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Le sanzioni patrimoniali:
fonti sovrannazionali e modelli.
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Convenzione di Vienna 1988 La Convenzione di Vienna promuove la cooperazione tra le parti al fine di rendere più efficace la lotta contro il traffico illecito in droghe e sostanze psicotrope aventi una dimensione internazionale;
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La cooperazione La Convenzione stimola l'adozione degli strumenti investigativi necessari a consentire l'identificazione e il sequestro dei profitti illeciti, nonché l’esecuzione di un provvedimento di confisca dell’autorità straniera (art. 5, n. 4).
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La confisca e l’inversione dell’onere della prova
La peculiarità della Convenzione in esame è rappresentata dal fatto che essa, al comma 7 dell’art. 5, incita gli Stati aderenti ad introdurre dei meccanismi di inversione dell'onere della prova circa l'origine dei profitti o degli altri beni da confiscare, al fine di garantire un'applicazione efficace della confisca, nei limiti in cui una simile previsione possa essere conforme ai principi che disciplinano il diritto interno e con la natura del relativo procedimento.
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Convenzione di Strasburgo del 1990
La Convenzione di Strasburgo, invece, sollecita la cooperazione giudiziaria in materia di indagini, sequestro e confisca di proventi illeciti provenienti da qualunque crimine e non solo dal traffico di stupefacenti, prevedendo dei meccanismi di cooperazione più incisivi di quelli previsti dalla Convenzione di Vienna
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Esecuzione del provvedimento dell’autorità straniera
Gli Stati contraenti possono scegliere, come previsto pure nella Convenzione di Vienna, se conformarsi all'obbligo di eseguire il provvedimento di confisca di un'autorità straniera dando diretta esecuzione agli ordini di confisca emessi dalle autorità giudiziarie delle Parti richiedenti (art a), oppure sottoponendo le richieste alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere provvedimenti di confisca interni (art B).
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La confisca di valore La Convenzione, ancora, impone l'introduzione della confisca di valore, sia come sanzione interna, sia al fine di favorire l'esecuzione di un provvedimento di confisca proveniente dall'autorità straniera
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la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000
la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale invita gli Stati membri ad adottare non solo la confisca dei profitti del crimine, dei beni, delle attrezzature e degli altri strumenti usati o destinati ad essere usati per i reati previsti dalla Convenzione, ma anche la confisca di valore, la confisca delle utilità e la confisca dei surrogati
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Inversione dell’onere della prova
Si prevede, ancora, la possibilità di introdurre l'inversione dell'onere della prova circa l'origine dei proventi, laddove si stabilisce che "ogni Stato deve considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l'origine legale dei proventi di presunta origine illecita o degli altri beni soggetti a confisca, nei limiti in cui una simile richiesta sia compatibile con i principi della legge nazionale e con la natura del procedimento, sia essa giudiziaria, sia essa di diversa natura".
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esecuzione anche in tale Convenzione si prevede la duplice possibilità di dare direttamente esecuzione al provvedimento straniero nei limiti in cui si riferisca a beni previsti dalla Convenzione stessa, oppure di richiedere alle autorità interne la pronuncia di un ordine di confisca (l'art. 7 bis).
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destinazione L'art. 7 ter affida alle disposizioni interne la destinazione dei fondi confiscati, prevedendo la possibilità dello Stato esecutore dell'ordine di confisca di restituire i proventi allo Stato richiedente, al fine di consentire il risarcimento dei danneggiati o di restituire i beni ai legittimi proprietari;
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destinazione oppure si prevede la possibilità di stipulare degli accordi per consentire di destinare in tutto o in parte i fondi confiscati a dei corpi intergovernativi specializzati nella lotta contro il crimine organizzato, o al fine di dividere con gli Stati aderenti coinvolti i profitti della confisca
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l’Azione comune 98/699/GAI del 1998
sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, con l’obiettivo di potenziare la lotta contro la criminalità organizzata, in complementarietà con quanto già predisposto dal Consiglio d’Europa con la Convenzione di Strasburgo del 1990 n. 141
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riserve Tale obbiettivo viene perseguito, ai sensi dell’articolo 1 dell’azione comune, attraverso l’invito rivolto agli Stati membri a limitare il ricorso all'apposizione di riserve sugli articoli 2 e 6 della convenzione per i reati di una certa gravità, in tal modo facilitando il ricorso alla confisca; l’articolo 2 prevede l'adozione da parte degli Stati delle misure nazionali di confisca compresa la confisca di “valore”, senza elencare in maniera esaustiva le infrazioni per le quali l’ordinamento interno deve prevedere la confisca;
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"decisione quadro" n. 2001/500/GAI
concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato La decisione quadro persegue lo scopo di “consolidare ed integrare le disposizioni dell'azione comune del 1998
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Risoluzione del Parlamento europeo – agevolazioni dell’onere della prova
sul piano d'azione contro la criminalità organizzata del 1997, si precisa al punto 47 che il Parlamento reputa che si potrebbe esaminare la possibilità di introdurre "agevolazioni in materia di prova per quanto riguarda la confisca dei proventi illeciti di un'organizzazione criminale (senza tuttavia arrivare a rovesciare l'onere della prova),
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segue ferma restando la necessità di tenere conto, da un lato, delle esigenze dello Stato di diritto e, dall'altro, delle esperienze degli Stati membri che hanno già introdotto tali agevolazioni"
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a principle of customary international law,
la dottrina internazionalista ritiene che l'adesione alla Convenzione di Vienna implica per gli Stati aderenti che, anche se non hanno introdotto nel loro ordinamento inversioni dell'onere della prova, non possono negare l'esecuzione di un ordine di confisca straniero perché fondato su un tale strumento probatorio,
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segue in quanto la legge interna, che deve essere rispettata nel dare esecuzione alle rogatorie, deve essere interpretata in maniera conciliabile con l'art. 5, c. 7, della Convenzione
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segue la considerazione riconosciuta dallo stesso art. 5 (7) alla legge nazionale è un'eccezione e va interpretata restrittivamente, nel senso di consentire allo Stato il rifiuto all'introduzione dell'inversione dell'onere della prova nei propri procedimenti giudiziari o amministrativi
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CONDANNA – CONVENZIONE DI STRASBURGO
Nella Convenzione di Strasburgo del 1990 si stabilisce che l'applicazione della confisca e della collaborazione giudiziaria a tal fine non debba essere subordinata alla pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto si ritiene sufficiente una decisione giudiziaria della Parte richiedente;
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SEGUE in tal modo, come emerge dai lavori preparatori della Convenzione, si tiene conto del fatto che in molti ordinamenti e in determinati limiti la confisca degli strumenti, del prodotto o del profitto del reato è consentita anche contro soggetti non colpevoli, in quanto si tratta di sottrarre o qualcosa di pericoloso che non può essere posseduto da nessuno, o qualcosa che non si ha titolo a detenere, come il profitto del reato.
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OGNI TIPO DI PROCEDIMENTO
Il rapporto esplicativo specifica, infatti, a tal proposito che ogni tipo di procedimento, indipendentemente dalla sua relazione con procedimenti penali e dalle regole procedurali applicabili, può costituire la base per l'applicazione di un provvedimento di confisca, purché sia condotto dall'autorità giudiziaria e abbia natura penale, nel senso di riguardare strumenti o proventi di reato; anche i procedimenti in rem, si specifica nel rapporto, rientrano in tale categoria
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CONFISCA – MISURA DI PREVENZIONE
Diversamente da quanto ritiene certa dottrina, allora, si può affermare che la Convenzione potrebbe consentire di applicare all'estero un provvedimento di confisca antimafia ex art. 2 ter, che non presuppone una sentenza di condanna ed è applicata in un procedimento non penale, ma pur sempre condotto dall'autorità giudiziaria e avente natura penale, nel senso di riguardare strumenti o proventi di reato.
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Nesso Causale La Convenzione di Strasburgo, però, prevede che ogni Stato contraente può chiedere l'esecuzione della confisca sul territorio di un altro Stato solo in relazione a beni che costituiscono il provento di determinati reati, e non sembrerebbe ammettere, quindi, la confisca di tutto il patrimonio ingiustificato prevista dalle forme di confisca allargata; pretenderebbe la prova del nesso causale tra i proventi e il crimine, salva l'ammissibilità della confisca di valore
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Corte di Cassazione francese, Crisafulli – Friolo
Un caso interessante di cooperazione giudiziaria relativa ad un provvedimento di confisca antimafia ex art. 2 ter si è recentemente realizzato con la sentenza della Corte di Cassazione francese, Crisafulli – Friolo, in cui si rigetta il ricorso contro la decisione del 19 dicembre 2002 della Corte di Appello di Aix en Provence, che ha autorizzato l’esecuzione sul territorio francese di un provvedimento di confisca pronunciato dal Tribunale di Milano nei confronti di un immobile, considerato il prodotto del riciclaggio di capitali provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti;
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ASSISTENZA OBBLIGATORIA
la Corte fonda la sua decisione sulla considerazione che, ai sensi dell’art. 12 e 14 della Convenzione di Strasburgo del 1990, l’assistenza giudiziaria è obbligatoria, la decisione di confisca è definitiva ed esecutiva, la legge francese prevede l’ablazione dei proventi del traffico di stupefacenti e delle successive attività di riciclaggio;
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DISCIPLINA FRANCESE si evidenzia che la disciplina francese non prevede la confisca come misura di prevenzione, ma solo come pena accessoria, però, premesso che la Convenzione del 1990 non richiede necessariamente un processo e una condanna penale, come sopra sottolineato, e che la legislazione francese in materia non richiede la medesima disciplina (con il rischio di frustare qualunque cooperazione), ma solo un’analogia di regolamentazione, le condizioni di conformità alla Convenzione e alla disciplina interna sono soddisfatte.
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DECISIONE QUADRO 2005/212 relativa ai poteri estesi di confisca
Un importante passo in avanti nel cammino della cooperazione nella lotta contro il potere economico della criminalità è rappresentato dalla decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, approvata dal Consiglio il 24 febbraio 2005, che prevede l’introduzione negli Stati membri di “poteri estesi di confisca”
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CONFISCA All’art. 2 si stabilisce che “ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi”
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CONFISCA ALLARGATA All’art. 3, sotto la rubrica “poteri estesi di confisca” si precisa che “ciascuno Stato membro adotta almeno le misure necessarie per poter procedere, nei casi specificati al paragrafo 2, alla confisca totale o parziale dei beni detenuti da una persona condannata per un reato commesso nel quadro di un’organizzazione criminale” ,
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SEGUE: REATI qualora il reato sia contemplato dalle seguenti decisione quadro contro: la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro; il riciclaggio di denaro; la tratta degli esseri umani; il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegale; la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile; il traffico illecito di stupefacenti; il terrorismo.
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SEGUE reati gravi, puniti con pena massima compresa almeno tra 5 e 10 anni (almeno 4 anni per il reato di riciclaggio), e di natura tale da produrre profitto economico; mentre la confisca degli strumenti del reato o del profitto accertato è prevista anche per reati puniti con pena detentiva superiore ad un anno
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POTERI ESTESI I poteri estesi di confisca sono previsti solo in relazione ai proventi del reato e non agli strumenti (forma di confisca che assume carattere punitivo).
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PROVENTO L’uso del termine provento e la definizione fornita sembrerebbe far riferimento ai vantaggi ottenuti al lordo delle spese realizzate per il loro conseguimento (la Suprema Corte ha interpretato in questa direzione il termine provento utilizzato dalla decisione quadro, nella sentenza a Sezioni Unite del 27 marzo 2008 ([1])). [1]) Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), n ), Soc. Fisia Italimpianti e altro, in Guida al diritto 2008, 31, 102.
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PRESUPPOSTI La decisione quadro prevede che la confisca debba essere pronunciata perlomeno: “a) quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie;
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SEGUE oppure b) quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di analoghe attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie;
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SEGUE oppure c) quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa” (n. 2).
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CONFISCA NEI CONFRONTI DI TERZI
L’art. 3, n. 3 prevede anche la possibilità di adottare “le misure necessarie per poter procedere, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, alla confisca totale o parziale dei beni acquisiti da persone con le quali la persona in questione ha le relazioni più strette
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E DELLE PERSONE GIURIDICHE
e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la persona in questione, che agisce da sola o in collegamento con persone con le quali essa ha le relazioni più strette, esercita un controllo. Questo si applica anche se la persona in questione riceve una parte rilevante del reddito della persona giuridica”.
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La decisione quadro 2003/577/GAI - esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni
del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
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SEGUE tale decisione, il cui ambito di applicazione è limitato alle sole decisioni provvisorie, dispone il reciproco riconoscimento delle decisioni di sequestro probatorio, emanate dall’autorità giudiziaria in base al diritto interno, per prevenire qualsiasi operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero rilevare come prova o essere oggetto di confisca
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Decisione quadro 2006/783/GAI principio del Reciproco Riconoscimento
l’obiettivo di tale decisione è quello di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca pronunciate da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro.
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NOZIONE DI CONFISCA La decisione di confisca viene definita, nell’art. 2, lett. c, quale sanzione o misura “finale” imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento “per uno o più reati”, che consiste nella definitiva ablazione di un bene, giurisdizionalizzando in tal modo il relativo iter di accertamento e collegandolo espressamente all’esistenza di una o più fattispecie incriminatrici;
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SEGUE “ne discende, inevitabilmente, l’impossibilità di ricondurre al campo di applicazione della Decisione quadro in oggetto tutte quelle decisioni di confisca che risultino prive di tali essenziali caratteristiche (ad es., i provvedimenti di confisca eventualmente adottati dal p.m., ovvero da autorità non giurisdizionali)”
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SEGUE Basti pensare alla forma forfeiture prevista dal Proceeds of Crime Act 2002 inglese emanata in base ad una procedura semplificata quando i beni ottenuti direttamente tramite la condotta illegale o il valore equivalente o i valori destinati a commettere il crimine, sono rappresentati da “cash” in base alla nozione fornita dall’art. 289 c. 6 e 7 (che fa rientrare in questa nozione assegni bancari, obbligazioni, denaro, ...), generalizzando la procedura prevista dalla Parte II del DTA 1994 (e dal Terrorism Act 2000, art. 28 – 30, e annesso 1 dell’Anti Terrorism, Crime and Security Act 2001), che attribuisce notevoli poteri alla polizia e alle autorità doganali (Customs) per procedere alla confisca del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti (drug trafficking cash)
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PROCEDIMENTO PENALE Ai sensi dell’art. 2 a), ai fini del reciproco riconoscimento il provvedimento di confisca deve essere adottato in un procedimento “penale”, concetto che non viene specificato.
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CONDANNA la decisione quadro fa riferimento a provvedimenti di confisca nei confronti di soggetti condannati, ribadendo che si deve trattare di forme di confisca penale, adottate in seguito a un processo penale in senso stretto e ad una condanna; si conferma così l’esclusione dell’applicazione del principio in esame nei confronti dei provvedimenti di confisca che prescindono da una condanna penale, come la misura di prevenzione ex art. 2 ter l. 575/65 o il civil forfeiture.
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per una serie di gravi reati, puniti con pena detentiva della durata massima di almeno tre anni, elencati dall’art. 6 (trentadue fattispecie di reato, corrispondenti a quelle già indicate dall’art. 2 della Decisione quadro sul mandato d’arresto europeo),
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non si richiede la verifica della doppia incriminabilità dei fatti, mutuando una scelta per la prima volta adottata dal legislatore comunitario con l’art. 2, § 2, della Decisione quadro n. 2002/584/Gai sul mandato d’arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri
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DOPPIA CONFISCABILITA’
Per i reati diversi lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca alla condizione della c.d. “doppia confiscabilità”, e cioè che i fatti che danno luogo alla stessa costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, consenta la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione (ex art. 6, § 3).
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MUTUO RICONOSCIMENTO il principio del mutuo riconoscimento, innanzitutto, in relazione ai provvedimenti di confisca assunti in base ai poteri corrispondenti a quelli indicati nella precedente decisione quadro 2005/212 (che, come esaminato, appare sufficientemente garantista);
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GARANZIE DELLA 212/2005 le garanzie previste dalla decisione 212, sopra esaminate, rappresentano la base per l’affermazione del principio del reciproco riconoscimento (anche se si ammette tra i motivi di rifiuto la circostanza che la decisione di confisca esula dal campo di applicazione dell’opzione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/212/GAI).
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DISCONOSCIMENTO Ciascuno Stato membro, infatti, può depositare presso il segretariato generale una dichiarazione secondo cui le sue autorità competenti non riconosceranno decisioni di confisca fondate sui poteri estesi di confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv), cioè poteri estesi di confisca previsti dalla legislazione dello Stato di emissione. Una siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.
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ART. 8 – MOTIVI DI RIFIUTO L’articolo 8 prevede, inoltre, una serie di motivi di non riconoscimento: o di non esecuzione, tra i quali: il contrasto con il principio del ne bis in idem; il caso in cui la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione (salvo in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio); i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell’articolo 9 (tale disposizione rende indispensabile l’armonizzazione delle legislazioni nazionali anche in relazione alla tutela dei terzi);
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art. 12, c. 3 – PERSONE GIURIDICHE
“Una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”; tale disposizione contrasta con il presupposto della condanna richiesto ai fini della confisca dalla decisione quadro 212
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Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007,
concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, al fine di garantire una stretta cooperazione tra le autorità competenti attraverso l’istituzione o la designazione di “un ufficio nazionale per il recupero dei beni incaricato di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca, emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un procedimento civile”.
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SEGUE Si dovrebbe così facilitare la comunicazione diretta tra le autorità competenti incaricate del reperimento di proventi illeciti e altri beni passibili di confisca.
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SEGUE appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previsti dalla legislazione dello Stato di emissione; se appare all’autorità competente dello Stato di esecuzione che la decisione di confisca è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previsti dalla decisione quadro 212, oppure che la decisione di confisca esula dal campo di applicazione dell’opzione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/212/GAI, essa esegue la decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a livello nazionale in casi analoghi in base al diritto interno.
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ULTERIORI POTERI Si prevede, però, l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento anche in relazione a provvedimenti assunti con ulteriori poteri di confisca, poteri che possono prescindere dalle garanzie riconosciute dalla decisione 212 e porsi in contrasto con principi fondamentali come la presunzione d’innocenza.
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