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ANCE Verona incontro informativo su APPALTO DI MANODOPERA e LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA DI FATTO AVV. LUIGI MEDURI 28 LUGLIO 2010.

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1 ANCE Verona incontro informativo su APPALTO DI MANODOPERA e LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA DI FATTO AVV. LUIGI MEDURI 28 LUGLIO 2010

2 avv. Luigi Meduri2 Parte prima: appalto illecito di manodopera. Parte seconda: lavoratori autonomi e società di fatto. Parte terza: il sistema sanzionatorio. Parte quarta: la responsabilità solidale

3 avv. Luigi Meduri3 PARTE PRIMA LE QUESTIONI PRINCIPALI SU APPALTO DI MANODOPERA Quando limpiego di manodopera negli appalti di opere viene considerato lecito? E quali sono le sanzioni nel caso in cui sia stato ritenuto illecito?

4 avv. Luigi Meduri4 MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO 22 OTTOBRE 2009 N. 76 Confindustria chiede al Ministero del Lavoro se sia possibile che unimpresa affidi in subappalto lesecuzione di una fase specifica di unattività appartenente al proprio ciclo produttivo, mettendone a disposizione (in comodato noleggio uso) dei lavoratori dipendenti dellimpresa subappaltatrice le dotazioni anche individuali, esistenti in cantiere.

5 avv. Luigi Meduri5 LA RISPOSTA DEL MINISTERO Oggi, dopo labrogazione della legge n. 1369/60 (intermediazione manodopera) non si presume più automaticamente che lappalto è illecito solo per il fatto che allappaltatore/subappaltatore vengono messe a disposizione le attrezzature necessarie per lesecuzione dellopera.

6 avv. Luigi Meduri6 CONTINUA… Tuttavia lappalto continua ad essere considerato illecito quando il CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO dellappaltatore è assolutamente marginale o insignificante rispetto allapporto dellappaltante.

7 avv. Luigi Meduri7 CONTINUA… Quindi, per eliminare ogni dubbio sullappalto illecito di manodopera, è necessario che limpresa incaricata disponga di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto al lavoro da svolgere. In sostanza limprenditore/subappaltatore non può stare al di sotto di una certa soglia, definita SOGLIA MINIMA DI IMPRENDITORIALITA.

8 avv. Luigi Meduri8 APPALTO GENUINO Lappalto è genuino, e quindi è considerato lecito, quando lappaltatore/subappaltatore opera con rischio dimpresa e con la reale capacità di organizzare la produzione e di accollarsi i relativi costi.

9 avv. Luigi Meduri9 CONTINUA APPALTO GENUINO Quindi, se materiali, macchinari e attrezzature sono di proprietà dellappaltante, il loro utilizzo (secondo il Ministero) dovrà essere regolato economicamente.

10 avv. Luigi Meduri10 INDICAZIONI DEL MINISTERO 1. Deve essere regolata economicamente la concessione in uso dei mezzi di lavoro. (allegato contratto di noleggio)

11 avv. Luigi Meduri11 CONTINUA INDICAZIONI DEL MINISTERO 2. Il costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice ecc… va imputato in via forfettaria a carico delle imprese subappaltatrici.

12 avv. Luigi Meduri12 CONTINUA INDICAZIONI DEL MINISTERO 3. Lorganizzazione degli elementi indispensabili per lesecuzione dellopera (personale, macchinari e attrezzature) deve essere effettuata in autonomia dallappaltatore/subappaltatore e con gestione a proprio rischio.

13 avv. Luigi Meduri13 IL POTERE DIRETTIVO fondamentale In particolare, è fondamentale che il datore di lavoro dellimpresa appaltatrice/subappaltatrice diriga effettivamente i suoi dipendenti, dando loro personalmente, o tramite il proprio capo cantiere, le istruzioni sulle modalità operative, sulla sicurezza del lavoro, sulla disciplina di cantiere.

14 avv. Luigi Meduri14 Occorre evitare assolutamente commistioni e sovrapposizioni fra appaltante e appaltatore. E necessario: il coordinamento tra le imprese interessate; attenzione alle interferenze (DUVRI); rispetto degli standard di sicurezza; separazione logistica tra le due imprese (due baracche di cantiere?). ALTRI STANDARDS DA RISPETTARE

15 avv. Luigi Meduri15 Al di fuori della predetta soglia minima, lappalto può essere considerato come intermediazione illecita di manodopera che si verifica tutte le volte in cui il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore: SOGLIA MINIMA DI IMPRENDITORIALITA

16 avv. Luigi Meduri16 1. 1. mette a disposizione la sola attività lavorativa dei suoi dipendenti; 2. 2. si limita ad occuparsi degli aspetti contributivi e retributivi senza un reale potere direttivo ed una effettiva organizzazione del lavoro.

17 avv. Luigi Meduri17 DIRETTIVA ISPEZIONI 18 SETTEMBRE 2008 La direttiva indica come obiettivo assoluto nellattività ispettiva il contrasto alla interposizione illecita di manodopera. In sostanza gli ispettori, per valutare se unimpresa è genuina debbono verificare i requisiti previsti dallart. 29 della Legge Biagi (D. Lgs. 276/03).

18 avv. Luigi Meduri18 CRITERI DI GENUINITA CRITERI DI GENUINITA E genuina limpresa organizzata dallappaltatore con i mezzi necessari a soddisfare le esigenze dellappalto. Organizzazione che può risultare dallesercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori nonché dallassunzione del rischio di impresa.

19 avv. Luigi Meduri19 APPALTI LABOUR INTENSIVE Sono così definiti gli appalti dove è prevalente lattività lavorativa. In questo caso lutilizzo di strumenti di proprietà del committente non è elemento decisivo per affermare che sussiste intermediazione di manodopera.

20 avv. Luigi Meduri20 TRIBUNALE MILANO 05/02/2007 Perché possa configurarsi un appalto genuino, con assunzione del rischio di impresa, nel caso di appalto labour intensive lorganizzazione dei mezzi da parte dellappaltatore può concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.

21 avv. Luigi Meduri21 RICAPITOLANDO Lutilizzo da parte dei dipendenti del subappaltatore di strumenti di proprietà dellappaltatore costituisce appalto illecito di manodopera quando il subappaltatore non ha né rischi di impresa, né responsabilità per lutilizzo delle attrezzature.

22 avv. Luigi Meduri22 PARTE SECONDA. QUESTIONI PRINCIPALI SU LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA DI FATTO Quando i lavoratori possono essere qualificati autonomi? Quando lesecuzione di un identico lavoro da parte di un gruppo di lavoratori autonomi fa cadere il requisito di autonomia?

23 Definizione di lavoratore ai sensi del testo unico sulla sicurezza nel lavoro (T.U.S.L.) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione […] Al lavoratore così definito e' equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso […]

24 avv. Luigi Meduri24 Definizione di lavoratore autonomo ai sensi dellart. 2222 codice civile richiamato dal T.U.S.L. prevalentemente proprio Colui il quale si obbliga a compiere, dietro pagamento, unopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

25 avv. Luigi Meduri25 DELIBERA DELLA REGIONE VENETO In data 29 gennaio 2010 la Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha inoltrato agli SPISAL della regione un parere su lavoratori autonomi e imprese di fatto nellambito dei cantieri edili.

26 avv. Luigi Meduri26 E STATO STABILITO IL SEGUENTE PRINCIPIO dove chi dirige gli altri lavoratori autonomi diventa il loro datore di lavoro. Quando il lavoratore autonomo dirige di fatto altri lavoratori autonomi, che quindi non sono suoi dipendenti, per lesecuzione di un lavoro comune allinterno del cantiere, si configura una società di fatto, dove chi dirige gli altri lavoratori autonomi diventa il loro datore di lavoro.

27 avv. Luigi Meduri27 CONSEGUENZE Chi lavora insieme ad altri lavoratori autonomi svolgendo la stessa attività e coordinandoli, poiché dà vita ad una società di fatto nella quale si comporta come Datore di Lavoro, è obbligato a seguire le prescrizioni in materia di sicurezza dettate non per i lavoratori autonomi ma per i Datori di Lavoro.

28 avv. Luigi Meduri28 Perciò dovrà ad esempio: redigere il POS per limpresa di fatto; fornire ai suoi collaboratori (soci di fatto) i necessari DPI; adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento; vigilare affinché i suoi collaboratori (soci di fatto) osservino le disposizioni normative in materia di sicurezza e le istruzioni da lui impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale

29 avv. Luigi Meduri29 EVENTUALI CONTROLLI chi Gli Organi di Vigilanza (es: Spisal), quindi, per individuare il soggetto con le responsabilità di Datore di Lavoro, dovranno individuare chi tra i soci di fatto svolge funzioni di coordinamento o di organizzazione dellattività lavorativa.

30 avv. Luigi Meduri30 SANZIONI Le sanzioni possono colpire: 1.i lavoratori autonomi e/o il loro coordinatore o referente (che dallo SPISAL verrà considerato come Datore di lavoro; 2.ma soprattutto limpresa affidataria che si è avvalsa di una società di fatto senza il POS.

31 avv. Luigi Meduri31 SOSPENSIONE DEI LAVORI Ai sensi dellallegato 1 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, la mancata elaborazione del POS rappresenta una grave violazione che può condurre al provvedimento di sospensione dellattività imprenditoriale.

32 avv. Luigi Meduri32 PARTE TERZA IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO NEL CASO DI UTILIZZO DI MANODOPERA IRREGOLARE.

33 LA COSIDDETTA MAXI-SANZIONE Ai sensi dellart. 3 D.L. 12/02... l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

34 Quindi, nel caso, a seguito di un'ispezione, venga accertata la presenza di lavoratori in nero, le conseguenze possono essere: 1. da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, applicazione della sanzione, in misura compresa fra 1.500 e 12.000 euro (solitamente la sanzione viene applicata nella misura di 3.000 euro) per ciascun lavoratore, oltre a 50 euro per ogni giornata di lavoro di ogni lavoratore

35 2. l'INPS richiede il pagamento dei contributi evasi, con l'applicazione delle c.d. sanzioni civili, nella misura del 30% annuo (fino ad un massimo del 60%), con un importo minimo di 3.000 (anche nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse durato solo un giorno);

36 avv. Luigi Meduri36 3.anche l'INAIL richiede il pagamento dei premi evasi, applicando le sanzioni civili, sempre con l'importo minimo di ulteriori 3.000.

37 4. anche la Guardia di Finanza potrebbe fare delle contestazioni, inerenti le violazioni commesse dal datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d'imposta.

38 L'ente che effettua l'accertamento (ovvero l'ispezione) trasmette il verbale agli altri enti interessati. Ad esempio, se l'accertamento viene effettuato dall'Ispettorato del Lavoro, e vengono ravvisate violazioni in materia contributiva, il verbale viene trasmesso all'INPS e all'INAIL.

39 Collegato Lavoro La normativa sulla maxi-sanzione dovrebbe essere in parte modificata dal c.d. Collegato Lavoro, in fase di approvazione in Parlamento; l'impianto della norma dovrebbe, in ogni caso, rimanere sostanzialmente invariato.

40 Oltre alla maxi-sanzione, la Direzione Provinciale del Lavoro contesta, solitamente, ulteriori illeciti (con conseguente applicazione di ulteriori sanzioni), tra cui, in via esemplificativa: omessa consegna buste paga (ovvero errata registrazione sui prospetti paga delle ore lavorative effettivamente prestate); mancata consegna ai lavoratori, allatto dellassunzione, di una dichiarazione contenente i dati di registrazione effettuati nel libro matricola (ora libro unico del lavoro)

41 avv. Luigi Meduri41 –mancata iscrizione sul libro matricola (ora libro unico del lavoro) –mancata comunicazione delle assunzioni al Centro per lImpiego ed alla sede Inail competente.

42 avv. Luigi Meduri42 PARTE QUARTA LA RESPONSABILITA SOLIDALE

43 Art. 29 D. Lgs. 276/03 in solido In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con lappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dellappalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. NELLA LEGGE BIAGI

44 avv. Luigi Meduri44 NEL TESTO UNICO IN CASO DI INFORTUNIO Limprenditore committente risponde in solido con lappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dellappaltatore o del subappaltatore non è stato indennizzato dallINAIL, quando i danni sono conseguenza di rischi da interferenze nelle lavorazioni.

45 Anche nel caso di lavoratori in nero, l'effettivo datore di lavoro, nonché la filiera dei vari subappaltanti, sono tenuti a rispondere, in via solidale: sia nei confronti dei lavoratori (per la retribuzione); sia nei confronti degli Enti Previdenziali (compresa la Cassa Edile), per i contributi ed i premi evasi. NEL CASO DI LAVORO NERO LAVORO NERO


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