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IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
LE RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA RIFORMA BRUNETTA Il quadro normativo del nuovo regolamento
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COMINCIAMO DALLA NORMA
Articoli specifici per gli Enti Locali Norme di diretta applicazione Principi da adottare nei propri ordinamenti Art. 16: Norme del titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) che si applicano agli enti locali Art. 11 c. 1 e 3: Trasparenza (immediata applicabilità ma necessita di messe a punto) Art. 3: Principi generali Art. 4: Ciclo di gestione della performance Art. 5,c.2: Natura degli obiettivi della performance Art. 7: Sistema di misurazione e valutazione della performance Art. 9: Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale Art. 15 c.1: Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo Art. 31: Norme del titolo III (Merito e Premi) che si applicano agli Enti Locali Art. 31 commi 1 e 3 (ccnl) Art. 28: Qualità dei servizi pubblici (civit) Art. 29: Inderogabilità (norma imperativa immmediata) Art. 30: Norme transitorie e abrogazioni (non incide...) Art. 17 c.2.: Oggetto e finalità Art. 18: Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance Art. 23 c.1 e 2: Progressioni economiche Art. 24 c.1 e 2: Progressioni di carriera Art. 25: Attribuzioni di incarichi e responsabilità Art. 26: Accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale Art. 27 c.1.: Premio di efficienza Art. 74 comma 2: principi generali cui adeguare i regolamenti degli Enti Locali Art. 62 comma 1 bis: progressioni tra aree e valutazione positiva per tre anni consecutivi Art. 62 comma 1 ter: accesso alle posizioni apicali per il 50% dei posti con corso concorso indetto dalla SSPA Tutte norme anche quelle di diretta applilcazione (tranne l’art. 11) necessitano comunque di ulteriori livelli normativi, o di Ente, o della conferenza con la Civit, o dei contratti collettivi.
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DIRETTA APPLICAZIONE ARTICOLO 11 Comma 1
La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Comma 3 Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
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In aggiunta, bisogna ricordare le norme di diretta applicazione agli Enti locali, che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato previste dall’art. 74 comma 1: Titolo IV: Nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 33 Modifiche all’art. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – sistema fonti, valore contratti Art. 34 Modifica all’art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – poteri gestionali del dirigente Art. 35 Modifica all’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – fabbisogni e profili professionali Art. 36 Modifica all’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – partecipazione sindacale rinviata ai cc Art. 54 Modifica all’art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – contrattazione collettiva Art. 57 Modifica all’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – poteri di indirizzo sull’aran Art. 61 Modifiche all’art. 49 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – interpretazione autentica Art. 62, c. 1 Modifiche all’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – mansioni e progressioni Art. 64 Modifiche all’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n Art. 65 Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti Art. 66 Abrogazioni Art. 68 Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione Art. 69 Disposizioni relative al procedimento disciplinare Art. 73, commi 1 e 3 Norme transitorie
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NORME DI PRINCIPIO Fuori dalle norme di esclusiva potestà dello stato
Titolo IV capo II della dirigenza (articoli da 37 a 47) l'intero capo II, se fosse anch'esso direttamente applicabile, comporterebbe modifiche piuttosto consistenti in tema di dirigenza pubblica, relativamente alla possibilità di assegnare incarichi a tempo determinato (percentuali massime di incarichi attribuibili), dalle modalità di selezione (avviso pubblico anziché intuitu personae) e ai requisiti necessari per partecipare alla selezione stessa (titoli ed esperienze). Si tratta perciò di articoli applicabili ai soli Enti centrali e che devono considerarsi solo norme di principio per gli Enti locali, così come fra l’altro era già previsto dallo stesso D.Lgs. n. 165/2001. Questo però non vieta di definire principi che adattino agli Enti locali le norme sulla dirigenza pubblica centrale, attraverso l’adeguamento del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Per questo, nell’adeguamento del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, si dovrà tener conto del quadro complessivo normativo introdotto con il D.Lgs. 150/09.
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NORME DI PRINCIPIO… ma non solo
Articolo 13 Regolazione O.I.V.- Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8 Articolo 14 Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione delle performance
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ART. 4 – CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE
SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 1/3 ART. 3 – PRINCIPI La performance deve essere misurata e valutata su tre livelli: l’amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative e il singolo dipendente. Le modalità di valutazione della performance devono essere conformi alle linee guida generali stabilite dalla commissione per la valutazione istituita a livello nazionale (prevista dall’art. 13 del decreto). La misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l’incentivazione monetaria dei dipendenti. ART. 4 – CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE Deve essere coerente con i contenuti della programmazione finanziaria ed è articolato nelle seguenti fasi: definizione e assegnazione degli obiettivi con gli specifici indicatori, e delle risorse per realizzarli; controllo infra annuale ed introduzione di eventuali correttivi; valutazione del raggiungimento degli obiettivi e più in generale della performance organizzativa e individuale; incentivazione sulla base dei risultati della valutazione; rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo e agli utenti (trasparenza della performance).
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SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 2/3
ART. 5, comma 2 – CARATTERISTICHE DEGL OBIETTIVI Gli obiettivi di performance devono essere rilevanti, misurabili e riferibili ad uno specifico periodo. Devono essere anche confrontati con gli standard nazionali ed internazionali, con quelli di amministrazioni analoghe (ranking tra comuni) e con l’andamento dell’ultimo triennio. ART. 7 – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE La valutazione della performance deve avvenire annualmente. Ogni Ente adotta con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della performance che contiene: fasi, tempi, modalità, soggetti, responsabilità del processo di misurazione e valutazione delle performance; modalità di raccordo con i sistemi di controllo vigenti; modalità di raccordo con i documenti di programmazione finanziaria. L’art. 7 prevede che la misurazione e valutazione delle performance venga svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (art. 14), dalla commissione di valutazione
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SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 3/3
ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALE Per i dirigenti o apicali è collegata: ai risultati dell’unità organizzativa diretta; ai risultati di obiettivi individuali; alle competenze professionali e manageriali dimostrate; alla capacità di valutazione dei propri collaboratori (dimostrata tramite una significativa differenziazione di giudizi). Per il restante personale è collegata: al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; al contributo personale e alle competenze e comportamenti agiti. L’art. 9, comma 3 prevede inoltre esplicitamente che non siano considerati nella valutazione i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale. ART. 13, commi 2 e 6, lett. d) – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Pur non essendo prevista direttamente come soggetto valutatore per comuni e province, alcune funzioni svolte dalla Commissione di valutazione hanno riflessi anche nei confronti degli Enti locali. Si prevede innanzitutto che la commissione di valutazione costituita a livello nazionale definisca protocolli d’intesa con Anci e Upi per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6, 8 dello stesso art. 13; Il comma 5, lett. d) stabilisce poi che la commissione definisca i parametri e i modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e di produttività ai quali dovranno adeguarsi anche gli Enti locali. ART. 15, comma 1 – RUOLO DELL’ORGANO POLITICO L’unico comma dell’art. 15 applicabile agli Enti locali stabilisce che l’organo di indirizzo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.
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NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI O DA RIFERIRE AI CCL 1/3
ART. 17, comma 2 – COSTO DELLA PREMIALITÀ L’introduzione dei nuovi principi di premialità non deve comportare nuovi o maggiori oneri; per raggiungere gli obiettivi definiti dal titolo III devono quindi essere utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili negli Enti locali. ART. 18 – CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO Il primo comma definisce le modalità per la valorizzazione del merito e in particolare prevede l’utilizzo di sistemi premianti selettivi (esattamente opposti alla logica della distribuzione “a pioggia”) e la valorizzazione dei best performer attraverso incentivi economici e percorsi di sviluppo di carriera (Peo, concorsi interni). Il secondo comma vieta esplicitamente la distribuzione indifferenziata dei premi o sulla base di automatismi. ART. 20 – STRUMENTI PER PREMIARE Accanto agli strumenti già introdotti dai Ccnl (che vengono comunque parzialmente modificati) ne sono introdotti di nuovi finalizzati a premiare i risultati annuali (bonus e premio) e a valorizzare potenziali e competenze (accesso a percorsi di alta formazione). Nello specifico vengono previsti i seguenti strumenti: bonus annuale delle eccellenze (deve essere adattato alla specificità dell’ente locale); premio annuale per l’innovazione (deve essere adattato alla specificità dell’ente locale); progressione economica orizzontale; progressioni di carriera; attribuzione di incarichi e di responsabilità; accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale ed internazionale.
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NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI O DA RIFERIRE AI CCL 2/3
ART. 23, commi 1 e 2 – PROGRESSIONI ECONOMICHE (materia contrattuale) E’ prevista l’attribuzione selettiva delle progressioni ad una quota limitata di dipendenti e il collegamento delle peo alla valutazione delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi valutati annualmente. ART. 24 – PROGRESSIONI DI CARRIERA Si superano le progressioni verticali come modalità di selezione interna finalizzata a realizzare percorsi di carriera verticali ed è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 tutti i posti disponibili si coprano attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore di personale interno. La riserva è finalizzata a valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti. ART. 25 – ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E DI RESPONSABILITÀ L’assegnazione di incarichi di responsabilità è finalizzata alla crescita professionale e alla responsabilizzazione dei dipendenti. Gli incarichi e responsabilità devono essere assegnati secondo criteri oggettivi e pubblici. L’unico dubbio che sorge in merito al contenuto di questo articolo riguarda l’assegnazione degli incarichi secondo criteri oggettivi e pubblici che potrebbero richiamare la necessità di procedere ad una procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico, oggi invece attribuito intuitu personae nella maggior parte delle amministrazioni.
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NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI O DA RIFERIRE AI CCL 3/3
ART. 26 – ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI CRESCITA PROFESSIONALE Per valorizzare le professionalità può essere promosso l’accesso a percorsi di alta formazione in istituzioni nazionali e internazionali. Può essere inoltre previsto un periodo di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali per favorire la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze. ART. 27 – PREMIO DI EFFICIENZA Si tratta, di una novità nei meccanismi di finanziamento delle risorse decentrate. E’ previsto che il 30% dei risparmi derivanti da riorganizzazione e innovazione è destinata ad incentivare il personale direttamente coinvolto (fino a 2/3 dell’importo) e ad incrementare il fondo (1/3 dell’importo). I criteri sono fissati nell’ambito della contrattazione decentrata. ART comma 2 – NORME PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL SSN Per gli enti locali non vale il principio delle tre fasce di merito introdotte dall’art. 19 per gli enti dello stato ma è previsto che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.
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SINTESI DEI TEMI DA TRATTARE
1. Trasparenza e qualità dei servizi 2. Misurazione valutazione e trasparenza delle performance (principi, sistema di valutazione, ciclo di gestione delle performance) 3. Merito e premi (o il contratto) 4. Funzioni dirigenziali
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MODIFICHE REGOLAMENTARI DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 150/2009 DA RECEPIRE
REGOLAMENTI VIGENTI PREVISIONI NORMATIVE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 150/2009 DA RECEPIRE Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi Art. 69 d.lgs. n. 267/2000 Artt. 3; 4; 5, comma 2; 7; 9; 15, comma 1; 17, comma 2; 18; 23, commi 1 e 2; 24, commi 1 e 2; 25; 26; 27, comma 1 Regolamento dei concorsi Principi dell’art. 24, art. 49, art. 51 e art. 62 Regolamento dei procedimenti disciplinari Artt. 68 e 69 Regolamento dei procedimenti amministrativi Legge n. 241/1990 Art. 11 comma 1 e 3
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Come revisionare i sistemi di valutazione?
Come gestire il Ciclo delle performance in modo efficace? Come revisionare i sistemi di valutazione? Come affrontare le relazioni sindacali?
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