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PubblicatoBerengar Orlando Modificato 11 anni fa
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Le leggi antiebraiche Insieme di provvedimenti legislativi, in varie forme (leggi, decreti, circolari ministeriali), che attuano misure persecutorie nei confronti dei diritti dei cittadini italiani, e degli stranieri residenti in Italia, considerati “ebrei” Hanno presupposto teorico che risale al 1936 ed un esplicito riferimento nel “Manifesto della razza” o “Manifesto degli scienziati razzisti”, comparso su La difesa della razza, rivista quindicinale pubblicata fra il 5 agosto 1938 e il 20 giugno 1943
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“Manifesto degli scienziati razzisti”
Sintesi dei concetti fondamentali Le razze umane esistono Vi sono grandi e piccole razze Il concetto di razza è puramente biologico (basato sul “sangue”, diversità rispetto a concetto di popolo o nazione, fondato su presupposti storici); Esiste una pura razza italiana, di origine ariana È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti E necessario distinguere fra le popolazioni mediterranee quelle occidentali da quelle orientali e africane Gli ebrei non appartengono alla razza italiana Si deve preservare il carattere “europeo” della razza italiana
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Articolo 9 del Manifesto
GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. “Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.”
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Il percorso delle leggi
provvedimenti elaborati dal Consiglio dei ministri, presieduto da Benito Mussolini, e definiti “leggi per la difesa della razza” approvati dalla Camera all’unanimità approvati dal Senato a larghissima maggioranza (8 voti contrari, a scrutinio segreto) controfirmati dal re Vittorio Emanuele III di Savoia
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R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 - provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza. Art. 2 Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Art. 3 A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.
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Art. 4 I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI. Art. 5 In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici. Art. 6 Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. Art. 7 Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
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R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - provvedimenti per la razza italiana (1)
Impone il divieto di matrimonio fra cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza (art. 1-7) Stabilisce i parametri per la definizione di “appartenente alla razza ebraica” (art.8): chi è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se professi religione diversa da quella ebraica chi è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera chi è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre chi , pur nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica o sia iscritto a una comunità israelitica o abbia fatto manifestazione di ebraismo non è considerato di razza ebraica chi nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, alla data del 1 ottobre 1938 apparteneva a religione diversa da quella ebraica
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R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - provvedimenti per la razza italiana (2)
Stabilisce l’obbligo di annotazione dell’appartenenza alla razza ebraica nei registri pubblici (art.9) Limita i doveri e i diritti dei cittadini italiani di razza ebraica Esclusione dal servizio militare in pace e in guerra Esclusione dalle’esercizio dell’ufficio di tutore di minori o incapaci non appartenenti alla razza ebraica Esclusione dalla proprietà o gestione di aziende interessanti la difesa della nazione, o di aziende che impieghino 100 o più persone; si comprende anche l’esclusione di incarichi di direttore, amministratore, sindaco aziendale (art.10) Esclusione dalla proprietà di terreni con estimo superiore a 5mila lire e fabbricati con imponibile superiore a 20mila lire (art.10) Possibilità di essere privati della patria potestà su figli di religione diversa da quella ebraica qualora si accerti che sia impartita un’educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o all’interesse nazionale (art. 11) Divieto di avere alle proprie dipendenze domestici di razza ariana (art.12)
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R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - provvedimenti per la razza italiana (3)
Esclusione da tutte le amministrazioni civili e militari dello Stato, dal Pnf e organizzazione collaterali, dalle banche di interesse nazionale, dalle imprese private di assicurazioni (art.13) Divieto di fissare stabile dimora nei territori del Regno agli ebrei stranieri (art.17) Revoca della cittadinanza concessa ad ebrei stranieri dopo il 1° gennaio 1919 (art. 23) Obbligo di lasciare il territorio del Regno per gli ebrei stranieri (art. 24) - esclusione degli over 65 o di chi ha contratto matrimonio con cittadini italiani (art.25) Nessun divieto per il pubblico esercizio del culto ebraico né per le attività delle comunità israelitiche Le discriminazioni (art. 14): la legge stabilisce che, su documentata istanza degli interessati, i provvedimenti possono non essere applicati per i componenti di famiglie di caduti nelle guerre di Libia, I g. mondiale, Etiopia, Spagna o per la causa fascista o per mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra, decorati al valore militare, combattenti con la croce di guerra, per la causa fascista, iscritti al pnf nel periodo 1919/24, legionari fiumani
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Alcune considerazioni
Legislazione antiebraica: attiene alla politica interna, ha una finalità propria, non è subordinata a legislazioni straniere, per quanto nel 1938 altri paesi adottino provvedimenti antiebraici (Ungheria, Romania, Polonia oltre alla Germania che aveva avviato la persecuzione dal 1933) E’ una legislazione non provvisoria ma progressiva (emanazione di provvedimenti fino al ‘43), con l’obiettivo di eliminare gli ebrei stranieri dal territorio italiano, di isolare e progressivamente allontanare anche gli ebrei italiani Frattura storica rispetto alla nazione nata con il Risorgimento e basata sul principio di eguaglianza giuridica dei cittadini Frattura interna alle coscienze stesse della comunità ebraica: su 47mila ebrei censiti in Italia nel 1938 (1,1 per mille della popolazione italiana), 8900 sono gli iscritti al pnf Le “discriminazioni” attenuano momentaneamente l’impatto, ma si sono comunque eliminate le premesse per “discriminare” anche in futuro; l’obiettivo finale è l’arianizzazione della società
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I divieti imposti agli ebrei (1)
di servirsi di collaboratori domestici di razza ariana di frequentare luoghi di villeggiatura di importanza strategica di essere portieri in case abitate da ariani di esercitare il commercio ambulante-di gestire agenzie di affari - agenzie di brevetti - commercio di preziosi - esercizio di arte fotografica di essere mediatori, piazzisti, commissionari esercizio tipografie - vendite di oggetti antichi e d' arte commercio di libri - vendite di oggetti usati - articoli per bambini vendita di apparecchi radio - carte da gioco attività commerciale ottica - vendita di carburo di calcio impiego di gas tossici - esercizi di mescita alcolici raccolta di rottami metallici - raccolta di lane da materassi esportazione della canapa - esportazione prodotti ortofrutticoli vendita di oggetti sacri - oggetti di cartoleria raccolta di rifiuti - vendita di indumenti militari fuori uso gestire scuole di ballo - scuole di taglio e cucito -noleggio film - agenzie di viaggi e turismo
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I divieti imposti agli ebrei (2)
licenza di pescatore dilettante - di esercitare attività doganali licenze di autoveicoli da piazza - essere affittacamere pubblicare sulla stampa necrologi e pubblicità inserire il nome in annuari ed elenchi telefonici possedere concessioni di riserve di caccia - pilotare aerei essere insegnanti privati - detenere apparecchi radio accedere a biblioteche pubbliche , archivi di Stato ed ai locali di Borse Valori far parte di associazioni culturali e sportive far parte dell’ associazione protezione animali essere titolari di imprese di ricerche minerarie amministrare condomini - ottenere il porto d'armi fare la guida o l'interprete qualsiasi attività nel mondo dello spettacolo (dal 1942) sostituzione dei nomi ebraici di vie, luoghi e moli marittimi rimozione delle lapidi che ricordavano cittadini ebrei I divieti imposti agli ebrei (2)
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Effetti della legislazione antiebraica
Violenza a identità, coscienze, rapporti sociali e affettivi Allontanamento degli ebrei dal territorio nazionale: effetto ostacolato dalla situazione bellica Separazione dal corpo sociale Ghettizzazione e impoverimento, anche culturale Crollo della nuzialità e della procreazione Diffusione di sentimenti antisemiti nella società italiana (antisemitismo attivo e passivo) Sulla comunità ebraica in Italia: ridimensionamento (1938, presenti ebrei; 1945, presenti ebrei) in seguito a emigrazioni, crollo della natalità, abbandono dell’ebraismo; retrocessione dei livelli scolastici Le leggi antiebraiche con le loro norme preparano la successiva persecuzione delle vite Elenchi, censimenti, documenti anagrafici diventano fonti utili per la polizia tedesca e della rsi Impoverimento rende difficile la fuga e la clandestinità L’isolamento rende più indifesi gli ebrei
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La persecuzione delle vite: ebrei stranieri
Marzo 1939 Allontanamento degli ebrei cui era stata concessa la cittadinanza italiana dopo il 1 gennaio 1919 Autunno1939 : divieto di nuovi ingressi di ebrei stranieri a scopo residenziale, di soggiorno e dal maggio 1940 a scopo di transito Dal Giugno 1940: internamento di tutti gli ebrei stranieri in comuni (donne e bambini) e campi (uomini)
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La persecuzione delle vite: ebrei italiani
Dal giugno 1940 internamento degli ebrei italiani giudicati pericolosi Dal maggio 1942 lavoro obbligatorio o precettazione Dopo l’8 settembre ’43: nessuna legge o norma dispone la consegna ai nazisti, la deportazione e l’uccisione degli ebrei
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La persecuzione delle vite
Conferenza di Wannsee, 20 gennaio 1942: 15 alti ufficiali nazisti si radunano per decidere come attuare la “soluzione finale della questione ebraica”. Scartata l’idea della deportazione nel Madagascar di tutti gli ebrei, si delibera lo sterminio totale della razza ebraica dall'Europa. 23 settembre 1943 Himmler inviò a tutte le autorità naziste l'ordine di arrestare tutti gli ebrei ed il loro invio in Germania entro il 1° ottobre. 16 ottobre 1943, i tedeschi circondano il ghetto di Roma, penetrano nelle modeste case dei rioni S.Angelo e Campitelli e dei vicini quartieri di Regola e Trastevere e arrestano 1259 ebrei.
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Da “Il libro della memoria” di Liliana Picciotto Fargion
Vittime della Shoah in Italia (ebrei italiani e stranieri): 7579, di cui 6806 arrestati e deportati, 322 arrestati e morti in Italia, 451 arrestati e scampati in Italia Dei 6806 arrestati e deportati: 5969 morti ( 3836 italiani), 837 sopravvissuti (312 italiani) 3202 femmine, 3598 maschi 5853 adulti, 733 bambini (nati dopo il 1929) 1951 arrestati da italiani, 2444 da tedeschi, 332 in operazioni coordinate – per 2079 il dato è ignoto 6007 finiscono ad Auschwitz, 610 in altri lager, 189 destinazione sconosciuta Degli 837 sopravvissuti solo 116 provengono da Auschwitz
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