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MANOVRA ANTI-CRISI (D.L. 185/2008) E FINANZIARIA 2009 (L. 2/2009) PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO Dott. Gino Manfriani.

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1 MANOVRA ANTI-CRISI (D.L. 185/2008) E FINANZIARIA 2009 (L. 2/2009) PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO Dott. Gino Manfriani

2 LADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO P RINCIPALI NOVITÀ (A RT. 27 CO. 1-3) LA NORMA IN COMMENTO HA INTRODOTTO DEI NUOVI COMMI DALL 1- BIS ALL 1- QUINQUIES ALL ART. 5 DEL D. LGS. 218/1997 PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI DEFINIRE EVENTUALI INVITI AL CONTRADDITTORIO - NOTIFICATI A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2009 E NON DERIVANTI DA UN PVC - MEDIANTE LO STESSO MECCANISMO RICONOSCIUTO PER LA DEFINIZIONE DEI PVC INTRODOTTO DAL D. L. 112 DEL 2008.

3 1.POSSIBILITÀ DI DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO NOTIFICATI DAL 1 GENNAIO 2009. 2.LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AGLI INVITI PRECEDUTI DAI PVC DEFINIBILI NELLA MISURA DI 1/8 DEL MINIMO. 3.IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D. L. 185, L AMBITO OPERATIVO DELL ISTITUTO IN ESAME È STATO ESTESO ANCHE ALLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL IVA. LADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO AMBITO OPERATIVO

4 1. IL CONTENUTO DELLINVITO AL CONTRADDITTORIO RIGUARDA ANCHE LE MOTIVAZIONI IN MERITO ALLA PRETESA IN TERMINI DI MAGGIORI IMPOSTE, RITENUTE, CONTRIBUTI E SANZIONI. 2. IL CONTRIBUENTE, SE ADERISCE, DEVE ACCETTARE IN TOTO I RILIEVI MOSSI, RINUNCIANDO AL CONTRADDITTORIO E OVVIAMENTE AL FUTURO CONTENZIOSO. 3. SI OTTIENE UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/8 DEL MINIMO. N.B SE IL CONTRIBUENTE NON ADERISCE, PUÒ PRESENTARSI AL CONTRADDITTORIO ED ARRIVARE AD UNA DEFINIZIONE DELLACCERTAMENTO CON ADESIONE. IN TAL CASO LE SANZIONI SONO RIDOTTE DI ¼. LADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO CARATTERISTICHE

5 1. LA DEFINIZIONE SI PERFEZIONA MEDIANTE COMUNICAZIONE AL COMPETENTE UFFICIO E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, EVIDENZIATE NELL INVITO A COMPARIRE, ENTRO IL 15° GIORNO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER IL CONTRADDITTORIO. 2. POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO RATEIZZATO DELLE SOMME DOVUTE SENZA GARANZIE, MA NECESSARIO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA. 3. SULLE RATE SUCCESSIVE, SE NON PAGATE, VIENE EFFETTUATA L ISCRIZIONE A RUOLO. LADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO MODALITA OPERATIVE

6 SE L ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO RIGUARDA QUELLI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE PER I PERIODI D IMPOSTA SUCCESSIVI AL 2006 IL CONTRIBUENTE FRUISCE DI UNA SPECIFICA COPERTURA IN BASE ALLA QUALE NON RISULTANO ESPERIBILI NEI SUOI CONFRONTI ACCERTAMENTI BASATI SU PRESUNZIONI SEMPLICI FINO AL 40% DEI RICAVI O COMPENSI DEFINITI CON IL LIMITE QUANTITATIVO DI 50 MILA EURO. LADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO STUDI DI SETTORE ( ART. 27 CO.4)

7 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC D.L. 25/6/2008, N.112, (M ANOVRA D ESTATE ) A RT. 83, CO.18-18- BIS -18- TER -18- QUATER L EGGE CONVERSIONE 06/08/2008, N. 133 ( PUBBLICATA SU G.U. 21 AGOSTO ) E NTRATA IN VIGORE 22/08/2008 NORMATIVA DI RIFERIMENTO M ODIFICA ART. 5- BIS D.LGS. 218/1997

8 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC VERBALI DI CONSTATAZIONE DEFINIBILI IMPOSTE DEFINIBILI VIOLAZIONI DEFINIBILI PVC DEFINIBILI TRE LIVELLI DI INDAGINE

9 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC IMPOSTE DEFINIBILI IMPOSTE SUI REDDITI IVA IMPOSTE SOSTITUTIVE SUI REDDITI IRAP ADDIZIONALI REG E COM ALLIRPEF IMPOSTE SOSTITUTIVE SUI REDDITI

10 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC VIOLAZIONI DEFINIBILI CONCERNENTI VIOLAZIONI SOSTANZIALI DELLA NORMATIVA CHE PERMETTONO DI EFFETTUARE UN ACCERTAMENTO PARZIALE NON POSSONO QUINDI FORMARE OGGETTO DI DEFINIZIONE LE VIOLAZIONI FORMALI E LE SEGNALAZIONI CHE NECESSITANO DI ISTRUTTORIA

11 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC VIOLAZIONI DEFINIBIL I ESEMPI DI SEGNALAZIONE NON OGGETTO DI DEFINIZIONE ELEMENTI CHE PORTANO A CONSIDERARE DETERMINATE OPERAZIONI COME ELUSIVE, EX ART. 37- BIS DPR. 600/73 ELEMENTI CHE RIGUARDANO SPESE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI RITENUTI INDEDUCIBILI EX ART. 110, CO. 10, TUIR ELEMENTI DA CONFERMARE DA INFORMAZIONI ACQUISIBILI MEDIANTE RICHIESTA DI COOP INTERNAZIONALE O L ATTIVAZIONE DI INDAGINI EX ART. 32 CO. 1, N. 7, D. P. R. 600/73

12 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC PVC OGGETTO DELL ADESIONE S OLO QUELLI CHE CONSENTONO L EMANAZIONE DI ACCERTAMENTO PARZIALI ART. 41- BIS D. P. R. 600/73 ED ART. 54 D. P. R. 633/72 EMESSI SIA DALLA G. D. F. SIA DAGLI UFFICI DELL A. E.

13 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC PVC DEFINIBILI A TAL RIGUARDO LA CIRCOLARE 55/ E /2008 HA CHIARITO CHE : I FUTURI VERBALI DI CONSTATAZIONE DOVRANNO INDICARE LE VIOLAZIONI PER LE QUALI PUÒ DERIVARE LA NUOVA ADESIONE. G LI UFFICI DOVRANNO VERIFICARE SE LE VIOLAZIONI CONSTATATE SONO EFFETTIVAMENTE TALI DA LEGITTIMARE L EMISSIONE DI ATTO DI ACCERTAMENTO PARZIALE

14 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC PVC DEFINIBILI IN PASSATO L AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTI ACCERTAMENTI ERA LIMITATO A QUELLE SITUAZIONI CHE NON NECESSITAVANO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA. DOPO LE MODIFICHE DELLA L. 311/2004 VIENE DATA LA POSSIBILITÀ DI NOTIFICARE ACCERTAMENTI PARZIALI ANCHE SULLA BASE DI ELEMENTI DERIVANTI DA ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE, CIOÈ CONSEGUENTI AD UN ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DETERMINANDO IN ULTIMA ANALISI UN CONFINE MOLTO LABILE TRA ACCERTAMENTI ORDINARI E ACCERTAMENTI PARZIALI. QUANDO UN PVC PUÒ DARE ORIGINE AD UN ATTO DI ACCERTAMENTO PARZIALE E QUANDO INVECE PUÒ RISULTARE LA FONTE DI UN ACCERTAMENTO ORDINARIO?

15 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC ART. 41-BIS DPR 600/73 S ENZA PREGIUDIZIO DELL ' ULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE NEI TERMINI STABILITI DALL ' ART. 43, I COMPETENTI UFFICI DELL 'A GENZIA DELLE ENTRATE, QUALORA DAGLI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE NONCHÉ DALLE SEGNALAZIONI EFFETTUATI DALLA D IREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO, DA UNA D IREZIONE REGIONALE OVVERO DA UN UFFICIO DELLA MEDESIMA A GENZIA OVVERO DI ALTRE A GENZIE FISCALI (2), DALLA G UARDIA DI FINANZA O DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI OPPURE DAI DATI IN POSSESSO DELL ' ANAGRAFE TRIBUTARIA, RISULTINO ELEMENTI CHE CONSENTONO DI STABILIRE L ' ESISTENZA DI UN REDDITO NON DICHIARATO O IL MAGGIORE AMMONTARE DI UN REDDITO PARZIALMENTE DICHIARATO, CHE AVREBBE DOVUTO CONCORRERE A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE, COMPRESI I REDDITI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED IMPRESE DI CUI ALL ' ART. 5 DEL TUIR 22.12.1986, N. 917, O L ' ESISTENZA DI DEDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN TUTTO O IN PARTE NON SPETTANTI, NONCHÉ L ' ESISTENZA DI IMPOSTE O DI MAGGIORI IMPOSTE NON VERSATE, ESCLUSE LE IPOTESI DI CUI AGLI ARTICOLI 36- BIS E 36- TER, POSSONO LIMITARSI AD ACCERTARE, IN BASE AGLI ELEMENTI PREDETTI, IL REDDITO O IL MAGGIOR REDDITO IMPONIBILI, OVVERO LA MAGGIORE IMPOSTA DA VERSARE, ANCHE AVVALENDOSI DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1997, N. 218 (4). N ON SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL ' ART. 44.(2) ART. 5(4)

16 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC PVC DEFINIBILI IL CHE INDUCE ALCUNI A RITENERE CHE POSSONO ESSERE RIPORTATI IN UN ACCERTAMENTO PARZIALE SOLO QUEGLI ADDEBITI CERTI CHE POSSONO ASSURGERE A PROVA DIRETTA IN ALTRI TERMINI ALCUNI RITENGONO CHE PROVE NON DOCUMENTALI, CIOE PRESUNTIVE, NON POSSONO CONSENTIRE LEMANAZIONE DELLATTO DI RETTIFICA PARZIALE CRITICITA L ART. 41- BIS PREVEDE TUTTAVIA CHE LE RISULTANZE DEGLI ACCESSI E VERIFICHE POSSONO TRASFONDERSI IN ACCERTAMENTI PARZIALI, MA SOLO IN RELAZIONE A QUEGLI ELEMENTI CHE CONSENTONO DI STABILIRE L ESISTENZA DI UN REDDITO NON DICHIARATO

17 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC I TER PROCEDURALE Consegna verbale Entro 30 giorni invio della comunicazione di adesione da parte del contribuente Entro 60 giorni invio dellatto di adesione da parte dellufficio Definizione del procedimento Entro 10 giorni consegna allufficio di copia dellavvenuto pagamento Entro 20 giorni versamento delle somme dovute o della prima rata

18 LA NUOVA DEFINIZIONE DEI PVC EFFETTI SE IL CONTRIBUENTE ADERISCE AL CONTENUTO INTEGRALE DEL PVC SANZIONI RIDOTTE AD 1/8 DEL MINIMO EDITTALE VERSAMENTO RATEALE SENZA PRESTAZIONE DI GARANZIE ULTERIORI EFFETTI : LA DEFINIZIONE DEL PVC, AVENDO AD OGGETTO VIOLAZIONI CHE CONSENTONO L EMISSIONE DI ACCERTAMENTI PARZIALI NON PRECLUDE L ULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE DELL UFFICIO - E FFETTI SUI PROCEDIMENTI PENALI

19 Q UALORA IL CONTRIBUENTE : ABBIA RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDEUTO DALL INVITO DI CUI ALL ART. 5 ( IMPOSTE DIRETTE, E IVA ) O DI CUI ALL ART. 11 ( ALTRE IMPOSTE INDIRETTE ); NON IMPUGNA L AVVISO E QUINDI VERSA I MAGGIORI TRIBUTI, LE RELATIVE SANZIONI SONO ULTERIORMENTE RIDOTTE DAL 25% AL 12,5% DELLA MISURA EDITTALE. N B. T ALE AGEVOLAZIONE NON SI APPLICA QUALORA IL CONTRIBUENTE SIA STATO DESTINATARIO DI UN PVC AL QUALE NON ABBIA PRESTATO ADESIONE AI SENSI DELL ART. 5- BIS DEL DL GS 218/97. ACQUIESCIENZA POTENZIAMENTO DELL ISTITUTO ( ART. 15 DL GS. 218/97)

20 PER LE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI IIDD ED IVA DELLE IMPRESE DI PIÙ RILEVANTI DIMENSIONI CHE CONSEGUONO UN V. A. NON INFERIORE A 300 MILIONI ( TALE IMPORTO SARÀ RIDOTTO A 100 MILIONI ENTRO IL 31.12.2011) L AGENZIA DELL ENTRATE ATTIVA UN CONTROLLO SOSTANZIALE ENTRO L ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE IL CONTROLLO SARÀ EFFETTUATO IN MODO SELETTIVO SULLA BASE DI SPECIFICHE ANALISI DI RISCHIO CONCERNENTI IL SETTORE PRODUTTIVO DI APPARTENENZA DELL IMPRESA. L ATTRIBUZIONE DEI POTERI DI CONTROLLO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE SPETTA A STRUTTURE DEDICATE ISTITUITE CON PROVVEDIMENTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (A I FINI DI TALE DISPOSIZIONE SI APPLICA DA SUBITO IL LIMITE DI 100 MILIONI DI EURO DI RICAVI ). CONTROLLI SULLE GRANDI IMPRESE CONTROLLI SOSTANZIALI ( ART. 27 CO. 9-11)

21 LE GRANDI IMPRESE DEVONO PRESENTARE GLI INTERPELLI ( SIA QUELLI ORDINARI EX ART. 11 CO. 5 DELLA L. 212/2000, SIA QUELLI SPECIALI EX ART. 21 DELLA L. 413/91 E ART. 37- BIS CO. 8 DEL DPR 600/73) DIRETTAMENTE AGLI UFFICI CENTRALI DELL AGENZIA PER IL TRAMITE DELLE DR COMPETENTI IN RELAZIONE AL DOMICILIO FISCALE IL RISPETTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA RISPOSTA OTTENUTA DALL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SARÀ OGGETTO DI RISCONTRO DA PARTE DEI VERIFICATORI NELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ANNUALI DI CUI SOPRA. CONTROLLI SULLE GRANDI IMPRESE INTERPELLI ( ART. 27 CO. 12-15)

22 A L FINE DI BENEFICIARE DELLA NON IMPONIBILITA ( AI FINI IRES ED IVA ) DEI CORRISPETTIVI ( ART. 148 TUIR, 4 IVA) GLI ENTI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO DEVONO TRASMETTERE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI E LE NOTIZIE FISCALMENTE RILEVANTI AL FINE DI CONSENTIRE GLI OPPORTUNI CONTROLLI. LA TRASMISSIONE AVVERRÀ CON APPOSITO MODELLO STABILITO CON PROVVEDIMENTO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ; IL MEDESIMO PROVVEDIMENTO CONTERRÀ ANCHE LE MODALITÀ ED I TERMINI DI TRASMISSIONE CONTROLLI SUGLI ENTI NON COMMERCIALI TRASMSSIONE DATI ( ART. 30) M ODALITA DI COMUNICAZIONE

23 L E DISPOSIZIONI IN ESAME SI APPLICANO : AGLI ENTI ASSOCIATIVI, SIA GIÀ ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTITUZIONE ; A NCHE ALLE SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE S ONO I NVECE E SCLUSE : L E ASSOCIAZ. S PORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI ED ISCRITTE NEL RELATIVO REGISTRO CHE NON SVOLGONO ATTIVITA COMMERCIALE ; G LI ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA L. 266/91, CON QUALIFICA DI ONLUS SULLA BASE DELLA NUOVA DISCIPLINA ; L E ASSOCIAZIONI RO - LOCO CHE HANNO OPTATO PER L APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE DI CUI ALLA L. 389/91 CONTROLLI SUGLI ENTI NON COMMERCIALI A MBITO APPLICATIVO ( ART. 30)

24 L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI EFFETTUATO A PARTIRE DAL 29 NOVEMBRE 2008 COMPORTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 100% AL 200% DEL CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO ( PRIMA LA SANZIONE APPLICABILE ERA PARI AL 30%). L A SANZIONE È DEL 200% SE SI SUPERANO I 50.000 EURO ANNUI. INDEBITE COMPENSAZIONI SANZIONI APPLICABILI ( ART. 27 CO. 18)

25 NOTIFICA ATTO DI RECUPERO ENTRO IL 31.12. DELL OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI UTILIZZO IL TERMINE DI DECADENZA SI APPLICA AL CONTROLLO DEI MOD. F 24 NEI QUALI SONO ESPOSTI CREDITI INESISTENTI RISULTANTI DA DICHIARAZIONI PRESENTATE IN ANNI CON RIFERIMENTO AI QUALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE (29.11.2008) DEL D. L. 185/2008 SIANO ANCORA PENDENTI I TERMINI DI CUI AL 1° CO. DELL ART. 43 DEL DPR 600/73 E DELL ART. 57 DEL DPR 633/72 INDEBITE COMPENSAZIONI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ( ART. 27 CO. 16-17)

26 RISCOSSIONE UTILIZZO DI RUOLI STRAORDINARI ISCRIZIONE ENTRO 2° ANNO SUCCESSIVO CONSOLIDAMENTO RICHIESTA A. F. INDEBITE COMPENSAZIONI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ( ART. 27 CO. 16-17)

27 REGOLARIZZAZIONE DI INDEBITE COMPENSAZIONI POSTE IN ESSERE SINO AL 28.11.2008 SANZIONE APPLICABILE 30%; RAVVEDIMENTO POSTO IN ESSERE DAL 29.11.08: UTILIZZO DELLE NUOVE RIDUZIONI CON SANZIONI PARI AL 2,5% ( NEI 30 GIORNI ) OPPURE DEL 3% ( ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DI UNICO ). INDEBITE COMPENSAZIONI REGOLARIZZAZIONI

28 AMPLIAMENTO UTILIZZO MISURE CAUTELARI ART. 22 DLgs 472/97 MISURE CAUTELARI: IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO APPLICABILI SOLO ALLE SANZIONI O ANCHE A TRIBUTO E INTERESSI ? DISCIPLINA PREVIGENTE

29 AMPLIAMENTO UTILIZZO MISURE CAUTELARI ART. 22 DLgs 472/97 MISURE CAUTELARI: IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO APPLICABILE ANCHE PER IMPOSTE E INTERESSI SCATURENTI DA PVC APPLICABILE ANCHE PER IMPOSTE E INTERESSI SCATURENTI DA ACCERTAMENTO CESSANO CON LISCRIZIONE A RUOLO LIMITATAMENTE AGLI IMPORTI ISCRITTI DISCIPLINA ATTUALE ( ART. 27 CO. 5-8)

30 CON RIFERIMENTO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO AI CONDONI EX L. 289/2002 E NON HANNO VERSATO I RELATIVI IMPORTI L AGENTE DELLA RISCOSSIONE : PUO ATTIVARE L ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE SE L IMPORTO SUPERA COMPLESSIVAMENTE I 5.000 EURO ED ANCHE SE IL DEBITO NON È SUPERIORE AL 5% DEL VALORE DELL IMMOBILE ; DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PUO ACCEDERE ALL ARCHIVIO DEI DATI DEI RAPPORTI FINANZIARI. ALTRE MISURE A TUTELA DELLA RISCOSSIONE CARTELLE RELATIVE A CONDONI (ART. 32 CO. 7)

31 A) ACCELERAZIONE RIMBORSI PER CREDITI ULTRA DECENNALI ( ART - 9): B) INCREMENTO AGGIO DELLA RISCOSSIONE ( ART. 32 CO. 1-2) 10% A CARICO DEL DEBITORE IN CASO DI PAGAMENTO OLTRE LE SCADENZE 10% DI CUI 4,65% A CARICO DEL DEBITORE ED IL RESIDUO A CARICO DELL ENTE CREDITORE IN CASO DI PAGAMENTO ENTRO LE SCADENZE ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE ACCELERAZIONE RIMBORSI E MISURA DELLAGGIO

32 L ART. 16 DEL D.L. 185/2008 INTERVIENE SULL ART. 13 DEL DL GS 471/97 RIDUCENDO LE SANZIONI DOVUTE DAL CONTRIBUENTE IN CASO DI CORREZIONE SPONTANEA DELLE VIOLAZIONI PRIMA DELLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI STESSE. L E NUOVE REGOLE SI APPLICANO A PARTIRE DAI RAVVEDIMENTI EFFETTUATI DALLA DATA DEL 29.11.2008 IN POI. R IMANE UGUALE IL LIMITE AL RAVVEDIMENTO : L AVVIO DI UN AZIONE DI CONTROLLO PORTATA A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DISCIPLINA ( ART. 16 CO. 5 D. L. 185/08)

33 S ANATORIA ENTRO 30 GG SUCCESSIVI ALLA SCADENZA SANZIONE DEL 2,5% (1/12 INVECE DI 1/8) ( PRECEDENTE 3,75%) S ANATORIA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA SANZIONE DEL 3% (1/10 INVECE DI 1/5) ( PRECEDENTE 6%) IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO VIOLAZIONE OMESSI VERSAMENTI

34 S ANATORIA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA CON SANZIONE DEL 10% SULLA MAGGIORE IMPOSTA O SUL MINOR CREDITO SANZIONE DI 1/10 ( INVECE DI 1/5) IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO VIOLAZIONI LEGATE ALL INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE E NON RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O DI CONTROLLO FORMALE

35 S ANATORIA NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA SANZIONE PARI AD 1/12 DELLA SANZIONE EDITTALE. I N CASO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE TARDIVA CON IMPOSTE VERSATE SANZIONE È DI 21,5 EURO (1/12 INVECE DI 1/8) ( PRECEDENTE 32 EURO ). IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

36 IVA PER CASSA IVA AD ESIGIBILITA DIFFERITA ( ART. 7) STATO CESSIONI E PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI VERSARE L IVA ALL ERARIO SOLO AL MOMENTO DELL EFFETTIVA RISCOSSIONE ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ALTRI SOGGETTI INDIVIDUATI NEL CO. 5 ART. 6 D.P.R. 633/72 ANTECEDENTEMENTE TALE REGIME RISULTAVA APPLICABILE A :

37 IVA PER CASSA DISCIPLINA ATTUALE IN BASE ALLE NOVITA INTRODOTTE DALLA NORMA IN COMMENTO IL NUOVO REGIME : … SI APPLICA ANCHE ALLE CESSIONI DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CESSIONARI O COMMITTENTI CHE AGISCONO NELL ESERCIZIO D IMPRESA, ARTE O PROFESSIONI

38 IVA PER CASSA O PERAZIONI ESCLUSE O PERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI CHE APPLICANO PARTICOLARI REGIMI IVA; ES : AGENZIE DI VIAGGI O PERAZIONI E PRESTAZIONI EFFETTUATE VERSO SOGGETTI CHE ASSOLVONO L IMPOSTA CON IL MECCANISMO DELL INVERSIONE CONTABILE ES : SUB - APPALTI IN EDILIZIA

39 IVA PER CASSA CONSEGUENZE DELL OPERAZIONE IL CEDENTE O IL PRESTATORE NON VERSA LIVA ALLERARIO SE NON INCASSA LA FATTURA IL CESSIONARIO O IL COMMITTENTE NON PUÒ DETRARRE LIVA SINO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DEL DEBITO LIMPOSTA DIVIENE ESIGIBILE DOPO IL DECORSO DI UN ANNO DAL MOMENTO DELLEFFETTUAZIONE DELLOPERAZIONE

40 IVA PER CASSA A PPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME LAPPLICAZIONE È FACOLTATIVA E PUÒ ESSERE EFFETTUATA FATTURA PER FATTURA LA FATTURA DEVE NECESSARIAMENTE RIPORTARE LINDICAZIONEOPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA AI SENSI DELLART. 7 D.L. 185/08 TALE REGIME È SUBORDINATO ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA E AL DECRETO DEL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE CHE INDICHI LE LIMITAZIONI DEL VOLUME DAFFARI DEI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI E APPLICABILE IL REGIME IN COMMENTO

41 ABOLIZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI ABOLIZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN F 24 DI CREDITI SUPERIORI A 10.000 ( ART. 16 CO. 3) ABOLIZIONE DELL OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER IL COMMERCIO AL MINUTO E PER LE IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ( ART. 16 CO. 2)

42 ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLACCERTAMENTO RIPRISTINATO IL SILENZIO - ASSENSO NELL INTERPELLO ANTIELUSIVO EX L. 413/91 - CHE INTERVIENE ENTRO 120 GG DALLA RICHIESTA INTERPELLO ANTI ELUSIVO ( ART. 16. CO. 1) SE LA D. R. COMPETENTE NON EMETTE PARERE ENTRO 120 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, IL CONTRIBUENTE PUO INVIARE APPOSITA DIFFIDA SE LA D. R. NON PROVVEDE ENTRO ULTERIORI 60 GG DALLA DIFFIDA, LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PARERE EQUIVALE A SILENZIO - ASSENSO


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