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PubblicatoFranca Di gregorio Modificato 10 anni fa
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19 aprile 2007 LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004 e, da ultimo, dalla l. n. 133 del 2008. Prof.Giancarlo Ricci
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L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni tradizionali dell’istituto
come parametro per la determinazione della retribuzione La necessità di fissare limiti massimi alla durata della prestazione lavorativa richiedibile dal datore La necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
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Il tempo di lavoro Orario normale di lavoro Orario massimo di lavoro La più recente nozione di orario “medio” o “flessibile” (nuove funzioni dell’orario di lavoro)
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In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi:
Il tempo di non lavoro In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi: La “pausa” giornaliera; Il riposo giornaliero; Il riposo settimanale; Le ferie annuali.
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Il tempo di lavoro “antisociale”: il lavoro notturno
L’ordinamento regolamenta il lavoro notturno, sia sotto il profilo della durata, che sotto quello della tutela della salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.).
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Il tempo di lavoro nella Costituzione
Art. 36 Cost., comma 2: “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”. Art. 36 Cost., comma 3: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
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La durata normale e massima della settimana di lavoro
R.d.l. n. 692 del 1923 8 ore giornaliere (+ 2 di straordinario) o 48 ore settimanali (+ 12 di straordinario) Legge n. 196 del 1997, art. 13 40 ore settimanali riducibili dalla contrattazione collettiva
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Il ruolo della contrattazione collettiva
Nel settore privato, la contrattazione collettiva, specie a partire dagli anni ’60, ha ridotto progressivamente il tempo di lavoro sino a 40 ore settimanali
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Orario di lavoro nel settore pubblico
Nel settore pubblico, la legge ha fissato il limite delle ore settimanali a 36 ore, secondo un criterio di maggior favore per il lavoratore pubblico.
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La nuova normativa di recepimento della direttiva comunitaria
19 aprile 2007 La nuova normativa di recepimento della direttiva comunitaria Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della legge delega n. 39 del 2002, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 2000/34/Ce (ora codificate nella direttiva n. 2003/88/Ce) Note: NEGLIGENZA COMUNITARIA Il ritardo con il quale è stata data attuazione ai principi comunitari nel nostro ordinamento ha comportato anche la condanna del nostro Paese da parte della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo, per “negligenza comunitaria”, nel marzo 2000. La necessità di evitare una nuova condanna spiega l’urgenza e per certi versi la “frettolosità” del nuovo decreto, emanato solo pochi giorni prima del termine assegnato dalla Corte di Giustizia Europea, a pena di una nuova condanna di euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. La rincorsa finale si è resa necessaria anche a causa della infruttuosa trattativa con le parti sociali, che avrebbe dovuto ampliare e perfezionare l’avviso comune già raggiunto il 12 novembre 1997, relativo alle sole imprese industriali ed invece si è invece ben presto arenata. Prof.Giancarlo Ricci
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La tecnica normativa: la funzione della contrattazione collettiva
19 aprile 2007 La tecnica normativa: la funzione della contrattazione collettiva Il decreto fa salvo il ruolo tradizionalmente svolto dalla contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro. Molti sono i rinvii e molte le deroghe consentite alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. Note: (Art. 3) I contratti collettivi possono (…) riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore a 1 anno (Art. 4) I contratti collettivi possono elevare il periodo di riferimento per la media della durata massima di 48 ore dell’orario di lavoro da 4 mesi a 6 o 12 (Art. 5) I contratti collettivi possono consentire il riposo compensativo non solo in aggiunta, ma anche in alternativa alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (Art. 9) I contratti collettivi possono stabilire eccezioni alla regola del riposo settimanale domenicale, alle condizioni di cui all’art. 17, 4° comma (Art. 13) I contratti collettivi possono elevare il periodo di riferimento sul quale calcolare, in media, il rispetto del limite di 8 ore di lavoro notturno su 24 Prof.Giancarlo Ricci
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AMBITO DI APPLICAZIONE
19 aprile 2007 AMBITO DI APPLICAZIONE La nuova normativa sull’orario di lavoro si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi gli apprendisti maggiorenni. Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni (con applicazione di discipline speciali): 1) Gente di mare; 2) Personale di volo nell’aviazione civile; 3) Autotrasportatori; 4) Personale della scuola, forze armate, forze di polizia, vigili urbani; 5) Servizi di vigilanza privata (esclusione introdotta dalla l. n. 133 del 2008) ( ART. 2 ) Note: DIPENDENTI PUBBLICI Il decreto si applica sicuramente ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, in quanto nessuna deroga in materia di durata della prestazione lavorativa è prevista dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n (nel quale è stato trasfuso con tutte le successive modificazioni ed integrazioni il D.Lgs. 29/1993) Presumibilmente si applica anche ai rapporti di pubblico impiego non privatizzato, data l’ampia formulazione, tranne soltanto quelli espressamente esclusi dal successivo comma 2 dell’art. 2 Prof.Giancarlo Ricci
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La “limitata” applicazione ai lavoratori con orario di lavoro “non misurabile” (art. 17, comma 5)
Salve le disposizioni in materia di riposo settimanale, ferie annuali e durata del lavoro notturno, la restante disciplina non si applica ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata…. “non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di: - dirigenti, personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo”
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Le nozioni “contrapposte” di ORARIO DI LAVORO e PERIODO DI RIPOSO
19 aprile 2007 Art. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro” ( ART. 2, lett. a ) LAVORO EFFETTIVO – La nuova definizione dell’orario di lavoro non richiama la tradizionale nozione di “lavoro effettivo”, definito come quello “che richieda un’applicazione assidua e continuativa”, con conseguente esclusione delle “occupazioni che richiedono…un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia” (art. 3 R.D.L. 692/1923). LAVORI DISCONTINUI – La nuova definizione si applica anche ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia di cui al R.D.n. 2667/23, per i quali però sono previste ampie deroghe all’art. 9 (riposo settimanale), art. 16 (orario normale di lavoro), art. 17 (deroghe consentite alla contrattazione collettiva o in mancanza mediante D.M.) REPERIBILITA’ – la definizione di orario di lavoro adottata dalla direttiva 1993/104/CE richiede la “presenza fisica” sul luogo di lavoro e pertanto non comprende le ore di mera reperibilità, durante le quali i lavoratori “pur essendo a disposizione del loro datore di lavoro, in quanto devono poter essere raggiungibili … possono gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi” (C.G.E. 3/10/2000, n. 303/98, caso Simap, recentemente confermato con sentenza del 9/12/03) – Tuttavia la reperibilità esclude il pieno godimento del riposo garantito ex art. 36 Cost. (Cass. n. 4940/1987) Prof.Giancarlo Ricci
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I tempi “esclusi” dall’orario di lavoro
19 aprile 2007 I tempi “esclusi” dall’orario di lavoro 1) Riposi intermedi e soste di lavoro non inferiori a quindici minuti e complessivamente non superiori a due ore nella giornata lavorativa; 2) Il tempo impiegato per recarsi nel posto di lavoro; ( ART. 2, lett. a ) LAVORO EFFETTIVO – La nuova definizione dell’orario di lavoro non richiama la tradizionale nozione di “lavoro effettivo”, definito come quello “che richieda un’applicazione assidua e continuativa”, con conseguente esclusione delle “occupazioni che richiedono…un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia” (art. 3 R.D.L. 692/1923). LAVORI DISCONTINUI – La nuova definizione si applica anche ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia di cui al R.D.n. 2667/23, per i quali però sono previste ampie deroghe all’art. 9 (riposo settimanale), art. 16 (orario normale di lavoro), art. 17 (deroghe consentite alla contrattazione collettiva o in mancanza mediante D.M.) REPERIBILITA’ – la definizione di orario di lavoro adottata dalla direttiva 1993/104/CE richiede la “presenza fisica” sul luogo di lavoro e pertanto non comprende le ore di mera reperibilità, durante le quali i lavoratori “pur essendo a disposizione del loro datore di lavoro, in quanto devono poter essere raggiungibili … possono gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi” (C.G.E. 3/10/2000, n. 303/98, caso Simap, recentemente confermato con sentenza del 9/12/03) – Tuttavia la reperibilità esclude il pieno godimento del riposo garantito ex art. 36 Cost. (Cass. n. 4940/1987) Prof.Giancarlo Ricci
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ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3)
19 aprile 2007 L’orario normale di lavoro non può superare le 40 ORE SETTIMANALI La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno. ( ART. 3) Nota : AGGIORNAMENTO ed ARMONIZZAZIONE – con D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, le attività e le prestazioni esentate dal limite dell’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali, verranno aggiornate ed armonizzate con i principi contenuti nel decreto legislativo sull’orario di lavoro (art. 16, 2° comma) LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – In mancanza di ulteriori specificazioni, deve intendersi di qualsiasi livello Prof.Giancarlo Ricci
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IL LAVORO STRAORDINARIO (art. 5)
19 aprile 2007 Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale (le 40 ore settimanali) Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali ( ART. 5) Nota : IL LAVORO SUPPLEMENTARE – Scompare assieme alla distinzione fra orario legale ed orario contrattuale; la nuova disciplina accoglie nella definizione legale di orario normale di lavoro l’eventuale minore durata prevista dalla contrattazione collettiva e, di conseguenza, il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale è comunque straordinario, anche se non supera le 40 ore settimanali. IL LIMITE TRIMESTRALE – Scompare anche il vecchio limite di 80 ore trimestrali previsto dal previgente art. 5–bis del R.D.n. 692/1923. IL CONSENSO DEL LAVORATORE – Sembra un requisito derogabile da parte della contrattazione collettiva, così come il limite di 250 ore annue LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – In mancanza di ulteriori specificazioni, deve intendersi di qualsiasi livello Prof.Giancarlo Ricci
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19 aprile 2007 IPOTESI ECCEZIONALI Salva diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso con riferimento a: a) Casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle tramite l’assunzione di altri lavoratori; b) Casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione; c) Eventi particolari (ad esempio mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, ecc.) previa comunicazione agli uffici competenti e alle RSU Prof.Giancarlo Ricci
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LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE
19 aprile 2007 LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni Prof.Giancarlo Ricci
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DURATA MASSIMA (ma in verità MEDIA) dell’orario di lavoro (art. 4)
19 aprile 2007 DURATA MASSIMA (ma in verità MEDIA) dell’orario di lavoro (art. 4) La durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. L’ipotesi standard: 48 ORE SETTIMANALI MEDIE NEL QUADRIMESTRE Prof.Giancarlo Ricci
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( ART. 4, 2° comma; ART. 6, 1° comma)
IL CALCOLO DELLA MEDIA 19 aprile 2007 I contratti collettivi possono stabilire una durata massima inferiore e riferirla alla media su un periodo più lungo, da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 (annualizzazione), a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti alla organizzazione del lavoro. ( ART. 4, 2° comma; ART. 6, 1° comma) Nota : INFORTUNI e MATERNITA’ – non sono citati fra le assenze non considerate ai fini del calcolo della media del lavoro prestato LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – In mancanza di ulteriori specificazioni, deve intendersi di qualsiasi livello Prof.Giancarlo Ricci
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R I P O S O GIORNALIERO (art. 7)
19 aprile 2007 R I P O S O GIORNALIERO (art. 7) Al lavoratore spettano ogni 24 ore 11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO La contrattazione collettiva può, in presenza di talune condizioni, introdurre delle deroghe ( ART. 7 ) DEROGABILITA’ – Ai sensi dell’art. 17, la contrattazione collettiva ed in Mancanza il Ministero, per le particolari attività ivi elencate, possono derogare anche al principio del riposo quotidiano di almeno 11 ore consecutive Prof.Giancarlo Ricci
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19 aprile 2007 ORARIO GIORNALIERO Benché la legge non faccia espresso riferimento alla “durata giornaliera della prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un massimo di 13 ORE; Ciò non esclude dubbi di illegittimità costituzionale del disposto normativo. Nota : ORARIO NORMALE GIORNALIERO Non è previsto un limite giornaliero all’orario normale di lavoro, ma soltanto un limite massimo desumibile dalle regole sul riposo quotidiano, peraltro comunque derogabili ex art. 17 dalla contrattazione collettiva o dall’intervento suppletivo del Ministero del Lavoro. Del resto già con l’entrata in vigore dell’art. 13 della Legge n.196/1997, che riduceva l’orario normale di lavoro da 48 a 40 ore settimanali, si era ritenuto abrogato implicitamente, anche se non esplicitamente, il limite giornaliero stabilito dall’art. 1 R.D.n. 692/1923, di 8 ore giornaliere. Peraltro già quella norma aveva sollevato un notevole dibattito interpretativo, dovuto alla previsione di un limite di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, che letteralmente già sembrava consentire il superamento del limite giornaliero, purché entro il limite settimanale. Prof.Giancarlo Ricci
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RIPOSO SETTIMANALE (art. 9, già a suo tempo disciplinato dalla l. n
19 aprile 2007 Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICA; Le 24 ore vanno cumulate alle 11 ore di riposo giornaliero; Le eccezioni e le deroghe: I casi di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica; I casi di periodicità diversa da quella prevista dalla legge (riposo su base multiperiodale: è consentito a seguito di una modifica ex l. n. 133 del 2008) ( ART. 9 ) LE DEROGHE – Il D.M. 22–6–1935 elencava le deroghe al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica già consentite dall’art. 5 della previgente L. 370/1934. Pertanto sotto questo profilo il nuovo decreto non innova nulla, ma semmai prevede soltanto un futuro aggiornamento del vecchio elenco ministeriale, sentite le parti sociali. Apre però alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare in toto al principio del riposo settimanale, anche se con i limiti previsti dall’art. 17, 4°comma, vale a dire: riposo compensativo o se impossibile, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione adeguata LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – In mancanza di ulteriori specificazioni, deve intendersi di qualsiasi livello, tanto è vero che non è citato solo l’art. 17, 4° comma e non anche il 2° comma, che invece fa riferimento alla contrattazione nazionale o integrativa di secondo livello Prof.Giancarlo Ricci
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Il trattamento economico del lavoro domenicale e il c.d. “superlavoro”
19 aprile 2007 Il trattamento economico del lavoro domenicale e il c.d. “superlavoro” Il lavoro domenicale, in ragione del suo particolare carattere disagiato, va retribuito in ogni caso con una specifica maggiorazione, ancorché sia previsto un riposo compensativo in altro giorno della settimana In caso di mancata fruizione del riposo compensativo, è dovuto anche il risarcimento del danno per “usura” psico-fisica. Prof.Giancarlo Ricci
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Il diritto alle FERIE ANNUALI (art. 10)
19 aprile 2007 Il diritto alle FERIE ANNUALI (art. 10) La ratio secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc. Per queste ragioni, le ferie: non sono sovrapponibili ad altri periodi di congedo (per es. maternità); l’insorgere di un grave evento morboso determina l’interruzione del periodo delle ferie (Corte cost. n. 616 del 1987). ( ART. 10 ) FERIE ULTERIORI – Qualora la contrattazione collettiva preveda condizioni di miglior favore, le maggiori ferie concesse oltre il periodo minimo di quattro settimane possono essere sostituite dalla indennità per ferie non godute (Messaggio INPS 27–06–03, n. 79) FERIE RESIDUE – Le ferie già maturate e non ancora godute alla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2003) potranno essere monetizzate (Messaggio INPS 27–06–03, n. 79) ORARIO MULTIPERIODALE – I contratti collettivi che prevedono un orario normale di lavoro come media in un periodo non superiore ad un anno, ai sensi dell’art. 3, stabiliscono anche i corrispondenti criteri e modalità per il godimento delle ferie LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – In mancanza di ulteriori specificazioni, deve intendersi di qualsiasi livello Prof.Giancarlo Ricci
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Il lavoratore ha diritto ad almeno
19 aprile 2007 F E R I E ANNUALI (Art. 10) Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 SETTIMANE di ferie all’anno, che non possono essere sostituite da una indennità “per ferie non godute”, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta settimana di ferie) ( ART. 10 ) FERIE ULTERIORI – Qualora la contrattazione collettiva preveda condizioni di miglior favore, le maggiori ferie concesse oltre il periodo minimo di quattro settimane possono essere sostituite dalla indennità per ferie non godute (Messaggio INPS 27–06–03, n. 79) FERIE RESIDUE – Le ferie già maturate e non ancora godute alla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2003) potranno essere monetizzate (Messaggio INPS 27–06–03, n. 79) ORARIO MULTIPERIODALE – I contratti collettivi che prevedono un orario normale di lavoro come media in un periodo non superiore ad un anno, ai sensi dell’art. 3, stabiliscono anche i corrispondenti criteri e modalità per il godimento delle ferie LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – In mancanza di ulteriori specificazioni, deve intendersi di qualsiasi livello Prof.Giancarlo Ricci
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19 aprile 2007 F E R I E ANNUALI (Art. 10) Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004): Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dell’anno di maturazione; Le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione; Eventuali settimane extra possono essere oggetto di “monetizzazione”. ( ART. 10 ) FERIE ULTERIORI – Qualora la contrattazione collettiva preveda condizioni di miglior favore, le maggiori ferie concesse oltre il periodo minimo di quattro settimane possono essere sostituite dalla indennità per ferie non godute (Messaggio INPS 27–06–03, n. 79) FERIE RESIDUE – Le ferie già maturate e non ancora godute alla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2003) potranno essere monetizzate (Messaggio INPS 27–06–03, n. 79) ORARIO MULTIPERIODALE – I contratti collettivi che prevedono un orario normale di lavoro come media in un periodo non superiore ad un anno, ai sensi dell’art. 3, stabiliscono anche i corrispondenti criteri e modalità per il godimento delle ferie LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – In mancanza di ulteriori specificazioni, deve intendersi di qualsiasi livello Prof.Giancarlo Ricci
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