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PubblicatoBertoldo Furlan Modificato 10 anni fa
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Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellazienda. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) ampliate nel Testo unicole modalità Rispetto al Dlgs. 626/94 sono state ampliate nel Testo unico le modalità della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza stato-regioni, entro il termine di dodici mesi dallentrata in vigore del Testo unico.
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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o di somministrazione di lavoro del trasferimento o cambiamento di mansioni dellintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o sostanze pericolose
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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Laddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta nei casi di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi. I preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro e in azienda, unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. I contenuti della formazione comprendono: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) componenti dellimpresa familiare I componenti dellimpresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori possono avvalersi di percorsi formativi appositi i quali devono essere ancora definiti in sede di Conferenza Stato-regioni. I lavoratori incaricati dellattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza devono ricevere unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici presso gli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da possedere competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, considerando i seguenti contenuti minimi: principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dellattività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dellobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie, per quanto riguarda i lavoratori immigrati, essa dopo aver accertato la comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo. Dlgs. 276/03 Le competenze acquisite in seguito allattività formativa delle attività sono registrate nel libretto formativo del cittadino (istituito dal Dlgs. 276/03). Il Datore di Lavoro tiene conto del contenuto del libretto formativo ai fini della programmazione della formazione, inoltre gli organi di vigilanza ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante lorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
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