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PubblicatoSelvaggia Piva Modificato 11 anni fa
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Assunzione ed impiego flessibile del personale 1)Il personale assunto con forme contrattuali flessibili (lavoro subordinato a tempo determinato o nelle altre forme previste dalla legge); 2)I soggetti impiegati sulla base di un incarico professionale o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) (lavoro autonomo)
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1) Le assunzioni mediante forme contrattuali flessibili In origine, il ricorso a tali tipologie contrattuali, introdotto in occasione della 2^ privatizzazione, era legittimato dallart. 36, d. lgs. n. 165 del 2001, secondo un regime di tendenziale parificazione con il settore privato: 1)Contratti a tempo determinato; 2)Contratti di formazione e lavoro; 3)Altri rapporti formativi (stage, etc.); 4)Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (c.d. lavoro somministrato).
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2) I limiti introdotti dalla l. n. 80 del 2006 a)La sussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali; b)Previo esperimento di procedure inerenti lassegnazione di personale anche temporanea; c)Previa valutazione circa lopportunità di ricorrere alla somministrazione a tempo determinato di personale ai sensi del d. lgs. n. 276 del 2003.
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3) La legge n. 244 del 2007 riformula in senso ulteriormente restrittivo lart. 36, d. lgs. n. 165/01 a) Assunzione per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi (salve alcune eccezioni espressamente contemplate dallo stesso art. 36); b) Non è ammesso il rinnovo del contratto o lutilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale c) Tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva d) Le p.a. che operano in violazione delle predette disposizioni non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla violazione
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(segue) Limpegno alla progressiva riduzione del precariato nelle p.a. E stato assunto dal Governo allora in carica e dai sindacati nellambito della Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche sottoscritto il 6 aprile 2007 (Memorandum sul pubblico impiego). In particolare, lIntesa prevede lassorbimento del precariato esistente sedimentatosi in modo disordinato nel corso degli anni, mediante procedure di stabilizzazione.
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a) Le procedure di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio da almeno un triennio sono state promosse dalla legge n. 296 del 2006 e confermate dalla l. n. 244 del 2007 (leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008). b) La legge n. 102 del 2009 (art. 17, comma 10) proroga tali procedure sino al 2012, limitatamente a un quota dei posti messi a concorso pari al 40%, ovvero attraverso lassegnazione di apposito punteggio in relazione allesperienza professionale maturata.
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4) Il parziale ritorno allindietro La l. n. 133/2008 e la l. n. 102/2009: Ampliano nuovamente gli spazi di utilizzo della flessibilità, rimuovendo buona parte dei limiti introdotti dal legislatore con la l. n. 244/2007.
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(segue) Il nuovo art. 36. d. lgs. n. 165 del 2001 1.Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2.Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
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(segue) Il nuovo art. 36. d. lgs. n. 165 del 2001 ……(segue) Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia: -dei contratti di lavoro a tempo determinato, -dei contratti di formazione e lavoro -degli altri rapporti formativi -della somministrazione di lavoro, -del lavoro accessorio. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
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(segue) La lotta contro gli abusi 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
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Regime sanzionatorio e responsabilità del dirigente In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
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Lesempio della durata del contratto di lavoro a tempo determinato 1° caso: se la durata iniziale del contratto di lavoro a termine è inferiore a tre anni è ammessa una proroga e la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. In caso di superamento, nel settore privato si applica la sanzione della conversione in rapporto a tempo indeterminato. E nelle p.a.? 2° caso: Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. E nelle p.a.?
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(segue) Sanzioni e responsabilità I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente.
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Lulteriore modalità di impiego: incarichi esterni e contratti di collaborazione con la P.A. (personale con contratto di lavoro autonomo)
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Lart. 7, comma 6, d. lgs. n. 29 del 1993 Ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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Lart. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, come riformulato dalla Legge Bersani (l. n. 248/2006) Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: (……….)
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Lart. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, come riformulato dalla Legge Bersani (l. n. 248/2006) …1) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 2) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 3) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 4) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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La procedura comparativa le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
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La procedura comparativa secondo la giurisprudenza TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 29 settembre 2008 n. 2106 Indefettibile condizione per lattribuzione di incarichi di insegnamento è il previo espletamento di una procedura, a sua volta definita con appositi regolamenti. Carattere ineludibile di siffatta procedura è poi che essa assicuri "la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti". Vengono cioè individuati due attributi tipici di ogni procedura finalizzata alla scelta di un prestatore di servizi per una p.a., ossia la valutazione comparativa, cioè il confronto tra due o più candidati, con i loro requisiti e le loro competenze, da documentare e contestualmente la pubblicità degli atti, cioè, evidentemente, la pubblicazione di un bando o avviso di selezione, con la menzione di termini e modalità di presentazione delle domande, il loro esame contestuale e la redazione di verbali di selezione, motivando i relativi giudizi; con ulteriore pubblicazione degli esiti della selezione stessa. Trattasi del minimum cui deve informarsi qualsivoglia procedura concorsuale. La decisione deve poi dare conto dellaccertamento nei candidati, di "adeguati requisiti" il cui possesso è dalla norma riportata elevato a condizione per il conferimento dellincarico di docenza in esito alle delineate procedure comparativa pubbliche.
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Lutilizzo improprio dei collaboratori esterni: la limitazione soggettiva introdotta dalla recente legislazione (l. n. 244/2007; l. n. 133/2008) Il nuovo requisito soggettivo: Lesperto non è più soltanto di particolare comprovata competenza, ma di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (secondo la circolare DFP n. 2 del 2008, occorre la laurea magistrale, specialistica o titolo equivalente).
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Casi in cui si esclude il possesso della specializzazione universitaria a)Attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; b)Soggetti che operano nel campo dellarte, spettacolo o mestieri artigianali, c)Esperti informatici d)Attività a supporto della didattica e della ricerca …..fermo restando laccertamento della esperienza nel settore
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Abuso del co.co.co. e responsabilità del dirigente Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o lutilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
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(segue) Applicazione della disposizione sulla trasmissione del rapporto informativo Si applicano inoltre le disposizioni previste dallart. 36, comma 3, d. lgs. n. 165/2001: Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
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La legge n. 102 del 2009 (art. 17, comma 11) prevede che anche i co.co.co. che abbia espletato attività lavorativa per almeno un triennio possano accedere al concorso pubblico in posizione privilegiata, mediante riconoscimento di apposito punteggio per lesperienza professionale maturata.
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