La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

ASPETTI CONTABILI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "ASPETTI CONTABILI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE"— Transcript della presentazione:

1 ASPETTI CONTABILI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE
Salerno 28 settembre Antonio R Opromolla

2 Dal punto di vista contabile, il principale risultato dell’operazione di fusione è rappresentato dalle c.d. “differenze di fusione” che si originano in capo alla società risultante o incorporante in misura pari alla differenza tra: • aumento del capitale sociale dell’incorporante e patrimonio netto contabile dell’incorporata non di pertinenza dell’incorporante medesima (avanzi e disavanzi da concambio); • valore di iscrizione contabile della partecipazione posseduta dall’incorporante nell’incorporata e corrispondente quota del patrimonio netto contabile dell’incorporata (avanzi e disavanzi da annullamento).

3 Dal punto di vista contabile, il perfezionamento di un’operazione di fusione comporta lo spostamento, nello stato patrimoniale della società risultante o incorporante, di tutte le attività e di tutte le passività delle società fuse o incorporate. Ai sensi dell’art bis c.c., la società risultante o incorporante deve iscrivere le attività e le passività provenienti dalle società fuse o incorporate sulla base dei valori risultanti dalle situazioni contabili di chiusura delle società medesime (c.d. “principio di continuità dei valori contabili”).

4 L’iscrizione delle attività e delle passività in regime di continuità di valori contabili può tuttavia determinare, in capo alla società risultante o incorporante, l’emersione di “differenze contabili”. Ciò accade quando l’ulteriore effetto contabile che si genera per effetto della fusione, a fronte della iscrizione di attività e passività della società fusa o incorporata, non sia perfettamente coincidente con il valore netto contabile della predetta iscrizione di attività e passività.

5 Tale ulteriore effetto contabile è rappresentato, rispettivamente: • dall’annullamento, nell’attivo della società incorporante, dell’eventuale partecipazione dell’eventuale partecipazione da essa posseduta nella società incorporata; • dal valore nominale del capitale sociale della società risultante o dell’aumento del capitale sociale della società incorporante che viene iscritto al fine di concambiare i soci della società fusa o incorporata.

6 Ecco che: • qualora il valore contabile dell’effetto di annullamento o di concambio risulti superiore al valore netto contabile di iscrizione della corrispondente frazione di attivo e passivo, si determina un disavanzo di fusione; • qualora il valore contabile dell’effetto di annullamento o di concambio risulti inferiore al valore netto contabile di iscrizione della corrispondente frazione di attivo e passivo, si determina un avanzo di fusione.

7 Ai sensi dell’art. 2504-bis c. c
Ai sensi dell’art bis c.c.: • se emerge un disavanzo, la società risultante o incorporante deve imputarlo, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell’art c.c., ad avviamento; • se invece emerge un avanzo, la società risultante o incorporante deve imputarlo ad apposita voce del patrimonio netto, oppure, quando l’avanzo sia riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ad apposita voce del passivo nell’ambito dei fondi per rischi e oneri.

8 DIFFERENZE DI FUSIONE Il trasferimento dei valori dell’attivo e del passivo sulla base del principio di continuità dei valori contabili, ai sensi dell’art bis c.c., è suscettibile di generare in capo alla società risultante o incorporante delle “differenze contabili”, ogni qual volta non vi sia perfetta coincidenza tra: • l’ammontare del “patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata” che viene “ereditato” in continuità di valori contabili dalla società risultante o incorporante, • e l’ammontare della “contropartita contabile” che la società risultante o incorporante iscrive a fronte della “acquisizione” di detto patrimonio netto di fusione.

9 Per quanto riguarda il “patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata”, si tratta del patrimonio netto della società fusa o incorporata, risultante dall’ultimo bilancio (di esercizio o infrannuale) redatto per tale società, in corrispondenza della data di efficacia contabile della fusione.

10 Per quanto riguarda invece la “contropartita contabile” della rilevazione del “patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata”, si tratta rispettivamente: • del valore contabile delle partecipazioni possedute in società fuse o incorporate di cui la società risultante o incorporante procede all’annullamento dal proprio attivo patrimoniale; • del valore contabile dell’entità di capitale sociale che la società risultante o incorporante assegna ai soci delle società fuse o incorporate in concambio.

11 La percentuale del “patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata” che, ante fusione, risulta posseduta da società partecipanti all’operazione deve essere contrapposta al valore contabile della partecipazione che esprime tale percentuale di possesso e che, post fusione, risulterebbe iscritta nell’attivo patrimoniale della società risultante o incorporante, se non si procedesse appunto all’inevitabile annullamento (in quanto partecipazione in società che per effetto della fusione si estinguono), senza per altro procedere ad alcun concambio, stante il divieto di cui all’art ter c.c.

12 Da un punto di vista strettamente contabile le c. d
Da un punto di vista strettamente contabile le c.d. “differenze di fusione” altro non sono che: Il disavanzo (ossia l’insufficienza) di incremento contabile che, per effetto della fusione, si registra in capo alla società risultante o incorporante nei valori dell’attivo patrimoniale (al netto dell’incremento dei valori del passivo patrimoniale), rispetto: − alla variazione del patrimonio netto della società incorporante o risultante medesima; − e/o all’annullamento del valore delle partecipazioni eventualmente possedute dalla società incorporante nelle società incorporate;

13 L’avanzo (ossia l’eccedenza) di incremento contabile che, per effetto della fusione, si registra in capo alla società risultante o incorporante nei valori dell’attivo patrimoniale (al netto dell’incremento dei valori del passivo patrimoniale), rispetto: − alla variazione del patrimonio netto della società incorporante o risultante medesima − e/o all’annullamento del valore delle partecipazioni eventualmente possedute dalla società incorporante nelle società incorporate.

14 DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO
Disavanzo Valore contabile della partecipazione annullata nell’attivo patrimoniale della società risultante o incorporante > % del patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata corrispondente alla % di possesso di cui è espressione la partecipazione annullata Avanzo <

15 In linea generale: • il disavanzo da annullamento esprime l’esteriorizzazione nella contabilità della incorporante dei plusvalori latenti nella contabilità dell’incorporata, fino a concorrenza della loro acquisizione da parte dell’incorporante originariamente in via mediata, ossia sotto forma di partecipazione; • l’avanzo da annullamento esprime invece l’esteriorizzazione nella contabilità della incorporante dell’accrescimento patrimoniale derivante dal “buon affare” realizzato in sede di acquisizione della partecipazione per un valore inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile della partecipata, quale risultante alla data di decorrenza contabile della fusione

16 DISAVANZO DA ANNULLAMENTO
Laddove l’insorgenza di un disavanzo da annullamento rappresenti effettivamente l’esteriorizzazione nella contabilità della incorporante dei plusvalori latenti (su singoli beni o come avviamento) nella contabilità dell’incorporata, non vi è dubbio alcuno che in relazione a detta posta sussista la “possibilità” di procedere alla sua contabilizzazione secondo quanto previsto dall’art bis c.c., ossia risulti possibile imputare il disavanzo: • ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della società fusa o incorporata, • e, per la differenza, ad avviamento.

17 Va sottolineato che: • l’imputabilità del disavanzo ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della società fusa o incorporata deve rispettare i criteri di valutazione sanciti dall’art c.c., nel senso che l’astratta iscrivibilità di un determinato valore corrente deve comunque essere coerente con l’iscrizione del bene “a valori di funzionamento”, ossia con il limite rappresentato dal valore economicamente recuperabile in normali condizioni di funzionamento dell’impresa; • la restante parte di disavanzo, imputata ad avviamento, soggiace ai criteri di ammortamento previsti dal numero 6 dell’art c.c.

18 Ciò premesso, è però opportuno ricordare che il trattamento contabile sopra richiamato non costituisce l’unica modalità di contabilizzazione possibile, quanto piuttosto la modalità di contabilizzazione da adottare “ove possibile”, nel senso che essa non può essere applicata nei casi in cui il disavanzo da annullamento abbia un significato economico diverso da quello che, in via generale, è ad esso riconducibile.

19 Se, infatti, nella generalità dei casi il disavanzo da annullamento rappresenta quell’esteriorizzazione, nella contabilità della incorporante, dei plusvalori latenti (su singoli beni o come avviamento) nella contabilità dell’incorporata, da cui consegue appunto la possibilità di applicare il trattamento contabile previsto dall’art bis c.c., possono ben verificarsi casi in cui il disavanzo di annullamento assume un significato economico del tutto diverso.

20 Si pensi, ad esempio: • all’ipotesi in cui, negli esercizi successivi a quello di acquisizione della partecipazione da parte della futura incorporante, la futura incorporata abbia accumulato perdite di esercizio che ne hanno diminuito il patrimonio netto contabile, senza però che in capo alla futura incorporante abbia avuto luogo una corrispondente svalutazione della partecipazione, • oppure all’ipotesi in cui la partecipazione sia stata acquisita per un prezzo troppo elevato rispetto al suo valore effettivo, integrando dunque gli estremi di un “cattivo affare”

21 In questi casi, il disavanzo da fusione potrebbe essere, in tutto o in parte, non riconducibile a plusvalori latenti su singoli elementi patrimoniali o all’avviamento inespresso della partecipata (anzi, ben potrebbe non esserci alcun avviamento). Laddove si verifichi una simile evenienza, pare corretto ritenere che manchi la possibilità di applicare al disavanzo da annullamento il trattamento contabile previsto dall’art bis c.c., dovendo più correttamente essere allocato tra i componenti economici di conto economico, alla stregua di una “svalutazione postuma” del valore contabile della partecipazione da parte dell’incorporante.

22 AVANZO DA ANNULLAMENTO
Nel caso in cui l’insorgenza di un avanzo da annullamento rappresenti effettivamente l’esternalizzazione dell’ accrescimento patrimoniale derivante dal “buon affare” realizzato dall’incorporante in sede di acquisizione della partecipazione, l’art bis c.c. ne avalla la contabilizzazione quale voce di patrimonio netto, assimilabile dal punto di vista concettuale all’utile dell’operazione precedentemente inespresso. Per completezza, si segnala tuttavia che in dottrina vi è anche chi ha ritenuto più appropriato iscrivere l’avanzo da annullamento come un risconto passivo, per procedere poi alla sua imputazione conto economico nei successivi esercizi con i medesimi criteri di ripartizione del disavanzo.

23 Una questione particolare si pone nel caso in cui l’emersione di un avanzo da annullamento non possa essere ricondotta al “buon affare” compiuto dall’incorporante, quanto piuttosto alla sopravvalutazione del patrimonio netto contabile dell’incorporata rispetto al suo valore effettivo.

24 In questo particolare caso, infatti, l’avanzo da annullamento non costituisce l’esteriorizzazione dell’accrescimento patrimoniale derivante dal “buon affare”, quanto piuttosto l’esterio-rizzazione in capo all’incorporante dei minusvalori latenti nella contabilità dell’incorpo-rata.

25 Laddove ricorrano tali presupposti, l’avanzo di fusione non può essere contabilizzato tra le voci del patrimonio netto dell’incorporante, ma deve piuttosto essere imputato: • ove possibile, a decremento del valore contabile degli elementi dell’attivo (o a incremento del valore contabile degli elementi del passivo) trasferiti in continuità contabile dalla società incorporata alla società incorporante; • in alternativa, nel passivo dello stato patrimoniale dell’incorporante, tra i fondi svalutazione o i fondi rischi.

26 DIFFERENZE DA CONCAMBIO
La differenza da fusione che si genera in funzione della variazione del capitale sociale della società incorporante o risultante costituisce l’avanzo o il disavanzo da concambio: • il disavanzo da concambio esprime il minor valore netto contabile trasferito dalla società fusa o incorporata alla società risultante o incorporante rispetto all’aumento di capitale che quest’ultima delibera al fine di consentire l’emissione di azioni o quote ai soci delle società fuse o incorporate, conformemente al rapporto di cambio delle azioni o quote determinato nell’ambito della procedura di fusione;

27 L’avanzo da concambio esprime il maggiore valore netto contabile trasferito dalla società fusa o incorporata alla società risultante o incorporante rispetto all’aumento di capitale che quest’ultima delibera al fine di consentire l’emissione di azioni o quote ai soci delle società fuse o incorporate, conformemente al rapporto di cambio delle azioni o quote determinato nell’ambito della procedura di fusione.

28 DIFFERENZE DA CONCAMBIO
DISAVANZO Valore contabile del capitale sociale nominale corrispondente alle azioni o quote assegnate in concambio ai soci “terzi” delle società fuse o incorporate > % del patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata corrispondente alla % di possesso riferibile ai soci “terzi” che vengono concambiati AVANZO <

29 A ben vedere, l’origine delle differenze da concambio va cercato sull’interazione che, per effetto della fusione, si verifica su due distinti piani: • quello dei valori contabili delle società partecipanti alla fusione, • e quello dei valori effettivi delle società partecipanti alla fusione.

30 Si ha disavanzo da concambio quando il rapporto tra il valore effettivo dell’incorporante e il valore effettivo dell’incorporata esprime un valore minore del rapporto tra il valore nominale del capitale dell’incorporante e il valore nominale del capitale dell’incorporata;

31 Si ha avanzo da concambio quando il rapporto tra il valore effettivo dell’incorporante e il valore effettivo dell’incorporata esprime un valore maggiore del rapporto tra il valore nominale del capitale dell’incorporante e il valore nominale del capitale dell’incorporata.

32 DISAVANZO DA CONCAMBIO Quando Valore effettivo dell’incorporante / Valore effettivo dell’incorporata < Capitale sociale dell’incorporante / Capitale sociale dell’incorporata AVANZO DA CONCAMBIO >

33 Contabilizzazione del disavanzo da concambio
Il fatto che il rapporto tra valori effettivi dell’incorporante (al numeratore) e dell’incorporata (al denominatore) esprima un valore minore del corrispondente rapporto fatto però a valori contabili (ossia confrontando i rispettivi patrimoni netti contabili risultanti alla data di decorrenza della fusione) indica che nell’incorporata vi è una maggiore incidenza di plusvalori latenti (riconducibili a singoli beni o all’avviamento aziendale) di quella riscontrabile nell’incorporante, ragione per cui sembra corretto individuare nel corrispondente disavanzo da concambio la esteriorizzazione contabile di quel surplus di plusvalori latenti dell’incorporata.

34 Nella misura in cui al disavanzo da concambio è attribuibile il significato economico di “esteriorizzazione contabile del surplus di plusvalori latenti dell’incorporata”, sembra corretto ritenere che vi siano gli estremi di una situazione “ove [è] possibile” procedere all’imputazione del disavanzo agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e ad avviamento.

35 Viceversa, nella misura in cui al disavanzo da concambio non è attribuibile uno specifico significato economico, assumendo il medesimo, in tutto o in parte, la natura di mera posta di pareggio contabile, è senz’altro precluso il trattamento contabile previsto dall’art bis c.c.

36 In questa seconda ipotesi, si ritiene che il disavanzo da concambio, oltre che non poter essere imputato, in tutto o in parte, nell’attivo dello stato patrimoniale, debba anche essere eliminato con apposita riduzione del patrimonio netto contabile post fusione, ossia: • mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto, • oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

37 Contabilizzazione dell’avanzo da concambio
Il fatto che il rapporto tra valori effettivi dell’incorporante (al numeratore) e dell’ incorporata (al denominatore) esprima un valore maggiore del corrispondente rapporto fatto però a valori contabili indica che nell’incorporata vi è una minore incidenza di plusvalori latenti (riconducibili a singoli beni o all’avviamento aziendale) di quella riscontrabile nell’incorporante, ragione per cui sembra corretto individuare nel corrispondente avanzo da concambio la esteriorizzazione contabile di quel surplus di plusvalori latenti dell’incorporante che, nella sua contabilità, si traduce in una voce da iscrivere nel patrimonio netto, assimilabile dal punto di vista concettuale a un sovrapprezzo di emissione applicato sulle azioni o quote da attribuire ai soci dell’incorporata.

38 ESEMPI Fusione per incorporazione con avanzo da annullamento Si ipotizzi il caso di fusione per incorporazione di società nella quale l’incorporante possiede una partecipazione totalitaria (100%, ossia società incorporante unico socio dell’incorporata). In tale caso, possono determinarsi esclusivamente differenze da annullamento.

39 SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA • valore contabile della partecipazione in Beta 200 • altri beni dell’attivo 800 • totale attivo contabile • passivo contabile 700 • capitale sociale (150 azioni di valore nominale 2) 300 SOCIETÀ INCORPORATA BETA SPA • attivo contabile 400 • passivo contabile 100 • capitale sociale (300 azioni di valore nominale 1) 300

40 La fusione non determina alcun incremento del capitale sociale della società incorporante, in quanto essa possiede già interamente l’incorporata e, quindi, per effetto della fusione, essa non accresce il proprio patrimonio (né vi sono soci dell’incorporata cui devono essere attribuite azioni dell’incorporante), ma semplicemente ne modifica la composizione, passando da un possesso indiretto a un possesso diretto dei beni dell’incorporata.

41 La società incorporante Alfa spa: • elimina la partecipazione nell’incorporata, iscritta per 200; • iscrive l’attivo dell’incorporata per 400; • iscrive il passivo dell’incorporata per 100; • evidenzia nel proprio patrimonio netto l’avanzo di fusione pari a 100, ossia pari alla differenza tra il valore di 200 cui risultava iscritta la partecipazione e il maggior valore di 300 pari al netto patrimoniale dell’incorporata.

42 SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA POST FUSIONE ATTIVO • attivo contabile 1
SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA POST FUSIONE ATTIVO • attivo contabile PASSIVO • passivo contabile 800 PATRIMONIO NETTO • capitale sociale (150 valore nominale 2) 300 • avanzo da annullamento 100

43 Fusione per incorporazione con disavanzo da annullamento Si ipotizzi il caso di fusione per incorporazione di società nella quale l’incorporante possiede una partecipazione totalitaria (100%, ossia società incorporante unico socio dell’incorporata). In tale caso, possono determinarsi esclusivamente differenze da annullamento.

44 SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA
• valore contabile della partecipazione in Beta 400 • altri beni dell’attivo • totale attivo contabile • passivo contabile • capitale sociale (150 azioni di valore nominale 2) 300 SOCIETÀ INCORPORATA BETA SPA • attivo contabile • passivo contabile • capitale sociale (300 azioni di valore nominale 1) 300

45 La società incorporante Alfa spa: • elimina la partecipazione nell’incorporata, iscritta per 400; • iscrive l’attivo dell’incorporata per 400; • iscrive il passivo dell’incorporata per 100; • evidenzia nel proprio attivo patrimoniale il disavanzo di fusione pari a 100, ossia pari alla differenza tra il valore di 400 cui risultava iscritta la partecipazione e il minor valore di 300 pari al netto patrimoniale dell’incorporata

46 Il disavanzo di fusione deve essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale: • ove possibile, ad incremento del valore contabile degli elementi dell’attivo (o a decremento del valore contabile degli elementi del passivo) trasferiti in continuità contabile dalla società incorporata alla società incorporante; • in alternativa, ad avviamento, fermo restando però il rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’art c.c.

47 SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA POST FUSIONE ATTIVO • disavanzo da annullamento 100 • restante attivo contabile PASSIVO • passivo contabile 800 PATRIMONIO NETTO • capitale sociale (150 valore nominale 2) 300

48 ESEMPI Fusione per incorporazione con avanzo da concambio e disavanzo da annullamento Si ipotizzi il caso di fusione per incorporazione di società nella quale l’incorporante possiede una partecipazione del 60%. In tale caso, possono determinarsi sia differenze da concambio che differenze da annullamento.

49 valore della società riconosciuto in sede di fusione 1.500
SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA • partecipazione 60% di Beta • altri beni dell’attivo • totale attivo contabile • passivo contabile • capitale sociale (180 azioni di valore nominale 2) 360 valore della società riconosciuto in sede di fusione 1.500

50 valore della società riconosciuto in sede di fusione 500
SOCIETÀ INCORPORATA BETA SPA • attivo contabile • passivo contabile • capitale sociale (300 azioni di valore nominale 1) 360 valore della società riconosciuto in sede di fusione 500

51 Calcolo della differenza da concambio Ai fini dell’operazione di fusione, il valore complessivo riconosciuto alle due società è pari a (= ), dove: • l’incorporante pesa per 3/4; • l’incorporata pesa per 1/4.

52 Il capitale sociale dell’incorporante deve dunque essere aumentato per effetto della fusione in modo tale da consentire l’assegnazione ai soci dell’incorporata di azioni dell’incorporante pari ai 1/4 del totale. Tuttavia, posto che il 60% delle azioni dell’incorporata sono possedute dall’incorporante, l’assegnazione di azioni dell’incorporante medesima deve avere luogo esclusivamente nei confronti degli altri soci dell’incorporata (i quali, complessivamente, pesano per il restante 40%), stante l’espresso divieto di cui all’art ter c.c.

53 In altre parole, il numero di nuove azioni dell’incorporante da emettere, ai fini della loro assegnazione ai soci dell’incorporata, non deve essere tale da far sì che le azioni di nuova emissione siano pari, post aumento, a 1/4 del totale delle azioni circolanti, bensì deve essere tale da far sì che le azioni di nuova emissione siano pari, post aumento, al 40% di 1/4 del totale delle azioni circolanti.

54 Posto che ante fusione le azioni dell’incorporante sono 180 (valore nominale 2), il numero di nuove azioni (valore nominale 2) da emettere è dato dalla seguente proporzione: X : 180 = 100 : (100 – 40 x 1/4) dove X = 200

55 L’emissione di 20 nuove azioni (= 200 – 180) di valore nominale 2 comporta un incremento del patrimonio netto pari a 40, a fronte del quale si registra in capo all’incorporante: • un incremento dell’attivo contabile di 200 (= 40% del valore complessivo dell’attivo contabile dell’incorporata); • un incremento del passivo contabile di 56 (= 40% del valore complessivo del passivo contabile dell’incorporata).

56 Ne consegue dunque che, a fronte di un aumento di capitale di 40, l’incorporante registra un incremento netto contabile di 144 (= 200 – 56). Il differenziale di 104 in “avere” (= 40 – 144) costituisce l’avanzo da concambio.

57 Calcolo della differenza da annullamento Per effetto della fusione, l’incorporante deve procedere all’annullamento della partecipazione posseduta nell’incorporata. Detta partecipazione, si è ipotizzato, rappresenta il 60% del capitale dell’incorporata e risulta iscritta nell’attivo dell’incorporante per 250. A fronte dell’annullamento della partecipazione iscritta per 250, l’incorporante registra: • un incremento dell’attivo contabile di 300 (= 60% del valore complessivo dell’attivo contabile dell’incorporata); • un incremento del passivo contabile di 84 (= 60% del valore complessivo del passivo contabile dell’incorporata). Ne consegue dunque che, a fronte di un annullamento di 250, l’incorporante registra un incremento netto contabile di 216 (= 300 – 84). Il differenziale di 34 in “dare” (= 250 – 216) costituisce il disavanzo da annullamento.

58 la società incorporante rileva separatamente nella propria contabilità le due distinte componenti “differenziali” generate dall’ope-razione di fusione.

59 SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA POST FUSIONE ATTIVO • disavanzo da annullamento 34 • restante attivo contabile PASSIVO • passivo contabile 780 PATRIMONIO NETTO • capitale sociale (200 valore nominale 2) 400 • avanzo da concambio 104

60 ESEMPI Fusione per incorporazione con disavanzo da concambio e avanzo da annullamento Si ipotizzi il caso di fusione per incorporazione di società nella quale l’incorporante possiede una partecipazione del 60%. In tale caso, possono determinarsi sia differenze da concambio che differenze da annullamento.

61 valore della società riconosciuto in sede di fusione 1.000
SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA • partecipazione 60% di Beta • altri beni dell’attivo • totale attivo contabile • passivo contabile • capitale sociale (150 azioni di valore nominale 2) 300 valore della società riconosciuto in sede di fusione 1.000

62 valore della società riconosciuto in sede di fusione 5.000
SOCIETÀ INCORPORATA BETA SPA • attivo contabile • passivo contabile • capitale sociale (300 azioni di valore nominale 1) 300 valore della società riconosciuto in sede di fusione 5.000

63 Calcolo della differenza da concambio Ai fini dell’operazione di fusione, il valore complessivo riconosciuto alle due società è pari a (= ), dove: • l’incorporante pesa per 1/6; • l’incorporata pesa per 5/6. Il capitale sociale dell’incorporante deve dunque essere aumentato per effetto della fusione in modo tale da consentire l’assegnazione ai soci dell’incorporata di azioni dell’incorporante pari ai 5/6 del totale.

64 Tuttavia, posto che il 60% delle azioni dell’incorporata sono possedute dall’incorporante, l’assegnazione di azioni dell’incorporante medesima deve avere luogo esclusivamente nei confronti degli altri soci dell’incorporata (i quali, complessivamente, pesano per il restante 40%), stante l’espresso divieto di cui all’art ter c.c. In altre parole, il numero di nuove azioni dell’incorporante da emettere, ai fini della loro assegnazione ai soci dell’incorporata, non deve essere tale da far sì che le azioni di nuova emissione siano pari, post aumento, a 5/6 del totale delle azioni circolanti, bensì deve essere tale da far sì che le azioni di nuova emissione siano pari, post aumento, al 40% di 5/6 del totale delle azioni circolanti.

65 Posto che ante fusione le azioni dell’incorpo-rante sono 150 (valore nominale 2), il numero di nuove azioni (valore nominale 2) da emettere è dato dalla seguente proporzione: X : 150 = 100 : (100 – 40 x 5/6) dove X = 225

66 L’emissione di 75 nuove azioni (= 225 – 150) di valore nominale 2 comporta un incremento del patrimonio netto pari a 150, a fronte del quale si registra in capo all’incorporante: • un incremento dell’attivo contabile di 160 (= 40% del valore complessivo dell’attivo contabile dell’incorporata); • un incremento del passivo contabile di 40 (= 40% del valore complessivo del passivo contabile dell’incorporata). Ne consegue dunque che, a fronte di un aumento di capitale di 150, l’incorporante registra un incremento netto contabile di 120 (= 160 – 40). Il differenziale di 30 in “dare” (= 150 – 120) costituisce il disavanzo da concambio.

67 Calcolo della differenza da annullamento Per effetto della fusione, l’incorporante deve procedere all’annullamento della partecipazione posseduta nell’incorpo-rata. Detta partecipazione, si è ipotizzato, rappresenta il 60% del capitale dell’incorporata e risulta iscritta nell’attivo dell’incorporante per 140. A fronte dell’annullamento della partecipazione iscritta per 140, l’incorporante registra: • un incremento dell’attivo contabile di 240 (= 60% del valore complessivo dell’attivo contabile dell’incorporata pari a 400); • un incremento del passivo contabile di 60 (= 60% del valore complessivo del passivo contabile dell’incorporata pari a 100).

68 Ne consegue dunque che, a fronte di un annullamento di 140, l’incorporante registra un incremento netto contabile di 180 (= 240 – 60). Il differenziale di 40 in “avere” (= 140 – 180) costituisce l’avanzo da annullamento

69 SOCIETÀ INCORPORANTE ALFA SPA POST FUSIONE ATTIVO • disavanzo da annullamento 30 • restante attivo contabile PASSIVO • passivo contabile 800 PATRIMONIO NETTO • capitale sociale (225 valore nominale 2) 450 • avanzo da concambio 40

70 FUSIONE PER UNIONE caso pratico Situazione Patrimoniale di fusione
Attività Soc. A Soc. B Immobilizzazioni 4.050 1.950 Merci 270 230 Disponibilità 690 680 Perdita esercizio 30 Totale 5.010 2.890

71 FUSIONE PER UNIONE caso pratico Situazione Patrimoniale di fusione
Passività e netto Soc. A Soc. B Fondi ammortamento 1.950 620 TFR - Fondi spese 490 140 Debiti 2.190 1.930 Capitale sociale 300 200 Utile d’esercizio 80 Totale 5.010 2.890

72 FUSIONE PER UNIONE caso pratico Giornale contabile della società risultante
dare avere Società A c/fusione Società B c/fusione Disavanzo di fusione Capitale Sociale 380 170 50 600 Immobilizzazioni Merci Disponibilità liquide Fondi Ammortamento TFR – Fondi Spese Debiti 4.050 270 690 1.950 490 2.190

73 FUSIONE PER UNIONE caso pratico Giornale contabile della società risultante
dare avere Immobilizzazioni Merci Disponibilità liquide Fondi Ammortamento TFR – Fondi Spese Debiti Società B c/fusione 1.950 230 680 620 140 1.930 170


Scaricare ppt "ASPETTI CONTABILI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE"

Presentazioni simili


Annunci Google