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Azione di reintegrazione Azione di manutenzione
TUTELA DEL POSSESSO Azione di reintegrazione (art.1168 c.c.) Azione di manutenzione (art.1170 c.c.) Autori
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Azione di reintegrazione Requisiti dello spoglio
(art.1168 c.c.) vedi Legittimati Requisiti dello spoglio Possessore Detentore qualificato Violenza Clandestinità
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Azione di manutenzione
(art.1170 c.c.) vedi Legittimati Requisiti Possessore Detentore solo in caso di spoglio non violento o clandestino (art 1168 c2 c.c.) Molestie o turbative Spoglio non violento o clandestino
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Azione di manutenzione
la persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di un bene immobile o di un’universalità di mobili può ottenere che il giudice ordini a chi compie l’azione di disturbo di cessarla immediatamente. La manutenzione deve essere chiesta entro un anno dalla molestia e presuppone che il molestato abbia il possesso sulla cosa da almeno un anno.
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Azione di reintegrazione (o di spoglio)
La persona che sia stata privata, in modo violento, cioè senza la sua volontà o in modo clandestino, cioè occulto, del possesso di una cosa, può ottenere che il giudice ordini a chi se ne sia impossessato di restituirgliela immediatamente. Per ottenere ciò, il possessore spogliato deve dare la prova che egli era possessore prima dello spoglio, cioè che esercitava i poteri di fatto sulla cosa; che lo spoglio è stato compiuto dalla persona contro la quale l’azione è diretta e che è stato fatto violentemente od occultamente. Lo spoglio è violento se è fatto contro la volontà del possessore, anche se non si ricorre alla violenza ed è considerato occulto o clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio. La reintegrazione deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio. La possibilità di reintegrazione è concessa anche al detentore nell’interesse proprio, cioè a chi detiene avendo quale titolo della sua detenzione un diritto personale di godimento.
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