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PubblicatoEdda Moroni Modificato 11 anni fa
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Sicurezza a Scuola Non siamo mica polli! Padova, 1 dicembre 2011
CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova La normativa in materia di sicurezza: obblighi disattesi? Carlo Salmaso – Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova
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Il percorso di oggi D. M. 18 dicembre 1975
(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica) D. M. del 26/08/92 del Ministero dell’Interno (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) D. M. 21 giugno 1996, n. 292 (Individuazione del datore di lavoro) D. M. 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica) D. P. R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica)
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Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica Art.1 Sono approvate le allegate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21/03/1970, citato nelle premesse
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1. Criteri generali In sede di formazione dei piani urbanistici dovrà procedersi alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole di ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai seguenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che confluiscono nel problema, e cioè: i) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche; ii) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed economico del territorio esaminato, con riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente; iii) della conseguente entità degli effettivi da scolarizzare, nonché dei tipi e della quantità delle scuole; iv) del livello delle attrezzature culturali; v) della quantità e dello stato degli edifici esistenti; ….. viii) delle osservazioni e delle proposte formulate dal consiglio scolastico provinciale e dai consigli scolastici distrettuali ove costituiti.
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3.1 Caratteristiche degli spazi relativi all'unità pedagogica
La classe costituisce il raggruppamento convenzionale previsto dai programmi vigenti per ogni tipo di scuola, ad eccezione della scuola materna che è organizzata in sezioni….. lo spazio destinato all’unità pedagogica deve essere concepito in funzione del tipo di scuola (che determina quale parte di attività didattica vi si deve svolgere) e del conseguente grado di generalità o di specializzazione dell’insegnamento. Inoltre quale che sia il tipo di scuola:
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i) deve consentire lo svolgersi completo o parziale (ai livelli di informazione, di progetto, di verifica, di comunicazione) delle materie di programma da parte degli allievi, sia individualmente, sia organizzati in gruppi variamente articolati; ii) deve poter accogliere nel suo ambito tutti quegli arredi e attrezzature per il lavoro individuale, o di gruppo, necessari oggi o prevedibili in futuro; iii) lo spazio dell’aula è complementare rispetto all’intero spazio della scuola, in quanto esaurisce solo una parte delle attività scolastiche e parascolastiche. Esso, pertanto, non può costituire elemento base da ripetere in serie lungo un corridoio di disimpegno, ma dovrà, quanto più possibile, integrarsi spazialmente con gli altri ambienti, sia direttamente, sia attraverso gli spazi per la distribuzione.
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INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA
Scuola Materna Spazi per attività a tavolino Con 3 sezioni (n° minimo raccomandato) 1,80 m2/alunno Spazi per attività speciali Con 3 sezioni (n° minimo raccomandato) 0,40 m2/alunno Spazi complessivi Con 3 sezioni (n° minimo raccomandato) 2,20 m2/alunno Scuola Primaria Spazi per attività didattiche 1,80 m2/alunno Scuola Secondaria di primo grado Scuola Secondaria di secondo grado 1,96 m2/alunno
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Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
Decreto Ministero Interno 26 agosto (in GU 16 settembre 1992, n. 218) Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 1.0.Scopo. Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio 1.1. Campo di applicazione. Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, ... Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.
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4.1. Scale. La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
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5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
5.0. Affollamento. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività; aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq. . 5.1. Capacità di deflusso. La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.
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5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
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5.3. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20. 5.4. Lunghezza delle vie di uscita. La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente
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5.6. Numero delle uscite. Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m), apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
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Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5. Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
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13. Norme transitorie. Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti: scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.
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14. Deroghe. Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo. Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.
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Lettera Circolare prot. n. 954/4122 sott
Lettera Circolare prot. n. 954/4122 sott. 32 del 17/05/1996 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni. (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno - Principali quesiti di Prevenzione Incendi ) Con il decreto legislativo n. 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti. Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
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relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al DM , per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/96.
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Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008
DM Attività n 85. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Quesito. I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del decreto stesso il quale, al punto 5.0, prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.
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D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5 6. del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.
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Norme per l'edilizia scolastica
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (in GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio 1996) Norme per l'edilizia scolastica Art. 1.- Finalità 1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
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2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale; b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale; c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;…
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Art. 2.- Interventi da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente legge: a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici …. b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; ……
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Art. 3.- Competenze degli enti locali
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
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Art. 5.- Norme tecniche 1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
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2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane. 3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel D.M. 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
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Art. 6.- Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge
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Art. 7.- Anagrafe dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
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Art. 11.- Norme integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della legge 27 dicembre 1947 (Costituzione). 4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.
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Art. 12.- Norme transitorie e finali
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il D.M. 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976. 6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.
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Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. Art. 1 Ai fini ed effetti dei Decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue: C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali
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Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Affollamento: massimo affollamento ipotizzabile aule = 26 persone per aula; servizi = persone effettivamente presenti + il 20%; refettori e palestre = densità di affollamento pari a 0.4 persone/mq. La capacità di deflusso, intesa come il numero massimo di persone che in un sistema di vie d'uscita possa defluire attraverso un'uscita di "modulo uno" (larghezza pari a 60 cm), non deve essere superiore a 60 per ogni piano. Ogni scuola deve avere un sistema di vie d'uscita che sia dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso e deve avere almeno due uscite verso un luogo sicuro
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Gli spazi distribuiti su più piani debbono essere serviti oltre che dalle scale che regolano il normale afflusso, anche da almeno una scala di sicurezza (esterna, o interna a prova di fumo). La larghezza delle vie d'uscita e delle porte dei locali frequentati da studenti non deve essere inferiore a 1.20 m (misurata nel punto più stretto della luce). La lunghezza delle stesse non deve essere superiore a 60 m (misurata dal luogo sicuro alla porta del locale più vicino frequentato dalle persone presenti). La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
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Numero delle uscite: dipende dalla tipologia del locale, nel caso l’edificio abbia più di un piano, le uscite devono essere almeno due per ogni piano, in posizione contrapposta. Per mense, dormitori, aule magne, aule di riunione, spazi per le attività di gruppo e parascolastiche almeno una porta, oltre quella di accesso, con larghezza non inferiore a 1.20 m, apribile a spinta nel verso dell'esodo e che adduca in un luogo sicuro. Per aule didattiche 1 porta ogni 50 persone, se il numero di persone è superiore a 25 le porte debbono essere larghe almeno 1.20 m ed aprire a spinta nel verso dell'esodo. Per aule di esercitazione qualora si manipolino sostanze infiammabili o esplosive le porte dovranno essere larghe almeno 1.20 m e dovranno aprirsi a spinta nel verso dell'esodo qualora il numero di persone presenti sia maggiore di 5.
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D. M. 24 luglio 1998, n. 331 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola Art. 9 - Scostamenti 9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.
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Art. 10 - Classi con alunni in situazione di handicap
10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive dei singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.
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10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzativi delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili. Art Monitoraggio sulle dimensioni delle classi 13.1 L'osservanza dei limiti numerici di cui agli articoli 14, 15i 16, 17, 18 e 19 costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli uffici scolastici provinciali provvedono alla piena utilizzazione dei sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
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Art. 14 - Disposizioni relative alla scuola materna
14.1 Nella prospettiva dell'estensione della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione dei numero massimo di bambini per sezione le stesse sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15 salvo il disposto dell'art.10. 14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.
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Art. 15 - Disposizioni relative alla scuola elementare
15.1 Salvo il disposto dell'art. 1 0, le classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6. Art Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado 16.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
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Art Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore 18.1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti…. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
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18.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.
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Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n (GU n. 151 del ) Art. 4. Disposizioni per assicurare stabilita’ alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto 1. Al fine di dare stabilita’ alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, e’ consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.
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Art. 5. Classi con alunni in situazione di disabilita’
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Art. 9. Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia
2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. 3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unita’ per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilita’.
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Art. 10. Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non piu’ di 18 alunni. 6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 e’ effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.
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Art. 11. Disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu’ di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita’.
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Art. 16. Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado 1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell’anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell’istituto o scuola …. 2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unita’.
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Confronto fra le due legislazioni
Precedente legislazione (DM 331/1998) Con le nuove norme (DPR 81/2009) Minimo Massimo Scuola dell’infanzia 15 25 18 26+10% = 29 Scuola primaria 10 27+10% = 30 Scuola secondaria di 1° grado 28+10% = 31 Scuola secondaria di 2° grado (15) 25 (22) 27 30+10% = 33
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Legge 6 agosto 2008, n. 133 Capo II Contenimento della spesa per il pubblico impiego Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
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3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, …, predispone, …, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3…su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze…. anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:…. c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
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R1 = Rapporto alunni/insegnanti A = 9,55
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca La Scuola in cifre 2009/2010 Alunni che frequentano la scuola statale A ) Insegnanti che lavorano nella scuola statale: di cui di sostegno: di cui di religione: B) Insegnanti che lavorano nella scuola statale senza gli insegnanti di sostegno e di religione: R1 = Rapporto alunni/insegnanti A = 9,55 R2 = Rapporto alunni/insegnanti B = 11,11 Incremento R2 – R1 = 11,11 – 9,55 = 1,56
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Ordinanza n° 163 T.A.R. del Molise
del 31 agosto 2011 Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al motivo di censura con il quale è stato contestato il mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi prime.
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Rilevato in particolare che, in relazione al richiamato motivo di censura, nessuna deduzione difensiva è stata articolata in fatto o in diritto dalla difesa erariale sicchè in applicazione del generale principio di non contestazione devono ritenersi, allo stato, sussistenti le carenze segnalate dal dirigente scolastico con nota del 19 maggio 2011 e del 8 luglio 2011 nonché dal responsabile della sicurezza con nota del 6 luglio 2011 essendo comunque onere dell’ufficio scolastico regionale, in sede di dimensionamento delle classi, verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici.
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P.Q.M. Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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