Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoRodolfo Zanella Modificato 10 anni fa
1
pagina 1 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati MULTE AUTOMATICHE LA CORRETTA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELLART 142
2
pagina 2 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Indice Introduzione Normativa di riferimento Articolo 201 del Codice della strada Direttiva Interministeriale 15 agosto 2007 Direttiva Maroni. La corretta procedura di accertamento Legge 120/2010
3
pagina 3 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati La normativa di riferimento Articolo 201 del Codice della strada DLGS 285/1992 DL 121/2002 convertito in legge 168/2002 Decreto Interministeriale 15 agosto 2007 Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ) Legge 120/2010
4
pagina 4 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Contestazione immediata delle violazioni e Rilevamento a distanza delle violazioni art. 201 CDS Lart. 200 c. 1 del Codice della Strada afferma che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata. Lart. 201 c. 1 afferma che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicarne i motivi. Il successivo c. 1-bis, fermo restando quanto indicato al c. 1, definisce, con elencazione esclusiva, i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria. Il successivo c. 1-ter, 1° periodo afferma che, ad eccezione dei casi previsti dal c. 1-bis (per i quali la contestazione immediata non è necessaria, in quanto espressamente previsto dalla specifica norma), il verbale deve contenere i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
5
pagina 5 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Larticolo 201 del Codice della strada ( Dlgs 285/1992) 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dellillecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nellimpossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui allarticolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
6
pagina 6 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002 Lart. 4 del Decreto-Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con Legge 1 agosto 2002 n. 168, introduce luso o linstallazione di mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 ( oltre che 146 e 176 ) del Codice della Strada, di cui viene data informazione agli automobilisti. Secondo lart. 4 c. 1, 1° periodo, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali non sono previste condizioni limitative allimpiego di tali mezzi tecnici di controllo. Secondo lart. 4 c. 1, 2° periodo, sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, invece, è propedeutico un decreto prefettizio di individuazione, ex art. 4 c. 2.
7
pagina 7 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Lart. 4 c. 3, 1° periodo, afferma che la violazione deve essere opportunamente documentata con sistemi fotografici, di videoripresa o analoghi dispositivi, in modo da poter accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dellillecito, i dati del veicolo o il responsabile della circolazione. Lart. 4 c. 3, 2° periodo, afferma che possono essere utilizzati anche dispositivi di rilevazione automatica delle violazioni, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, a condizione che tali dispositivi siano appositamente omologati a tal fine. Secondo lart. 4 c. 4, in ogni caso non ricorre lobbligo della contestazione immediata della violazione. Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002
8
pagina 8 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002 In conclusione, la rilevazione a distanza delle violazioni alle norme di cui all art. 142 del Codice della strada (ex art. 4 D.L. 121/2002, convertito con L. 168/2002) è attualmente consentita esclusivamente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (senza limitazioni, ex art. 4 c. 1, 1° periodo), nonché sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento (limitatamente a quelle individuate con apposito decreto prefettizio, ex art. 4 c. 1, 2° periodo). La rilevazione delle violazioni alle norme di cui allart. 142 del Codice della strada con postazioni temporane e presidiate è consentita su ogni tipologia di strada. Non è consentito impiegare in modalità automatica i dispositivi approvati per funzionare in presenza delloperatore. Pertanto tutti i verbali relativi a violazioni accertate mediante limpiego di dispositivi non omologati per il funzionamento in modo automatico, risultano suscettibili di impugnazione, entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del vigente Codice della Strada..
9
pagina 9 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002 La rilevazione delle violazioni alle norme di cui allart. 142 del Codice della strada con postazioni temporane e presidiate è consentita su ogni tipologia di strada. Le violazioni delleccesso di velocità con apparecchiature omologate a tale scopo, e con la presenza dellorgano di polizia stradale, non occorra alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente, secondo quanto previsto dallart. 201. Diversamente, per la stessa procedura di accertamento, svolta con dispositivi di controllo a distanza senza la presenza sul posto degli organi di polizia stradale, e su determinate strade, come disciplinato dallart. 4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002, occorre la preventiva autorizzazione prevista dal comma 1 bis, lettera f), del medesimo articolo 201.
10
pagina 10 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Rilevamento a distanza delle violazioni Legge 168/2002 Pertanto, solo per gli accertamenti di cui alla lettera f), del comma 1 bis dellart. 201 del Codice della strada, è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto limpiego di apparecchiature e funzionamento automatico senza la presenza dellorgano di polizia stradale Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto, lattività è svolta direttamente dallorgano di polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada. Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata..
11
pagina 11 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva Interministeriale 15 agosto 2007 in applicazione del DL 117/07 convertito con Legge 160/2007. Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili. Lart. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari. Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dellart. 1 c. 1 lett. a) e c).
12
pagina 12 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili. L Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, sono state stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dellInterno, del 15.8.2007. Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere adeguata in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a km 4; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.
13
pagina 13 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili. Le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada per i segnali di indicazione; per i dispostivi luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento alle disposizioni dellart. 170 del medesimo regolamento. La segnalazione della presenza della postazione di controllo deve essere fornita, sia per le postazioni fisse che per quelle mobili, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale.
14
pagina 14 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili. Per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione delle postazioni è stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assume il carattere di sistematicità. Limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, la richiamata esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso limpiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale. Il presegnalamento avviene con cartelli di indicazione per i quali non è necessaria lordinanza da parte dellEnte proprietario della strada.
15
pagina 15 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Modalità di espletamento servizio autovelox: postazioni di controllo visibili. I dispositivi installati a bordo di veicoli in movimento, per i quali non si può propriamente parlare di postazione, non si applicano le disposizioni normative dettate dalla Legge 160/2007, ne, di conseguenza, le disposizioni applicative dettate con il D.M. 15.08.2007. Il posizionamento delle segnaletica temporanea deve essere riportato nel verbale di contestazione ovvero nel verbale di inizio attività dellOrgano accertatore. In caso contrario lorgano di polizia non avrebbe la copertura ex art. 2700 CC e, di conseguenza, si avrebbe linversione dellonere della prova della esistenza e della regolare collocazione della segnaletica di preavviso.
16
pagina 16 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI E DIRETTIVE SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI
17
pagina 17 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ) La genesi … Al punto 7 della nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002 … I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione disponibili.
18
pagina 18 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ) ARTICOLO 142 C. 6BIS Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e BEN VISIBILI, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
19
pagina 19 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ) COME ? CON SEGNALI DI INDICAZIONE COLORE DI FONDO IN BASE ALLA STRADA. DIMENSIONI DEI CARATTERI IN FUNZIONE DELLA STRADA (FINO A DUE RIGHE) O DELLA VELOCITA PREDOMINANTE (PIU DI DUE RIGHE). DIMENSIONE DEL CARTELLO IN FUNZIONE DELLA GRANDEZZA DEI CARATTERI DISTANTE NON PIU DI 4 KM DALLO STRUMENTO RIPETUTO SE CI SONO INTERSEZIONI NON E PREVISTA UNA DISTANZA MINIMA TRA CARTELLO E STRUMENTO LA COMPOSIZIONE DEL CARTELLO E DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO NON NECESSITA DEL CARTELLO FINE OVVERO CON DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LUMINOSI
20
pagina 20 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )
21
pagina 21 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati COLORI
22
pagina 22 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ) In occasione di espletamento dellattività di accertamento ai sensi dellart. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata percezione visiva della presenza della postazione di controllo e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della visibilità richiesto come condicio sine qua non, ai fini della validità della procedura di accertamento. In corrispondenza del veicolo, deve essere utilizzato un cartello avente il contenuto indicato dal D.M. 15 agosto 2007, ovvero un dispositivo lampeggiante di tipo removibile in funzione da collocare sul tetto del veicolo stesso, al fine di rendere visibile la postazione di controllo. Tali soluzioni infatti soddisfano il requisito della "visibilità.
23
pagina 23 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ) Il telelaser…. Nulla ha detto il Ministero sulle modalità di segnalazione del servizio svolto con telelaserer, dove la postazione non coincide con il luogo di accertamento Si deve ritenere che il puntamento debba avvenire entro lo spazio compreso tra i segnale e la postazione e che sia della posizione del segnale che di quella della postazione debba essere dato conto nel verbale di inizio attività ovvero nel verbale di contestazione.
24
pagina 24 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni )
25
pagina 25 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Direttiva del Ministero dellInterno Circolare Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 ( Direttiva Maroni ) ARROTONDAMENTO
26
pagina 26 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati IL TUTOR Il Tutor è uno strumento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per laccertamento automatico delleccesso di velocità calcolato sulla velocità media. Il Tutor può funzionare liberamente anche in modalità istantanea se la postazione fotografica dista almeno un chilometro dallultimo accesso autostradale. Nel caso in cui il sistema misuri la velocità media invece non servono particolari accortezze visto che per il rilievo della velocità siccome le tratte autostradali tra un Tutor e laltro sono più estese di un chilometro e linfrazione si concretizza al secondo passaggio, non sono richieste particolari cautele oltre a quella già prevista relativa alla distanza dell ultimo segnale utile che indica la velocità da mantenere, che si deve trovare ad una distanza di almeno un chilometro dal secondo passaggio. anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. In questo caso lart. 345/2° del regolamento stradale ammette una riduzione strumentale, rispetto al valore effettivamente rilevato, pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.
27
pagina 27 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Il TUTOR Lautomobilista che incappa in una serie di infrazioni autostradali per eccesso di velocità deve rivolgersi ai singoli uffici dei giudici di pace competenti per territorio se vuole impugnare tutti i verbali collezionati nel corso della giornata. In materia di sanzioni amministrative non trova infatti applicazione listituto della continuazione previsto dal codice penale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. VI civ., con la sentenza n. 944 del 17 gennaio 2011. La Legge 120/2010 ha modificato lart. 142 del CdS inserendo la dicitura omissis……….Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, …. Omissis in tal modo ha esplicitamente riconosciuto lefficacia funzionale dei tutor.
28
pagina 28 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Legge 120/2010 LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale Art. 25 Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocita' Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, omissi………. con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'.
29
pagina 29 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Legge 120/2010 Lart. 25 c. 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010 si riferisce ai dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui allart. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni con l: n. 168/2002, e successive modifiche. Pertanto la previsione relativa alla distanza minima tra la postazione di controllo, fissa ovvero mobile, e il segnale di limite di velocità, non si applica qualora in dispositivo operi con la presenza degli organi di polizia stradale.
30
pagina 30 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Legge 120/2010 In relazione alla collocazione dei rilevatori delle violazioni alla distanza di 1 km. Lart. 25 c. 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010 prevede che i rilevatori fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.Pertanto è lultimo segnale incontrato dallutente della strada quello al quale riferire la distanza di 1 km, a meno che non si tratti di una mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto in cui non vi sono intersezioni. Anche per il segnale posto dopo lintersezione, quello che è noto agli utenti che vi si immettono con manovra di svolta, deve essere garantita la prescritta distanza.
31
pagina 31 di 18 Un prodotto multimediale ideato e promosso da Giuffré Editore. © Copyright Giuffré Editore- Tutti i diritti riservati Fine
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.