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PubblicatoCostantino Bellini Modificato 11 anni fa
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In rilievo... A. Stato di emergenza umanitaria D.P.C.M. 12 febbraio 2011 B. Misure di protezione temporanea - art 20 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 C. Esigenze umanitarie art. 5 c. 6 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 art. 11 c.1 l. c – ter DPR 31 agosto 1999 n. 394 Emergenza umanitaria – fase 1 il caso Tunisia
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A. Stato di Emergenza umanitaria - Fonte ( D.P.C.M. 12 febbraio 2011) : Viene dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011 - Presupposti ( L. 24 febbraio 1992, n. 225 Protezione civile) Lo stato di emergenza viene dichiarato al verificarsi di eventi quali calamità naturali o altri eventi che per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
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B. Misure di protezione temporanea Le misure di protezione temporanea si adottano anche in deroga alle disposizioni del Testo unico immigrazione, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Art. 20 D. Lgs. 286/98
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C. Rilascio pds umanitario Rilevata la possibilità di adottare anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico, misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'UE e considerato lo stato di emergenza umanitaria si procede al rilascio del pds per motivi umanitari ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel TN dal 1° gennaio 2011 al 5 aprile 2011. DPCM 5 aprile 2011 Convertibilita del pds confermata da nota Ministero interno – Dip. Lib. Civili e Imm. Dell11 luglio 2001, prot. N. 5157
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Emergenza umanitaria - II fase L'accoglienza dei migranti dal Nord Africa Adozione di ulteriori disposizioni atte a fronteggiare lemergenza umanitaria nel TN in relazione alleccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2011 n. 3933). ° Competenza della Protezione Civile Nazionale, con delega del Capo Dipartimento per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza, fra cui ladozione di un Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel TN ai quali sia riconosciuto lo status di profughi o rispetto a cui siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286
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La Protezione internazionale (ovvero lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria ex art. 2 comma 1 lett. a) D.lgs. 251/07 ) come unica via data, pur in assenza di provvedimenti formali di attribuzione della competenza alle CT. Emergenza umanitaria - II fase Attribuzione dello status alle persone accolte
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° Le CT stanno quasi ovunque completando lesame delle domande; ° Circa il 60% delle domande esaminate è stato rigettato; ° Si stanno ovunque predisponendo i ricorsi avverso le decisioni negative (v. nota Dip. Prot. Civ Naz. prot. n.4393 del 23/08/2011 ) Emergenza umanitaria - II fase: Attribuzione dello status alle persone accolte. Status quo
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Il Rifugiato Il rifugiato è colui che avendo fondato timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di tale timore avvalersi della protezione di tale paese. Art. 1 Convenzione di Ginevra 1951
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In rilievo… Timore fondato Persecuzione Motivi Fuga Richiesta di protezione
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La protezione sussidiaria Il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese Art. 14 Dlgs 251/07
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Status a confronto Rifugiato Fondato timore Persecuzioni Motivi Fuga Protezione sussidiaria Rischio effettivo Danno grave Fuga
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Persecuzioni - 1 atti di violenza fisica o psichica provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in modo discriminatorio azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria
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Persecuzioni - 2 azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nella clausola di esclusione ex art. 10 atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro linfanzia
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Esame della domanda E effettuato su base individuale. Si valutano: tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese dorigine le dichiarazioni e la documentazione presentate dal richiedente la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente
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Esame della domanda: e se mancano le prove.. Le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere se la Commissione ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda b) è stata fornita una idonea motivazione delleventuale mancanza di altri elementi significativi c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili, non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso
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Danno grave la condanna a morte o allesecuzione della pena di morte la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine
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Danno grave la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale
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Audizione del richiedente - 1 Competente a decidere sulla domanda è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale 10 Commissioni - Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, bari, Foggia, Crotone, Siracusa, Trapani (DM 6 marzo 2008 – DM 16 ottobre 2008)
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Audizione del richiedente - 2 Il richiedente ha lobbligo, se convocato, di comparire personalmente. Deve fornire indicazioni sui suoi cambiamenti di domicilio La comunicazione della convocazione viene effettuata tramite la questura
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Audizione del richiedente - 3 La Commissione può omettere di sentire il richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
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Audizione del richiedente - 4 Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi
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Audizione del richiedente - 5 Il colloquio si svolge in seduta non pubblica In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze ex art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore
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Decisione Riconoscimento dello status di rifugiato Riconoscimento della protezione sussidiaria Rilascio del pds per protezione umanitaria Rigetto della domanda Rigetto della domanda per manifesta infondatezza
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Rimedi giurisdizionali Ricorso dinanzi il Tribunale civile Reclamo presso la Corte dAppello Ricorso per Cassazione
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Dove presentare ricorso CT Gorizia – Tribunale di Trieste CT Milano – Tribunale di Milano CT di Roma – Tribunale di Roma CT di Foggia – Tribunale di Bari CT di Crotone – Tribunale di Catanzaro CT di Siracusa – Tribunale di Catania CT di Trapani – Tribunale di Palermo CT di Torino – tribunale di Torino CT di Caserta – Tribunale di Napoli CT di Bari – Tribunale di Bari
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Il ricorso il ricorso è proposto a pena di inammissibilità nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento Nei casi di accoglienza e trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento
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Effetti del ricorso La proposizione del ricorso sospende automaticamente lefficacia del provvedimento impugnato Art. 35, comma 5 D.lgs. 25/08 Il ricorso NON sospende automaticamente lefficacia del provvedimento quando: il richiedente si è allontanato dal CARA senza un giustificato motivo; la Commissione ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza.
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Effetto sospensivo e giudice Il ricorrente può chiedere al Tribunale la sospensione dellefficacia del provvedimento quando ricorrono gravi e fondati motivi Il Giudice, nei 5 giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile
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Le decisioni impugnabili sono : 1) il provvedimento di diniego; 2) il provvedimento con cui viene riconosciuta la sussistenza di esigenze di natura umanitaria; 3) il provvedimento di riconoscimento della protezione sussidiaria.
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Termini di impugnazione: Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 D.lgs 25/2008 e succ. mod., il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. Negli altri casi, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
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Autorità competente territorialmente: 1)Per richiedenti accolti nei CARA o trattenuti nei CIE: è competente il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro. 2)negli altri casi: è competente il Tribunale del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione che ha pronunciato il provvedimento.
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Istanza di sospensione: 1) Per richiedenti accolti nei CARA o trattenuti nei CIE: è necessario chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato per gravi e fondati motivi ex artt. 7 e 8 del D.lgs 25/2008 e succ. mod. mediante apposita istanza formulata all'interno del ricorso. (Salvo l'ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 lett. a dello stesso D.lgs) 2) negli altri casi: la sospensione viene concessa automaticamente all'atto della presentazione del ricorso.
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PdS (art. 11 D.lgs n. 140/05) Il Giudice decide sull'istanza di sospensione entro 5 giorni dal deposito del ricorso con ordinanza non impugnabile. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Allo straniero che si trova nelle predette condizioni, si applica, inoltre, l'art. 11 del D.lgs n. 140/2005, pertanto, egli ha diritto ad un permesso di soggiorno della durata di sei mesi che consente di esercitare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
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Accoglienza: è espressamente previsto che i ricorrenti ospitati nei CARA rimangono nelle medesime strutture con le modalità previste nel D.lgs n. 140/2005 e i ricorrenti trattenuti nei CIE che hanno ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, hanno diritto anch'essi all'accoglienza nei CARA e con le medesime modalità del citato decreto legislativo.
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Gratuito patrocinio: Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal DPR n. 115/2002. In ogni caso per i redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 dello stesso decreto. Viene, cioè, data la possibilità allo stesso di sostituire con una autocertificazione l'attestazione di non sussistenza di mezzi economici.
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Tecniche di difesa - 1 Verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale: L'attenta lettura del provvedimento della Commissione e del verbale dell'audizione deve rappresentare il primo passo verso la comprensione del caso di specie e di ciò che sarebbe opportuno produrre in sede di giudizio al fine di poter ottenere una sentenza di accoglimento. Il verbale, infatti, oltre ad orientare e, dunque, ad agevolare il colloquio con il richiedente, serve a meglio inquadrare le vicende dello stesso nell'ambito della possibilità di ottenere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria. ferme restando le dichiarazioni esposte dal richiedente
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Tecniche di difesa - 2 Indagine approfondita del contesto geopolitico, usi e consuetudini del paese: in particolare essa consente di valutare la verosimiglianza delle vicende narrate dal richiedente alla luce del contesto socio culturale del paese di origine o della zona da cui proviene (utili possono essere rapporti annuali di associazioni internazionali tipo Amnesty International, UNHCR, siti internet, articoli di giornale, pubblicazioni, ricerche e studi universitari ecc....)
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Tecniche di difesa - 3 Regime delle prove attenuato: l'Autorità competente decide non sulla base di prove certe bensì sulla scorta di un "principio di prova" della persecuzione subita basato su fonti di carattere indiziario e, comunque, collegate a fatti notori da ritenersi sufficienti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria.
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Tecniche di difesa - 4 Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17/02/2009: secondo la quale per riconoscere la protezione sussidiaria (ai sensi dell'art. 14 lett. C D.lgs 251/07) è sufficiente valutare che il conflitto interno e generalizzato del paese di origine del richiedente raggiunga livelli di violenza tali da ritenere che il ritorno in patria, per la sola presenza sul territorio, possa comportare un rischio effettivo di subire minaccia.
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Tecniche di difesa - 5 Protezione umanitaria (orientamento Commissioni): viene riconosciuta quando ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 co. 6 del T.U. sull'immigrazione).
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Tecniche di difesa - 6 Protezione umanitaria -orientamento giurisprudenziale - nord Africa : Diverso appare l'orientamento della giurisprudenza che con sentenza n 19393 del 9 settembre 2009(Cass. SS.UU.) esprime una prima concreta elaborazione giurisprudenziale volta ad inquadrare la fattispecie di protezione umanitaria. Essa pone a base della valutazione dei "seri motivi" di carattere umanitario gli artt. 2 e 10, co. 3, Cost. per iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di Ginevra e l'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
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