Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoBattista D alessandro Modificato 10 anni fa
1
DR. GIUSEPPE CARUSO www.carusofisioterapia.it
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE CARUSO
2
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
RESPONSABILITÀ : SOGGEZIONE DELL’AUTORE DEL FATTO ILLECITO A QUELLA REAZIONE CHE L’ORDINAMENTO GIURIDICO RICOLLEGA AL DANNO. Art c.c. (Risarcimento per fatto illecito) “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Art c.c. (Responsabilità del debitore) “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
3
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
ASSOLUTO (art c.c.): responsabilità extra-contrattuale o aquiliana (es. diritto alla vita e alla integrità della persona) Diritto altrui DERIVANTE DA UN RAPPORTO CONTRATTUALE (art c.c.): responsabilità contrattuale in interesse pubblico Responsabilità penale Danno prodotto in interesse privato Responsabilità civile.
4
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Artt e ss. del c.c. LA PRESTAZIONE D’OPERA DEL PROFESSIONISTA costituisce l’espressione dell’accordo contrattuale tra questi ed il destinatario dell’opera stessa: qualora il professionista, nell’esercizio della sua attività, non ottemperi agli obblighi dovuti è ritenuto responsabile dell’eventuale danno arrecato al cliente. L’ATTO MEDICO costituisce l’espressione di un rapporto contrattuale tra medico - paziente Il sanitario si impegna quindi a svolgere la propria opera con: PRUDENZA (saper scegliere e prevenire) PERIZIA (saper fare) DILIGENZA (interesse per quello che si compie).
5
ACCORDO MEDICO - PAZIENTE
Caratterizzato da: FIDUCIARIETÀ (alleanza terapeutica) DILIGENZA VARIABILITÀ DELLE PRESTAZIONI TECNICITÀ “ “ DISCREZIONALITÀ SEGRETEZZA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATI (eccezioni: medicina estetica ,protesi dentarie etc.). RESPONSABILITÀ DEL MEDICO Morale Penale Legale Civile Disciplinare.
6
RESPONSABILITÀ PENALE
La violazione dei doveri costituisce reato previsto dal c.p. A seconda della CONDOTTA dell’agente: Attiva (commissiva) Passiva (omissiva) A seconda dell’ INTENZIONE dell’agente: Dolosa (omissione referto, rivelazione segreto professionale o atti d’ufficio, interruzione illecita di gravidanza, comparaggio, omissione denunce obbligatorie etc.) Colposa (negligenza, imprudenza o imperizia) Si individua con: criterio della regola tecnica criterio della media preparazione dei medici criterio della relatività (condizione oggettiva del caso clinico e soggettiva del medico).
7
RESPONSABILITÀ CIVILE
Nasce dai rapporti di diritto privato tra medico - cliente Deriva da un comportamento difettoso su diligenza, prudenza e perizia (rispetto ad un uomo di media diligenza, prudenza e perizia ) Non può essere applicata al professionista e al sanitario che svolge delicata e rischiosa attività Criterio valido per l’uomo comune.
8
ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Esistenza obiettiva di: DANNO: alla persona, sua natura e gravità NESSO: causalità materiale fra condotta e danno (art. 40 c.p.) COLPA PROFESSIONALE: (art 43 c.p.) : “… l’evento (delitto colposo), anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” non ponderazione di ciò che si fa disattenzione insufficiente attitudine per attività tecniche ERRORE PROFESSIONALE INESCUSABILE ED EVITABILE.
9
Sportello Unico per le Imprese della Spezia
Si ringrazia il Dr. Giuseppe CARUSO per la documentazione gentilmente fornita allo Sportello Unico per le Imprese della Spezia
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.