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Sussidiarietà orizzontale e agevolazioni fiscali
Seminaro interdisciplinare “Enti ecclesiastici e principio di sussidiarietà” 12 marzo 2004
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Sussidiarietà orizzontale tra Stato…
Sussidiarietà orizzontale ⇒ La soddisfazione di alcuni bisogni della collettività può essere realizzata meglio o esclusivamente dal settore privato piuttosto che da quello pubblico
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…e mercato La sussidiarietà orizzontale può realizzarsi
attraverso modelli e logiche dell’assistenza-beneficenza, gratuità, mera erogazione con il coinvolgimento del mercato, secondo modelli e logiche del lucro soggettivo o del lucro (solo) oggettivo
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Lo Stato e l’intervento dei privati
Nell’ottica finanziaria e tributaria lo Stato: assume una posizione rinunciataria e si ritrae rispetto all’intervento dei privati logica della “privatizzazione” ⇒ no intervento dello Stato ⇒ risparmio spesa pubblica può promuovere e favorire l’intervento dei privati interventi finanziari diretti interventi finanziari indiretti c.d. “Spesa fiscale”
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La “spesa fiscale” Lo Stato rinuncia a sottoporre ad imposizione tributaria certi soggetti o attività Minori entrate = spesa pubblica indiretta Lo strumento giuridico con cui si realizza la spesa fiscale è l’agevolazione tributaria
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Che cosa sono le agevolazioni fiscali?
Deroghe all’ordinaria disciplina dei tributi realizzate mediante modifiche alla struttura dei tributi (soggetto passivo, presupposto, base imponibile, aliquota) ai modelli di applicazione dei tributi Effetti: regime tributario più favorevole per il contribuente: esclusione o attenuazione dell’imposizione di certi soggetti o attività riduzione della gravosità del procedimento d’imposizione minori entrate fiscali per lo Stato Ragioni: si attribuisce rilevanza a finalità extrafiscali ritenute meritevoli di favore e di tutela il contribuente può essere incentivato a compiere certe scelte o a tenere certi comportamenti
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Sussidiarietà e spesa fiscale
Non tutte le “spese fiscali” e le agevolazioni si collocano nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale Dipende dagli interessi extra-fiscali perseguiti mediante la rinuncia all’imposizione
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Le agevolazioni tributarie che realizzano la “spesa fiscale” nell’ottica della sussidiarietà - 1
Agevolazioni di cui beneficia un soggetto diverso da quello che svolge attività con finalità meritorie: deduzioni/detrazioni fiscali dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di soggetti privati che svolgono attività di utilità sociale e collettiva ⇒ riduzione d’imposta ⇒ equivale ad un concorso indiretto dello Stato al finanziamento Funzione dell’agevolazione ⇒ convenienza fiscale per il contribuente ⇒ incentivo Efficacia degli incentivi varia in base a progressività dell’imposizione, al meccanismo (deduzione dall’imponibile – detrazione da imposta), ai limiti quantitativi, ecc.
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Le agevolazioni tributarie che realizzano la “spesa fiscale” nell’ottica della sussidiarietà - 2
Agevolazioni di cui beneficia direttamente il soggetto che svolge attività con finalità meritorie agevolazioni in cui alla minore entrata per l’Erario corrisponde la destinazione vincolata delle somme risparmiate allo svolgimento delle attività meritorie esenzioni totali o parziali dall’imposta sul reddito dei soggetti che svolgono come esclusiva/prevalente attività istituzionale di utilità pubblica o sociale esenzioni o esclusioni dalla base imponibile dei tributi di entrate se destinate a finanziare direttamente attività di utilità pubblica o sociale (ad es. ONLUS)
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Ci sono limiti alle agevolazioni fiscali?
Il legislatore può determinare le agevolazioni fiscali liberamente o incontra dei limiti? Limiti costituzionali art. 53 principio di capacità contributiva art. 3 principio di eguaglianza Limiti comunitari divieto di aiuti di Stato le agevolazioni fiscali e il meccanismo della “spesa fiscale” possono provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori di mercato
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Enti ed attività del “terzo settore” che godono di trattamenti fiscali agevolati nell’ottica della sussidiarietà Enti non commerciali di tipo associativo (ass. di promozione sociale, assistenziali, religiose ecc.) per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali Onlus Onlus “di diritto” Organizzazioni di volontariato Organizzazioni non governative Cooperative sociali
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Altri enti che perseguono finalità meritorie che giustificano trattamenti fiscali di favore
Nell’ottica della sussidiarietà: Fondazioni bancarie ⇒ fini di utilità sociale (nei settori della ricerca scientifica, istruzione, arte, sanità) Fuori dall’ottica della sussidiarietà Società cooperative ⇒ mutualità
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Contribuzioni liberali: le deduzioni dal reddito imponibile
Deduzioni fiscali dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non imprenditori: Oneri deducibili (art.10 TUIR) tra cui erogazioni liberali : per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica e a favore di Confessioni religiose munite di intesa a ONG Deduzioni fiscali dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche imprenditori: Oneri di utilità sociale (art.100 TUIR) tra cui erogazioni liberali: a ONG o a PG che perseguono fini di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica, ecc. a favore dell’arte e dei beni culturali o della tutela ambientale a Onlus, associazioni di promozione sociali, organizzazioni di volontariato La legge prevede limiti quantitativi alle deduzioni (come limiti massimi deducibili possono essere stabiliti importi fissi o quote percentuali del reddito dichiarato)
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Contribuzioni liberali: le detrazioni dall’imposta sul reddito
Detrazioni dall’imposta di contribuzioni liberali (non cumulabili con identiche deduzioni dall’imponibile)- art.15 TUIR - contribuzioni detraibili in quota percentuale (19%) se a favore: di ONLUS (solo con specifiche modalità di versamento) o di associazioni di promozione sociale dell’arte e della cultura
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Agevolazioni fiscali nell’imposizione indiretta
Entrate da donazione e successione: esenti da imposizione per enti che hanno finalità di pubblica utilità Acquisti a titolo oneroso: esenzione da imposta di registro e bollo per ONLUS Svolgimento attività: esenzione da imposta di registro e bollo per ONLUS sugli atti connessi allo svolgimento dell’attività; esenzione da ICI di immobili destinati ad attività di utilità sociale (sanitarie, assistenziali, culturali, ecc.) IVA: esenzione (soggettiva od oggettiva) organizzazioni di volontariato operazioni interne agli enti non commerciali associativi
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