Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoLeandro Quarta Modificato 11 anni fa
1
Questione se al compratore spetti un’azione diretta ad ottenere la
condanna del venditore alla riparazione della cosa o alla sua sostituzione (azione c.d. di “esatto adempimento”). Cass., , n. 4382: “Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non può avvalersi, anche nel concorso di colpa del ven- ditore, della azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all’art c.c., dato che l’obbligazione principale del venditore non ha per oggetto neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta (ex art c.c)”. L’art c.c. sulla domanda di risarcimento in forma specifica quale rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, è applicabile anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass., 08-03 -2006, n. 4925; Cass., , n ; Cass., , n. 7529 (e quindi anche alla resp. per danni del venditore-BIANCA, La vendita, Tratt. Vassalli)
2
Cass., 3.1.1994, n. 6 “La disciplina del risarcimento in forma specifica,
per quanto dettata con riferimento alla responsabilità aquiliana, ha carattere generale e può quindi trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, anche in ambito contrattuale” (nella specie, un soggetto aveva acquistato un terreno di cui un notaio aveva garantita la libertà e invece poi il terreno era risultato gravato da ipoteca; il notaio responsabile per aver omesso di effettuare le dovute visure catastali, è stato condannato a provvedere a proprie spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie). Cfr. anche Cass., , n ; Cass., , n. 1330; A. Cagliari, ; T. Napoli, Cass., , n. 6035: Tizio vende a Caio un terreno edificatorio e nel contratto si stabiliscono dei limiti sulle possibilità di costruzione, vietando la costruzione in una certa area; Caio viola il contratto erigendo un edificio nell’area non consentita e in applicazione del 2058 viene condannato alla demolizione del fabbricato pur trattandosi di inadempimento contrattuale (cfr. anche Cass., , n ).
3
Art. 1494 Risarcimento del danno. — “In ogni caso il venditore è
tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Cass., , n. 6044: “L’azione di risarcimento danni di cui all’art c.c. può essere proposta in ogni caso di vizi della cosa venduta e, quindi, è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo e può essere esercitata anche da sola, essendo autonoma rispetto alle azioni di cui all’art c.c. in ragione della diversità di presupposti e di finalità” (Cass., , n. 5202). Anche per il risarcimento dei danni ex art si applicano però i termini di cui all’art. 1495: 8 giorni dalla scoperta per la denuncia e 1 anno dalla consegna per l’azione (Cass., , n. 6234; Cass., , n. 2797; Cass., , n )
4
Art. 1494, c. 1: “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”. Cass., , n. 1325, Arch. civ., 1992, 931: “In tema di risolu- zione del contratto di compravendita per l’esistenza di vizi redibitori sono distinte e vanno considerate autonomamente l’obbligazione di restituzione del prezzo e quella di risarcimento del danno; la prima, infatti, rappresenta l’effetto restitutorio della cosiddetta azione redibitoria che prescinde totalmente dalla colpa del venditore; l’azione di risarcimento del danno, invece, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra inoltre la colpa del venditore…”. Cass., , n. 7718: “L'azione di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art c.c., presuppone di per sé la colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa”
5
Cass., 22-06-2006, n. 14431: “In tema di vendita, sia la garanzia per
evizione che quella per vizi della cosa hanno la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall’inadempimento del venditore e operano anche in mancanza di colpa del venditore; quest’ultimo requisito è, invece, necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche dell’interesse positivo), in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall’art c.c. in tema di inadempimento contrattuale (cfr. anche Cass., , n. 5202). Cass., , n : “In tema di compravendita, l’azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non presuppone l’esistenza della colpa dell’alienante, contrariamente alla diversa ipotesi dell’azione di risarcimento dei danni, nella quale l’art c.c. presuppone la colpa del venditore ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi”.
6
Trib. Milano, 05/07/1988, in Resp. civ. e prev., 1989, 683: “Non
sussiste responsabilità del venditore di automobili per danni provocati dall'esplosione di un pneumatico montato su un'automobile nuova, in particolare è improponibile un giudizio di colpa del venditore che abbia alienato un bene di altrui fabbricazione senza procedere a controlli complessi o estranei al suo tipo di impresa”. Trib. Ascoli Piceno, 5 marzo 2002, in Dir. e lav. Marche, 2002, 75: “È da escludersi, in caso di incidente stradale, la responsabilità del rivenditore di una autovettura in ordine ai danni derivanti dal dispositivo airbag incorporato nel veicolo, per i quali deve ritenersi responsabile il produttore…”; In senso contrario Trib. Napoli, 21 marzo 2006, ined.
7
Cass., 05-03-2008, n. 6007: “In tema di vizi della cosa venduta la
disposizione dell'art c.c., trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa (supermercati o ipermercati), sicché il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver verificato lo stato e qualità della merce; ne deriva che nell'ipotesi di vendita di prodotti chiusi e sigillati la responsabilità del rivenditore, per i danni prodotti da vizi della cosa venduta, può sussistere se questi – pur non tenuto a effettuare controlli assidui su ogni singolo prodotto - non ha provveduto ad effettuare controlli a campione o periodici al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione…” (cfr. anche Cass., , n , Danno e resp., 1998, 390 Cass., , n. 9277, Foro it., 1992, I, 82).
8
Questione se in caso di danni derivanti dai difetti del bene venduto
possa configurarsi un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo al venditore Concorso fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale Cass., , n. 8381: “E’ configurabile un concorso fra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale allorché un evento dannoso - risalente ad un unico comportamento dello stesso autore- appaia di per sé lesivo, non solo dei diritti specifici derivanti al contraente dalle clausole contrattuali… ma anche dei diritti che alla persona offesa spettano indipendentemente dal contratto e che si qualifichino come diritti assoluti o primari valevoli erga omnes, quali quello alla vita o all’incolumità personale”. Danni provocati nell’esecuzione di un contratto di trasporto, di un contratto per prestazione medica o di un contratto di lavoro subordinato, ecc.
9
di compravendita medesimo, ma anche lesioni di diritti assoluti,
Cass., , n. 1158: “L’inadempimento di un contratto di fornitura di merci (nella specie, per vizi della merce venduta) può far sorgere in capo al venditore non solo la comune responsabilità contrattuale, ma anche la responsabilità aquiliana ex art c.c.: e ciò tutte le volte in cui l’inadempimento del contratto di vendita abbia causato una lesione non solo di diritti acquisiti sulla base del contratto di compravendita medesimo, ma anche lesioni di diritti assoluti, sussistenti al di fuori del contratto di vendita come l’integrità fisica del compratore…” (v. anche Cass., , n. 2797; Cass., /11410). Cass , n. 4833: “Il principio del concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in relazione a un evento dannoso che, risalente allo stesso comportamento del suo autore, leda, oltre ai diritti acquisiti dalla parte in base al contratto, anche i diritti assoluti della medesima, è operante pure in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta in base all’art. 1494, comma 2°, c.c.…”. (cfr. anche Cass , n. 8981: “In tema di vizi della cosa venduta, è legittima- mente configurabile, in capo al venditore, il concorso di una responsabilità risarcitoria ex contractu con una di tipo aquiliano qualora il danno sia lamentato dall’acquirente ex art. 2043 c.c.)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.