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PubblicatoTerenzio Rostagno Modificato 10 anni fa
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Nozione (2325 c.c.) Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni La denominazione sociale deve contenere l’espressione s.p.a. Capitale sociale non inferiore a euro
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Condizioni di costituzione
Atto pubblico Sottoscrizione per intero del capitale sociale Versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro Le somme non possono essere consegnate agli amministratori fino al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese Iscrizione a cura del notaio Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica
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Atti compiuti prima dell’iscrizione
Se compiuti in nome della società sono solidalmente e illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito Emissione e vendita di azioni prima dell’iscrizione sono nulle Disciplina speciale per società costituita con pubblica sottoscrizione
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Conferimenti (2342 c.c.) In denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente Possono essere conferiti beni o crediti, con particolari modalità Valgono le regole generali Non possono essere conferiti servizi o prestazioni d’opera
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Conferimenti in natura
Relazione di stima di un esperto designato dal Tribunale, contenente: Descrizione dei beni o crediti Valore attribuito Criteri seguiti Entro 6 mesi amministratori e sindaci devono compiere una verifica Le azioni sono inalienabili e restano depositate presso la società Se vi sono fondati motivi deve essere effettuata una revisione della stima
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Revisione della stima Se il valore dei beni o crediti è inferiore di oltre 1/5 a quello risultante dalla relazione, il socio può: Recedere dalla società Restare socio con una partecipazione ridotta Conferire la quota mancante, in denaro Nei primi due casi, dovrà essere deliberata una riduzione (totale o parziale) del capitale, con annullamen-to delle azioni
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Acquisti sospetti (2343 bis)
Acquisto, da parte della società, di beni o crediti di promotori, fondatori, soci, amministratori, di valore non inferiore al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione. Occorre: Approvazione dell’assemblea Relazione di stima Eventuale revisione della stima
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Azioni Non possono essere emesse al di sotto del valore nominale
sono indivisibili, di uguale valore e attribuiscono uguali diritti possono tuttavia esistere azioni con diritti diversi. Le più importanti sono: azioni privilegiate (possono avere diritto di voto solo in ass. straordinaria) azioni di risparmio il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario
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Operazioni sulle azioni
Chi cede azioni non liberate è obbligato in solido con l’acquirente (per 3 anni) per i versamenti ancora dovuti. Va escusso prima l’acquirente divieto di sottoscrizione, anche indiretta, di azioni proprie. Se accade, le azioni devono essere liberate divieto di accordare prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie
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Acquisto di azioni proprie
Possibile solo nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili solo se interamente liberate autorizzazione dell’assemblea, su: numero massimo e minimo corrispettivo massimo e minimo durata dell’autorizzazione (non superiore a 18 mesi) valore nominale complessivo non superiore al 10% del capitale, comprese le azioni delle controllate
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… continua Le azioni acquistate in violazione delle regole sopra indicate devono essere vendute entro 1 anno, secondo modalità dettate dall’assemblea altrimenti vanno annullate, con riduzione del capitale le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari
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Eccezioni al divieto Non si applica se le azioni sono acquistate:
in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni a titolo gratuito per successione universale o a seguito di fusione per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società
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Regime delle azioni proprie
Gli amministratori non possono disporne senza approvazione dell’assemblea Non hanno diritto: agli utili (attribuito alle altre) di voto (contano però per i quorum costitutivi) A bilancio, va costituita una riserva indisponibile di ammontare pari al loro valore iscritto all’attivo si applica se le azioni sono acquistate: in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni a titolo gratuito per successione universale o a seguito di fusione per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società
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Controllo (2359) maggioritario: 50% + 1 delle azioni ordinarie
di fatto: voti sufficienti per avere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria contrattuale: contratti di dominanza (in Italia non esistono) - altri contratti? valgono le regole delle azioni proprie società collegate: quando c’è un’influenza notevole (1/5 delle azioni ordinarie o 1/10 se quotate)
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Sottoscrizione intragruppo
La controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante se si viola il divieto, le azioni vanno liberate dagli amministratori in generale, divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi del capitale divieto di assumere partecipazioni che portino ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (2361)
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Unico azionista (2362) Responsabilità illimitata per gli obblighi sorti nel periodo in cui un’unica persona detiene tutte le azioni prima, per “persona” si intendeva solo una persona fisica, ora non più non si applica al caso in cui un socio detenga anche una sola azione, salvo il caso di “partecipazione simulata” lettere di patronage (forti e deboli)
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Assemblea Competenza limitata (2364) - non è l’organo sovrano della s.p.a. 1) approvazione del bilancio 2) nomina e revoca di amministratori, sindaci, presidente del coll. sindacale 3) determinazione compensi 4) azione di responsabilità 5) altre materie indicate nello statuto o dagli amministratori
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Assemblea straordinaria
Competenze tassative (2365): 1) modifiche dell’atto costitutivo 2) emissione di obbligazioni 3) nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori 4) proposte di concordato preventivo, concordato fallimentare e amministrazione controllata il verbale è redatto da un notaio
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Convocazione Atto discrezionale degli amministratori, salvi i casi in cui è obbligatoria: 1) una volta l’anno, per approvare il bilancio, entro 4 mesi (6 se vi sono “particolari esigenze”) dalla chiusura dell’esercizio 2) su richiesta di soci che detengono almeno il 20% (10% nelle quotate) del capitale, con o.d.g. (altrimenti è il Presidente del Tribunale che nomina il Presidente dell’assemblea)
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Formalità di convocazione
Avviso con giorno, ora, luogo, o.d.g. Pubblicazione su Gazz. Uff. con almeno 15 giorni (30 nelle quotate) di preavviso Assemblea totalitaria (2366, 3° comma): valida anche senza convocazione se sono presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci. Chiunque si può opporre alla trattazione di argomenti su cui non si ritiene sufficientemente informato
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Quorum Ordinaria (2368): devono essere presenti soci (no azioni a voto limitato) che hanno almeno 1/2 del capitale delibere a maggioranza assoluta Straordinaria: delibere a maggioranza del capitale sociale (2/3 dei presenti nelle quotate) Seconda convocazione: in altro giorno nessun quorum costitutivo 1/3 capitale per la straordinaria
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Straordinaria: anche in seconda convocazione il quorum deliberativo è di 1/2 del capitale per: modifiche oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, trasferimento sede all’estero, emissione azioni privilegiate (2369) terza convocazione: solo per le quotate (126 TUF): quorum costitutivo 1/5 capitale - deliberativo 2/3 presenti salve maggioranze più elevate previste nell’atto costitutivo
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Rappresentanza Nelle quotate:
Va conferita per iscritto, solo per singole assemblee No deleghe in bianco Limiti quantitativi alla rappresentanza. Nelle quotate: sollecitazione intermediario (SIM, SICAV, banche) con +1% delle azioni ordinarie - adesione con delega associazioni di azionisti almeno 50 persone con - 0,1% di azioni ciascuna - rappresentanza - voto anche divergente
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Conflitto di interessi
Il socio in conflitto di interessi non può votare L’amministratore non vota nelle delibere sulla sua responsabilità La delibera assunto con il voto di un socio in conflitto di interessi è annullabile se: il voto era decisivo la delibera è idonea ad arrecare danno alla società
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Delibere assembleari Vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti (2377) Delibere annullabili (2377, 2° comma): contrarie alla legge o all’atto costitutivo legittimati all’impugnativa: soci assenti e dissenzienti, amministratori, sindaci termine di decadenza: tre mesi dalla delibera o dall’iscrizione possibilità di sanatoria salvi i diritti dei terzi di buona fede
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Delibere nulle (2379) Oggetto (della delibera) illecito o impossibile
1421: legittimazione a chiunque ne abbia interesse - rilevabile d’ufficio 1422: non c’è prescrizione 1423: la nullità è insanabile la declaratoria di nullità ha effetto verso i terzi, anche di buona fede inesistenza: l’atto non è qualificabile come delibera assembleare
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Amministratori Competenza esclusiva sugli atti di gestione della società Competenti anche sulle materie delegate dall’assemblea Amm. Unico o Consiglio di amministrazione Amministrazione disgiuntiva, salve diverse regole nel contratto sociale Compenso determinato dall’assemblea Rapporto di parasubordinazione
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Invalidità delle delibere
Se c’è conflitto di interessi, l’amministratore deve astenersi dalla votazione nel CdA Se non lo fa, la delibera è nulla se: Il suo voto è stato determinante La delibera è idonea a creare un danno in capo alla società Problema del conflitto di interesse nei gruppi
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Responsabilità verso la società
Gli amministratori rispondono dei danni causati alla società per aver agito senza la diligenza del mandatario E’possibile fare annotare il proprio dissenso per essere esenti da colpa L’azione di responsabilità può essere esercitata solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria Può essere deliberato il suo esercizio anche se non è all’o.d.g. Decide il Tribunale Se c’è transazione, occorre l’approvazione dell’assemblea
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Revoca Gli amministratori di una s.p.a. sono sempre revocabili dall’assemblea Rapporto fiduciario fra amministratori e la maggioranza che li ha nominati Se non c’è giusta causa (inadempienza ai doveri di buona amministrazione, indipendentemente dall’esistenza di un danno in capo alla società) l’amministratore revocato va risarcito Esempi: violazione divieto di concorrenza, voto in conflitto di interessi Risarcimento = mancato compenso Se l’azione di responsabilità è approvata da 1/5 del capitale sociale, gli amministratori sono revocati di diritto
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Comitato esecutivo Possono essere delegate funzioni o materie ad alcuni membri del CdA (consiglieri delegati) Gli altri amministratori rispondono in via solidale, per colpa C’è colpa se non si è vigilato con sufficiente diligenza sull’operato dei consiglieri delegati Possibilità di far annotare il dissenso
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Responsabilità verso i creditori sociali
Solo per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del capitale L’azione può essere esercitata solo se il patrimonio sociale è insufficiente Si prescrive in 5 anni (come l’azione sociale di responsabilità) con decorrenza dal giorno in cui i creditori hanno avuto conoscenza dell’illecito
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Responsabilità verso i terzi
Occorre che gli amministratori abbiano commesso un illecito nel compimento delle loro funzioni Occorre un danno diretto al patrimonio del terzo Onere della prova a carico del terzo In generale: Posizione analoga: direttori generali Il problema degli amministratori di fatto
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Cessazione Rinuncia comunicata per iscritto al CdA e al Presidente del Collegio Sindacale Effetti dalla rinuncia: Immediato, se resta in carica la maggioranza degli amministratori Dal momento in cui la maggioranza è ricostituita, in caso contrario Iscrizione nel registro delle imprese, entro 15 giorni
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Sostituzione Se viene meno la minoranza degli amministratori, gli altri nominano quelli mancanti per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. I nuovi restano in carica fino alla prossima assemblea Se viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri devono convocare l’assemblea per la sostituzione. I nuovi amministratori scadono con i vecchi Se non ci sono più amministratori, l’assemblea è convocata senza indugio dal Collegio sindacale
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Poteri di rappresentanza
Gli amministratori che ne sono dotati possono compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale Le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese, salva la prova che i terzi hanno agito intenzionalmente a danno della società L’estraneità degli atti degli amministratori all’oggetto sociale (atti ultra vires) non è opponibile ai terzi di buona fede
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Collegio sindacale Da 3 a 5 membri + 2 supplenti
se il capitale sociale è > euro, devono essere revisori dei conti Cause di ineleggibilità: parenti e affini, soggetti stipendiati dalla società o dalla controllante (2399) Compenso predeterminato e invariabile In caso di rinuncia o cessazione, subentrano i supplenti fino alla prossima assemblea. I nuovi sindaci scadono insieme ai vecchi. Se con la nomina dei supplenti non si reintegra il Collegio, occorre convocare l’assemblea per la sua integrazione
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Doveri dei sindaci Vigilanza sull’amministrazione
Vigilanza sull’osservanza della legge e delle norme statutarie Accertamento della regolare tenuta delle scritture e della corrispondenza del bilancio ad esse e alle regole di valutazione del patrimonio (soc. revisione nelle quotate) Accertamento della consistenza di cassa Convocazione dell’assemblea, se gli amministratori non lo fanno Nelle quotate, devono riferire all’assemblea e alla CONSOB sull’attività di vigilanza svolta Partecipazione alle riunioni trimestrali del Collegio. Se un sindaco manca ingiustificatamente due volte in un esercizio, decade Partecipazione alle riunioni del CdA e alle assemblee. Se un sindaco manca 2 volte, decade
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Poteri dei sindaci Svolgimento di atti di ispezione e controllo
Richiesta di notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni sociali o di singoli affari Partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo Responsabilità: propria, per insufficiente diligenza solidale con gli amministratori per loro fatti o omissioni, quando il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero vigilato
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Denunzia al Collegio sindacale
Può essere fatta anche dal singolo socio In questo caso: obbligo di tenerne conto nella relazione all’assemblea Se è fatta da 1/20 capitale sociale (1/50 nelle quotate) il Collegio deve indagare senza ritardo e presentare conclusioni e proposte all’assemblea Se la denuncia appare fondata, l’assemblea va convocata immediatamente
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Denunzia al Tribunale (2409)
Può essere fatta da soci che hanno 1/10 capitale sociale (1/20 nelle quotate) o dal p.m. Oggetto: gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri da parte di amministratori o sindaci Nelle quotate può essere fatta anche dal Collegio sindacale e dalla CONSOB Il Tribunale può disporre provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea. Gli amministratori e i sindaci possono essere revocati, con nomina di un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata L’amministratore giudiziario può esercitare l’azione di responsabilità
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Recesso (2437) Spetta ai soci assenti o dissenzienti nelle delibere di
modifica dell’oggetto sociale modifica del tipo sociale trasferimento della sede all’estero Hanno diritto al rimborso delle azioni in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio al prezzo medio dell’ultimo semestre, se il titolo è quotato Il recesso va comunicato: entro 3 gg., dagli intervenuti in assemblea entro 15 gg. dall’iscrizione della delibera, dagli assenti Il recesso non può essere escluso o limitato
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Aumento di capitale Occorre che le azioni siano interamente liberate
Vanno versati i 3/10 all’atto della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione Se c’è sovrapprezzo, va interamente versato Ai titolari di azioni ordinarie e di obbligazioni convertibili spetta un diritto di opzione in proporzione ai titoli posseduti Chi esercita il diritto di opzione ha prelazione sui titoli inoptati. Se la società è quotata, i diritti di opzione non esercitati vanno offerti in borsa per almeno 5 gg. Il diritto di opzione non spetta per le azioni che, in base alla delibera, sono liberate con conferimenti in natura. Occorre la relazione di stima
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Limitazione e esclusione del diritto di opzione
E’ possibile solo se l’interesse della società lo esige Occorre l’approvazione di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale Relazione degli amministratori con indicazione dei motivi Approvazione del Collegio sindacale Il prezzo di emissione va determinato in base al patrimonio netto, tenendo conto dell’andamento del titolo nell’ultimo semestre se la società è quotata
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Continua... Se lo ha deliberato l’assemblea con le maggioranze della straordinaria, vi può essere esclusione del diritto di opzione per non più di 1/4 delle azioni di nuova emissione, ove siano offerte ai dipendenti della società Si considera che non vi sia limitazione o esclusione se, in base alla delibera, le azioni sono sottoscritte da banche o intermediari finanziari per poi offrirle ai soci In questo caso le azioni emesse non hanno diritto di voto fino al momento dell’esercizio del diritto di opzione
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Aumento di capitale gratuito
Si può fare solo con imputazione a capitale di riserve disponibili e di fondi speciali iscritti in bilancio Le nuove azioni vanno assegnate gratuitamente in proporzione a quelle possedute Oppure può essere aumentato il valore nominale dei titoli in circolazione La facoltà di aumentare una o più volte il capitale (anche a pagamento), fino ad un ammontare determinato, può essere delegata dall’assemblea, per non più di 5 anni, agli amministratori Il verbale della delibera del CdA va redatto dal notaio. L’attestazione dell’esecuzione della delibera va iscritta nel Registro delle imprese
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Riduzione del capitale per esuberanza
L’esuberanza si valuta rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale Si attua liberando i soci dall’obbligo di versamento dei decimi mancanti o con rimborso di capitale ai soci, senza scendere al di sotto del minimo legale (2327) e tenendo conto delle norme in tema di obbligazioni (2412) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare ragioni e modalità della riduzione Le azioni proprie devono essere <10% del capitale Entro 3 mesi i creditori possono fare opposizione al Tribunale, che può anche ordinare una garanzia
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Riduzione del capitale per perdite
Se riducono il capitale di oltre 1/3, gli amministra-tori devono convocare senza indugio l’assemblea Relazione amministratori + osservazioni del Collegio sindacale depositate per 8 gg. Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto del terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in base alle perdite accertate o comunque da bilancio Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale la riduzione del capitale va deliberata subito, con contemporaneo aumento oltre il minimo legale Altrimenti, scioglimento o trasformazione
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Obbligazioni Ammontare del prestito non superiore al capitale versato e esistente secondo l’ultimo bilancio Si può redigere un bilancio infrannuale Il limite può essere superato se: Le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili della società, fino a 2/3 del loro valore; L’eccedenza è garantita da titoli di stato, con scadenza successiva al prestito, vincolati presso una banca; Ricorrono ragioni particolari di interesse economico nazionale accertate dal governo. La società che ha emesso il prestito non può ridurre il capitale se non in proporzione alle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione dipende da perdite, la riserva legale deve continuare a essere calcolata sul capitale esistente all’emissione, fin quando capitale + riserva = valore obbligazioni in circolazione
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Assemblea degli obbligazionisti
Delibera su: Nomina e revoca del rappresentante comune Modifiche delle condizioni del prestito Proposte di amm. controllata e concordato Costituzione del fondo comune Altre materie di interesse degli obbligazionisti Convocata dal rappresentante comune o su richiesta di chi rappresenta 1/20 dei titoli non estinti Si applicano le norme in tema di assemblea straordinaria La società non vota per le obbligazioni proprie Possono assistere amministratori e sindaci Le delibere sono impugnabili davanti al Tribunale, in contraddittorio con il rappresentante comune
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Rappresentante comune
Può non essere un obbligazionista Non può essere amministratore, sindaco, dipendente della società, chi è ineleggibile come amministratore Dura in carica 3 anni e può essere rieletto Provvede all’esecuzione delle delibere, cura gli interessi comuni nei rapporti con la società, può assistere alle assemblee della società, ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti L’obbligazionista può comunque agire nei confronti degli amministratori per i danni direttamente conseguenti dalla sua condotta
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Obbligazioni convertibili
L’assemblea deve determinare nella delibera il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, che devono risultare dal titolo Il capitale sociale deve essere interamente versato Contestualmente va deliberato l’aumento di capitale per un valore pari al valore nominale delle azioni offerte in conversione Finché non sono scaduti i termini per la conversione, la società non può ridurre il capitale né modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili, salva concessione del diritto di conversione anticipata Agli obbligazionisti convertibili spetta il diritto di opzione in caso di aumento del capitale a pagamento In caso di aumento di capitale gratuito o di riduzione per perdite, il rapporto di cambio è modificato
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Dividendi Deliberati dall’assemblea che approva il bilancio, dedotta la riserva legale (5%) e quelle statutarie Gli utili devono essere realmente conseguiti e risultanti da bilancio approvato Non sono distribuibili se ci sono perdite di capitale, finché questo non sia reintegrato o ridotto I dividendi erogati in violazione di queste norme non possono essere richiesti se percepiti in buona fede Acconti sui dividendi possono essere distribuiti da società con revisione contabile obbligatoria, se previsto dallo statuto e se deliberato dagli amministr. Non è possibile la distribuzione se risultano perdite Ammontare non superiore alla minor somma fra utili conseguiti nell’esercizio precedente (meno riserve) e riserve disponibili
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Scioglimento 1) Decorso del termine indicato nell’atto costitutivo non prorogato dall’assemblea straordinaria 2) Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità definitiva di conseguirlo 3) Impossibilità di funzionamento dell’assemblea accertata dal Presidente del Tribunale 4) Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 5) Azioni a voto limitato > 50% del capitale senza che il rapporto sia ristabilito 6) Declaratoria giudiziale di nullità ex art. 2332 7) Delibera di scioglimento anticipato 8) Fallimento o liquidazione coatta amministrativa 9) Eventuali altri casi stabiliti dallo statuto
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Effetti dello scioglimento
Opera di diritto, ponendo la società in liquidazione dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori, dovendo convocare a tal fine l’assemblea straordinaria Sono responsabili dell’integrità del patrimonio sociale fino al passaggio di consegne Non possono intraprendere nuove operazioni di natura non liquidatoria. Se lo fanno, ne sono illimitatamente e solidalmente responsabili
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Liquidatori Nominati dall’assemblea straordinaria o, se non si raggiungono le maggioranze, dal Presidente del Tribunale, che li nomina direttamente nel caso di scioglimento per nullità della società Revocabili dall’assemblea e, per giusta causa, dal Tribunale Gli obblighi sono quelli dei liquidatori di s.n.c. Non possono ripartire somme fra i soci fino a quando non siano stati pagati i creditori o accantonate le somme per pagarli Se non ci sono soldi, devono chiedere ai soci il versamento dei decimi mancanti Devono redigere il bilancio finale di liquidazione, con il piano di riparto fra i soci Approvazione tacita se nessun socio ha fatto reclamo al Tribunale entro 3 mesi
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Estinzione della società
Se residuano creditori insoddisfatti dopo il riparto finale, possono rivolgersi alla società, in persona dei liquidatori, se non c’è stata la cancellazione dal registro delle imprese. Se questa è avvenuta, possono agire: nei confronti di ciascuno dei soci, nei limiti delle somme percepite in fase di riparto nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa Secondo la giurisprudenza, anche se c’è stata la cancellazione dal registro la società non cessa di esistere fino a quando non sia stato soddisfatto l’ultimo creditore
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Trasformazione Cambiamento del tipo di società
E’ sempre possibile, a certe condizioni, salvo che da società cooperative a società di capitali. E’ invece possibile trasformare un consorzio in soc. consortile Da s.n.c. a società di capitali: consenso di tutti i soci atto pubblico, relazione di stima, capitale minimo viene meno la responsabilità illimitata solo per le obbligazioni sorte dopo la trasformazione i soci sono liberati solo se i creditori hanno acconsentito alla trasformazione il consenso è presunto se i creditori non hanno negato la loro adesione entro 30 gg. dalla ricezione della raccomandata con cui la trasformazione è stata loro comunicata
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Da società di capitali a società di persone
Delibera dell’assemblea straordinaria con le maggioranze rafforzate necessarie per le modifiche dell’atto costitutivo Ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso Gli effetti non sono direttamente disciplinati dalla legge I soci diventano illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione (2269)
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Fusione Si può realizzare in due modi:
le società A e B scompaiono e in loro luogo sorge la società C (fusione in senso stretto) la società B scompare e viene assorbita dalla società A (fusione per incorporazione) Può avvenire fra società dello stesso tipo (omogenea) o di tipo diverso (eterogenea) la fusione eterogenea deve rispettare anche le norme in tema di trasformazione. Inoltre, ai soci assenti e dissenzienti spetta il diritto di recesso Il procedimento di fusione si articola in due fasi: delibera di fusione atto di fusione
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Delibera di fusione Adottata dall’assemblea straordinaria di ciascuna delle società partecipanti Progetto di fusione, predisposto dagli amministratori, contenente il rapporto di cambio, determinato in base al rapporto fra il valore dei patrimoni delle società Va inoltre redatta una situazione patrimoniale di ciascuna società al momento della fusione (c.d. “bilancio di fusione”) La fusione può essere attuata solo dopo 3 mesi dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese Entro quel termine i creditori possono fare opposizione, che sospende l’esecuzione della delibera, salvo che il Tribunale decida altrimenti
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Atto di fusione Stipulato per atto pubblico dai legali rappresentanti delle società interessate va iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione dopo l’atto di fusione, le decisioni del Tribunale di invalidità delle delibere di fusione non determinano l’invalidità della delibera, ma solo un obbligo di risarcimento del danno la società risultante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi e diritti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione si ha facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni convertibili
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Scissione Progetto di scissione, predisposto dagli amministratori, con descrizione degli elementi dell’attivo da imputare a ciascuna società risultante dalla scissione Se la destinazione di un elemento non è desumibile dal progetto, esso viene ripartito fra le società in proporzione alle quote di patrimonio netto trasferite a ciascuna di esse secondo il rapporto di cambio Degli elementi del passivo non imputati ad una società rispondono in solido tutte le società La scissione ha effetto dall’ultima iscrizione Nei rapporti interni, ogni società è responsabile dei debiti della scissa nei limiti del patrimonio a lei imputato
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O.p.a. volontaria Preventiva comunicazione alla CONSOB con tutte le informazioni necessarie per formarsi un fondato giudizio dell’offerta La CONSOB può sospenderla o farla decadere. Inoltre, regolamenta il contenuto del documento da pubblicare e le modalità di pubblicazione, il modo in cui dare trasparenza alle informazioni, le offerte in aumento e quelle concorrenti senza limitare il numero dei rilanci Passivity rule Contromisure (poison pills) sono adottabili solo se autorizzate dall’assemblea con approvazione di almeno 30% del capitale I termini e le modalità di convocazione sono disciplinati con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la CONSOB.
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O.p.a. obbligatorie totalitaria preventiva residuale
Deve lanciarla chi possiede, in base ad acquisti a titolo oneroso, in borsa o fuori borsa, una partecipazione > 30% del capitale, salvo che l’abbia acquisita a seguito di un’o.p.a. volontaria Va lanciata entro 30 gg. ad un prezzo non inferiore alla media fra il valore medio delle quotazioni degli ultimi 12 mesi e il prezzo più alto pagato per acquistare fuori mercato azioni ordinarie preventiva Evita di lanciare la totalitaria. Occorre che il 30% sia stato acquisito con un’o.p.a. relativa a + 60% delle ordinarie. Condizioni negative: no acquisti > 1% negli ultimi 12 mesi; o.p.a. approvata da 50% del capitale ordinario, escluse le azioni della controlIante; autorizzazione della CONSOB Se nei 12 mesi successivi alla chiusura della preventiva l’offerente acquista +1%, o se la società delibera una fusione o scissione, occorre lanciare la totalitaria residuale Va lanciata da chi ha +90%, al prezzo indicato dalla CONSOB, a meno che in 4 mesi non ripristini un flottante sufficiente
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Clausole e intese particolari
Clausole limitative della circolazione delle azioni Clausole di gradimento Vietate se di mero gradimento Clausole di prelazione Non possono essere introdotte senza il consenso di tutti i soci? Patti parasociali Sindacati di voto Sindacati di blocco Si sciolgono in occasione del lancio di un’o.p.a.
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Consorzio Con attività esterna
Contratto con il quale 2 o più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la gestione di certe fasi della loro attività Durata: 10 anni salva diversa previsione Delibere a maggioranza, impugnabili davanti all’autorità giudiziaria entro 30 gg. dai consorziati assenti o dissenz. Le modifiche al contratto vanno deliberate all’unanimità I rappresentanti rispondono secondo le regole del mandato Con attività esterna Iscrizione nel registro delle imprese; bilancio Fondo consortile: indivisibile e inattaccabile dai creditori dei consorziati Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, risponde solo il fondo consortile; per quelle assunte in nome di singoli consorziati, rispondono questi in solido con il fondo consortile. Società consortili. GEIE. Associazioni temporanee.
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