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GLI ENTI NON COMMERCIALI

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Presentazione sul tema: "GLI ENTI NON COMMERCIALI"— Transcript della presentazione:

1 GLI ENTI NON COMMERCIALI
Fondazioni e Associazioni - aspetti giuridici e fiscali - Seconda giornata di studio Bergamo – 27 novembre 2009 STUDIO MONTANELLI

2 ASSOCIAZIONI Il Codice Civile non fornisce una definizione di associazione, i suoi caratteri identificativi possono desumersi dalle norme civilistiche che regolano le associazioni nelle sue diverse forme di: Ente Riconosciuto Ente non Riconosciuto STUDIO MONTANELLI

3 ASSOCIAZIONI L’ASSOCIAZIONE può essere DEFINITA:
Un’ organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura ideale o, comunque, non lucrativa. STUDIO MONTANELLI

4 ASSOCIAZIONI L’Associazione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di Associazione Fra i contratti l’associazione si caratterizza come un: Contratto plurilaterale di comunione di scopo: le parti sono due o più di due le prestazioni di ciascuna sono volte al perseguimento di uno scopo comune; Contratto di organizzazione: le prestazioni delle parti non vanno a diretto vantaggio delle altre ma sono volte allo svolgimento di una attività destinata a realizzare lo scopo comune dei contraenti. Contratto associativo aperto: consente la possibilità di nuove adesioni STUDIO MONTANELLI

5 ASSOCIAZIONI Le Associazioni costituiscono soggetti di diritto forniti di una capacità propria i cui elementi fondamentali sono: Elemento personale (Pluralità di persone) Elemento Teleologico ( Scopo Istituzionale) Elemento Patrimoniale (dotazione di un Patrimonio – fondo comune) STUDIO MONTANELLI

6 ASSOCIAZIONI -Tipologie
Le diverse normative che si sono susseguite negli anni hanno definito molteplici tipologie di associazione, le principali sono: STUDIO MONTANELLI

7 ASSOCIAZIONI -Tipologie
Sportiva dilettantistica L n. 128. ONLUS D.Lgs 460/97 Di Volontariato L. 266/91, L.R. 22/93 (ora L.R. 1/2008). Pro-Loco L.R. 15/2007 Di Promozione Sociale - L. n. 383/2000, L.R. 28/96 (ora L.R. 1/2008). Di Solidarietà Familiare - L.R. 23/99 (ora L.R. 1/2008). Associazione STUDIO MONTANELLI

8 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
DEFINIZIONE Non esiste nel panorama legislativo una definizione di attività sportiva dilettantistica, l’individuazione di tale fattispecie deve avvenire in forma residuale, ossia escludendo i settori professionistici contemplati nella legge n.81 del 1991 (calcio, pallacanestro, pugilato, ciclismo, motociclismo e golf) Il quadro normativo di tali associazioni è quello previsto dal codice civile dagli art. 14 al 35 che contempla le associazioni riconosciute e non. I contenuti dello Statuto e la forma giuridica hanno delle peculiarità specifiche rispetto alle associazioni in genere; tali specificità sono state introdotte dalla legge 128/2004 STUDIO MONTANELLI

9 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
FORMA GIURIDICA Secondo l’art. 90 comma 17 della finanziaria 2003, e secondo la legge 128/2004; Forme giuridiche degli enti sportivi Associazione sportiva priva di personalità giuridica Associazione sportiva con personalità giuridica Società sportiva di capitali senza fine di lucro e soc. cooperative STUDIO MONTANELLI

10 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
CONTENUTO DEGLI STATUTI Le clausole richieste negli statuti, oltre alla denominazione dell’associazione (o della società) sono le seguenti: l’oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica. l’attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione. Deve perciò essere indicata la figura dell’associato che ha la rappresentanza legale dell’associazione l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. STUDIO MONTANELLI

11 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
CONTENUTO DEGLI STATUTI le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione; l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. STUDIO MONTANELLI

12 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI Il Ministero per i beni e le attività culturali ha sancito con decreto del 17 dicembre 2004, l’obbligo di copertura assicurativa di tutti gli sportivi dilettanti. STUDIO MONTANELLI

13 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
COMPENSI AGLI SPORTIVI Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi” (art ° comma, lett. m) del TUIR). Sono inoltre ricomprese nell’esercizio diretto di tali attività sportive anche la formazione, la preparazione, l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (ex art. 35 co, 5 D.L n. 207) Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”. STUDIO MONTANELLI

14 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
COMPENSI AGLI SPORTIVI Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico. STUDIO MONTANELLI

15 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce (art. 69 comma 2 – TUIR). Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef. Tale ritenuta si effettua: a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra e ,28 euro; a titolo d’acconto, se superiore a ,28. Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. STUDIO MONTANELLI

16 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI Il comma 18 dell’art.90 Legge n. 289/2002 elimina il divieto di erogazione di forme di compenso agli amministratori, questa disposizione trova un limite nell’art. 10 del DLgs 460/97 secondo cui la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi delle ass. sportive, di emolumenti sproporzionati rispetto a quelli dell’attività svolta costituisce presunzione assoluta di distribuzione indiretta degli utili. La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo. In particolare: se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione a progetto, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. STUDIO MONTANELLI

17 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
DIVIETO DI RICOPRIRE LA CARICA DI AMM.RE IN PIU’ ASSOCIAZIONI/ SOCIETA’ Nella Legge n.289/2002 si dispone anche il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI oppure, nell’ambito della stessa disciplina, che fa capo ad un ente di promozione sportiva. STUDIO MONTANELLI

18 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
ISCRIZIONE AL REGISTRO PRESSO IL CONI Secondo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 27/07/2004 n. 186 le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche previste dall’art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, si applicano solo alle società ed alle associazioni in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. L’iscrizione al registro è obbligatoria qualora si vogliano ottenere: il riconoscimento dello status di associazione sportiva Le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti STUDIO MONTANELLI

19 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI Per il sostenimento della loro attività le società e gli enti che operano nel settore dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a risorse che possono provenire sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Vediamo allora le principali disposizioni riguardanti due diverse forme di finanziamento: le sponsorizzazioni e la raccolta dei fondi. STUDIO MONTANELLI

20 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
LE SPONSORIZZAZIONI La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine. Imposte dirette Per l’associazione sportiva che riceve proventi derivanti dalla sponsorizzazione, gli stessi concorrono alla formazione del reddito. Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle sponsorizzazioni. STUDIO MONTANELLI

21 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
LE SPONSORIZZAZIONI Per lo sponsor Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di euro, alle spese di pubblicità (art. 90 comma 8 L 289/2002). L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso così come previsto dall’art. 108 comma 2 del TUIR. STUDIO MONTANELLI

22 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
LE SPONSORIZZAZIONI Iva Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere. Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma. STUDIO MONTANELLI

23 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
LA RACCOLTA FONDI (normativa valida per tutti gli ENC) I fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte. Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: occasionale; pubblico; concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni. STUDIO MONTANELLI

24 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
LA RACCOLTA FONDI Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due; 2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di ,69 euro. Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa. STUDIO MONTANELLI

25 ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche
EROGAZIONI LIBERALI Le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti di società ed associazioni sportive dilettantistiche da parte di persone fisiche possono essere detratte nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore ad euro per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del D.P.R.  n. 917 del 22 dicembre 1986, a condizione che: il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità certificate di pagamento, quali carte di credito, assegni bancari  e circolari non trasferibili ed altri sistemi di pagamento che possono essere stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. STUDIO MONTANELLI

26 ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE
Con il Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono state emanate norme sulla definizione e regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L’art. 10 del decreto in questione ha definito i requisiti qualificanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si caratterizzano per il loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. STUDIO MONTANELLI

27 ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE Art. 10:
Possono acquisire la qualifica di Onlus, con l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze: le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro, la cui attività è diretta a fini altruistici (comma 1). STUDIO MONTANELLI

28 ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE Sono esclusi: gli enti pubblici,
le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (comma 10). STUDIO MONTANELLI

29 ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE Sono considerate in ogni caso Onlus:
le “Onlus di diritto” cioè gli organismi di volontariato di cui alla Legge 11/08/91, n.266 iscritti nei registri regionali e nei registri delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee, le cooperative sociali che risultino iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali (comma 8). STUDIO MONTANELLI

30 Attività a solidarietà presunta
ASSOCIAZIONI - ONLUS ONLUS PARZIALI Infine rientrano nella categoria dei soggetti c.d. “Onlus parziali” : gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (comma 9). Tali organizzazioni sono considerate Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 suddivise in: Attività a solidarietà presunta Attività a solidarietà condizionata STUDIO MONTANELLI

31 ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA
ASSOCIAZIONI - ONLUS ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA attività la cui finalità è considerata immanente alle attività stesse: assistenza sociale o socio- sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico (7); tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell’arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (9); ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente. STUDIO MONTANELLI

32 ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA
ASSOCIAZIONI - ONLUS ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA le quali si considerano solidaristiche soltanto se dirette ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, ovvero nei componenti di “collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”: assistenza sanitaria; istruzione; formazione; sport dilettantistico; promozione della cultura e dell’arte (9); tutela dei diritti civili. STUDIO MONTANELLI

33 ASSOCIAZIONI - ONLUS ATTIVITA’ CONNESSE
All’art. 10 viene previsto, inoltre, per le Onlus: il divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (si considerano connesse le attività a solidarietà condizionata annoverate nella seconda categoria se svolte a beneficio di persone che non versano in condizioni di svantaggio e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse come la vendita di depliants nei musei o magliette pubblicitarie etc.). Le attività connesse sono assoggettate ad un duplice limite quantitativo ovvero non devono risultare prevalenti rispetto alle istituzionali e non devono originare proventi superiori al 66% delle spese complessive dell’organizzazione; STUDIO MONTANELLI

34 ASSOCIAZIONI - ONLUS ASPETTI STATUTARI
il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione; l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Onlus o a fini di utilità sociale (sentito l’organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale); l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; l’obbligo di uniformare l’organizzazione a principi di democrazia interna; l’uso dell’acronimo Onlus; la possibilità solo per le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici di operare anche in settori diversi da quelli propri delle Onlus; STUDIO MONTANELLI

35 ASSOCIAZIONI - ONLUS ASPETTI STATUTARI
Volendo riassumere le Onlus sono quindi subordinate al rispetto di due condizioni: il recepimento nello Statuto dei requisiti previsti dall’art. 10; la comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus. STUDIO MONTANELLI

36 ASSOCIAZIONI - ONLUS Le principali agevolazioni fiscali per le ONLUS
Le principali agevolazioni fiscali e tributarie previste dal D.Lgs 460/97 (art ), possono essere così sintetizzate: L’art. 150 del TUIR prevede che non costituisce attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale; un rilevante trattamento agevolativo per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e/o giuridiche a favore delle ONLUS; attribuzione della facoltà da parte degli enti locali competenti di ridurre o esentare le ONLUS dai tributi locali; Esenzione IRAP per le Onlus domiciliate in Lombardia STUDIO MONTANELLI

37 ASSOCIAZIONI - ONLUS Le principali agevolazioni fiscali per le ONLUS
Sui contributi corrisposti dagli Enti Pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta d’acconto del 4% Esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le ONLUS. È prevista l’esenzione totale dell’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS. Per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.) effettuati nei confronti delle Onlus, il pagamento dell’imposta di registro è previsto in misura fissa (€ 168), a condizione che sia espressamente dichiarata nell’atto costitutivo l’intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall’acquisto. L’imposta fissa di registro (€ 168) si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto dell’ONLUS. STUDIO MONTANELLI

38 ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività [ c.d. “+ dai – versi “], a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono: dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). OPPURE dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS per un importo non superiore ad € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato STUDIO MONTANELLI

39 ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS: possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. OPPURE dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). STUDIO MONTANELLI

40 ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS
Ai fini della deducibilità/detraibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. STUDIO MONTANELLI

41 ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS
È necessario, inoltre, che nel caso in cui il beneficiario dell’erogazione garantisca il beneficio della “+ dai – versi” : Siano tenute scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione (contabilità ordinaria); Sia redatto, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione. Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita STUDIO MONTANELLI

42 ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS
L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale (secondo la “+ dai – versi”) per il donante. Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%). La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. STUDIO MONTANELLI

43 ASSOCIAZIONI di Volontariato
DEFINIZIONE In Italia l’attività di volontariato è disciplinata dalla L. 266/1991 (“legge quadro sul volontariato”). L’art. 2 di detta legge definisce il volontariato come attività che deve essere prestata in modo: in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto esclusivamente per fini di solidarietà Tramite un’organizzazione che non persegua scopi di lucro (nemmeno indiretto) ma sia indirizzata verso finalità puramente di tipo solidaristico STUDIO MONTANELLI

44 ASSOCIAZIONI di Volontariato
DEFINIZIONE Deve trattarsi di un’attività personale ovvero resa da una persona fisica, pertanto una società o ente non può svolgere attività di volontariato. Deve inoltre trattarsi di un’attività gratuita, prestata senza alcun guadagno o vantaggio economico. La norma è particolarmente rigida stabilendo la possibilità di rimborsi spese a favore dei volontari purché: le spese risultino effettivamente sostenute ovvero documentate con documenti fiscalmente rilevanti (i cosiddetti rimborsi a piè di lista); le spese non devono superare i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione ovvero esse devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell’associazione. STUDIO MONTANELLI

45 ASSOCIAZIONI di Volontariato
ASPETTI COSTITUTIVI Le associazioni di volontariato possono assumere qualsiasi veste, purchè compatibile con lo scopo solidaristico. Nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere obbligatoriamente prevista: L’assenza di fini di lucro La democraticità della struttura L’elettività delle cariche associative La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti I criteri di ammissione e al contempo di esclusione degli aderenti Gli obblighi e i diritti degli aderenti stessi L’obbligo di formazione del bilancio Le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti STUDIO MONTANELLI

46 ASSOCIAZIONI di Volontariato
SOGGETTI ADERENTI Nelle organizzazioni di volontariato, la figura principe è quella del volontario a quet’ultimo possono essere rimborsate le spese effettivamente documentate. La figura del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’organizzazione di cui fa parte. tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non, hanno l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le organizzazioni di volontariato dovranno conservare uno speciale registro, preventivamente numerato e vidimato, ove dovranno essere annotati di volta in volta le adesioni e le uscite dei volontari. STUDIO MONTANELLI

47 ASSOCIAZIONI di Volontariato
RISORSE ECONOMICHE Le risorse tipiche sono: contributi degli aderenti; contributi da privati; contributi dallo Stato, enti o istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali STUDIO MONTANELLI

48 REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONI di Volontariato REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO L’ art. 6 della L. 266/1991 prevede “i registri delle organizzazioni di volontariato”: Trattasi di registri la cui tenuta spetta alle regioni e alle province autonome. In particolare, all’iscrizione si ricollegano i seguenti benefici: accesso ai contributi pubblici; possibilità di stipulare convenzioni con lo stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, purché le organizzazioni dimostrino attitudine e capacità operativa; godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 266/91 e dal D.Lgs. 460/97; diritto a partecipare alla consultazione per la programmazione degli interventi in cui l’organizzazione di volontariato opera; diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi; possibilità di elaborare progetti sperimentali da sottoporre all’approvazione dell’Osservatorio nazionale per il volontariato. Si fa presente che l’iscrizione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo. STUDIO MONTANELLI

49 REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONI di Volontariato REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO La Regione Lombardia ha istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso in sezioni territoriali (11 provinciali e 1 regionale) e 4 sezioni tematiche o aree di intervento (D.G.R. n. VII/4142 del , in applicazione dell'art. 4 della l.r. 1/2000). Le 11 sezioni territoriali provinciali corrispondono a ciascuna Provincia: in esse possono iscriversi le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio provinciale con attività rientranti nelle prime tre sezioni tematiche: sociale, culturale, civile. STUDIO MONTANELLI

50 REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONI di Volontariato REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO La Regione gestisce la sezione territoriale regionale del medesimo registro a cui si possono iscrivere: le organizzazioni di volontariato operanti in almeno 2 province Le organizzazioni a carattere nazionale con sede legale ad altra regione, purché posseggano sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province della regione, le organizzazioni che operano nella sezione tematica, o area di intervento Servizio Volontario di vigilanza ecologica Rimangono ancora di competenza regionale, ma non all'interno di questo Registro, le organizzazioni di Protezione civile per le quali è stato istituito un apposito albo regionale del volontariato di protezione civile attribuito alla Direzione generale opere pubbliche. . STUDIO MONTANELLI

51 REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONI di Volontariato REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO La Sezione territoriale, di competenza della Provincia, cura la tenuta del registro: riceve la domanda d'iscrizione verifica i requisiti per l'iscrizione comunica eventuali necessità integrative si rapporta con le organizzazioni di volontariato per necessità di chiarimenti rilascia il provvedimento finale di iscrizione verifica annualmente il permanere dei requisiti alla base dell'iscrizione mediante la "Relazione sull'attività svolta" prodotta dalle stesse organizzazioni di volontariato. STUDIO MONTANELLI

52 ASSOCIAZIONI di Volontariato
Benefici e obblighi derivanti dall’iscrizione L’iscrizione al registro regionale del volontariato (sezione regionale o provinciale), fornendo un riconoscimento istituzionale all’organizzazione, consente: la partecipazione ai bandi regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici; la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di: attività e servizi assunti integralmente in proprio; attività innovative e sperimentali; attività integrative o di supporto a servizi pubblici. STUDIO MONTANELLI

53 ASSOCIAZIONI di Volontariato
Benefici e obblighi derivanti dall’iscrizione Il beneficio delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L. 266/91 (ad es. in materia di imposta di bollo e di registro) e dal D.lgs 460/97 che le riconosce quali ONLUS di diritto. Viceversa l’organizzazione iscritta ha l’obbligo di: presentare al Registro entro il 30 maggio di ciascun anno una relazione sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al registro e sull’attività svolta nell’anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario (utilizzando l’apposito modello) comunicare eventuali variazioni di: cariche sociali, atto costitutivo, statuto, sede, denominazione, composizione delle cariche sociali e deliberazione di scioglimento STUDIO MONTANELLI

54 ASSOCIAZIONI di Volontariato
Esclusione dal campo di applicazione dell’Iva. Il secondo comma dell’articolo 8 L. 266/91 stabilisce che: “Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. È quindi concessa una esclusione totale dall’assoggettamento ad Iva e da tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione Iva, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro corrispettivo) effettuate dalle organizzazioni di volontariato. Quindi, i proventi per servizi o altri tipi di prestazioni svolte dall’organizzazione (anche in convenzione) non devono essere fatturati ed assoggettati ad Iva (basterà emettere una nota di addebito o una ricevuta). STUDIO MONTANELLI

55 ASSOCIAZIONI di Volontariato
Agevolazioni in materia di imposte dirette. Sono esenti da imposte dirette le seguenti attività: le attività istituzionali, per le quali l’esenzione discende dalla assenza della connotazione di impresa della attività stessa; quindi l’eventuale differenza tra “ricavi” e “costi” della attività istituzionale non sconta IRES; i proventi da attività commerciali e produttive marginali, che non costituiscono reddito imponibile e per i quali la condizione di non imponibilità è data dalla soddisfazione dei criteri relativi al concetto di marginalità indicati dal Ministero delle Finanze con proprio decreto del STUDIO MONTANELLI

56 ASSOCIAZIONI di Volontariato
Agevolazioni in materia di imposte dirette. Il decreto ministeriale in oggetto ha così determinato le attività marginali: - attività di vendita occasionali e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato; - attività di vendita di prodotti acquisiti presso terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione o - cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; - attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione. Le predette attività devono essere svolte in funzione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta negli appositi registri e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali, ad esempio, l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne luminose e di locali attrezzati secondo gli usi tipici degli esercizi commerciali. STUDIO MONTANELLI

57 ASSOCIAZIONI di Volontariato
Agevolazioni in materia di imposte dirette. Esenzione Irap e tassa automobilistica L’art. 1, comma 7 della l.r. 27/2001 (finanziaria regionale per il 2002) prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2002 siano esentati dal pagamento dell’IRAP e della tassa automobilistica regionale, previo invio di apposita richiesta alla Regione Lombardia, i soggetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo 460/1997, concernente la disciplina tributaria applicabile agli enti non commerciali ed alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), e quindi per espressa previsione del comma 8 dell’art. 10, le cosiddette “ONLUS di diritto” ovvero le “Organizzazioni di Volontariato” alla legge n. 266/1991, iscritti nel Registro Generale Regionale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 22/93. STUDIO MONTANELLI

58 ASSOCIAZIONI di Volontariato
Esenzioni concernenti altre imposte indirette. Imposta di bollo e di registro Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge 266/91, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (ad esempio, assemblee che modificano lo Statuto o contratti con terzi, compresi i contratti di locazione di immobili) sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro. Ad esempio, non è dovuta l’imposta di registro sui contratti di locazione di immobili utilizzati per l’attività. Imposta sulle successioni e sulle donazioni E’ prevista l'esenzione da ogni imposta (successione e donazione) per le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato effettuate in favore delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri. STUDIO MONTANELLI

59 ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale
DEFINIZIONE Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla Legge 283/2002 che stabilisce: “sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere l’attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.” Non sono considerate associazioni di promozione sociale: i partiti politici, le organizzazioni sindacali le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. STUDIO MONTANELLI

60 ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale
DEFINIZIONE Non sono considerate associazioni di promozione sociale: i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. . STUDIO MONTANELLI

61 ASPETTI COSTITUTIVI E STATUTARI
ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale ASPETTI COSTITUTIVI E STATUTARI Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: la denominazione; l’oggetto sociale; l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; STUDIO MONTANELLI

62 ASPETTI COSTITUTIVI E STATUTARI
ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale ASPETTI COSTITUTIVI E STATUTARI i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione; l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. STUDIO MONTANELLI

63 ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale
RISORSE ECONOMICHE Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; STUDIO MONTANELLI

64 ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale
RISORSE ECONOMICHE proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale STUDIO MONTANELLI

65 ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale
REGISTRO REGIONALE E PROVINCIALE Le associazioni possono iscriversi al registro regionale e provinciale dell'associazionismo istituiti dalla legge regionale  n. 28 del 16 settembre 1996 per regolare la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo dell'associazionismo. Nel registro  regionale  si  possono iscrivere le associazioni operanti in almeno 2 province o in almeno 3 comunità montane. Nel registro provinciale si iscrivono le associazioni operanti nel territorio provinciale. Con legge regionale n. 5 del 24 febbraio 2006, il registro dell'associazionismo è stato recentemente modificato con l'introduzione di un'apposita sezione (sezione F) per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge n. 383/2000. STUDIO MONTANELLI

66 PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente della libera prestazione dei propri associati, con attività prestate volontariamente e senza la corresponsione di compenso alcuno; in alcuni casi possono assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di collaboratori o prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. La legge prevede che i lavoratori che appartengono alle associazioni iscritte nei registri hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro STUDIO MONTANELLI

67 ASSOCIAZIONI Pro-Loco
CENNI CIVILISTICI E STATUTARI Le Pro.loco sono associazioni di Volontari di natura privatistica senza fini di lucro avente per scopo la promozione turistica, culturale, ambientale e sociale del territorio in cui opera (comune o Frazione) Le Pro-Loco operano con gli Enti Locali per: Realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali; Realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico, delle tradizioni e dalle cultura locali; Realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; Garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti. STUDIO MONTANELLI

68 ASSOCIAZIONI Pro-Loco
ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE – L.R. 15/2007 Art. 14 (Finalità ) La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base. Art. 15 (Associazioni pro loco) 1. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano. 2. Le associazioni pro loco operano nel territorio comunale in cui sono costituite. 3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi. STUDIO MONTANELLI

69 ASSOCIAZIONI Pro-Loco
ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE Art. 17 Legge Regionale n° 15/2007 capo II (Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale) Può essere iscritta all’albo regionale l’associazione pro loco che svolga le attività previste dall’articolo 15 da almeno un anno e per la quale concorrano le seguenti condizioni: svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’albo regionale; qualora nel comune coesistano più  località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purchè non operino nella medesima località; sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall’articolo 18. STUDIO MONTANELLI

70 ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare
Tutte quelle associazioni e formazioni del privato sociale alle quali viene riconosciuto un ruolo particolare dalla L.R. 23/99 (ora L.R. 1/2008) Tali associazioni si caratterizzano per la realizzazione di attività rivolte alla: organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l’organizzazione di banche del tempo; promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi (art. 5, comma 1 - L.R. 23/99 - ora art. 36 L.R. 1/2008). STUDIO MONTANELLI

71 ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare
ISCRIZIONE A REGISTRO REGIONALE Le associazioni e le formazioni del privato sociale che svolgono attività all’interno delle finalità sopra indicate, diventano associazioni di solidarietà familiare se iscritte al relativo registro istituito ai sensi dell’art. 5 comma 2 della l.r. 23/99 (ora L.R. 1/2008). STUDIO MONTANELLI

72 ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare
BENEFICI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE L’iscrizione al registro delle associazioni di solidarietà familiare consente: la partecipazione ai bandi regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi e strutture nell’ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia. STUDIO MONTANELLI

73 ASSOCIAZIONI – Cori, Bande e Filodrammatiche
LE SOMME CORRISPOSTE AI DIRETTORI ARTISTICI E COLLABORATORI Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett)m del TUIR a partire dall’ costituiscono redditi diversi per il percipiente le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati a direttori artistici e a collaboratori tecnici,per prestazioni non professionali da parte di cori, bande musicali, filodrammatiche con finalità dilettantistiche. STUDIO MONTANELLI

74 DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI
STUDIO MONTANELLI

75 FONDAZIONI COSA E’ UNA FONDAZIONE
In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, una fondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - anzi, in Italia, necessariamente - da un PATRIMONIO. Questo ente, dotato di una propria ORGANIZZAZIONE e di propri ORGANI DI GOVERNO, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa). STUDIO MONTANELLI

76 FONDAZIONI ASPETTI COSTITUTIVI
Una fondazione è costituita da un fondatore - anche più persone congiuntamente ovvero una persona giuridica - tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria; la COSTITUZIONE dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un RICONOSCIMENTO GIURIDICO che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile). Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sono raccolte nello STATUTO, che costituisce parte integrante dell'atto di fondazione. STUDIO MONTANELLI

77 PERCHE’ CREARE UNA FONDAZIONE
FONDAZIONI PERCHE’ CREARE UNA FONDAZIONE Una fondazione è uno strumento giuridico che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o un ente pubblico possono utilizzare per perseguire uno scopo socialmente utile. I fondatori decidono di destinare un patrimonio ad uno scopo ritenuto socialmente utile. Si tratta di uno strumento molto flessibile, in quanto assai diverse possono essere le motivazioni che inducono a costituire una fondazione: perseguire scopi filantropici, perpetuare il proprio nome o quello di un familiare scomparso, intervenire nel sociale in maniera riservata e discreta, ottenere un miglioramento della propria immagine e del proprio credito presso il pubblico, ecc. STUDIO MONTANELLI

78 FONDAZIONI ASPETTI COSTITUTIVI
La costituzione della fondazione si compone di: Atto costitutivo, in cui il fondatore dichiara di dar vita all’ente, enuncia lo scopo e individua il patrimonio (questi due elementi sono obbligatori); Statuto, in cui si determina l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo. STUDIO MONTANELLI

79 FONDAZIONI ELEMENTI OBBLIGATORI
Sono elementi obbligatori dell’atto costitutivo: Lo scopo; Il patrimonio. Lo scopo deve avere il carattere della pubblica utilità; si ritiene che non possa esistere una fondazione che crei vantaggi economici in capo al fondatore E’ essenziale per la costituzione di una Fondazione l’esistenza di un patrimonio senza il quale non può esistere la fondazione. STUDIO MONTANELLI

80 DOVE OPERA LA FONDAZIONE
FONDAZIONI DOVE OPERA LA FONDAZIONE La zona geografica di intervento ha rilevanza ai fini del tipo di riconoscimento giuridico e della dimensione del Patrimonio. Se la fondazione si pone un preciso vincolo statutario in base al quale le attività dell'ente devono esaurirsi nell'ambito di una regione - ovvero in una zona geografica più ristretta - è possibile chiedere il riconoscimento giuridico regionale, mentre un'attività stabile e continuativa in due o più regioni obbliga sempre una fondazione a richiedere il riconoscimento nazionale. STUDIO MONTANELLI

81 COME PERSEGUIRE LO SCOPO
FONDAZIONI COME PERSEGUIRE LO SCOPO Lo Statuto di una fondazione non deve necessariamente contenere l'oggetto, cioè le modalità effettive per il raggiungimento dello scopo: infatti il Consiglio di amministrazione, nei limiti dello Statuto, è libero di intraprendere qualsiasi attività funzionale - anche indirettamente - al perseguimento dello scopo istituzionale. STUDIO MONTANELLI

82 COME PERSEGUIRE LO SCOPO
FONDAZIONI COME PERSEGUIRE LO SCOPO Tuttavia, la previsione di un oggetto statutario è indubbiamente utile per: fornire alcune linea-guida agli amministratori circa le strade che il fondatore intendeva seguire per raggiungere le mete prefissate; vietare agli amministratori alcuni tipi di attività ritenuti dal fondatore inadeguati allo scopo o alla fondazione in quanto ente senza scopo di lucro obbligare gli amministratori ad intraprendere specifiche attività (ad esempio l'erogazione di borse di studio), lasciandoli liberi di iniziare altre attività non espressamente vietate dallo statuto; stabilire se la fondazione perseguirà il suo scopo in proprio (è il caso di una fondazione operativa che, dotata di strutture logistiche ed organizzative, gestisce direttamente le attività istituzionali) ovvero indirettamente (è il caso di una fondazione di erogazione, che al contrario non possiede proprie strutture ma finanzia quelle di terzi). STUDIO MONTANELLI

83 FONDAZIONI PATRIMONIO
Per il riconoscimento nazionale il Ministero dell'Interno ha imposto una soglia minima di circa 100 mila euro, al di sotto della quale l'istanza di riconoscimento non viene accolta dalla prefettura competente a riceverla, é ammesso un capitale inferiore ai 100 mila euro solo se la fondazione dispone di un patrimonio immobiliare di una certa entità, valutata dal Ministero caso per caso. Il Consiglio di Stato, comunque, nel corso della procedura di riconoscimento, può richiedere una soglia più elevata per fondazioni che operino in particolari settori o che comunque adottino una struttura operativa anziché di semplice erogazione. STUDIO MONTANELLI

84 FONDAZIONI PATRIMONIO
Per il riconoscimento regionale, invece, in genere non esiste una soglia minima, solo alcune regioni hanno fissato un patrimonio minimo, mentre in genere viene effettuata una valutazione caso per caso tenuto conto degli scopi statutari. La Regione Lombardia ha fissato il patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento giuridico € ,00 STUDIO MONTANELLI

85 ORGANI DELLA FONDAZIONE
FONDAZIONI ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della fondazione: il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo, o affini), composto da uno o più amministratori che sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, è l’organo obbligatoriamente previsto dal Codice Civile; il Consiglio di Amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il legale rappresentante della fondazione; il Direttore o Segretario Generale, organo non obbligatorio, ha il compito di attuare i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti, non obbligatorio, è generalmente composto da tre membri di cui uno è spesso nominato dall’Autorità vigilante ed esercita la vigilanza contabile sull’amministrazione della fondazione; il Comitato scientifico, anch’esso non obbligatorio, è generalmente composto da studiosi ed esperti nel campo di attività della fondazione. STUDIO MONTANELLI

86 RICONOSCIMENTO GIURIDICO
FONDAZIONI RICONOSCIMENTO GIURIDICO Tutte le competenze relative al riconoscimento della personalità giuridica e al controllo delle fondazioni attive in ambito nazionale sono di competenza delle Prefetture nella cui Provincia è stabilita la sede dell’ente. Solo per alcune fondazioni che operano in campo artistico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali continuerà a esercitare una funzione attiva, dando un parere preventivo al riconoscimento, dietro richiesta delle Prefetture. Il DPR 361/2000 precisa che le Regioni conferiscono la personalità giuridica alle fondazioni che operano nelle materie di competenza regionale (come stabilito dal DPR 616/77) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione. La procedura di riconoscimento prende avvio con la domanda del soggetto fondatore o del rappresentate dei soggetti fondatori alla quale devono essere allegati l’atto costitutivo, lo Statuto in copia autenticata e la documentazione attestante che la consistenza patrimoniale dell’ente è adeguata alla realizzazione dello scopo stabilito. STUDIO MONTANELLI

87 FONDAZIONI RIDUZIONE D’IMPOSTA
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche a norma dell’art. 6 del DPR 601/73 (così come modificato dal l’art. 66 comma 8 del DL 331/93) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: Enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; Istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; Enti il cui fine è equiparato per legge a fini di beneficenza o istruzione. L’agevolazione in questione compete esclusivamente agli enti che abbiano personalità giuridica. STUDIO MONTANELLI

88 FONDAZIONI RIDUZIONE D’IMPOSTA
Le ex IPAB che a norma della LR 1/2003 (riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia) abbiano provveduto alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro aventi finalità di beneficienza e assistenza possono usufruire della previsione di cui all’art. 6 del DPR 601/73 ovvero possono beneficiare della riduzione del 50% dell’aliquota IRES ordinaria. STUDIO MONTANELLI


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