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IL RIORDINO DEL QUADRO NORMATIVO:
stato di avanzamento dei lavori (gennaio 2011) e osservazioni degli operatori
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Norme tecniche e standard di sicurezza
Norme di esercizio (contenute nei regolamenti d’esercizio) Standard tecnici (contenuti nelle specifiche e nelle istruzioni tecniche)
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Emanazione delle norme e degli standard
Le norme tecniche e gli standard di sicurezza sono emanati dall’Agenzia. I GI e le IF possono proporre modifiche, motivate da idonee analisi di rischio. In casi particolari, l’Agenzia può autorizzare RFI e le IF ad adottare temporaneamente modifiche sperimentali alle norme e agli standard vigenti
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Riordino delle norme di esercizio: obiettivi
Pervenire ad un Testo Unico dove sia esposto un sistema normativo esaustivo e coerente, valido sull’intera rete ferroviaria italiana (RFI e ferrovie concesse). Sulla base del Testo Unico i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie dovranno emanare i propri manuali di mestiere, che costituiranno i testi utilizzati dal personale che svolge mansioni di sicurezza.
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Riordino delle norme di esercizio: metodologia
Il lavoro è stato strutturato nelle seguenti quattro fasi: Analisi della normativa attuale (Testi Normativi, disposizioni, prescrizioni e circolari del GI) e delle STI - terminata; Elaborazione dell’architettura del nuovo sistema - terminata; Compilazione della parti del nuovo Testo Unico, passando attraverso la riscrittura del Regolamento per la Circolazione dei Treni e del Regolamento sui Segnali - in corso di ultimazione; Verifiche finali di coerenza ed esaustività - in corso di ultimazione.
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Riordino delle norme di esercizio: SAL al 19 gennaio
Le modifiche al RCT, finalizzate a inserire i principi normativi di competenza dell’Agenzia, sono state proposte finora con due decreti e quattro schemi di decreto: Decreto n. 15/2010: riordino delle norme che regolamento la circolazione dei mezzi d’opera; Decreto n. 16/2010: riordino delle norme che regolamentano l’esecuzione dei lavori sulla infrastruttura ferroviaria nazionale;
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Riordino delle norme di esercizio: SAL al 19 gennaio
Schema R/2010: riordino delle norme che regolamentano le manovre e lo stazionamento dei rotabili (ISM); Schema S/2010: riordino delle norme che regolamentano l’attività di condotta e di accompagnamento dei treni (IPCL e ISPAT). Schema T/2010: riordino delle norme inerenti alle condizioni tecniche per la circolazione dei treni (PGOS). Schema B/2011: riordino delle norme di esercizio oggi contenute nelle DET, DELB, IESBE, DSDU, ISD, IEAC, NEAT, EATR, SCMT, SSC, Spola, NVTV.
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Riordino delle norme di esercizio: SAL al 19 gennaio
Rimangono da riordinare i principi e le interfacce riguardanti i contenuti di: RS; IEPL; ISBR (blocco radio); NEAV (norme esercizio linee attrezzate con ERTMS); ITLC (sistemi di telecomunicazioni); IEFCA; Norme per l’esercizio dei dispositivi RTB; NEITE, per le linee tradizionali e per le linee attrezzate con ERTMS
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Riordino delle norme di esercizio
L’obiettivo finale di tale penultima fase del riordino (fase di compilazione) è la riscrittura e l’integrazione dei contenuti del RCT e del RS, in modo che essi costituiscano insieme il Testo Unico della normativa ferroviaria di competenza dell’Agenzia.
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Riordino delle norme di esercizio
Per raggiungere questo obiettivo verrà emanato un decreto “finale” che raccoglierà tutte le modifiche proposte con gli schemi di decreto emanati a partire dallo schema R/2010. Tale decreto conterrà anche la revisione del decreto n. 1/2009: per lasciare come Testi Normativi di competenza dell’Agenzia solo il Regolamento per la Circolazione dei Treni e il Regolamento sui Segnali (modifiche all’Allegato B); per recepire l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle competenze sui sottosistemi di sicurezza di terra dell’infrastruttura ferroviaria (verbale n. 2).
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Riordino delle norme di esercizio
L’articolo 1, comma 1, del nuovo RCT così recita: Il presente Regolamento e il Regolamento sui Segnali contengono i principi normativi e i requisiti funzionali da rispettare per garantire la sicurezza della circolazione. Sulla base di tali norme ciascun operatore ferroviario (gestori dell’infrastruttura o impresa ferroviaria) provvede ad emanare le specifiche procedure che disciplinano i processi interni connessi alla circolazione ferroviaria e la manualistica di mestiere ad uso del proprio personale addetto a mansioni di sicurezza della circolazione. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie può adottare provvedimenti sperimentali di modifica delle suddette norme o autorizzare i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie alla loro adozione.
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Sinottico delle principali modifiche al RCT
Testo normativo attuale: Inserimento nel RCT: ICC (carrelli) Art. 17 IPC (cantieri) e Servizi di vigilanza Art. 20 ISD Nuovo art. 1bis, artt. 2, 4, 5, 21 ISM Art. 7 IPCL e ISPAT Artt. 3, 6, 16 e 23 PGOS Nuovi artt. 2bis e 2ter; art. 14; nuovi Allegati IV, V e VI DET, DELB, IET, IELB, Spola Nuovi artt. 2quater, 4, 5ter, 21bis; Allegato III IESBE Artt. 3, 4, 21
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Sinottico delle principale modifiche al RCT
Testo normativo attuale: Inserimento nel RCT: SCMT e SSC Nuovo art. 3bis Apparati centrali Nuovo art. 5bis Comunicazioni verbali registrate Nuovo Allegato VII NVTV (verifica) Nuovo Allegato VIII DSDU Art. 1 (di competenza RFI)
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