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PubblicatoEnrico Giovannini Modificato 10 anni fa
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IV) Negli ultimi anni la giurisprudenza ritiene danno “ingiusto” non
solo la lesione di un diritto soggettivo altrui (diritto assoluto o relativo) ma anche la lesione di un interesse di una persona che, seppure non protetto come dir. soggettivo, è comunque tutelato dall’ord. giur. - E’ danno ingiusto la lesione dell’aspettativa legittima di mantenimento in capo al convivente more uxorio in caso di uccisione del convivente che lo manteneva economicamente. Problema se il convivente more uxorio possa chiedere risarcimento del danno patrimoniale al terzo che ha provocato la morte del convivente che lo manteneva economicamente Orientamento tradizionale 1) Cass., : “Il risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito altrui, richiede che il fatto abbia provocato un danno ingiusto, cioè consistente nella lesione di una situazione giuridica, soggettiva, riconosciuta e garantita dall'ordinamento nella forma del diritto soggettivo…..
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la convivente more uxorio della vittima di un omicidio non può
chiedere…il risarcimento del danno patrimoniale perché il vincolo della convivenza, in quanto tale, non attribuisce, nell’ordinamento vigente, un diritto soggettivo a specifiche prestazioni a carattere patrimoniale”. 2) Cass., , Giur. it., 1993, II, 659: “In base al principio sancito dall’art c.c. per cui danno risarcibile è solo quello che si verifica per la lesione di un diritto soggettivo, nel caso di morte di una persona, il soggetto convivente more uxorio che riceveva vantaggi e prestazioni e che chiami in giudizio il responsabile dell’evento mortale deve ritenersi carente di legittima- zione per il risarcimento di danni in conseguenza della morte del proprio compagno, non avendo alcun diritto, per legge o avente titolo in una particolare convenzione, alle prestazioni patrimoniali della persona deceduta (anche se la convivenza more uxorio perdurava da lungo tempo e se siano nati dei figli, salvo il diritto di questi ultimi come figli naturali)”.
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Orientamento giurisprudenziale più recente
Il convivente di fatto non ha nei confronti dell’altro convivente dei diritti soggettivi riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico. Tuttavia varie norme dell’ordinamento riconoscono rilevanza protezione) giuridica alla convivenza more uxorio (almeno nei confronti dei terzi) - Art. 2 Cost. - Art. 6 l n. 392 sulla locazione: “Nella locazione di immobili urbani ad uso di abitazione in caso di morte del conduttore, gli subentrano nel contratto non solo il coniuge o i parenti con lui abitualmente conviventi ma anche il convivente more uxorio” (Corte cost. sent. del 1988) - Legge sull’adozione 2001/184: anche la coppia meramente convivente, purché in modo stabile, può procedere ad adozione. Il terzo che provoca la morte del soggetto che mantiene il convivente lede non un dir. soggettivo di questi ma un interesse comunque protetto (o meritevole di protezione) da parte dell’ord. giuridico = danno ingiusto interpretato elasticamente
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1) Cass., 28-03-1994, n. 2988, Giust. civ., 1994, I, 1849: “Nell’ipotesi
della c.d. «famiglia di fatto» (ossia di una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assi- stenza morale e materiale), la morte del convivente provocata da fatto ingiusto fa nascere il diritto dell’altro al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. (per il patema analogo a quello che si ingenera nell’ambito della famiglia) e del danno patrimoniale ai sensi dell’art c.c. (per la perdita del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal convivente defunto, irrilevante essendo invece la sopravvenuta mancanza di elargizioni meramente episodiche ….)”.
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2) Trib. Milano 9.3.2004; App. Milano, sentenza, 17-03-2008
(Franchi c. Reggiani): “Nel risarcimento dei danni da uccisione per fatto illecito è ammissibile la legittimazione ad agire del convivente more uxorio per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali”. Anche se nell’ambito del rapporto interno, il convivente more uxorio non ha azione per ottenere nei confronti dell’altro l’adempimento della prestazione patrimoniale ed è tutelato solo con la soluti retentio ex art.2034 c.c.; ciò non implica che i terzi possano pregiudicare senza conseguenze la legittima aspettativa di uno dei conviventi all’attribuzione patrimoniale dell’altro, e quindi anche la perdita di aspettativa di un incremento del patrimonio per il fatto illecito del terzo obbliga quest’ultimo al risarcimento del danno ex art.2043 c.c.". (sul tema cfr. anche Cass., , n ).
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In caso di lesione di diritti della personalità (in particolare, integrità fisica)
sono risarcibili in astratto: il danno patrimoniale (2043); b) il danno non patrimoniale (2059) (danno biologico, morale soggettivo, esistenziale) (C. S.U. 2008/29672) Danno biologico (o danno alla salute) Lesione dell’integrità fisica, in sé considerata, suscettibile di accertamento da un punto di vista medico-legale: cfr. art. 32 Cost., artt Cod. ass.; art c.c. Invalidità (inabilità) temporanea: Invalidità permanente: stato di malattia immediatamente conseguente alla lesione, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, il quale col decorso del tempo può guarire o stabilizzarsi: residua una forma di lesione che permarrà per tutta la vita: somma di denaro per ogni giorno di malattia o convalescenza c.d. punti di invalidità in base a tabelle medico-legali
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Il problema del danno risarcibile in caso di morte (immediata)
del soggetto che ha subito il fatto illecito Cass., , n. 8970: “Il bene «salute» ed il bene «vita» sono beni distinti e tutelati in forma distinta; mentre infatti il primo ammette una forma di tutela risarcitoria, il secondo no, in quanto, essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere…” Cass., , n. 3592: “Se dal fatto illecito altrui deriva la morte immediata di una persona, ad essa non spetta alcun risarcimento per danno biologico (o morale), poiché la morte impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita, sicché non sorge nel patrimonio dell'offeso un diritto al risarcimento per la perdita della vita…”; del resto vista la funzione non sanzionatoria ma di riparazione svolta dal risarcimento del danno risulta impossibile che un risarcimento per equivalente operi quando la persona più non esiste” (Cass., , n ).
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Cass., 16-05-2003, n. 7632: “Non è accoglibile la domanda di risarci-
1) In caso di morte conseguente a fatto illecito altrui, non solo non c’è danno risarcibile a favore dell’ucciso per perdita della vita, ma un danno per perdita della vita dell’ucciso non viene neppure riconosciuto a favore degli eredi della vittima Cass., , n. 7632: “Non è accoglibile la domanda di risarci- mento del danno da «perdita del diritto alla vita», o danno tanatolo- gico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto l’evento letale immediato… non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi…” (cfr. anche Cass., , n. 1704; Cass., , n. 3760; Cass., , n ) Cass., , n. 8970: “…in caso di morte di un individuo causata dall'altrui atto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento iure successionis del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha mai subito alcun «danno biologico» rigorosamente inteso”.
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Orientamento contrario della giurisprudenza di merito
Trib. Cassino, , Giur. it., 2000, 1200: “Il diritto al risarcimento in conseguenza di una lesione mortale entra nel patrimonio del danneggiato all’atto stesso in cui viene integrata detta lesione e quindi prima della sua morte; ne consegue che in ogni caso di morte, sia istantanea che non, spetta alla vittima il risarcimento del danno biologico nella misura massima del cento per cento; detta pretesa risarcitoria si trasmette in pari misura jure hereditatis agli eredi del soggetto deceduto, poiché ciò che si trasmette agli eredi non è il diritto personalissimo della persona defunta, bensì ... il diritto di credito risarcitorio relativo alla produzione dell’evento letale”. T. Terni, , Corriere merito, 2008, 803: “Nell’ipotesi di persona deceduta a causa dell’illecita condotta altrui, i prossimi congiunti hanno diritto al risarcimento del danno tanatologico (o da morte immediata)…”. (cfr. anche Trib. Napoli, ; Trib. Bari, ; Trib. S. Maria Capua Vetere, ; Trib. Vibo Valentia, ; Trib. Massa Carrara ; App. Roma, ; Trib. Firenze, )
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2) Danno subito iure proprio dai congiunti della vittima
1) Cass., , n. 3592, Arch. circolaz., 1997, 899: “Se dal fatto illecito altrui deriva la morte immediata di una persona, ad essa non spetta alcun risarcimento per danno biologico… perciò gli eredi della vittima non hanno alcun diritto ad esser risarciti per il danno biologico dalla medesima subito, mentre, iure proprio, hanno diritto ad esser risarciti per i danni patrimoniali, biologici e morali derivatine”. 2) Cass., , n. 2546; Trib. Bolzano, , Riv. circolaz. e trasp., 1999, 347: “I congiunti di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito hanno diritto al risarcimento sia del danno morale, sia del danno biologico subito in conseguenza dell’evento luttuoso, purché dimostrino, per quanto attiene il danno biologico: a) l’effettiva sussistenza di una patologia psichica o fisica; b) l’effettiva sussistenza di un valido nesso causale tra la morte del congiunto e l’insorgenza della malattia in senso medico-legale”.
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3) Lesione integrità fisica e morte dopo apprezzabile lasso di tempo
1) Cass , n. 3549: “Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni personali e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico (e morale) risarcibile subìto dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissi- bile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante jure hereditatis” (Cass., , n. 7632; Cass., , n ; Cass., , n. 1131) 2) Cass., , n , Foro it., 1996, I, 3108: “Nel caso in cui da un fatto illecito sia derivata dopo un lasso di tempo, anche breve (nella specie, pochi giorni), la morte del soggetto leso, è configurabile per tale lasso di tempo una lesione della salute dell'offeso, per cui gli eredi di quest'ultimo possono far valere iure hereditatis, nei confronti dei responsabili dell'illecito, il diritto di risarcimento del danno biologico sofferto dal de cuius nel periodo che va dal momento della lesione a quello della morte”.
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il momento dell'illecito e quello del decesso, qualora i due momenti
3) Cass., , n. 2117: “In caso di morte di un soggetto, cagio- nata dal fatto illecito altrui, i congiunti del defunto acquistano iure hereditatis il diritto al risarcimento del danno biologico (e morale) sof- ferto dal proprio dante causa limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento dell'illecito e quello del decesso, qualora i due momenti siano separati da un apprezzabile lasso di tempo; in caso di morte immediata, invece, gli eredi non acquistano alcun diritto al risarcimento del danno biologico (e morale) sofferto dal proprio dante causa...”. 4) Cass , n. 870; Cass., , n. 517: “La lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis”.
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4) Il danno biologico c.d. “terminale”
Cass., , n ; Cass., , n ; Cass., , n. 3549; Cass., , n ; Cass., , n. 9620: “la menomazione della integrità psicofisica nel lasso di tempo tra le lesioni e la morte causata dalle stesse è il c.d. <<danno biologico terminale>>: in questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale è calcolato per il solo tempo di permanenza in vita, e non già in relazione ad un periodo di tempo pari alle speranze di vita per il caso di mancata morte a causa delle lesioni; in particolare, l’ammontare del danno biologico terminale è commisurato all’invalidità temporanea assoluta del danneggiato, per il tempo di permanenza in vita, tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto…del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte”.
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Cass., 30-01-2006, n. 1877: “Il danno biologico e morale che la vittima
di un sinistro subisce nell’apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte (c.d. danno terminale) è un danno nel quale, stante la tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che…sono predisposte per la liquidazione delle invalidità temporanee di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso” (cfr. anche Cass., , n. 9959: confermata la sentenza di merito che aveva liquidato a questo titolo euro in relazione al danno patito dalla vittima, deceduta trentatré giorni dopo il fatto dannoso; Cass., , n. 3766; Trib. Napoli, ; App. Caltanissetta, ).
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Cass., 17-01-2008, n. 870: “Mentre non è possibile risarcire il c.d.
danno tanatologico o da morte, inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso in quanto tale dal diritto alla salute), è però ammesso il risarcimento del c.d. danno terminale biologico, ossia del danno che è maturato in capo alla vittima (trasmissibile agli eredi) ove la morte della stessa non sia seguita immediatamente alle lesioni ma tra l’infortunio (nella fattispecie sinistro stradale) e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo (nella specie, tre giorni)”.
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5) Danni iure hereditatis e danni iure proprio in caso di morte dopo
apprezzabile lasso di tempo 1) Cass., , n. 8177, Foro it., 1995, I, 1852: “Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, debbono essere distinti: a) i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno biologico e morale, trasmissibile agli eredi iure hereditatis (in via successoria) e b) i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti, cui compete il diritto al risarcimento del danno iure proprio…” (Cass., 2003, n. 3414) 2) Trib. Genova, , Nuova giur. civ., 1993, I, 575: “Nell’ipo- tesi di persona deceduta per fatto illecito altrui, ai prossimi congiunti spetta iure proprio il risarcimento del danno morale (per le sofferenze patite in conseguenza della morte della vittima) e del danno patrimoniale, nonché, iure hereditario, il risarcimento del danno morale per i turbamenti psichici e del danno biologico patiti dalla vittima nell’arco di tempo intercorso tra la lesione e il decesso ”(cfr. anche Trib. Milano, , Danno e resp., 2000, 67).
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3) Cass. , 25-02-1997, n. 1704, Nuova giur. civ
3) Cass., , n. 1704, Nuova giur. civ., 1997, I, 221: “Il risar- cimento del danno morale (e biologico) compete iure successionis ai prossimi congiunti della persona deceduta, che abbiano agito in qualità di eredi e nei limiti della relativa quota, onde ottenere la riparazione dei danni sofferti in vita dal defunto e così da far valere il diritto al risarcimento già entrato a far parte del patrimonio del defunto; la proposizione di domanda risarcitoria al suindicato titolo non preclude la presentazione di altra domanda volta a conseguire, nella qualità di prossimi congiunti del defunto, il risarcimento dei danni morali o patrimoniali a ciascuno di essi spettante iure proprio a causa della morte del congiunto” (cfr. anche Cass., , n. 4754).
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Tradizionalmente il danno morale viene riconosciuto nei casi in cui
l’illecito civile costituisce contemporaneamente reato 1) Cass., , n. 5814: “il danno morale, inteso come il turbamento e la sofferenza psichica conseguente al fatto illecito, è risarcibile a norma degli art c.c. e 185, 2º comma c.p., nel caso di fatto illecito civile costituente reato”. 2) Cass., , n. 8177: “Il danno morale o non patrimoniale, per il combinato disposto degli art c.c. e 185 c.p., è risarcibile nel caso in cui derivi da un fatto illecito costituente reato, e con- siste in un turbamento ingiusto dello stato d’animo…” (cfr. anche Cass., , n. 7075). 3) Cass., , n. 3728: “Presupposto necessario per il ricono- scimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli artt c.c. e 185 c.p., è l’accertamento del fatto come reato…”.
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Cass., 05-10-1994, n. 8081: “In caso di uso del nome altrui
che non integri gli estremi del reato, va esclusa la risarcibilità del danno morale..”. T. Roma, Foro it., 1991, I, 947: “Poiché l’art. 7 c.c. si limita a disporre che l’interessato possa chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno, non è risarcibile il danno morale in caso d’usurpazione di nome non costituente reato”. T. Firenze, : Nel caso di lesione del diritto all’immagine… non è ipotizzabile un danno non patrimoniale per insussistenza di estremi di reato…” T. Roma, Riv. pen., 2006, 1202: “In caso di lesione del diritto di identità personale, qualora, non sia possibile ravvisare lesione dell’onore e della reputazione della persona (e quindi risulti inconfigurabile una fattispecie criminosa, con conseguente irrisarcibilità del danno non patrimoniale ex art c.c.), potrà farsi luogo solo al risarcimento del danno patrimoniale”.
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Secondo orientamento tradizionale no danno morale nei casi di
responsabilità oggettiva o per colpa (legalmente) presunta Trib. Roma, , Foro it., 1998, I, 3660: “Il produttore di una bottiglia d'acqua minerale, scoppiata nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self-service, è responsabile dei danni da quest'ultimo riportati. Posto che la responsabilità prevista dal d.p.r. 224/88 ha natura sostanzialmente obiettiva (e quindi prescinde dalla colpa, che è invece necessario accertare in concreto per la configurabilità dell’illecito penale rilevante ex art c.c.), il produttore che sia ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa non può essere condannato al risarcimento del danno morale”. - Trib. Milano, , Foro it., 2003, I, 1260: “Dal momento che la responsabilità da prodotto difettoso prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, quest’ultimo, ove ritenuto responsabile in applicazione del d.p.r. 224/88, non può essere condannato al risarcimento del danno morale” (così anche Trib. La Spezia, , Foro it., 2005, I, 3500).
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Cass., 22-03-2001, n. 4113: “Allorché la responsabilità dell’autore del
fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli (lesioni personali) sia affermata non già a seguito dell’accertamento dell’elemento psicologico (colpa) che costituisce indefettibile elemento del reato, ma in base alla presunzione stabilita dall’art c.c. manca il necessario presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) ex art c.c.”. Cfr. anche Cass., , n ; Cass., , n Cass., , n. 3728: “Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli art c.c. e 185 c.p., è l’accertamento del fatto come reato, il cui elemento soggettivo è lo stato psicologico (colpa o dolo) dell’autore di esso, da accertare in concreto e non in base ad una presunzione legale di responsabilità”.
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Nuovo orientamento Cass., , n e n. 8828, in Foro it., 2003, I, 2273: “Ri- tiene il Collegio che non può essere ulteriormente condivisa la tradi- zionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte de- terminati da fatto illecito integrante reato. Tutte le volte che si verifichi la lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente protetto, il pregiudizio conseguenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo), e più in generale il danno non patrimoniale, è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” (cfr. anche Corte Cost , n. 233). C. Stato, sez. VI, , n. 3033, Giur. it., 2006, 949: “Il danno non patrimoniale, pur in assenza di reato ai sensi dell’art. 185 c.p., va sempre risarcito ove connesso alla lesione di diritti essenziali della persona sanciti dalla carta costituzionale” (nel caso di specie il danno lamentato è riferito a valori essenziali della persona, quali l’onore, la reputazione e la propria immagine).
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Cass., , n e 7283.Cass., , n. 6383: “Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’art c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato” Cass., , n ). Cass., , n : “Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art c.c. non osta né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell’autore del danno (tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale quella di cui all’art c.c.) né la inqualificabilità del fatto dannoso in termini di reato …”.
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Cass. 12.5. 2003, n. 7281; Cass., 01-06-2004, n. 10482: “Il danno
morale (e più in generale quello non patrimoniale), allorché vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti, è risarcibile tanto nelle ipotesi in cui il danneggiante sia ritenuto responsabile civile in base ad una presunzione di colpa, quanto in quelle di responsabilità oggettiva” (cfr. art. 2054). Trib. Roma, 04/12/2003, Guida al Diritto, 2004, 7, 57: “Deve ritenersi che anche nell'ipotesi di responsabilità oggettiva del produttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 1988, comportante una presunzione iure et de iure di colpa in caso di messa in circolazione di un prodotto difettoso, deve essere riconosciuto al consumatore, ove vi sia stata lesione di diritti alla persona, il risarcimento… del danno non patrimoniale, inteso quest'ultimo… come sofferenza psicologica…”. App. Milano, , Foro it., 2007, I, 2886: “Il produttore risponde del danno morale patito da chi abbia riportato lesioni personali per l’uso del prodotto, ancorché si verta in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dall’accertamento della colpevolezza dell’agente”.
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