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Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna- Ufficio Fiscalità Generale NOVITA IRE NELLA FINANZIARIA 2005 Articolo Unico della Legge.

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1 Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna- Ufficio Fiscalità Generale NOVITA IRE NELLA FINANZIARIA 2005 Articolo Unico della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 Bologna 7 e 9 marzo 2005

2 2 Le novità in materia di applicazione dellIRE in vigore dal 1 gennaio 2005 Determinazione della base imponibile (art. 3 Tuir) Introduzione delle deduzioni per carichi familiari in sostituzione delle detrazioni (nuovo art. 12 del Tuir) Introduzione di una nuova deduzione per le spese di assistenza ai non autosufficienti (art.12,c.4bis)

3 3 segue Modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito con laggiunta di un contributo del 4% per redditi eccedenti i 100 mila euro (art.13 Tuir) Abrogazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione, autonomo e di impresa minore (abrogazione dellart. 14 Tuir) Estensione della c. di s. al periodo dimposta 2005 Riconoscimento delle nuove deduzioni per carichi di famiglia da parte del sostituto dimposta (art.23 e 29 DPR 600/73)

4 4 Dove troviamo le modifiche allIre nella Finanziaria 2005 c.349, lett.a): modifica lart. 3 Tuir; c.349, lett.b): rinumera lart. 13 Tuir in art.12, introduce le deduzioni per oneri di famiglia al posto delle detrazioni, introduce la deduzione per spese sostenute per addetti allassistenza personale; c.349, lett.c):rinumera lart. 12 Tuir in art. 13 in materia di determinazione dellimposta e introduce nuove aliquote e scaglioni di reddito;

5 5 segue c.349, lett.d): abroga lart. 14 Tuir (altre detrazioni) c.350: introduce il contributo di solidarietà del 4% sul reddito imponibile che eccede limporto di 100 mila euro; c.351: è una norma di coordinamento con gli articoli del Tuir in vigore al 31/12/2004;

6 6 segue c.352: introduce lapplicazione della clausola di salvaguardia relativamente alle disposizioni in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004; c.353: modifica gli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 intervenendo nel sistema delle ritenute operate dal sostituto dimposta.

7 7 Determinazione della base imponibile (art. 3) La base imponibile da assoggettare a tassazione è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto: 1)degli oneri deducibili art. 10 2)della deduzione art. 11 (no tax area) 3)delle nuove deduzioni per oneri di famiglia art. 12

8 8 La deduzione prevista dallart. 11 del Tuir (già in vigore dal 1 gennaio 2003) Deduzioni teoriche: 3000 euro per tutte le tipologie di reddito a cui si aggiungono: 4500 euro (ragguagliati ad anno) per i redditi di lavoro dipendente; 4000 euro (ragguagliati ad anno) per i redditi di pensione; 1500 euro (non ragguagliati ad anno) per i redditi dimpresa minore

9 9 Calcolo della deduzione effettiva La deduzione spettante è riconosciuta applicando alle deduzioni teoriche il risultato del seguente rapporto: 26000 + DT + Oneri deducibili – RC 26000 Se il rapporto è +/ = a 1 la deduzione spetta per intero; se tra 0 e 1 si applicano le prime quattro cifre decimali; se =/- di 0 non spetta

10 10 segue La deduzione spetta nei limiti dellimposta dovuta e non può dar luogo al riporto a nuovo delleventuale eccedenza

11 11 Esempio 1 Lavoratore dipendente per 300 giorni con reddito complessivo pari a 20.000 euro Deduzione teorica: 3000+(4500x300/365)=3000+3699=6669 Deduzione spettante: 26.000+6669-20.000=0,4884=48,84% 26.000 6699x48,84%=3271,79 euro

12 12 Esempio 2 Lavoratore dipendente per 200 giorni e pensionato per 165 giorni con reddito complessivo pari a 22.000 euro Deduzione teorica: 3000+(4500x200/365)+(4000x165/365)= =3000+2466+1808=7274 Deduzione spettante: 26.000+7274-22.000=0,4336=43,36% 26.000 7274x43,36%=3154 euro

13 13 Esempio 3 Lavoratore autonomo con inizio attività al 20 giugno 2004. Reddito pari a 16.000 euro Deduzione teorica: 3000+1500=4500 Deduzione spettante: 26.000+4500-16.000=0,4423=44,23% 26.000 4500x44,23%=1990,35 euro

14 14 Le nuove deduzioni per carichi familiari art. 12 Tuir Sostituiscono le detrazioni Riducono il reddito complessivo Spettano per i familiari a carico di cui allart. 433 c.c. che abbiano un reddito non superiore a euro 2840,51 calcolato al lordo degli oneri deducibili e della deduzione di cui allart. 11 nonché quella di cui allart. 12 Sono rapportate a mese intero Può essere ripartita fra coloro che ne hanno diritto nella maniera più conveniente

15 15 Deduzione teorica Per il coniuge a carico 3.200 euro Per il primo figlio in mancanza del coniuge 3200 euro Per ciascun figlio o altro familiare a carico 2.900 euro Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni 3.450 euro Per ogni figlio portatore di handicap 3.700 euro Le deduzioni per i figli sono tra loro alternative

16 16 Come si determina la deduzione effettiva art.12 c. 4 ter La deduzione per carichi di famiglia effettivamente spettante è riconosciuta applicando alle deduzioni teoriche il risultato del seguente rapporto: 78.000+Df+Oneri deducibili-RC 78.000

17 17 segue Se il rapporto è +/= a 1 la deduzione compete per intero Se il rapporto è =/- di 0 la deduzione non compete Se il rapporto è tra 0 e 1 la deduzione compete per la parte corrispondente alla percentuale calcolata in base alle prime quattro cifre decimali

18 18 Esempio 1 Contribuente con reddito di 35.000 euro, coniuge a carico e nascita del figlio a settembre 2005 Deduzione teorica: per coniuge 3.200 euro per figlio 3.450x4/12=1.150

19 19 Segue esempio 1:calcolo della deduzione spettante Deduzione teorica complessiva 4.350 Rapporto: 78.000+4350-35.000=0,6070 78.000 Deduzione spettante: 4.350x60,70%=2.640 euro

20 20 Esempio 2 Contribuente con reddito di 40.000 euro, 3 figli a carico al 50% di cui il secondo minore di 3 anni e lultimo nato a ottobre 2005 Deduzione teorica: per il 1 figlio 1450 euro (2900x50%) per il 2 figlio 1725 euro (3450x50%) Per il 3 figlio 431 euro (3450x50%x3/12)

21 21 Segue esempio 2: calcolo della deduzione effettiva Totale deduzioni teoriche:3.606 euro Rapporto:78.000+3606-40.000=0,5334 78.000 Deduzione spettante:3606x53,34%=1.923 euro

22 22 Deduzione per le spese sostenute per gli addetti allassistenza art.12 c. 4 bis Riguarda le spese sostenute per gli addetti allassistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana Spetta sia al soggetto non autosufficiente che sostiene la spesa, sia al familiare che la sostiene nellinteresse del soggetto non autosufficiente, anche se non a carico

23 23 segue Si tratta di una deduzione ulteriore rispetto a quella prevista per gli oneri contributivi versati in favore di tali soggetti E riconosciuta per un importo massimo teorico di 1.820 euro Per determinare limporto effettivo si applica lo stesso rapporto che deve essere utilizzato per il calcolo delle deduzioni per familiari a carico

24 24 Esempio Contribuente con reddito di 50.000 euro, coniuge e 2 figli a carico che ha sostenuto spese per 3000 euro nellinteresse di un familiare non autosufficiente. Deduzioni teoriche: Per il coniuge e i due figli 9.000 euro (3200+2900x2) Per il soggetto non autosufficiente 1820 euro

25 25 Segue calcolo delle deduzioni effettive Deduzioni teoriche complessive: 10.820 euro Rapporto: 78.000+10.820-50.000=0,4976 78.000 Deduzione spettante: 10.820x49,76%=5.384 euro

26 26 Anche tale deduzione, come quella per oneri familiari, se spettante a più persone, può essere ripartita liberamente secondo calcoli di convenienza in base alla situazione reddituale dei soggetti interessati

27 27 Le deduzioni previste dallart. 11 e le deduzioni previste dallart. 12 devono essere determinate separatamente.

28 28 Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito art. 13 Tuir Dal 1 gennaio 2005 limposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art. 10) e delle deduzioni di cui agli artt. 11(no tax area) e 12 (oneri familiari e di assistenza per non autosufficienti) le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

29 29 segue Le aliquote passano da 5 (anni2003/2004) a 3 Da 0 a 26.000 euro 23% Da 26.000 a 33.500 euro 33% Da 33.500 a 100.000 euro 39% oltre 100.000 euro 39%+4%

30 30 Il contributo di solidarietà del 4% sui redditi eccedenti 100 mila euro Deve essere interpretato e gestito come una ulteriore aliquota dimposta. Conseguentemente rileva: 1)nella determinazione degli acconti dovuti per lanno dimposta successivo 2)nella tassazione degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente 3)nella tassazione delle indennità di fine rapporto

31 31 Segue contributo di solidarietà 4) Nella determinazione dellimporto su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni dimposta 5) Nella determinazione del limite entro cui riconoscere il credito per le imposte pagate allestero 6) Il sostituto dimposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo

32 32 Clausola di salvaguardia Per il 2005, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2006) è possibile applicare le disposizioni del Tuir in vigore al 31/12/2002 ovvero quelle in vigore al 31/12/2004 se più favorevoli per il contribuente Ai fini della verifica della c.di s. rilevano solo le disposizioni che contengono le regole strutturali ai fini del calcolo dellIrpef/Ire

33 33 Tassazione degli arretrati di lavoro dipendente Agli arretrati di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dal 1 gennaio 2005, soggetti a tassazione separata ai sensi dellart. 17,lett.b), del Tuir, si applica laliquota media determinata in base alle aliquote introdotte dalla Finanziaria 2005

34 34 Adempimenti dei sostituti dimposta art. 23 e 29 del DPR 600/73 Il sostituto deve operare le ritenute applicando al reddito, al netto delle deduzioni previste per assicurare la progressività dellimposizione (no tax area) e delle deduzioni per carichi di famiglia, le nuove aliquote ragguagliate al periodo di paga, tenendo conto anche del contributo di solidarietà

35 35 segue Deve commisurare le ritenute sugli arretrati di lavoro dipendente corrisposti dal 1 gennaio 2005 tenendo conto della deduzione per assicurare la progressività dellimposta e della deduzione per oneri di famiglia Non applica la c.di s. salvo il caso in cui sia lo stesso sostituto a prestare assistenza fiscale.


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