Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoFioralba Ippolito Modificato 11 anni fa
1
Informatica e attività giudiziaria Lucio Maggio – Ignazio Zangara Anno Accademico 2004/2005 Università degli Studi di Palermo Facoltà di Giurisprudenza Corso di laurea in Scienze giuridiche - Enna Informatica Giuridica
2
Informatica giudiziaria Informatica giudiziaria documentaria Creazione e gestione di banche dati giurisprudenziali Informatica giudiziaria decisionale Sistemi di aiuto alla decisione dei problemi giuridici implicati nel processo Informatica giudiziaria gestionale amministrativa Gestione del personale e dei mezzi degli uffici giudiziari Informatica giudiziaria gestionale Gestione dei procedimenti giurisdizionali Studio, ideazione e realizzazione di applicazioni informatiche dirette ad automatizzare le attività che si svolgono negli uffici giudiziari
3
Sistemi integrati - a livello di singolo ufficio giudiziario - a livello geografico (distrettuale, nazionale...)
4
INNOVAZIONE TECNOLOGICA TEMPI DELLA GIUSTIZIA
5
Iniziative teoriche e sperimentali Anni 70: primi progetti di informatizzazione degli uffici giudiziari 1978: Congresso CED Linformatica giuridica al servizio del paese Primi anni 80: progetti pilota di automazione delle cancellerie civili 1986: Convegno Cagliari Linformatica giudiziaria: esperienze e prospettive Anni 90: progetti coordinati su scala nazionale
6
URSIA Coordinamento territoriale (ex CISIA) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati BAFIGENAPDPA ROMA TOCACTBO LAMEZIA MI
7
Presupposti normativi (1) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 4 1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione... tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri...
8
Presupposti normativi (1) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 3, 1° co. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
9
Presupposti normativi (2) L. 24 dicembre 1993, n. 537 Art. 2, 15° co. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate... dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
10
Presupposti normativi (3) L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare...
11
Presupposti normativi (3) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 (ora DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) Art. 4, 1° co. (Forma scritta) [art. 10, 1° co. DPR. 445/2000] Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.
12
Presupposti normativi (3) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 19 (Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) [art. 25 DPR. 445/2000] 1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale … 2. Luso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge lapposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
13
Informatizzazione dellarea civile Esperienze pilota Corte di Appello di Roma Tribunale di Monza Sistema POLIS (Tribunale di Bologna) Scenari futuri
14
Informatizzazione dellarea penale Sistema Re.Ge. (Registri Generali) Sistema informativo Procure Generali e Corti di Appello SIDNA (Sistema Informativo per la Direzione Nazionale Antimafia) SIDDA (Sistema Informativo per le Direzioni Distrettuali Antimafia)
15
Sistema POLIS (Tribunale di Bologna) Sistema integrato di gestione documentale per delle sentenze e degli altri provvedimenti aventi natura decisoria emessi in materia civile Produzione Archiviazione Consultazione
16
POLIS estende il concetto di unità documentale Sentenze Ordinanze Decreti in testo integrale (e non soltanto la massima)
17
Strutturazione in campi Intestazione Composizione dellorgano giudicante Estremi del processo Indicazione anagrafica delle parti Oggetto del procedimento Conclusioni Svolgimento del processo Motivi della decisione Dispositivo della sentenza Data della deliberazione Sottoscrizione
18
Creazione di un diritto giurisprudenziale bolognese Problema dellefficacia del precedente giudiziale nei sistemi di civil law
20
Scenari futuri Processo civile telematico V. DI CATALDO - G. GIRLANDO, Appunti per linformatizzazione del processo civile, Convegno Diritto, Telematica e Amministrazione della Giustizia (Catania, 25 ottobre 1996)
21
Presupposti normativi (4) DM. 27 marzo 2000, n. 264 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari Art. 3 (Tenuta dei registri) 1. I registri sono tenuti in modo informatizzato… 3. La competente articolazione del Ministero della giustizia … può, su richiesta motivata del capo dellufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
22
DM. 27 marzo 2000, n. 264 Art. 15 (Archivio digitale dei provvedimenti) 1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio … dove sono conservati in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale… Presupposti normativi (4)
23
Presupposti normativi (5) DPR. 13 febbraio 2001, n. 123 Regolamento recante disciplina sulluso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti Art. 4, 1° co. (Atti e provvedimenti) Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale…
24
Formalità introduttive del processo civile Vecchio processo cartaceo Art. 165 c.p.c. (Costituzione dellattore): Lattore... deve costituirsi in giudizio... depositando in cancelleria la nota discrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente loriginale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione... Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto): Il convenuto deve costituirsi... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione. Nuovo processo telematico Art. 9 (Costituzione in giudizio e deposito) La parte che procede alliscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo. Art. 11, 1° co. (Iscrizione a ruolo) La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
25
Formalità introduttive del processo civile Vecchio processo cartaceo Art. 168 c.p.c. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo dufficio): Allatto della costituzione dellattore... su presentazione della nota discrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo dufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dellatto di citazione, delle comparse e delle memorie … e successivamente i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Art. 36 disp. att. c.p.c. (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto laffare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati lufficio … il giudice incaricato dellaffare … le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e loggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto lindice degli atti inseriti nel fascicolo con lindicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Nuovo processo telematico Art. 12 (Fascicolo informatico) 1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo dufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 2. Nel fascicolo informatico sono inseriti … anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo linserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria...
26
Firma digitale
27
Documenti giuridicamente rilevanti individuazione univoca della provenienza dellatto (paternità dellatto) irrifiutabilità dellatto (certezza che il documento non venga disconosciuto dal suo autore) immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un documento alterato sia assunto come autentico) segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento
28
Documenti cartacei Paternità e irrifiutabilità Sottoscrizione autografa Art. 110 c.p.p., 1° co. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dellatto, del nome e cognome di chi deve firmare Segretezza e immodificabilità Accorgimenti meccanici (buste, sigilli, punzoni) e deterrente penale
29
Documenti informatici Firma digitale
30
Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche Documenti informatici Coppia di chiavi crittografiche correlate Chiave privata Chiave pubblica
31
Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del mittente Mittente Destinatario
32
Segretezza Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata Mittente Destinatario
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.