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La nuova disciplina degli interessi passivi il quadro normativo

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Presentazione sul tema: "La nuova disciplina degli interessi passivi il quadro normativo"— Transcript della presentazione:

1 La nuova disciplina degli interessi passivi il quadro normativo
e le scelte di tax planning di Enzo Mignarri Siena, 22 maggio 2008 1

2 La deducibilità degli interessi passivi ante Finanziaria 2008
Art. 98 Tuir: al realizzarsi di certe condizioni, sono indeducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti direttamente o indirettamente effettuati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata. 2 2

3 La deducibilità degli interessi passivi ante Finanziaria 2008
Art. 97 Tuir: i residui interessi sono indeducibili, secondo un determinato rapporto di calcolo, se alla fine del periodo d’imposta il valore di carico di partecipazioni che usufruiscono della pex eccede quello del patrimonio netto contabile.

4 La deducibilità degli interessi passivi ante Finanziaria 2008
Art. 96 Tuir: i residui interessi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi (RT) e ricavi totali (RT+ RE).

5 La Finanziaria 2008 La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha mutato il regime di deducibilità degli interessi passivi: abrogando le disposizioni riguardanti il pro rata patrimoniale e il regime di contrasto all’utilizzazione fiscale della sottocapitalizzazione (thin capitalisation) sia per i soggetti Ires (artt. 97 e 98 del Tuir) che per quelli Irpef (artt. 62 e 63 del Tuir), e ha riscritto gli artt. 61 e 96 del Tuir. é stata così introdotta una disciplina che prevede, per la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, un trattamento differenziato per i contribuenti Irpef, soggetti alla disciplina sul reddito di impresa, e per quelli Ires ricompresi nell’ambito di applicazione. 5 5

6 Obiettivo perseguito dal Governo
La relazione ministeriale al disegno di legge Finanziaria 2008 indica i seguenti obiettivi: razionalizzare la disciplina in materia di IRES, agendo anche mediante la diminuzione delle aliquote nominali e l’ampliamento della base imponibile; semplificare la normativa, riducendo i costi di procedure e adempimenti per le imprese e anche quelli di accertamento per il fisco; fornire un “incentivo alla capitalizzazione, ma senza penalizzare in modo irreversibile l’impresa caratterizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata”. 6 6

7 I nuovi limiti di deducibilità per i soggetti Irpef
Per i soggetti Irpef è stato stabilito che gli interessi passivi inerenti all’esercizio dell’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al coefficiente ottenuto dividendo la somma dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, o che non vi concorrono perché esclusi, per l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (es. plus su pex). In tal modo, la quota indeducibile degli interessi passivi risulta proporzionale alla quota dei ricavi e proventi esenti rispetto al totale dei ricavi e proventi.

8 I nuovi limiti di deducibilità per i soggetti Irpef
Vi sono, dunque, due limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi che devono, da un lato, essere inerenti e, dall’altro, essere assoggettati, in presenza di proventi esenti, al pro rata generale. La disciplina introdotta per i soggetti Irpef, di cui all’art. 61 del Tuir, non richiama esplicitamente - a differenza di quanto disposto per i soggetti Ires dal novellato art. 96 del Tuir - gli oneri assimilati e solleva, pertanto, il dubbio se l’applicazione del coefficiente di deducibilità sia limitata ai soli interessi passivi ed escluda gli altri oneri finanziari.

9 I nuovi limiti di deducibilità per i soggetti Irpef
E’ stata introdotta una disposizione antielusiva volta anche ad evitare l’aggiramento delle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi mediante l’assunzione dei finanziamenti da parte di società di persone, le cui perdite sarebbero poi state imputate per trasparenza ai soci di società di capitali di modo che questi ultimi avrebbero potuto continuare a fruire, indirettamente, della deducibilità degli interessi passivi.

10 I nuovi limiti di deducibilità per i soggetti Irpef
Con il comma 6, dell’art. 101 del Tuir si è infatti stabilito che le perdite fiscali imputate per trasparenza dalle snc e dalle sas sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite. La norma si applica anche alle società e agli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato che partecipano in società di persone residenti.

11 Soggetti Ires: ambito di applicazione
L’ambito di applicazione ricomprende le società di capitali e gli enti commerciali, nonché le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti esteri ed esclude: le banche e gli altri soggetti finanziari (ex art. 1 del d. lgs. n. 87/92), con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria; le imprese di assicurazione; le holding a capo dei gruppi bancari e assicurativi; le società consortili per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, di lavori ai sensi dell’art. 96 del d.p.r. n. 554/1999; le società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 della legge n. 163/2006; le società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge n. 240/1990; le società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono e gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, smaltimento e depurazione.

12 Soggetti Ires: limiti di deducibilità
Articolo 96 del Tuir: In ciascun periodo d’imposta gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati sul costo dei beni, sono deducibili senza limiti sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile nel limite del 30% del “risultato operativo lordo della gestione caratteristica” (ROL) dello stesso esercizio. 12 12

13 Soggetti Ires: limiti di deducibilità
L’eventuale ulteriore eccedenza può essere dedotta dal reddito dei successivi periodi di imposta se, e nei limiti in cui, in ciascun periodo di imposta, l’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri assimilati rispetto agli interessi attivi e ai proventi assimilati risulta inferiore al 30% del ROL di competenza. Non è consentito il riporto in avanti degli interessi attivi.

14 Soggetti Ires: limiti di deducibilità
Il riporto in avanti degli interessi passivi eccedenti la menzionata soglia del ROL è pertanto consentito senza limiti temporali, tuttavia se la società che li riporta partecipa poi ad una operazione di fusione o di scissione il riporto sui periodi imposta post fusione o scissione è subordinato alle stesse condizioni e limiti che trovano ingresso con riguardo alle perdite fiscali.

15 Soggetti Ires: limiti di deducibilità
In particolare occorre che la società partecipante alla fusione rispetti il cosiddetto test di vitalità in termini di incremento dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente e che le eccedenze utilizzabili non superino l’importo del patrimonio netto contabile delle società che partecipano alla fusione, diminuito dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti alla data cui è riferita la situazione patrimoniale di cui all’art quater del codice civile.

16 Soggetti Ires: limiti di deducibilità
Anche gli interessi impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria - imputati alla voce B8 del conto economico e desumibili sulla base delle informazioni contenute nei contratti stessi - sono soggetti ai suddetti limiti di deducibilità e vanno sommati agli altri oneri finanziari rilevanti.

17 Determinazione e utilizzo del ROL
Calcolo del “risultato operativo lordo della gestione caratteristica” Differenza tra valore e costi della produzione [(A + B)] al lordo di: ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali [B.10(a)] ammortamenti delle immobilizzazioni materiali [B.10(b)] canoni di locazione finanziaria di beni strumentali [B.8] come risultanti dal conto economico dell’esercizio 17 17

18 Determinazione e utilizzo del ROL
Esempio A) Valore della produzione B) Costi della produzione Diff. A-B Ammortamenti (voci B.10 lett. a) e b)) Canoni leasing (voce B.8) Rol ( ) Rol x 30% Interessi passivi Interessi attivi Interessi passivi indeducibili nell’esercizio ( )

19 Determinazione e utilizzo del ROL
La disciplina introdotta non modifica per le imprese le convenienze, sotto il profilo della deducibilità degli interessi passivi, nella scelta tra acquistare un bene direttamente con finanziamento bancario (e conseguente ammortamento del cespite) o tramite un’operazione di leasing. In caso di acquisto diretto gli interessi (inseriti nella voce C17) e gli ammortamenti sono esclusi dal calcolo del ROL, analogamente a quanto avviene nel caso della locazione finanziaria in quanto i canoni di leasing - da inserire alla voce B8 del conto economico – non rilevano ai fini del conteggio del ROL.

20 Determinazione e utilizzo del ROL il carry forward
A partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi dal 2010 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), la quota del risultato operativo lordo prodotto non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi di imposta.

21 Determinazione e utilizzo del ROL
La disciplina in esame trova ingresso anche per le holding industriali che, in genere, presentano un ROL negativo, ove non si computino nello stesso i proventi tipici della gestione caratteristica delle holding ossia i dividendi e le plusvalenze classificati nella sezione C del bilancio. In tale situazione gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati potrebbero divenire indeducibili a meno di una diversa riclassificazione dei dati di bilancio o di adesione al consolidato fiscale.

22 Determinazione degli interessi e dei proventi assimilati
Ai fini dell’applicazione del 96 Tuir rilevano: gli interessi attivi e passivi e gli oneri e i proventi assimilati derivanti da: contratti di mutuo contratti di locazione finanziaria emissioni di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. 22 22

23 Determinazione degli interessi e dei proventi assimilati
Crediti e debiti di natura commerciale: sono esclusi dal computo gli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, ma sono inclusi gli interessi attivi derivanti da crediti della stessa natura. Crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione: i soggetti che operano con la PA possono computare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali (calcolati al Tur aumentato di un punto) ricollegabili al ritardo dei relativi pagamenti. 23 23

24 Determinazione degli interessi e dei proventi assimilati
La disciplina introdotta non interferisce, pertanto, con le usuali pratiche di dilazione commerciale in quanto gli interessi passivi impliciti sostenuti per ottenere dilazioni di pagamento sono integralmente e immediatamente deducibili. Per gli interessi impliciti, la norma solleva talune perplessità applicative in quanto ci si chiede se sia richiesta o meno la loro rilevazione in bilancio e se essi possano riferirsi anche a crediti di breve periodo. Si pone, inoltre, il problema dell’individuazione del tasso di interesse da applicare per i soggetti Ias e per quelli non Ias.

25 Determinazione degli interessi e dei proventi assimilati
La normativa, così come formulata, solleva pure il problema della individuazione degli oneri e dei proventi assimilati agli interessi attivi e passivi. Con riguardo a questi ultimi andrà precisato se in tale definizione rientrano, ad esempio, le spese bancarie accessorie su finanziamenti, le commissioni passive su finanziamenti (es. quelle di massimo scoperto), le commissioni per mancato utilizzo di linee di credito, oneri vari (come quelli notarili) relativi all’emissione di un prestito obbligazionario, ecc.

26 Interessi passivi capitalizzati
Per gli interessi capitalizzati nel costo dei beni non trovano ingresso i limiti di deducibilità stabiliti dall’art. 96 del Tuir. Trattasi degli interessi passivi imputati, secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo di acquisizione dei beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, sia materiali che immateriali, e del costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l’attività di impresa (cosiddetti immobili-merce).

27 Interessi passivi capitalizzati
Il motivo di tale esclusione risiede nel fatto che gli interessi passivi concorrono, in tali fattispecie, alla determinazione del costo contabile e fiscale e, quindi, “sarebbe, non solo illogico, ma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto percentuale di deducibilità un componente di costo che concorre (come valore delle rimanenze) a formare esso stesso, in positivo, il ROL di periodo”.

28 Interessi passivi capitalizzati
Le regole di capitalizzazione vigenti richiedono che: i finanziamenti siano specificatamente contratti per l’acquisizione del bene; gli interessi capitalizzati siano solo quelli sostenuti nel periodo di realizzazione del bene (a condizione che sia temporalmente significativo); il valore del bene comprendente il costo degli interessi capitalizzati non ecceda, per i cespiti, il valore recuperabile attraverso l’uso dello stesso e, per i beni merce, il valore di realizzo.

29 Interessi passivi capitalizzati
Il procedimento per la capitalizzazione degli interessi passivi deve avvenire utilizzando la voce A4 del conto economico, secondo il metodo stabilito dal documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12. Tale documento prevede che gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell’importo della voce A4 e non portati a rettifica della voce C.17 (Interessi e altri oneri finanziari).

30 Interessi passivi capitalizzati
Esempio Prima della capitalizzazione A) Valore della produzione B) Costi della produzione Diff. A-B Rol Interessi passivi di cui interessi passivi capitalizzabili Dopo la capitalizzazione A) Valore della produzione ( voce A4) B) Costi della produzione Diff. A-B Rol Interessi passivi da monitorare (390 – 100) Interessi passivi deducibili (600x30%) Interessi passivi indeducibili nell’esercizio

31 Disciplina per i gruppi
In caso di partecipazione al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, generatasi in capo ad un soggetto, può essere portata in riduzione del reddito complessivo del gruppo se, e nei limiti in cui, uno o più altri soggetti partecipanti al consolidato fiscale non ha utilizzato integralmente il limite del 30% del proprio ROL, per lo stesso periodo di imposta, ma senza considerare, ai fini della determinazione del limite di deducibilità, gli interessi attivi non utilizzati a questo fine dalle altre società partecipanti.

32 Disciplina per i gruppi
Ai soli fini del calcolo del ROL di gruppo può essere incluso anche il ROL (disponibile) relativo alle società estere che potrebbero virtualmente partecipare al consolidato nazionale. Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al ROL delle società estere, corrispondenti a quelli previsti per i soggetti residenti.

33 Disciplina per i gruppi
Tali società devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c) del Tuir e cioè i requisiti del controllo rilevante per l’accesso al consolidato nazionale, nonché il requisito dell’identità dell’esercizio sociale e della certificazione del bilancio.

34 Interessi passivi oggettivamente indeducibili
Il comma 6 dell’art. 96 del Tuir stabilisce l’applicazione prioritaria delle specifiche norme che prevedono, per talune fattispecie di interessi passivi, l’indeducibilità assoluta.

35 Interessi passivi oggettivamente indeducibili
Interessi passivi su prestiti obbligazionari eccedenti la soglia. Interessi passivi su prestiti sociali delle società cooperative. Interessi passivi indeducibili per effetto della disciplina del “transfer pricing”. Interessi passivi connessi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori non compresi nella white list. Interessi di “funzionamento” relativi ai cosiddetti “immobili patrimoniali”.

36 Interessi passivi su prestiti obbligazionari eccedenti la soglia
I proventi di obbligazioni e titoli similari, di qualsiasi durata, emesse da società non quotate (escluse le banche) - nel caso in cui il loro tasso di rendimento ecceda il tur del doppio (se quotate) ovvero di due terzi (se non quotate) - sono soggetti alla maggiore aliquota del 27% (anziché a quella del 12,5%) e sono considerati indeducibili dal reddito di impresa gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione del tasso limite.

37 Interessi passivi su prestiti sociali delle società cooperative
Per le società cooperative e i loro consorzi sono indeducibili gli interessi erogati ai propri soci sui cosiddetti prestiti sociali per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%. L’eventuale eccedenza viene, di fatto, assimilata ad un dividendo in quanto considerata indeducibile per la cooperativa e colpita, in capo al socio, con la ritenuta a titolo di imposta del 12,5%.

38 Interessi passivi indeducibili per effetto della disciplina del “transfer pricing”
La normativa sul cosiddetto transfer pricing - contenuta nell’articolo 110, comma 7, del Tuir - prevede l’indeducibilità dei componenti passivi il cui valore è superiore a quello normale se il servizio è prestato da società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

39 Interessi passivi indeducibili per effetto della disciplina del “transfer pricing”
La disposizione si applica anche agli interessi passivi concernenti i finanziamenti erogati dai predetti soggetti, “qualora nei finanziamenti infragruppo vengano corrisposti interessi passivi in misura maggiore rispetto a quella che si sarebbe corrisposta in regime di libera concorrenza”.

40 Interessi passivi connessi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori non compresi nella white list L’art. 110, comma 10, del Tuir stabilisce che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli che saranno individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’art. 168 bis del Tuir.

41 Interessi di “funzionamento” relativi ai cosiddetti “immobili patrimoniali”
Con una interpretazione autentica, la legge n. 244/2007 (art. 1, comma 35) ha stabilito, per le società immobiliari che detengono “immobili patrimonio” ovvero immobili non strumentali, che i relativi interessi di finanziamento non sono indeducibili ai sensi dell’art. 90, comma 2, del Tuir e, pertanto ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 96 del Tuir, mentre tale indeducibilità rimane per gli interessi di funzionamento.

42 Interessi di “funzionamento” relativi ai cosiddetti “immobili patrimoniali”
La norma introdotta appare coerente con il fatto che tali immobili sono in grado di generare, in caso di cessione, plus e minus tassabili secondo i criteri ordinari. Le eventuali plus/minus rappresentano infatti componenti reddituali diverse, rispetto al reddito ordinario dell’immobile tassato secondo le modalità dei redditi fondiari.

43 Interessi passivi oggettivamente indeducibili
Per tutte le fattispecie di interessi passivi indeducibili si applicano prioritariamente le norme specifiche e a quelli che poi risultano ancora deducibili le disposizioni di cui all’art. 96 del Tuir. Transitoriamente sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale articolo anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

44 Interessi passivi oggettivamente indeducibili
La somma degli interessi passivi oggettivamente indeducibili e della componente di interessi passivi e oneri assimilati che risulta inducibile, in base alle disposizioni di cui all’art. 96 del Tuir, costituirà la variazione in aumento da indicare in dichiarazione dei redditi rispetto all’ammontare degli interessi indicati nel conto economico dell’esercizio.

45 Entrata in vigore La nuova formulazione dell’art. 96 trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Gli articoli 97 e 98 non si applicano più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Per il primo e secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a e a euro. 45 45

46 Alcune annotazioni Una disciplina più semplice e lineare della precedente che non determina mai la completa indeducibilità degli interessi passivi; Un netto distinguo tra il trattamento dei soggetti Irpef e di quelli Ires; Un impatto di rilievo sulle convenienze delle imprese e sotto il profilo gestionale; Un trattamento di favore per i soggetti Irpef: perché? Perché distinguere sotto il profilo soggettivo e non a livello di tetto dimensionale (es. ammontare dei ricavi). La questione delle trasformazioni regressive: conseguenze civilistiche e fiscali.

47 Alcune annotazioni Per i soggetti Irpef che operano in contabilità ordinaria la nuova disciplina si caratterizza, da un lato, per l’abolizione delle norme in materia di thin capitalisation e di pro rata patrimoniale e, dall’altro, per l’introduzione del principio di inerenza che, se interpretato restrittivamente dall’Amministrazione finanziaria, potrebbe comportare incisive limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. Una valutazione complessiva del relativo impatto non è, pertanto, immediata.

48 Alcune annotazioni Il caso delle piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali che si caratterizzano per un volume di affari non superiore a quello richiesto per l’applicazione degli studi di settore e prive di partecipazioni societarie di rilevante entità.

49 Alcune annotazioni Con la previgente normativa tali imprese non erano soggette né alle norme sulla thin capitalisation né, significativamente, a quelle sul pro rata patrimoniale. Nella sostanza, per esse trovava ingresso il solo pro rata generale nel (raro) caso in cui avessero conseguito proventi non imponibili ai fini delle imposte sui redditi.

50 Alcune annotazioni A fronte di un regime che in precedenza si sarebbe caratterizzato, nelle situazioni evidenziate, per la sostanziale mancanza di limiti alla immediata ed integrale deducibilità degli interessi passivi con il nuovo regime possono aversi limitazioni, anche rilevanti, nella deducibilità degli interessi passivi e, quindi, una maggiore base imponibile ai fini Ires.

51 Alcune annotazioni Per contro c’è, evidentemente, da osservare che tale maggior carico tributario sconterà una minore aliquota Ires, passata dal 33% al 27,5%, mentre le eccedenze non dedotte potranno essere riportate in avanti senza limiti di tempo.

52 Alcune annotazioni In tali casi, nell’ottica di ottimizzare il carico fiscale, andranno valutate attentamente anche le opportunità che la nuova disciplina prevede: l’opzione per il consolidato nel caso di gruppi di imprese; la capitalizzazione degli interessi passivi nell’ipotesi di tempi di produzione prolungati o di produzioni di immobilizzazioni in economia; la patrimonializzazione della società, quando possibile.

53 Alcune annotazioni In sintesi, trattasi di una disciplina più stringente soprattutto per le società con: elevato indebitamento ROL modesto il carry forward degli interessi passivi e del ROL……. … ma occorrerà migliorare il ROL e/o la struttura finanziaria.


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