Scaricare la presentazione
PubblicatoCelio Silvestri Modificato 11 anni fa
1
Paesaggio e tutela dell’ambiente Le tipologie di beni ambientali e i beni paesaggistici. Gli strumenti di gestione e pianificazione dei beni paesaggistici.
2
I beni ambientali: definizione e nozione giuridica
3
Tipologie di beni ambientali
BENI AMBIENTALI PAESAGGISTICI BENI AMBIENTALI URBANISTICI BENI AMBIENTALI NATURALISTICI
4
Beni ambientali paesaggistici
La l. 1497/1939 (le bellezze naturali) Bellezze individue cose immobili e singolarità geologiche Ville, giardini e parchi Bellezze d’insieme I complessi di cose immobili Le bellezze panoramiche
5
Beni ambientali paesaggistici
La l. 1497/1939 (le bellezze naturali) Il “bello di natura” Criteri complementari Criterio scientifico Criterio storico-culturale Criterio della fruibilità pubblica Flessibilità e capacità di adattamento all’evoluzione concettuale
6
Definizione di bene ambientale data dalla Commissione Franceschini
Beni ambientali di tipo paesaggistico: Aree naturali Aree ecologiche Paesaggi artificiali Beni ambientali di tipo urbanistico (strutture insediative urbane o non urbane)
7
I beni ambientali paesaggistici nella
“legge Galasso” (431/85) Nuovi criteri identificativi Bellezze naturali “Zone di particolare interesse ambientale” (individuazione di tipologie territoriali)
8
Impiego normativo di bene ambientale
nelle prime normative Bene ambientale > bellezza naturale L. n. 5 del 1975 (istitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali) > attività di individuazione e gestione delle bellezze naturali (ex l. 1497/39) D.P.R. n. 616 del 1977 > Delega alle regioni delle competenze statali in ordine alle bellezze naturali
9
L’amministrazione e la regolazione giuridica dell’ambiente
Ripartizione di fondo D.P.R. 616/77 (assetto e utilizzazione del territorio – tutela dell’A. dagli Inquinamenti) L. 349/86 (istitutiva del M.A.) (Tutela dell’acqua/aria/rifiuti- Tutela del paesaggio) Ambiente-territorio Ambiente - biosfera
10
L’Ambiente-territorio
Il Paesaggio Metodologie e criteri diversi dalla tutela dell’ambiente come biosfera > gestione pubblica relative alle forme diverse di utilizzazione del territorio Base concettuale e costituzionale nell’ art.9 Cost. Iniziale mancanza di consapevolezza del costituente
11
Paesaggio è il risultato di due operazioni:
Il nuovo concetto di Paesaggio è il risultato di due operazioni: Interpretazione evolutiva della Base concettuale e costituzionale dell’ art.9 Cost. Elaborazione giurisprudenziale: contributo della Corte Costituzionale
12
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale
la nozione di paesaggio ha attraversato diversi Stadi evolutivi Sentenza 141/72 “bellezze naturali” Sentenza 239/82 Valore estetico culturale Sentenza 478/2002 Testimonianza materiale di civiltà
13
Sentenza 232/2005 Tutela dei beni culturali come “Materia attività”
Legge Regione Veneto n. 11/2004 (Piano assetto territoriale - PAT) Impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale Violazione art. 117, 2 comma Cost. Analogo ragionamento con la Tutela dell’Ambiente Art. 117, 2 comma Cost. Valore costituzionale Tutela dei beni culturali come “Materia attività”
14
Convenzione Europea del Paesaggio
Firenze, 20 ottobre 2000 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmano la presente Convenzione Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmano la presente Convenzione
16
(GU n. 16 del 20-1-2006- Suppl. Ordinario n.16)
L'Italia ratifica la Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14) Legge 9 gennaio 2006, n. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. (GU n. 16 del Suppl. Ordinario n.16)
17
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione: "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
18
Con la nuova nozione di "Paesaggio"
La ratio della Convenzione: Con la nuova nozione di "Paesaggio" si realizza una vera inversione di tendenza rispetto al passato. Superamento Concezione ELITISTA Infatti in passato il paesaggio è giuridicamente tutelato soltanto quando presenta un valore eccezionale altrimenti non è paesaggio, e se non è paesaggio non può essere tutelato e valorizzato come tale
19
Secondo la nuova nozione il "Paesaggio"
La ratio della Convenzione: Secondo la nuova nozione il "Paesaggio" È un bene della collettività e in quanto bene risorsa merita di essere tutelato e o valorizzato in ogni caso e luogo anche se degradato o sprovvisto di qualità particolari. “Tutto il territorio è paesaggio”
20
Paesaggio nel Codice Urbani
Evoluzione del concetto in Italia
21
Parte III Beni paesaggistici titolo I Tutela e valorizzazione Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
22
Definizione di paesaggio
nel Codice (art. 131 e ss.) 3 criteri definitori di paesaggio: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136) Aree tutelate per legge (art. 142) I beni individuati e tutelati dai piani paesaggistici (art. 143) Caratteristiche: Derivazione dalla legge n e dalla legge Bottai Innovazione nella funzione del piano paesaggistico
23
DEFINIZIONI di Paesaggio A CONFRONTO
24
CONVENZIONE FIRENZE 2000 "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; CODICE URBANI 2004 per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili
25
La nozione del paesaggio del Codice Urbani sembra più restrittiva di quella dettata dalla Convenzione di Firenze per tre ragioni: Parti di territorio non omogenee non sono paesaggio È difficile capire per il cittadino cosa si intende l’espressione “manifestazioni identitarie percepibili”; La tutela e la valorizzazione de paesaggio mirano a salvaguardare i valori solo quando sono percepibili.
26
Principi generali degli strumenti di gestione e pianificazione dei beni paesaggistici.
27
Gli strumenti di gestione e pianificazione dei beni paesaggistici.
Principi generali: Salvaguardia dei valori paesaggistici Cooperazione tra istituzioni Conformazione agli obblighi internazionali Pianificazione paesaggistica
28
Gli strumenti di gestione e pianificazione dei beni paesaggistici.
Individuazione dei beni paesaggistici (art. 136): Criterio particolaristico delle “leggi Bottai” E criterio oggettivo della “legge Galasso” Beni immobili e aree i notevole interesse pubblico, individuati con procedimento di dichiarazione Aree tutelate per legge (art. 142) Immobili e aree tutelate dai piani paesaggistici
29
Gli strumenti di gestione e pianificazione dei beni paesaggistici.
La pianificazione paesaggistica: Il PIANO PAESAGGISTICO (art. 143): Contenuto descrittivo Contenuto prescrittivo Contenuto propositivo Concetto di qualità paesaggistica Rapporto con le altre forme di pianificazione (art. 145)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.