - comma 1 bis del d.lgs.165/2001)
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Norme sostanziali e norme procedurali del procedimento disciplinare
Devono essere pubblicizzate e conosciute dal dipendente Le norme sostanziali dispongono solo per il futuro (irretroattività) Le nuove norme procedurali si applicano in base al tempo di acquisizione della notizia dell’infrazione (Circolare n. 9 del del Dip. Funzione Pubblica)
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Il codice di comportamento
L’articolo 54 d.lgs 165/01 dà il compito alla Funzione Pubblica di emanare il codice di comportamento dei dipendenti della p.a., sentite le OO.SS. pubblicato in G.U. e consegnato all’atto dell’assunzione Il D.M di approvazione del codice di comportamento
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La nuova responsabilità dirigenziale
L’articolo 55 bis, comma 7, d.lgs 165/2001: “Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni”
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La nuova responsabilità dirigenziale
L’articolo 55 sexies, comma 3, d.lgs 165/2001: “Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.”
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La nuova responsabilità dirigenziale
L’articolo 55 septies, comma 6, d.lgs 165/2001: “Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.”
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L’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti
“Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3.” (Art. 54, c. 4, d.lgs.165/2001) La circolare della funzione pubblica n. 14 del 23/12/2010
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Le nuove ipotesi di responsabilità disciplinari del d. lgs
Le nuove ipotesi di responsabilità disciplinari del d.lgs.165/2001: le sanzioni espulsive Il licenziamento disciplinare. Casi: senza preavviso: Il reato di falsa attestazione di presenza in servizio e giustificazione dell’assenza mendace o attestazione di falsa malattia (lettera a art. 55 quater e quinquies d.lgs 165/2001); Falsità documentali o dichiarative (lettera d) Reiterazione di comportamenti lesivi dell’onore e della dignità personale altrui (lettera e); Condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. f) con preavviso: Assenza ingiustificata per più di 3 gg in un biennio o per più di 7 gg in un decennio o per mancata ripresa di servizio entro il termine fissato dall’Amm.ne (lettera b) Ingiustificato rifiuto del dipendente al trasferimento disposto dall’Amm.ne per motivate esigenze di servizio (lettera c); Valutazione di insufficiente rendimento per almeno 2 anni dovuto a reiterata violazione di obblighi di legge o contrattuali concernenti la prestazione (Art. 55 quater, secondo comma)
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Le nuove ipotesi di responsabilità disciplinari del d. lgs
Le nuove ipotesi di responsabilità disciplinari del d.lgs.165/2001: le sanzioni conservative Condotte pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza (art. 55 sexies, primo comma, d.lgs 165/2001); Fuori dei casi precedenti, produzione di grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza per incompetenza professionale o per inefficienza (art. 55 sexies, secondo comma, d.lgs 165/2001); La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. (art. 55 sexies, quarto comma, d.lgs 165/2001);
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Il nuovo procedimento disciplinare: caratteristiche
Il ruolo dei dirigenti Semplificazione del procedimento per infrazioni più lievi Termini perentori Strumenti per una sanzione concordata demandata ai ccnl Abolizione dei collegi arbitrali Diversa disciplina dei rapporti con il procedimento penale
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Il procedimento semplificato
E’ di competenza del dirigente della struttura presso cui presta servizio il dipendente Si attiva per infrazioni che determinano sospensioni non superiori a 10 giorni e superiori al rimprovero verbale e nei casi in cui il responsabile della struttura abbia la qualifica dirigenziale Per il rimprovero verbale si applica la disciplina prevista dal ccnl (Articolo 55 bis, commi 1 e 2, d.lgs.165 del 2001)
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Il procedimento ordinario
E’ di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) Si attiva per le infrazioni più gravi (dalla sospensione per più di 10 giorni al licenziamento) e quando il responsabile della struttura dell’incolpato non ha la qualifica di dirigente In questi casi, il responsabile/dirigente della struttura rimette gli atti all’UPD competente nei 5 gg dalla notizia del fatto, con contestuale comunicazione all’interessato (Termine non perentorio)
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L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. (Articolo 55 bis, comma 4, d.lgs 165/2001)
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Le fasi del procedimento disciplinare
La pre-istruttoria La contestazione dell’addebito L’istruttoria La definizione del procedimento L’eventuale applicazione della sanzione su richiesta L’eventuale impugnazione della sanzione
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La fase pre-istruttoria : i termini
20 giorni dall’acquisizione della notizia per le infrazioni più lievi di competenza del Dirigente della struttura 40 giorni per le infrazioni più gravi di competenza dell’UPD Entrambi i termini sono perentori Nei 5 giorni dall’acquisizione della notizia il Dirigente trasmette gli atti all’UPD se non è di sua competenza (unico termine NON perentorio). In caso di trasmissione degli atti all’UPD, il termine della fase pre-istruttoria inizia comunque a decorrere dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione.
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La contestazione degli addebiti
Nel procedimento semplificato provvede il Dirigente della struttura in cui il dipendente lavora anche in posizione di comando o fuori ruolo (art. 55 bis, 2° comma), in quello ordinario provvede l’UPD Il principio dell’immutabilità della contestazione degli addebiti (forma scritta ad substantiam) Il principio del contraddittorio (convocazione contestuale del dipendente per la difesa) con preavviso di 10 o 20 gg (termine perentorio) Sono entrambi atti recettizi Non obbligatoria la presenza dell’incolpato se presenta memoria. E’ possibile l’assistenza di un difensore o sindacato mediante mandato Possibilità di chiedere una sola volta il rinvio per grave ed oggettivo impedimento e, se concesso in misura superiore a 10 gg, sposta i termini di chiusura del procedimento in misura corrispondente
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L’istruttoria L’istruttoria endo-procedimentale non sospende il procedimento, nè influisce sui termini di chiusura, ad eccezione di eventuale proc. penale in corso (art. 55 bis comma 6) L’accesso agli atti procedimentali come diritto alla difesa e obbligo di correttezza e buona fede datoriale Acquisizione di materiale probatorio da altre Amministrazioni (art. 55 bis comma 6) Obbligo per dirigenti e dipendenti di collaborare (art. 55 bis comma 7)
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La conclusione del procedimento disciplinare
Proc. semplificato o ordinario in 60 o 120 gg che decorrono dalla contestazione degli addebiti Atti unilaterali recettizi La motivazione La recidiva archiviazione Irrogazione della sanzione
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Personale scolastico Circolare MIUR n. 88 dell’8 novembre 2010
Il d.lgs 150/2009 ha abrogato la precedente procedura di irrogazione delle sanzioni per i docenti ex artt del d.lgs.297/1994. Restano ferme le previsioni dei comportamenti sanzionabili ai sensi del suddetto d.lgs. 297/1994 e del codice di comportamento Per il personale ATA, si applicano le norme di comportamento previste dal relativo ccnl Per entrambi ad istruire ed irrogare la sanzione è competente il DS secondo le procedure del d.lgs.150/2009 e fino alla sospensione lavorativa per non più di 10 gg Per sanzioni superiori, è competente l’UPD
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L’applicazione della sanzione su richiesta
Prima della riforma (facoltativo per la p.a.) “Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non e' più suscettibile di impugnazione.” (Articolo 55 comma 6, d.lgs.165/01): Dopo la riforma “Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.” (Articolo 55 comma 3, d.lgs.165/01)
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L’impugnazione della sanzione disciplinare
Prima della riforma: Impugnazione nei 20 gg dalla irrogazione dinanzi al Collegio di Conciliazione per espletare il TOC prima dell’impugnativa giudiziale In alternativa: impugnazione dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina dell’Amministrazione presso cui lavora il dipendente o davanti ad un Arbitro Unico scelto di comune accordo tra le parti ex CCNQ 2001 e 2003 Dopo la riforma “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.” (Art. 55, comma 3, d.lgs 165/01) “Non è ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina” (art. 73 d.lgs. 150/09) Abrogata la procedura di impugnazione dinanzi al Collegio di Conciliazione ma la medesima resta in vita per il rinvio alla procedura ex art 7 statuto lavoratori Ammessa, dunque, la tutela giudiziale. Abolito il TOC, che diventa facoltativo, per effetto del Collegato Lavoro (L.183/2010)
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I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Prima della riforma, l’art. 117 del DPR 3/1957 prevedeva la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, se iniziato, in caso di azione penale (rinvio a giudizio). Se non iniziato, non poteva essere promosso Art 14 ccnl del 12 giugno 2003 : prevedeva parimenti la sospensione del procedimento disciplinare in caso di inizio dell’azione penale per gli stessi fatti addebitati fino alla sentenza definitiva L’articolo 53, comma ter, d.lgs.165/2001 dispone l’obbligo di proseguire il procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale. Differenza tra procedimento disciplinare semplificato e ordinario (nel proc. ordinario, si può sospendere solo per particolare complessità dell’accertamento del fatto o in caso di mancanza di elementi sufficienti per irrogare la sanzione)
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L’assoluzione nel procedimento penale
In caso di irrogazione di sanzione disciplinare, se il proc. penale si chiude con sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste; non costituisce reato o che l’imputato non l’ha commesso), il proc. disciplinare si riapre solo su istanza di parte entro 6 mesi dalla irrevocabilità della sentenza. Applicazione dell’art. 653 del c.p.p. (Efficacia della sentenza penale irrevocabile nel proc.disc.) Obbligo di riapertura entro 60 gg dall’istanza con le regole dell’art. 55 bis per modificare o confermare la sanzione disciplinare
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La condanna nel procedimento penale
In caso di archiviazione e di contestuale sentenza di condanna nel proc. penale, il proc. disciplinare viene riaperto d’ufficio dall’autorità competente. Anche qui si applica l’art. 653 c.p.p. Si riapre d’ufficio anche se è stata irrogata sanzione diversa dal licenziamento e i fatti addebitati nella sentenza avrebbero dovuto comportarla
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Termini e modi di riapertura e ripresa del procedimento disciplinare
In tutti i casi visti riapertura/ripresa entro 60 gg dalla domanda dell’interessato (in caso di assoluzione) o dalla comunicazione della sentenza alla P.A. di appartenenza (in caso di condanna). Chiusura in 180 gg dalla ripresa/riapertura Le modalità di riapertura/ripresa sono quelle dell’art. 55 bis In caso di riapertura di proc. sospeso si possono contestare nuovi fatti rispetto al proc. penale Non ci sono vincoli nel proc. disciplinare in caso di sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato, per prescrizione o per amnistia
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Ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro
Articolo 32 quinquies del c.p. : reclusione non inferiore ai 3 anni per peculato, concussione, corruzione. Nei casi di irrogazione di sanzione accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici La sentenza è comunicata anche alla Corte dei Conti per eventuale danno erariale del condannato per danno all’immagine della P.A.
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