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PubblicatoDonatello Locatelli Modificato 10 anni fa
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EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) Gino Manfriani
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La definizione comporta limpossibilità per lAmministrazione Finanziaria di emettere nuovi avvisi di accertamento a meno che: EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro (comma 4, lett. a) la definizione abbia riguardato accertamenti parziali (comma 4, lett. b)
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La definizione comporta limpossibilità per lAmministrazione Finanziaria di emettere nuovi avvisi di accertamento a meno che: la definizione dei partecipanti in soc. di persone ed associazioni professionali abbia riguardo eslusivamente ai redditi di partecipazione (comma 4, lett. c) qualora venga accertato un maggior reddito nei confronti di soc. di persone alle quali partecipa il soggetto che ha definito laccertamento con adesione (comma 4, lett. d) EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) - segue
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perchè venuti a conoscenza dellUfficio solo successivamente allemanazione del precedente atto impositivo richiama - per quanto riguarda il contenuto del nuovo atto di accertamento - la Circolare n. 7/1496 del 30.4.1977 LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997 La circolare n. 235/E dell8.8.1997 precisa che gli elementi devono essere nuovi:
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fatti sconosciuti alla data del precedente accertamento; fatti che non era possibile rilevare direttamente nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso dellUfficio alla data medesima La circolare n. 7/1496 del 30.4.1977 precisa che per fatti NUOVI devono intendersi: LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
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per la giurisprudenza lespressione sopravvenuta conoscenza deve essere intesa come conoscibilità la conoscibilità deve presentare una valenza oggettiva e non soggettiva LA GIURISPRUDENZA LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
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Conoscenza Conoscibilità Quando gli elementi sono materialmente nella disponibilità dellUfficio al momento dellemissione dellAvviso di Accertamento Quando in relazione alla istruttoria primaria svolta dallufficio, prima dellemanazione dellatto, questi non poteva non conoscere (o non rendersi conto della presenza di) determinati elementi LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
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La conoscenza è quindi collegata agli elementi posti nella disponibilità concreta dellufficio La conoscibilità è collegata a tutti quegli elementi che lufficio avrebbe potuto conoscere in base allattività istruttoria svolta LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997 Conoscenza Conoscibilità
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al momento del precedente accertamento: non erano conosciuti; non avrebbero potuto esserlo in base allattività istruttoria che è stata o avrebbe dovuto essere svolta. E non nuovo e quindi inutilizzabile lelemento conoscibile ma non utilizzato effettivamente nel primo avviso GLI ELEMENTI POSTI A BASE DELLACCERTAMENTO INTEGRATIVO POSSONO DEFINIRSI NUOVI SE: LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
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degli elementi sopravvenuti; del modo in cui lUfficio ne è venuto a conoscenza CONTENUTO DELLATTO INTEGRATIVO Il nuovo avviso deve contenere lindicazione a pena di nullità: LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
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limitatezza del contenuto; tassatività delle forme di istruttoria che lo legittimano che e che ne caratterizzano lidentità; possibilità di notificare più accertamenti parziali per la stessa annualità LULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE IN CASO DI ACCERTAMENTI PARZIALI Art. 2 comma 4 let. b) D.Lgs. 218/1997 ACCERTAMENTO PARZIALE art. 41-bis del DPR 600/1973 art. 54, comma 5 del DPR 633/1972 CARATTERISTICHE PECULIARI
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Segnalazione qualificata Accesso, ispezione verifica Direzione centrale accertamento Direzione Regionale Ufficio Altre agenzie fiscali Guardia di Finanza Pubbliche amministrazioni Enti pubblici Dati in possesso Anagrafe Tributaria ACCERTAMENTO PARZIALE art. 41-bis del DPR 600/1973 art. 54, comma 5 del DPR 633/1972 CONDIZIONI
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VIOLAZIONI SOSTANZIALI DA CUI CONSEGUE LA FACOLTA DI PROCEDERE ALLACCERTAMENTO PARZIALE o IMPONIBILI O IVA NON DICHIARATI TOTALMENTE O PARZIALMENTE o DETRAZIONI O DEDUZIONI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI o VIOLAZIONI DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E PLAFOND IVA o MAGGIORI IMPOSTE NON VERSATE ESCLUSE LE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 36-BIS E 36-TER DPR 600/1973 E ART. 54-BIS DPR 633/1972 ACCERTAMENTO PARZIALE art. 41-bis del DPR 600/1973 art. 54, comma 5 del DPR 633/1972
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devono essere notificati secondo le disposizioni dellart. 60 del D.P.R. 600/1973; latto può essere notificato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Art. 3, comma 4 D.L. 261/1990). ACCERTAMENTO PARZIALE art. 41-bis del DPR 600/1973 art. 54, comma 5 del DPR 633/1972 NOTIFICA
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LAMBITO DI APPLICAZIONE DELLART. 41-BIS, DEL D.P.R. 600/1973 E UNA QUESTIONE CONTROVERSA Giurisprudenza di legittimità di legittimità Giurisprudenza di merito di merito La Corte di Cassazione ha stabilito che: le ipotesi previste dalla norma non sono tassative per cui allUfficio è consentito emettere avvisi di accertamento parziali anche sulla base di elementi che emergono dalle dichiarazioni del contribuente (Cassazione 18.1.2006, n. 912); lutilizzo della rettifica parziale non richiede la semplicità della segnalazione, in quanto può anche fondarsi su informazioni particolarmente complesse (Cassazione 12.05.2006, n. 11057) La norma in esame richiederebbe ai fini della legittimità della rettifica: La dimostrazione di fatti certi e non presuntivi dellevasione (Comm. Trib. Prov. Salerno 24.01.2000, n. 222); La presenza degli specifici presupposti indicati dalla norma Comm. Trib. Regionale Veneto 13.06.2005, n. 52); Lobiettiva evidenza e immediatezza del rilievo tale da non richiedere ulteriori elaborazioni di natura induttiva o sintetica (Comm. Trib. Prov. Brindisi 06.03.2002, n. 114).
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