Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGiacinto Grossi Modificato 9 anni fa
1
Corso di Laurea Magistrale, a.a. 2013 -2014 Silvia Borelli Lezione I
2
OBIETTIVI: coordinamento fra le politiche degli Stati membri per conseguire un elevato livello di occupazione e di protezione sociale (art. 3 Tue e art. 9 Tfue) ed in particolare una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e mercati di lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici (art. 145 Tfue) RUOLO STATI: raggiungimento obiettivi in modo coerente con gli indirizzi per le politiche economiche adottati a norma dell’art. 145 Tfue; promozione dell’occupazione come questione di interesse comune (art. 146 Tfue). RUOLO UNIONE: promozione, sostegno e integrazione dell’azione degli Stati membri (art. 147 Tfue) COMITATO PER L’OCCUPAZIONE: ruolo consultivo; promozione coordinamento tra gli Stati; monitoraggio delle politiche in materia di occupazione (art. 150 Tfue)
3
Relazione annuale del Consiglio e della Commissione Analisi della situazione dell’occupazione nell’Unione e conclusioni del Consiglio europeo Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, adottati a maggioranza qualificata dal Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del Comitato per l’occupazione
4
Relazione annuale di ciascuno Stato sulle misure adottate per l’attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti del Consiglio (national reform programme- NRP) Esame dell’attuazione delle politiche occupazionali degli Stati da parte del Consiglio. Eventuale adozione di raccomandazioni rivolte agli Stati, con delibera a maggioranza qualificata del Consiglio su raccomandazione della Commissione Trasmissione al Consiglio europeo di una relazione annuale del Consiglio e della Commissione in merito alla situazione dell’occupazione nella Comunità e all’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione Il Parlamento e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell’occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle miglior prassi, a fornire analisi comparate e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Tali misure non comportano armonizzazione delle disposizioni degli Stati (art. 149)
5
1997-2000: 4 pilastri 2001-2002: 4 pilastri + obiettivi orizzontali 2003-2004: 3 obiettivi generali + orientamenti specifici 2005-2008: orientamenti integrati in materia di politica economica e occupazionale; revisione triennale 2010: strategia Europe 2020
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.