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PubblicatoGaetana Rossa Modificato 11 anni fa
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UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARI E TRANI CONFERIMENTO DELLINCARICO : DIMISSIONI DALLINCARICO Prof. Riccardo Bauer
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2 CONFERIMENTO DELLINCARICO DI SOCIETA in caso non sia il Collegio sindacale a svolgere la revisione Ottenute proposte di revisione Parere MOTIVATO E scritto dellOrgano di controllo Decisione assemblea ordinaria Dichiarazione incompatibilit à tra società di revisione e società revisionata Pianificazi one della revisione del I anno Determina il compenso, il periodo e chi svolgerà la revisione Inizio revisione operativa
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3 LINCARICO PER LE SOCIETÀ CHE NON SONO ENTI DI INTERESSE PUBBLICO - ART 13 Ha durata al massimo di TRE esercizi per la società di revisione o per il revisore legale Econferito per lintera durata dellincarico Scade con lassemblea che approva il bilancio del terzo esercizio
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4 REVOCA E DIMISSIONI DALLINCARICO - ART. 13 D. Lgs 2010 Lassemblea revoca lincarico, sentito lorgano di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire lincarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
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5 DIMISSIONI DALLINCARICO EX ART. 13 D. Lgs 2010 Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dallincarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Consob. Le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso dimpedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale.
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6 DIMISSIONI DALLINCARICO Nei casi di DIMISSIONI la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace, e comunque non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero delleconomia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.
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7 LINCARICO PER LE SOCIETÀ DI INTERESSE PUBBLICO – ART 17 Ha durata di NOVE esercizi PER LE SOCIETA DI REVISIONE E DI SETTE esercizi per il revisore persona fisica Può essere conferito SOLO a CHI è ISCRITTO NEL Registro dei Revisori Contabili Non è rinnovato o nuovamente conferito allo stesso revisore/società di revisione se non sono decorsi almeno TRE esercizi dal precedente incarico novennale o settennale Si conferisce con parere motivato del Collegio Sindacale
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8 MANCATO CONFERIMENTO DELLINCARICO PER LE SOCIETÀ DI INTERESSE PUBBLICO ART 17 Salvo quanto previsto dallart. 10, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere lindipendenza del revisore, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni. I revisori legali ecc. non possono fornire alcuno dei servizi NON AMMESSI alla società revisionata o alle società dalla stessa controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo.
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9 ATTENZIONE A SERVIZI NON AMMESSI ALLA SOCIETA REVISIONATA –tenuta dei libri contabili e registrazioni contabili o le relazioni di bilancio; –progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; –servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; –servizi attuariali; –gestione esterna dei servizi di controllo interno; –consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; –intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari dinvestimento; –prestazione di difesa giudiziale; –altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.
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10 CHI DECIDE LA REVOCA DELLINCARICO Spetta allassemblea ordinaria che lo ha conferito a suo tempo Vale lart 13 anche per gli enti di interesse pubblico
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11 CONTENUTO STANDARD DI UNA PROPOSTA DI REVISIONE Oggetto della proposta Natura dellincarico –principi contabili di riferimento –principi di revisione di riferimento –approccio di revisione per partecipazioni e bilancio consolidato –limiti della revisione
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12 CONTENUTO STANDARD DI UNA PROPOSTA DI REVISIONE Modalità di esecuzione dellincarico Documenti finali - relazioni Compensi, condizioni di pagamento Clausole di variabilità dei compensi Incompatibilità della società di revisione e dei revisori
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13 LA DELIBERA DELLASSEMBLEA ORDINARIA DEVE CONTENERE: Oggetto della revisione contabile Riferimento agli esercizi interessati Clausole di variabilità del compenso per indicizzazione e fatti eccezionali o imprevedibili Durata dellincarico
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14 ATTENZIONE... Se manca uno degli elementi lincarico si considera come NON Conferito e va riconvocata lassemblea.
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