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PubblicatoMichelangela Spina Modificato 11 anni fa
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Riflessioni su alcuni profili di carattere giuslavoristico
Servizio Revisione Regionale Cooperative di lavoro Riflessioni su alcuni profili di carattere giuslavoristico Collegio dei revisori Verona, 20 aprile 2012
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La cooperativa di lavoro
Servizio Revisione Regionale La cooperativa di lavoro La cooperativa di lavoro è impresa mutualistica tesa a ricercare e garantire continuità di lavoro ai propri soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con le criticità del mercato nel quale opera L’instaurazione da parte del socio cooperatore del rapporto di lavoro è strumentale alla realizzazione dell’oggetto sociale Il socio lavoratore che per capacità effettiva, attitudine o specializzazione professionale maturate nei settori di riferimento della cooperativa, partecipa alla attività sociale e coopera al suo esercizio ed al suo sviluppo, contribuisce concretamente alla realizzazione dello scambio mutualistico previsto nello statuto sociale
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La disciplina del socio lavoratore: perché ?
Servizio Revisione Regionale La disciplina del socio lavoratore: perché ? Sintesi delle motivazioni di fondo (Circolare Min. Lav. n. 34 del 17 giugno 2002): Mancanza di una chiara legislazione di riferimento in materia Lavoro di “supplenza” operato da dottrina e giurisprudenza, con risultati non sempre univoci Stato di incertezza sulla individuazione degli istituti del lavoro applicabili ai soci, causa di frequenti contenziosi “Allineamento” del costo del lavoro a quello delle imprese non cooperative; la L. n. 142/2001 ha posto le basi per la riforma (abolizione) del regime previdenziale speciale di cui al DPR n. 602/1970
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La disciplina del socio lavoratore: perché ?
Servizio Revisione Regionale La disciplina del socio lavoratore: perché ? La L. n. 142/2001, novellata nel 2003 (art. 9, L. 30/2003), non è stata pienamente risolutiva Anzi, in taluni casi ha accentuato le ambiguità sorte nel corso degli anni precedenti, contribuendo ad alimentare nuovi dubbi Dottrina giuridica e giurisprudenza continuano a sviluppare interpretazioni sistematiche dell’assetto normativo della L. n. 142/2001, allo scopo di consegnare soluzioni quanto più coerenti alle numerose questioni sorte Difficile anche per gli operatori del settore dare risposte sempre “certe” ed “uniformi”
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Oggetto della vigilanza cooperativa
Servizio Revisione Regionale Oggetto della vigilanza cooperativa Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso (art. 4, comma 3, D.Lgs. 220/2002) Quale, nella sostanza, il ruolo del revisore di cooperative in materia di controlli inerenti la sfera giuslavoristica della società vigilata? Quali i controlli “minimi” che, in ambito giuslavoristico, il revisore di cooperative dovrebbe necessariamente svolgere (e documentare)? Quanto disposto dal terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 220/2002 ha suscitato un serrato dibattito, non a caso anche tra le amministrazioni del Lavoro e dello Sviluppo economico Nessun contributo, tuttavia, si è rivelato sinora determinante per circoscrivere in maniera univoca la portata delle verifiche giuslavoristiche poste in capo agli incaricati di vigilanza cooperativa, rispetto a quelle che graverebbero sugli ispettori del lavoro; pur nella consapevolezza delle diverse e distinguibili competenze funzionali in materia di controlli sul lavoro in cooperativa
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Oggetto della vigilanza cooperativa
Servizio Revisione Regionale Oggetto della vigilanza cooperativa Si ritiene che la definizione “la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento” (art. 4, comma 3 D.Lgs. 220/2002) sia da riferire all’utilizzo di tipologie contrattuali e alla predisposizione di contratti individuali in forma scritta che trovino corrispondenza in una esplicita previsione di regolamento Il rapporto di lavoro instaurato con il socio, pur “alternativo”, non potrebbe rivelarsi in ogni caso incompatibile con lo status di socio (come, ad es., il lavoro di tipo occasionale - artt d.lgs. 276/03) E’ evidente che l’Organo competente a verificare, dal punto di vista sostanziale, la corretta instaurazione dei rapporti lavorativi intrattenuti con i soci è l’Ufficio del Lavoro che accerta, ad esempio, l’effettiva modalità di esecuzione del lavoro rispetto alla forma contrattuale prescelta (durata del rapporto di lavoro, autonomia concessa al lavoratore, coerenza tra prestazione effettivamente svolta e mansionario, tra inquadramento effettivo ed organigramma, … rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa/Messaggio Inps n del , …) Il Ministero del Lavoro, in passato, ha impartito indicazioni alle Direzioni Regionali del Lavoro per rilanciare il ruolo degli Osservatori permanenti sulla cooperazione, allo scopo di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e lavoro nero
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Considerazioni pratiche
Servizio Revisione Regionale Considerazioni pratiche E’ noto come, in sede di vigilanza, non sia affatto infrequente riscontrare situazioni che possono rendere alquanto difficoltoso delimitarne la reale “portata” e ancora più complicato definire in anticipo l’insieme delle verifiche che, idealmente, consentirebbero al revisore cooperativo di realizzare, in assoluto, l’oggetto e le finalità proprie dell’Istituto, almeno secondo criteri operativi standardizzati e condivisi Si ribadisce, in ogni caso, l’opportunità di indirizzare i controlli giuslavoristici svolti in sede di vigilanza, evitando per quanto possibile duplicazioni e sovrapposizioni con quelli realizzati da altre Autorità competenti sulle materie sulle quali il revisore di cooperative è direttamente o indirettamente chiamato a pronunciarsi Si ritiene, a garanzia dei “minimi”, che il revisore cooperativo sia tenuto, in base alle proprie valutazioni e agli orientamenti consolidati dalla prassi operativa, a svolgere - nella generalità dei casi - tutti quei controlli ai quali possano essere “ragionevolmente” attribuite motivazioni apprezzabili e condivisibili Tale orientamento sarebbe coerente anche con i contenuti del recente D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 sulle “semplificazioni” (art. 14, comma 2 in materia di coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle Amministrazioni a vario titolo competenti, per evitare di recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali)
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Esempi pratici Ricorrono i presupposti applicativi della legge 3 aprile 2001, n. 142? Il regolamento interno del socio lavoratore è regolarmente istituito? (delibera assembleare di approvazione; maggioranze previste ex art c.c.; deposito entro i 30 giorni successivi presso la DPL competente) Il regolamento interno è sufficientemente chiaro, completo ed articolato? Copia del regolamento interno (e dei successivi aggiornamenti) è stata regolarmente consegnata ai soci? Il contratto formalmente instaurato con i soci lavoratori e sottoscritto dal socio per accettazione corrisponde a quello previsto nel regolamento interno? I contratti di lavoro stipulati con i soci sono formalmente corretti? (contratti individuali in forma scritta con richiamo alle previsioni di legge nonché a quelle contenute nello statuto e nel regolamento interno)
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Esempi pratici Il CCNL applicato rientra tra quelli sottoscritti da Confcooperative? (Il Servizio revisione ha trasmesso un elenco completo dei CCNL sottoscritti dalla nostra Organizzazione. L’incaricato della vigilanza ne accerta i presupposti di applicabilità e, ricorrendo le condizioni, ne verifica l’adozione, necessaria per dare piena attuazione a tutti gli istituti contrattualmente previsti) Né la legge, né il regolamento interno hanno facoltà di disporre la scelta del tipo di contratto da applicare al rapporto di lavoro con il socio. In generale le parti possono liberamente scegliere il tipo negoziale da adottare, secondo regole valide per la generalità dei lavoratori, dovendosi attenere soltanto alla necessaria conformità tra tipo di rapporto prescelto e concrete modalità di svolgimento del lavoro “… in ordine al contratto collettivo applicabile … ovviamente esso esprime valore cogente per le cooperative aderenti alle centrali cooperativistiche che lo abbiano sottoscritto in base al mandato di rappresentanza da queste conferito con la delibera associativa espressa dagli organi competenti” (Min. Lav. Circ. n. 34/2002)
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Esempi pratici Si segnala che la giurisprudenza maggioritaria è, invece, nettamente orientata ad escludere l’obbligo di applicare al socio l’integrale CCNL di settore o della categoria affine, riconoscendo piuttosto la necessità di garantire, almeno, i minimi retributivi previsti dalla corrispondente contrattazione collettiva; indipendentemente dalla affiliazione sindacale della cooperativa Si può ragionevolmente assumere la libera manifestazione di volontà della cooperativa e dei soci nella stipula dei contratti di lavoro? ……
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Qualificazione del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Qualificazione del rapporto cooperativa/socio Nella versione iniziale dell’art. 1, comma 3: “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce … un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma …” Nella versione vigente dell’art. 1, comma 3, modificata dall’art. 9 L. 30/2003, “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce … un ulteriore rapporto di lavoro in forma …” … la soppressione del termine “distinto” non rappresenta una mera “correzione di stile” (Circolare Min. lav. 10/2004) ma riconduce ad una configurazione unitaria del rapporto socio-cooperativa In dottrina si conferma che l’eliminazione dell’aggettivo “distinto” sancisce la centralità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro, comunque legati da un rapporto giuridico (“negoziale”) di causa-effetto
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Qualificazione del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Qualificazione del rapporto cooperativa/socio ante L. 142/2001 Prestazione di lavoro “assorbita” nel rapporto societario Socio e lavoratore L. 142/2001 Socio Prestazione di lavoro separata dal rapporto sociale (pur funzionalmente collegate) Preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro (il lavoro in cooperativa non è “riducibile” ad una dimensione meramente societaria) Legge 14 febbraio 2003, n. 30 Lavoratore “Confermata la preminenza del rapporto associativo su quello del lavoro” e “fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa” Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: circolare 18 marzo 2004, n. 10
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Qualificazione del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Qualificazione del rapporto cooperativa/socio Associativo Preminente Il socio partecipa alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, contribuisce alla formazione del capitale sociale, partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, mette a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa (art. 1, comma 2 L. 142/2001) Lavorativo Strumentale Il socio stabilisce un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, comma 3 L. 142/2001). A tal proposito, il legislatore ha statuito (art. 6 L. 142/2001) in capo alle cooperative l’obbligo di definire un regolamento, approvato dall’assemblea sociale e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, contenente le diverse tipologie di rapporti di lavoro che si intendono attuare Le delibere del socio incidono sulla dimensione lavorativa del rapporto sociale
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Quali le conseguenze ? Il novellato corpo normativo della L. 142/2001 stabilisce che il socio lavoratore, con la propria adesione associativa, instaura un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresa, dunque, quella di collaborazione coordinata e continuativa, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali Dal tipo di rapporto in essere conseguono i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli altri effetti giuridici previsti dalla stessa legge n. 142/2001 e dalle altre fonti legislative, purché compatibili con la posizione di socio Effetti ancora più evidenti nella fase estintiva del rapporto associativo/lavorativo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Statuto/Regolamento interno Recesso Esclusione Associativo Lavorativo Dimissioni Licenziamento Giusta causa Volontà del socio Giusta causa Giustificato motivo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Statuto/regolamento interno Recesso Esclusione Associativo Lavorativo Dimissioni Licenziamento Giusta causa Volontà del socio Giusta causa Giustificato motivo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio La vigente L. 142/2001 (art. 5, comma 2) prevede di “default ” l’estinzione “automatica” del rapporto di lavoro a seguito di perdita della qualità di socio per recesso o esclusione (cfr. art e 2533 c.c.) Soluzione del tutto in sintonia con la configurazione generale del rapporto cooperativa/socio lavoratore: l’esecuzione del lavoro è funzionale alla realizzazione dello scopo sociale; se viene meno il rapporto sociale, il rapporto di lavoro perde “significato” Ad ulteriore conferma che il rapporto sociale è presupposto del rapporto di lavoro: “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la Legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” (art. 2 della vigente L. n. 142/2001) … contrariamente ad un recente orientamento della Cassazione (n del 5 luglio 2011): “una volta rimosso il provvedimento di esclusione il socio avrà diritto alla ricostruzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, indipendentemente dalla applicabilità dell’art. 18 Stat. lav.”
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio E’ pur vero che, nell’ambito dell’autonomia statutaria prevista dalla legge di riforma ed in virtù del principio generale di “prevalenza delle norme di miglior favore”, lo statuto potrebbe disciplinare diversamente (compatibilmente con la “ratio” normativa già contemplata nell’art c.c.) le conseguenze della eventuale estinzione del rapporto di lavoro (cfr. art comma 2. n.7 c.c.) prevedendo, ad esempio, il mantenimento del rapporto associativo, pur dopo un eventuale scioglimento di quello lavorativo Ciò non contrasta con quanto affermato, in merito, dalla dottrina giuridica, secondo la quale non sia possibile considerare la tesi del collegamento “negoziale” sussistente tra il contratto sociale ed il contratto di lavoro, in nome di un “rapporto di reciproca dipendenza funzionale” … sebbene possa apparire del tutto inutile, in una cooperativa di lavoro, la persistenza del rapporto sociale in assenza di quello di lavoro, quantomeno per periodi che superano i tempi ragionevolmente necessari ad accertare presupposti di natura produttiva o commerciale che giustificherebbero la permanenza del socio all’interno della compagine in attesa del suo reinserimento operativo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio E’ ragionevole, in ogni caso, attendersi norme statutarie e regolamentari non formulate al solo scopo di consentire agli Organi sociali di ovviare a situazioni che, invece, richiederebbero normalmente il ricorso alla normativa sui licenziamenti per consentire alla società di porre validamente fine al rapporto di lavoro In questi termini potrebbero, ad esempio, essere giudicate nulle per contrarietà alla legge clausole statutarie che prevedessero: Motivi di esclusione fondati sulla semplice circostanza che un socio ingeneri dissidi nella società o genericamente ostacoli il corretto svolgimento dell’attività sociale Diversamente, in caso di comprovata inerzia o disinteresse del socio a partecipare allo scambio mutualistico, è plausibile che la cooperativa si possa ragionevolmente tutelare, deliberando l’esclusione del socio inadempiente ed eventualmente chiedendo il risarcimento del danno cagionato alla attività della società
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio L’esclusione del socio a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni organizzative o produttive, crisi del settore, etc.), atteso l’interesse del socio medesimo a rimanere associato in una cooperativa il cui oggetto sociale è quello di perseguire occasioni di lavoro per i soci … laddove non vi sia in assoluto alcuna attività lavorativa da svolgere, dovrebbe essere il socio e non già la cooperativa a decidere se rescindere o meno il contratto sociale, presentando le proprie dimissioni
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Statuto/Regolamento interno Recesso Esclusione Associativo Lavorativo Dimissioni Licenziamento Giusta causa Volontà del socio Giusta causa Giustificato motivo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio L’art c.c. prevede ipotesi specifiche di esclusione, incluse le gravi inadempienze riconducibili sia al contratto sociale che lavorativo per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle delibere adottate dagli organi sociali, dai regolamenti approvati dall’Assemblea Rappresenterebbero, ad esempio, giuste cause di licenziamento immediato La condanna del socio lavoratore ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, anche per fatti commessi al di fuori dell'ambiente di lavoro, se per natura e gravità palesino l'inaffidabilità professionale del lavoratore a svolgere le specifiche mansioni alle quali è stato assegnato Il comportamento lesivo del socio lavoratore a danno della società (ad es. furto di materiale aziendale, esercizio di attività in concorrenza, ritardi ingiustificati e reiterati, …) o dei colleghi di lavoro Il comportamento gravemente pregiudizievole del socio lavoratore (prestazione lavorativa non adempiuta con diligenza) ……
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio L’inadempimento che giustificherebbe l’esclusione del socio lavoratore dovrebbe essere in ogni caso qualificato in termini di specifica gravità e presupporre anche una valutazione del tempo trascorso tra la mancanza addebitata e la reazione da parte della società recedente, dovendosi ritenere non conforme ai criteri legali, l’esclusione disposta a notevole distanza di tempo dai fatti addebitati (Cass., Sez. lav., 5 luglio 2011, n )
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Statuto/Regolamento interno Recesso Esclusione Associativo Lavorativo Dimissioni Licenziamento Giusta causa Volontà del socio Giusta causa Giustificato motivo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato, invece, da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro o il suo regolare funzionamento (art. 3 della Legge n. 604 del 1966) Rappresenterebbero, ad esempio, giustificati motivi di licenziamento La perdita dei requisiti personali che consentono il mantenimento della qualifica di socio lavoratore (ad es. sopravvenuta inidoneità fisica) La perdita, da parte del datore di lavoro, di una importante commessa senza possibilità di ricollocamento dei lavoratori, oppure gli effetti della crisi economica, … fatta salva la decisione del CdA, previa domanda del socio, di provvedere alla sua iscrizione in altra sezione del libro soci; scopo della società è pur sempre quello di ricercare opportunità di lavoro per i soci La riconversione produttiva; la modifica dell’oggetto sociale; la necessità di ridurre i costi di esercizio eliminando l'onere eccessivamente gravoso costituito da un numero esuberante di dipendenti …
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio E’ evidente come il rapporto unitario cooperativa/socio renda alquanto “incerto” il confine tra esclusione e licenziamento, dato che Il rapporto di consequenzialità tra esclusione del socio ed estinzione del rapporto di lavoro escluderebbe la necessità - in presenza di comportamenti (“gravi” o “notevoli”) che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro - di un distinto atto di licenziamento, così come l’applicabilità delle garanzie procedurali connesse all’irrogazione di quest’ultimo (… attenzione, però, a quanto disposto dall’art. 2 della vigente L. 142/2001) “Automatismo” che si realizzerebbe “al contrario” qualora l’ordinamento interno della società disponesse esplicitamente, tra le possibili cause di estinzione del rapporto associativo, quelle riconducibili alla dimensione lavorativa (l’esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dall’atto costitutivo; cfr. art c.c., comma 1, c.c.) Ogni ipotesi di licenziamento potrebbe costituire ipotesi di esclusione dalla cooperativa, configurandosi quale inadempienza rispetto al contratto sociale Potrebbero verificarsi “sovrapposizioni” tra obblighi derivanti dal contratto sociale ed obblighi derivanti dal contratto di lavoro
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Quanto disposto dall’art. 2 della vigente L. n. 142/2001, però, lascia intendere che laddove coesista un rapporto di lavoro subordinato accanto al rapporto associativo, la cooperativa dovrebbe pur sempre osservare quanto disposto dall’art. 7 Stat. lav. (L. 604/1960; preavviso …), in tutti i casi in cui ritenga di procedere ad un richiamo di tipo disciplinare, per poter validamente contestare le inadempienze manifestatesi nello svolgimento del rapporto di lavoro e, di conseguenza, procedere al licenziamento Ciò per evitare, o attenuare, possibili future contestazioni davanti al giudice del lavoro In tal senso, in virtù del rapporto negoziale intercorrente tra le dimensioni societaria e lavorativa del legame instaurato con il socio, sarebbe l’atto di esclusione a risentire, di conseguenza, della disciplina del rapporto di lavoro, configurandosi, ad esempio, “giusta causa” di esclusione il licenziamento per inadempimento nell’esecuzione del rapporto di lavoro
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Statuto/Regolamento interno Recesso Esclusione Associativo Lavorativo Dimissioni Licenziamento Giusta causa Volontà del socio Giusta causa Giustificato motivo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio La libera scelta del socio lavoratore rappresenta indiretta manifestazione della volontà di estinguere il rapporto di lavoro. Il contesto è assimilabile alle dimissioni volontarie Lo scioglimento del rapporto sociale, nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo (art. 2532, comma 1, c.c.), determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, aventi ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci; ciò ad ulteriore conferma della “subordinazione” del rapporto di lavoro a quello associativo (art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001) In relazione al rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; i rapporti mutualistici, ove l’atto costitutivo (ad es. introduzione di termini diversi di efficacia; Cfr. art comma 3 c.c.) o la legge (ad es. il periodo di preavviso) non prevedano diversamente, si concludono con la chiusura dell’esercizio in corso, qualora il recesso sia comunicato almeno tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Si registrano, anche in questo caso, orientamenti differenti con riguardo alla possibilità per il socio di abbandonare la compagine sociale in qualsiasi momento, senza cause o motivazioni apparenti Da un lato ne è stata affermata la possibilità, in ossequio al generale “principio della porta aperta” che, addirittura, renderebbe superfluo l’apprezzamento degli organi societari Dall’altro se ne è affermata la illegittimità, contrastando con la generale previsione che l’atto costitutivo indichi esplicitamente le condizioni per l’eventuale recesso dei soci (art terzo comma, n. 7 c.c.) Di fatto l’art c.c., riconoscendo agli amministratori il potere/dovere di esaminare la dichiarazione di recesso del socio, lascerebbe intendere che il recesso non possa essere in alcun modo esercitato dal socio che non sia in grado di fornire idonee spiegazioni sulle cause che lo hanno spinto ad esercitarlo In caso di palese ostruzionismo degli amministratori, però, il socio potrebbe adire l’Autorità giudiziaria richiedendo l’attuazione coattiva del recesso (Cass , n. 5126; Cass , n. 8802)
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Statuto/regolamento interno Recesso Esclusione Associativo Lavorativo Dimissioni Licenziamento Giusta causa Volontà del socio Giusta causa Giustificato motivo
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Si configura quale giusta causa di recesso l’inadempimento del datore di lavoro (la cooperativa) nel caso, ad es., di mancata corresponsione della retribuzione, mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore, omesso versamento dei contributi previdenziali, mobbing, comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico, variazioni notevoli delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda, spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il fatto che le mansioni affidategli siano state svuotate di contenuto, il tentativo dell'impresa di coinvolgere il dipendente in attività illecite, la mancata predisposizione delle cautele necessarie a garantire la salute e la serenità professionale del lavoratore, la assegnazione al lavoratore di mansioni esclusivamente notturne, quale modalità normale e stabile di svolgimento del rapporto di lavoro, la mancata attuazione di procedure previste dalla legge
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Trattamento economico del socio lavoratore
Servizio Revisione Regionale Trattamento economico del socio lavoratore In presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell’articolo 6, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi per prestazioni analoghe stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (art. 7 comma 4 della legge n. 31/2008) Si precisa, tuttavia, che secondo la disciplina speciale prevista dalla L. n. 142/2001 il socio lavoratore di cooperativa, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno, tra le quali la possibilità per la società, in caso di crisi aziendale, di deliberare la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (art. 6, comma 1, lett. d) prevedere altresì forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l’impresa (art. 6, comma 1, lett. e)
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Trattamento economico del socio lavoratore
Servizio Revisione Regionale Trattamento economico del socio lavoratore Si richiama la disposizione contenuta al comma 2 dell’articolo 6 della Legge in esame la quale, nello stabilire il principio generale dell’inderogabilità in pejus del trattamento economico minimo di cui all’art. 3, comma 1 L.142/2001 (art. 36 Cost.), che - si precisa - non ricomprenderebbe gli elementi di origine puramente contrattuale (3 Cassazioni: n ; , n e , n ) e che prevede - esplicitamente - alcune eccezioni, tra cui quelle conseguenti alla deliberazione del “piano di crisi aziendale”. Non può infatti negarsi, anche per le cooperative, la “possibilità di operare anche in condizioni di mercato sfavorevole” (Cass /2004) In situazione di “crisi aziendale”, stando alla lettera della norma, non si potrebbe escludere la legittimità di un conferimento economico disposto con delibera assembleare sotto forma, ad esempio, di riduzione della retribuzione (oltre alla disapplicazione dei minimali contributivi di cui all’art. 1, comma 1, d.l. 338/1989), anche sotto i minimi di cui all’art. 3 comma 1 L. 142/2001, a condizione che si riveli proporzionale “alle disponibilità e capacità finanziarie” del singolo socio lavoratore, garantita la leale e corretta informazione preventiva a tutti i soci lavoratori in merito agli effetti retributivi della adozione della delibera del piano di “crisi aziendale” (Risposte Min. lav. interpelli n. 7/2009 e n. 48/2009)
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Trattamento economico del socio lavoratore
Servizio Revisione Regionale Trattamento economico del socio lavoratore Pur in situazione di “crisi aziendale”, il socio lavoratore non potrebbe, però, rinunciare a determinati diritti, cd. “indisponibili”, nella fattispecie quelli riferiti alla tredicesima mensilità e al TFR; tanto che la relativa delibera sarebbe annullabile (Trib. Cagliari, ) Così come, pur in caso di difficoltà economica della cooperativa, non sarebbe ammissibile la cd. “sospensione a zero ore” dell’attività lavorativa del socio, neppure se prevista nel regolamento interno, con la conseguenza che permarrebbe in capo alla cooperativa l’obbligo di pagamento della retribuzione anche nel periodo di sospensione (Trib. Milano, , ord.) Si registrano due pronunce di legittimità (Cass , n e Cass., , 13719) che precisano come l’obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori permanga anche nell’ipotesi di sospensione dall’attività lavorativa, con conseguente sospensione della retribuzione (…)
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Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ?
Servizio Revisione Regionale Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ? La versione originaria della legge 142/2001 era caratterizzata da un parallelismo; il rapporto di lavoro era “ulteriore e distinto” rispetto al rapporto sociale e a ciò l’art. 5, comma 2, faceva corrispondere, in caso di controversie tra socio e cooperativa: “le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma … rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro” “restano di competenza del giudice ordinario civile le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo”
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Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ?
Servizio Revisione Regionale Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ? La versione vigente della legge 142/2001 ha superato la “distinzione” del rapporto di lavoro rispetto al rapporto sociale e, coerentemente, ha modificato in maniera sostanziale l’art. 5, comma 2, cosicché: E’ venuta meno la netta ripartizione fra competenza del giudice del lavoro e competenza del tribunale civile ordinario; laddove la controversia mostri una palese inscindibilità tra aspetti associativi e profili del lavoro, i primi devono ritenersi “assorbenti” E’ previsto che “le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”; ciò conferma che si sono volute portare nella competenza del giudice ordinario civile anche controversie ulteriori rispetto a quelle attinenti strettamente al rapporto sociale Cosa si intende per prestazione mutualistica? Nella cooperativa di lavoro il rapporto lavorativo rientra fra gli elementi dello scambio mutualistico a stregua dell’art. 1 legge 142/2001 secondo il quale il “rapporto mutualistico [ha] … ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio …”
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Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ?
Servizio Revisione Regionale Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ? Quale il rito applicabile, allora, se il rapporto associativo/mutualistico dovesse forzatamente concludersi? In pratica il giudice ordinario è competente (in deroga alla vis attractiva del rito del lavoro/art. 5, comma 2, L. 142/2001) Direttamente, nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa in relazione alla delibera di accettazione del recesso o di esclusione Indirettamente, per gli aspetti del rapporto di lavoro che conseguono allo scioglimento del vincolo associativo Resta ferma - alla lettera dell’art. 409 c.p.c. - la competenza del giudice del lavoro per tutti gli aspetti strettamente attinenti al rapporto di lavoro stesso; ad es. cause aventi ad oggetto le controversie relative i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori (in particolare cfr. Cass. N. 859/2005, ord.; Trib. Pavia, ) Si segnala che, secondo l’orientamento giurisprudenziale per ora nettamente prevalente, nelle cause aventi ad oggetto l’impugnativa della delibera di esclusione del socio lavoratore e del licenziamento, la competenza funzionale spetterebbe, invece, al giudice del lavoro, con conseguente applicazione del relativo rito
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Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ?
Servizio Revisione Regionale Giudice del lavoro o giudice ordinario civile ? L’interpretazione adottata dalla giurisprudenza prevalente, fondata sul presupposto che l’esercizio materiale della prestazione lavorativa sarebbe addirittura estraneo al rapporto mutualistico, ha il grave limite di non tener delle modifiche apportate alla legge 142/2001 In pratica, in base a tale orientamento, ai fini dell’individuazione del giudice funzionalmente competente, il concetto di prestazione mutualistica andrebbe ricondotto esclusivamente alle controversie strettamente inerenti gli accadimenti sociali come, ad es., il pagamento della quota sociale e la partecipazione alle assemblee (Art c.c.; Trib. Torino, ) Tra l’altro l’abrogazione ad opera della legge di riforma del processo civile (L. n. 69/2009) della norma (già dichiarata incostituzionale per eccesso di delega - Corte Cost., sent. n. 71/2008) del processo societario (art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 5/2003) che stabiliva, in caso di connessione tra cause soggette al rito del lavoro e cause soggette al rito societario, la prevalenza di quest’ultimo, sottrae comunque all’orientamento giurisprudenziale prevalente una delle argomentazioni principali a sostegno della prevalenza del rito del lavoro su quello ordinario
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Il regolamento del socio lavoratore
Servizio Revisione Regionale Il regolamento del socio lavoratore Il regolamento del socio lavoratore definisce l’organizzazione del lavoro dei soci [art. 1 comma 1 L. 142/2001; Circolare Min. Lav. 34/2002] E’ presente nelle cooperative che abbiano, quale scopo mutualistico, quello di procurare stabili e durature occasioni di lavoro ai soci, nelle quali, di conseguenza, il rapporto mutualistico si sostanzi nella prestazione di attività lavorative da parte dei soci, sulla base di previsioni di regolamento che, appunto, definiscano l’organizzazione del lavoro dei soci” [art. 1 comma 1, L. 142/2001] In generale tale regolamento è strutturato in base ad esigenze dettate dallo specifico contesto operativo, da variabili legate alla tipologia di lavoro, dalle caratteristiche professionali dei soci, da problematiche di natura organizzativa … Senza la preventiva approvazione del regolamento, in particolare, non possono essere instaurati con i soci rapporti di lavoro diversi da subordinato (“… le cooperative di cui all’articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dalla Assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori …”/art. 6, comma 1 l. 142/2001)
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Il regolamento del socio lavoratore
Servizio Revisione Regionale Il regolamento del socio lavoratore Secondo la giurisprudenza di merito prodotta conformemente sul punto l’applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 142/2001 non è subordinata all’approvazione del Regolamento interno di cui all’art 6. La sua mancata approvazione non varrebbe quindi ad escludere quanto previsto dalla legge in materia di rapporto di lavoro in cooperativa In tal senso, la mancata approvazione del Regolamento interno non sarebbe sufficiente, ad esempio, a consentire alla cooperativa di corrispondere ai propri soci un trattamento economico inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, oppure ad autorizzarla a non riconoscere - in ogni caso - ristorni …; sarebbe esclusa, in ogni caso, la possibilità di deliberare un “piano di crisi” (procedimento a rilevanza meramente interna, la cui previsione e disciplina non è, invece, rimessa alla legge )
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Caratteri del rapporto cooperativa/socio
Servizio Revisione Regionale Caratteri del rapporto cooperativa/socio Parte della giurisprudenza ha riconosciuto, invece, che l’estinzione del rapporto di lavoro si produca come effetto automatico dell’esclusione del socio, senza che la delibera di esclusione debba essere necessariamente legata a motivazioni rilevanti quali giusta causa o giustificato motivo di licenziamento (Trib. Ravenna 13 maggio 2008)
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