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APPALTI PUBBLICI di Plinio / 2006
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APPALTI E GOVERNO DELL’ECONOMIA
La P.A. è il maggior consumatore dell’economia nazionale. Gli appalti pubblici costituiscono l’11% del PIL in Europa. Il sistema degli appalti pubblici è un importante strumento di politica economica: Effetto “moltiplicatore” della spesa pubblica attraverso gli appalti. Strumento di incentivazione di determinati settori economici. Interesse dell’Unione europea La normativa sugli appalti è di fondamentale importanza ai fini del Mercato Unico: non c’è mercato unico se la spesa pubblica avvantaggia le imprese nazionale Diversa visione della “funzione” della normativa sugli appalti tra UE e Stati membri UE (direttive): interesse ad assicurare che la scelta del contraente avvenga in condizioni di assoluta eguaglianza e imparzialità, senza alcuna discriminazione sulla base della nazionalità Stati membri (recepimento delle direttive): estremo tentativo di sottrarsi all’adeguamento dei rispettivi ordinamenti agli obblighi comunitari
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GLI APPALTI: ASPETTI GIURIDICI GENERALI
CLICCA Art cod. civ.: “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.” (è necessaria la qualifica di imprenditore (organizzazione di impresa, art c.c.)). Responsabilità dell’appaltatore: si estende a ogni fatto dovuto ai difetti dell’opera entro 10 anni dal suo compimento. Corrispettivo: è dovuto solo dopo il collaudo dell’appaltante (per collaudo si intende la verifica e l’accettazione dell’opera da parte dell’appaltante). Variazioni al progetto iniziale: solo se necessarie ad eseguire l’opera a regola d’arte o se richiesta dell’appaltante. Revisione del prezzo: solo se per circostanze impreviste si verifichino aumenti oltre 10% del prezzo di materiali o manodopera. Appalto [Contratto di] (d. civ.) artt ss. c.c. Con tale contratto una parte (appaltatore) assume, nei confronti della controparte (appaltante o committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, verso corrispettivo in denaro. È un contratto consensuale, con effetti obbligatori di carattere personale [vedi Intuitus personae]: ci si affida, infatti, ad un appaltatore invece che ad un altro in considerazione della capacità e della stima di cui gode. L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato [vedi Obbligazione]: l’appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio, ossia se non procura all’appaltante il risultato pattuito. L’appaltatore deve compiere, con la propria organizzazione, l’opera che ha assunto e non può ricorrere a sua volta ad un appalto (cd. subappalto) se non è espressamente autorizzato dall’appaltante; deve sopportare i rischi dell’esecuzione e deve garantire l’opera da eventuali difformità e vizi. In particolare, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa della rovina dell’opera, quando si tratti di edifici o altre cose immobili, purché tale evento dipenda da vizio del suolo o difetto della costruzione e si verifichi entro 10 anni dal compimento dell’opera (art c.c.). Il corrispettivo dell’appalto può essere determinato a corpo (ossia per l’opera nel suo insieme) o a misura (es.: un tanto per ogni mq di costruito); esso è dovuto, salvo gli eventuali accordi, solo quando l’opera, attraverso il collaudo è stata verificata ed accettata dall’appaltante. [l Diritto civile (art c.c.) Consiste nella dichiarazione finale con cui, in un contratto d’appalto [vedi], il committente comunica all’appaltatore i risultati della verifica che egli ha diritto ad effettuare, prima di ricevere la consegna, a conclusione dell’opera. l Diritto amministrativo R.D , n. 827; art. 28 L , n Nell’appalto di lavori pubblici [vedi], il (—) ha lo scopo di verificare che l’opera in appalto sia stata eseguita a regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche ed in conformità del contratto e che i prezzi ed i compensi stabiliti nel contratto siano congrui per l’opera eseguita], È ammessa la cd. revisione dei prezzi [vedi] qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate, dopo la conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664). Il committente (o appaltante) può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza un ragionevole motivo: però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. [Revisione dei prezzi (cont. st.) art c.c.; art. 326 L , n. 2440, all. F; L , n. 41; L , n. 359; L , n. 537; L , n. 109; art. 44 L , n. 724; art. 152 D.P.R , n È la procedura prevista per rettificare in aumento o in diminuzione il prezzo da corrispondere per l’esecuzione di lavori, relativi ad opere pubbliche, dati in appalto [vedi Appalto di lavori pubblici] o affidati dalle amministrazioni o da aziende di Stato. L’art. 26 della legge quadro sui lavori pubblici (L. 109/94) ha esplicitamente fatto divieto di applicare la (—) ed ha sostituito a tale istituto quello del cd. prezzo chiuso [vedi]. [Sistema automatico di adeguamento del prezzo pattuito nel contratto di appalto di lavori pubblici [vedi] che si applica quando la differenza fra il tasso di inflazione reale e quello programmato è superiore al 2%: in tal caso, il prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta è aumentato di una percentuale da applicarsi all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, nella misura eccedente la percentuale del 2%. Introdotto dall’art. 26 della L. 109/94 (cd. Legge Merloni) il meccanismo del (—) ha sostituito il precedente sistema della revisione dei prezzi [vedi].]
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I CONTRATTI DELLA P.A. Clicca Sono gli accordi che lo Stato e gli altri enti pubblici non economici stipulano con privati per sostituire, modificare, estinguere rapporti giuridici patrimoniali. si tratta di negozi giuridici mediante i quali la P.A. si procura i beni ed i servizi di cui necessita non ricorrendo all’imposizione di prestazioni obbligatorie in forza della sua posizione di supremazia. POSSONO ESSERE — di diritto comune o ordinari — ad oggetto pubblico o di diritto pubblico — evidenza pubblica. Appalto [Contratto di] (d. civ.) artt ss. c.c. Con tale contratto una parte (appaltatore) assume, nei confronti della controparte (appaltante o committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, verso corrispettivo in denaro. È un contratto consensuale, con effetti obbligatori di carattere personale [vedi Intuitus personae]: ci si affida, infatti, ad un appaltatore invece che ad un altro in considerazione della capacità e della stima di cui gode. L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato [vedi Obbligazione]: l’appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio, ossia se non procura all’appaltante il risultato pattuito. L’appaltatore deve compiere, con la propria organizzazione, l’opera che ha assunto e non può ricorrere a sua volta ad un appalto (cd. subappalto) se non è espressamente autorizzato dall’appaltante; deve sopportare i rischi dell’esecuzione e deve garantire l’opera da eventuali difformità e vizi. In particolare, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa della rovina dell’opera, quando si tratti di edifici o altre cose immobili, purché tale evento dipenda da vizio del suolo o difetto della costruzione e si verifichi entro 10 anni dal compimento dell’opera (art c.c.). Il corrispettivo dell’appalto può essere determinato a corpo (ossia per l’opera nel suo insieme) o a misura (es.: un tanto per ogni mq di costruito); esso è dovuto, salvo gli eventuali accordi, solo quando l’opera, attraverso il collaudo è stata verificata ed accettata dall’appaltante. [l Diritto civile (art c.c.) Consiste nella dichiarazione finale con cui, in un contratto d’appalto [vedi], il committente comunica all’appaltatore i risultati della verifica che egli ha diritto ad effettuare, prima di ricevere la consegna, a conclusione dell’opera. l Diritto amministrativo R.D , n. 827; art. 28 L , n Nell’appalto di lavori pubblici [vedi], il (—) ha lo scopo di verificare che l’opera in appalto sia stata eseguita a regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche ed in conformità del contratto e che i prezzi ed i compensi stabiliti nel contratto siano congrui per l’opera eseguita], È ammessa la cd. revisione dei prezzi [vedi] qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate, dopo la conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664). Il committente (o appaltante) può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza un ragionevole motivo: però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. [Revisione dei prezzi (cont. st.) art c.c.; art. 326 L , n. 2440, all. F; L , n. 41; L , n. 359; L , n. 537; L , n. 109; art. 44 L , n. 724; art. 152 D.P.R , n È la procedura prevista per rettificare in aumento o in diminuzione il prezzo da corrispondere per l’esecuzione di lavori, relativi ad opere pubbliche, dati in appalto [vedi Appalto di lavori pubblici] o affidati dalle amministrazioni o da aziende di Stato. L’art. 26 della legge quadro sui lavori pubblici (L. 109/94) ha esplicitamente fatto divieto di applicare la (—) ed ha sostituito a tale istituto quello del cd. prezzo chiuso [vedi]. [Sistema automatico di adeguamento del prezzo pattuito nel contratto di appalto di lavori pubblici [vedi] che si applica quando la differenza fra il tasso di inflazione reale e quello programmato è superiore al 2%: in tal caso, il prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta è aumentato di una percentuale da applicarsi all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, nella misura eccedente la percentuale del 2%. Introdotto dall’art. 26 della L. 109/94 (cd. Legge Merloni) il meccanismo del (—) ha sostituito il precedente sistema della revisione dei prezzi [vedi].]
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Assunzione di una deliberazione a contrarre che deve precisare
L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE NELLE PP.AA. Schema di sintesi della procedura Assunzione di una deliberazione a contrarre che deve precisare il fine che il contratto persegue l’oggetto del contratto le sue clausole essenziali le modalità di scelta del contraente Procedura concorsuale per la scelta del contraente: fasi predisposizione e pubblicazione di un bando di gara la presentazione di offerte da parte di privati interessati al contratto la valutazione delle offerte sulla base di parametri prefissati l’individuazione del contraente. Stipulazione del contratto Si perfeziona con l’accettazione delle condizioni del contratto da parte del contraente
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SETTORI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI
APPALTO PUBBLICO DI FORNITURE APPALTO NEI SETTORI ESCLUSI
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IL CAPITOLATO D’APPALTO
CLICCA CHE COS’E’: Un insieme di clausole contrattuali cui ogni Amministrazione deve uniformarsi in sede di definizione del contratto. SCOPO: Evitare difformità di comportamento tra singole amministrazioni e garantire esigenze generali. DA CHI VIENE PREDISPOSTO: dallo Stato centrale (D.M., D.P.R.), da singole Amministrazioni regionali o locali. Capitolati (d. amm.) Atti generali che fissano i patti e le condizioni applicabili a tutti i contratti appartenenti ad una data categoria. I (—) si distinguono in: — generali, che riguardano la generalità dei contratti di un certo tipo e fissano, in via generale, le forme e le condizioni della stipulazione nonché le clausole fondamentali comuni a tutti i contratti di quella specie; — speciali, che fissano la disciplina del singolo rapporto concreto. La deliberazione del contratto deve attenersi tanto al (—) generale che a quello speciale. I (—) speciali hanno natura contrattuale. Nei (—) sono inoltre determinati: — la natura e l’importanza delle garanzie che i concorrenti debbono prestare per essere ammessi agli incanti e per assicurare l’adempimento dei loro impegni; — le clausole penali e l’azione che l’Amministrazione potrà esercitare nel caso d’inadempimento ai detti impegni; — il luogo in cui l’aggiudicatario e il suo fideiussore eleggono domicilio legale.
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PROCEDURA GENERALE DELL’APPALTO
ATTI GENERALI (PROGRAMMAZIONE) EMISSIONE DEL BANDO AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ESPERIMENTO DELL’INCANTO AGGIUDICAZIONE
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ORDINAMENTO NAZIONALE
Si distinguono quattro diverse configurazioni giuridiche: 1) ASTA PUBBLICA 2) LICITAZIONE PRIVATA 3) APPALTO-CONCORSO 4) TRATTATIVA PRIVATA PROCEDURE MECCANICHE PROCEDURE NEGOZIATE MAGGIORE OGGETTIVITA’ BASSA DISCREZIONALITA’ MINORE OGGETTIVITA’ DISCREZIONALITA’ ELEVATA
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Prevalenza degli interessi forti e “personalistici”
I PUNTI DI CRITICITA’ 1992: Rapporto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ASPETTI CRITICI EVIDENZIATI: Normativa complessa e disorganica Prassi consolidate Disapplicazione ed elusione delle norme Fenomeno delle varianti in corso d’opera. Obblighi comunitari = parametro imprescindibile di riferimento Mancato adeguamento >>> interventi della Commissione e della Corte di giustizia Prevalenza degli interessi forti e “personalistici”
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GLI INTERVENTI COMUNITARI SUGLI APPALTI
Trattato Istitutivo CE Art Libertà di stabilimento Artt. 23, 49 - Libertà di circolazione di beni e servizi Art. 12 – Divieto di discriminazione in base alla nazionalità Da tale principio discende il divieto di ogni disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa e anche di ogni prassi che ostacoli in qualsiasi modo la circolazione dei prodotti, l’accesso ai mercati e l’esercizio delle attività economiche. La Corte di Giustizia vi ha incluso anche le discriminazioni che pur non essendo espresse, di fatto non garantiscono la parità di trattamento. – Prime direttive di armonizzazione minimale della normativa sugli appalti: 71/305 (appalti di lavori pubblici), 77/62 (appalti pubblici di forniture). Prime direttive: si mirava ad una normazione di tipo minimale che si applicava solo ad appalti di elevato valore. L’Italia recepì con 7 anni di ritardo, ma non cambiò quasi nulla nel diritto interno degli appalti: essa frazionava gli appalti in modo da restare sotto le soglie previste dalla normativa comunitaria 1987 – 1997 – Nuove direttive più dettagliate. Hanno avuto una effettiva incidenza grazie anche al ruolo della CG Direttive self-executing La possibilità che l’inattuazione delle direttive portasse all’annullamento di bandi di gara (come è accaduto) ha dato una grossa spinta verso l’adattamento alle direttive comunitarie.
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SISTEMA DELLE FONTI COMUNITARIE
Principali direttive in materia di Appalti pubblici di lavori (Dir. 93/37/CEE) Forniture (Dir. 93/36/CEE) Servizi (Dir. 92/50/CEE) Ricorsi (Dir. 89/665/CEE) Le prime tre direttive sono confluite nella recente: Direttiva 2004/18/CE. Resta in vigore la “direttiva ricorsi”. Sostituite
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PRINCIPI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - 1
Tempestiva informazione delle imprese comunitarie (pubblicazione dei bandi sulla GUCE) Precisa individuazione delle fattispecie: • oggetto: contratti di fornitura a titolo oneroso aventi per oggetto acquisti, leasing, locazione, software. La normativa comunitaria fissa una soglia minima di valore al di sopra della quale si rende obbligatoria la sua applicazione. Il valore minimo non significa che sotto quel valore può tornare la gestione del passato. La normativa comunitaria si applica anche a singoli lotti che nel complesso superano il valore minimo • soggetti: Stato, Regioni, Enti Locali, Enti Pubblici. Bisogna aggiungere anche soggetti non rientranti in queste categorie che però siano da esse direttamente sovvenzionati per oltre il 50% del valore.
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PRINCIPI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - 2
Procedure di aggiudicazione: 1) aperte: qualsiasi impresa può partecipare 2) ristrette: partecipano solo le imprese invitate dalle amministrazioni 3) negoziate: discrezionale selezione delle amministrazioni delle imprese con le quali contrarre. Criteri di aggiudicazione: • miglior prezzo (offerte “anomale”?) • miglior offerta: valutazione comparativa delle offerte in merito a costo di utilizzazione, termine di consegna, qualità, servizi di assistenza, ecc. che andranno indicati nel bando di gara in ordine decrescente di priorità. Progressiva rimozione delle differenze tra i sistemi amministrativi dei singoli Stati membri (Dir. 89/665 e 92/13): in particolare la Comunità chiede che le procedure di ricorso prevedano poteri della P.A. di adottare provvedimenti provvisori per riparare la violazione o sospendere la procedura. Poteri di vigilanza della Commissione che può intervenire in caso di violazioni della normativa comunitaria intervento CG (e importante che si rispettino i principi comunitari poiché vi è il rischio di ricorso alla CG) Procedura ristretta l Diritto delle Comunità Europee Si tratta di un procedimento seguito dalla Commissione europea [vedi] in sede di aggiudicazione di contratti e di appalti per determinati servizi, quali la formazione professionale, la consulenza e l’assistenza tecnica nei Paesi appartenenti alla associazione «African Caribbean Pacific», in quelli in via di sviluppo e in quelli dell’Est Europeo. La caratterizzazione «ristretta» sta ad indicare che l’aggiudicazione di un appalto o di un contratto viene circoscritta ad un numero limitato di ditte europee. l Contabilità di Stato Dal diritto comunitario il termine è trasmigrato nel lessico giuridico amministrativo a seguito degli interventi legislativi di recepimento ed attuazione della normativa comunitaria in materia di appalto di opere pubbliche e pubbliche forniture. La formula indica la procedura di aggiudicazione a cui possono partecipare solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore. Sono pertanto considerate forme di (—) la licitazione privata [vedi] e l’appalto concorso [vedi].
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DIRITTO COMUNITARIO 3 Principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia non discriminazione parità di trattamento trasparenza mutuo riconoscimento proporzionalità Procedura ristretta l Diritto delle Comunità Europee Si tratta di un procedimento seguito dalla Commissione europea [vedi] in sede di aggiudicazione di contratti e di appalti per determinati servizi, quali la formazione professionale, la consulenza e l’assistenza tecnica nei Paesi appartenenti alla associazione «African Caribbean Pacific», in quelli in via di sviluppo e in quelli dell’Est Europeo. La caratterizzazione «ristretta» sta ad indicare che l’aggiudicazione di un appalto o di un contratto viene circoscritta ad un numero limitato di ditte europee. l Contabilità di Stato Dal diritto comunitario il termine è trasmigrato nel lessico giuridico amministrativo a seguito degli interventi legislativi di recepimento ed attuazione della normativa comunitaria in materia di appalto di opere pubbliche e pubbliche forniture. La formula indica la procedura di aggiudicazione a cui possono partecipare solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore. Sono pertanto considerate forme di (—) la licitazione privata [vedi] e l’appalto concorso [vedi].
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DEFINIZIONE DELL’OGGETTO
Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. La disciplina comunitaria si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi il cui valore stimato è superiore a determinate soglie: € per forniture e servizi di amministrazioni centrali € per forniture e servizi di amministrazioni periferiche € per lavori pubblici. Sono esclusi dalla disciplina generale, perché soggetti a discipline speciali: telecomunicazioni, beni immobili, programmi televisivi, servizi di arbitrato, strumenti finanziari, contratti di lavoro, ricerca, servizi legati a diritti esclusivi. di Plinio / 2006
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LA RIFORMA DEGLI APPALTI IN ITALIA
Intervento dell’AGCM - semplificazione normativa - trasparenza nei criteri di preselezione - riforma dei sistemi di controllo e di sanzione Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94 (Merloni): principi (inattuata per proroghe e modifiche successive) - maggiore tecnicità nella progettazione (per evitare le variazioni in corso d’opera) - limitazione del ricorso alla trattativa privata - maggiore pubblicità e trasparenza Legge n. 331/94 sospende la Merloni Legge 216/95 (Merloni bis) prevede uno scaglionamento nell’entrata in vigore della 109/94 1998 – MERLONI TER 2001 – 2002 LEGGE OBIETTIVO 2006 – CODICE DEGLI APPALTI Clicca
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I SOGGETTI: LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Sono definite amministrazioni pubbliche: lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le forme associative di amministrazioni pubbliche. Sono definiti organismi di diritto pubblico quelli che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti: Sia istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale Sia in possesso della personalità giuridica E almeno uno dei seguenti requisiti Svolga una attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico Abbia una gestione soggetta al controllo dello Stato, degli enti locali o di altri organismi di diritto pubblico. Abbia un organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri più della metà dei quali designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. La direttiva contiene un Allegato dove vengono elencati, per ciascuna nazione e in “modo il più possibile completo”, tali organismi.
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LE PROCEDURE Procedure aperte Procedure ristrette Procedure negoziate
sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta. Procedure ristrette sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta. Procedure negoziate sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
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LA PROCEDURA NEGOZIATA
Nella normativa comunitaria è considerata una procedura eccezionale. E’ ammessa solo negli specifici casi previsti nelle direttive. Può essere con o senza bando. LA PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
MIGLIOR PREZZO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (in base a: Qualità, prezzo, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, caratteristiche ambientali, costo d'utilizzazione, redditività, servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica, data di consegna, termine di consegna o di esecuzione
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DIRETTIVA RICORSI (89/665/CEE)
OBIETTIVI Colmare l’assenza o l’insufficienza di mezzi di ricorso nei vari Stati membri. Prevedere un trattamento rapido ed efficace dei ricorsi contro le violazioni alle norme comunitarie sugli appalti Permettere l’indennizzo dei soggetti che vengono lesi da violazioni alle norme comunitarie sugli appalti Permettere alla Commissione di intervenire prevedendo l’adozione di provvedimenti urgenti per ottenere la rapida correzione delle violazioni.
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Art. 1, dir. 89/665: “Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, […] qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.”
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GARANZIE NELLA “DIRETTIVA RICORSI” 1
Devono essere previsti i seguenti poteri Prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici. Annullare o far annullare le decisioni illegittime. Accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione
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GARANZIE NELLA “DIRETTIVA RICORSI” 2
.L’organo di base responsabile delle procedure di ricorso può anche non essere un organo giudiziario purché le decisioni siano sempre motivate per iscritto; ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di base competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione indipendente dalle autorità aggiudicatrici e dall'organo di base.
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GARANZIE NELLA “DIRETTIVA RICORSI” 3
NOZIONE COMUNITARIA DI “GIURISDIZIONE” Per consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (v. tra le altre: sent , C-54/96, Dorsch Consult), un organo può essere qualificato “giudice” quando ricorrono i seguenti elementi: l'origine legale dell'organo il suo carattere permanente l'obbligatorietà della sua giurisdizione la natura contraddittoria del procedimento il fatto che l'organo applichi norme giuridiche l’indipendenza
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CHI HA DIRITTO AL RICORSO
Alle procedure di ricorso devono avere accesso, secondo le modalità determinate dagli Stati, almeno: chi ha o ha avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto chi è stato leso o rischia di essere leso a causa di una denunciata violazione delle norme comunitarie. In caso di violazione chiara e manifesta delle norme comunitarie la Commissione ha il potere di comunicare allo Stato membro o all’autorità aggiudicatrice la violazione chiedere un intervento correttivo Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro un termine di 21 giorni. Se la Commissione non è soddisfatta della risposta si può avvalere della procedura d'infrazione (art. 169 del Trattato UE).
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L’ASTA PUBBLICA (o pubblico incanto)
ASTA PUBBLICA: la P.A. determina le condizioni del contratto e attende i partecipanti alla gara che abbiano i requisiti. Tra questi dovrà scegliere la migliore offerta. Si parla di migliore offerta in termini economici. CARATTERI Costituisce mezzo ordinario di scelta “E’ una procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un’offerta” Art. 20 L.109/94; L’amministrazione predetermina in tutti i suoi contenuti la prestazione
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LA LICITAZIONE PRIVATA
LICITAZIONE PRIVATA: la P.A. determina le condizioni del contratto ma preseleziona le imprese ammesse a partecipare alla gara. Tra queste dovrà scegliere la migliore offerta. Naturalmente saranno importanti la trasparenza e la correttezza nella preselezione. CARATTERI Costituisce mezzo ordinario di scelta La P. A. predetermina tutti i contenuti della prestazione E’ una procedura ristretta, ossia aperta solo alle imprese invitate. L’amministrazione invita sulla base di condizioni minime di carattere economico e tecnico. “Sono invitati tutti i soggetti che ne fanno richiesta e hanno i requisiti previsti dal bando”, art. 23 L. 109/94. Comuni all’asta pubblica
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L’APPALTO-CONCORSO CARATTERI
APPALTO-CONCORSO: la P.A. determina soltanto il piano di massima del progetto. Quindi preseleziona i partecipanti alla gara e sceglie non solo in base al prezzo ma anche al progetto (valutazione complessiva). CARATTERI E’ una procedura ristretta, ossia aperta solo alle imprese invitate L’amministrazione NON predetermina tutti i contenuti della prestazione ma solo un preliminare L’impresa indica tutte le condizioni e la P. A. sceglie sulla base di una valutazione comparativa tecnica ed economica (prezzo, valore tecnico e/o estetico, costo di utilizzazione e di manutenzione, tempo di esecuzione dei lavori) E’ riservata a opere di carattere tecnico particolarmente complesse. Appalto concorso (cont. st.) art. 4 R.D , n. 422; art. 91 R.D , n. 827; D.Lgs , n. 406; D.Lgs , n. 358; L , n. 109; D.Lgs , n. 157; D.Lgs , n. 158; L , n. 216; L , n. 415; D.P.R , n Nell’appalto pubblico [vedi], procedura di scelta del contraente da parte della P.A. che, in tale ipotesi, predispone esclusivamente un progetto di massima sulla base del quale invita i concorrenti che partecipano alla gara a presentare un progetto particolareggiato dell’opera nonché a precisare le condizioni alle quali sono disposti ad eseguire il contratto. Si tratta, dunque, di una procedura ristretta [vedi]. Così come la licitazione privata [vedi], infatti, anche l’(—) si articola in due fasi: — la preselezione in cui, dopo aver emanato un bando di gara che definisce i requisiti minimi, l’aggiudicatore sceglie i soggetti che parteciperanno alla gara; — la gara in cui le offerte presentate dai vari candidati sono valutate e comparate. La differenza con la licitazione privata consiste nel fatto che l’offerta presentata dai candidati non è solo di natura economica ma ha ad oggetto la predisposizione di un vero e proprio progetto esecutivo. Il ricorso alla procedura dell’(—) è stato negli ultimi anni oggetto di frequenti interventi normativi, miranti soprattutto ad adeguare la normativa italiana a quella comunitaria. La L. 109/94 (legge quadro in materia di lavori pubblici) ha fortemente condizionato il ricorso all’(—); esso è ammesso per lavori speciali o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, tali da richiedere il possesso di competenze particolari; in tal caso è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La gara si effettua sulla base di progetti preliminari redatti dagli enti aggiudicatori nonché di un capitolato corredato delle prescrizioni, condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili ed ha per oggetto il progetto esecutivo. Il D.P.R. 554/94 (regolamento generale di attuazione della L. 109) specifica inoltre che (art. 76) non si fa ricorso all’(—) qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre: in questi casi la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esisto della seconda procedura. Anche il D.Lgs. 157/95 [vedi Appalto pubblico di servizi] e il D.Lgs. 158/95 [vedi Appalto nei settori esclusi] assimilano l’(—) alla licitazione privata. In particolare, il primo decreto considera l’(—) applicabile agli appalti di tutti i servizi ad eccezione di quelli che prevedono un concorso di progettazione (appalti nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica, architettura, ingegneria civile, elaborazione dati). A parte questa eccezione, entrambi i decreti prevedono che la scelta della procedura (aperta o ristretta) sia liberamente effettuata dall’ente aggiudicatore.
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LA TRATTATIVA PRIVATA CARATTERI
TRATTATIVA PRIVATA: assenza di criteri o vincoli. Estrema discrezionalità e mancanza di pubblicità. E’ utilizzabile solo in specifici casi stabiliti dalla legge. La Comunità è molto critica rispetto a quest’ultima procedura e impone COMUNQUE dei requisiti minimi di pubblicità. Anche la giurisprudenza ha più volte attenuato la discrezionalità della P.A. CARATTERI L’Amministrazione consulta le imprese scelte e negozia i termini del contratto. Non ci sono particolari vincoli salvo quelli relativi alla pubblicità. E’ ammessa solo in casi tassativamente previsti dalla legge Può essere con o senza bando
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CASI IN CUI E’ AMMESSA LA TRATTATIVA PRIVATA
Precedente gara senza esito a causa di offerte irregolari o inaccettabili Lavori per i quale è impossibile (per sua natura o per possibili imprevisti) fissare preliminarmente un prezzo Precedente gara andata deserta Lavori affidabili solo ad imprenditore determinato Lavori gravemente urgenti Lavori complementari a un precedente appalto Appalti di importo inferiore a euro E’ necessario comunque un bando Non è necessario neppure il bando
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PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO
Offerte irregolari o inammissibili in esito ad una procedura aperta o ristretta purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. La natura dei servizi o dei lavori non consentano la fissazione preliminare o globale dei prezzi. Particolari servizi di natura intellettuale o particolari lavori realizzati a scopo di ricerca.
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Qualora non vi siano state offerte (o offerte inappropriate) in una precedente procedura aperta o ristretta purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Prodotti o servizi che per natura tecnica, artistica o per motivi legati alla tutela di diritti esclusivi possono essere affidati unicamente ad un imprenditore determinato. Lavori, servizi o forniture complementari a precedenti aggiudicazioni.
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