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PubblicatoGiustina Lazzari Modificato 10 anni fa
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ad uno specifico affare
I patrimoni destinati ad uno specifico affare
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uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare
S.p.a. e s.a.p.a. possono costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare
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Affare per il quale è destinato il patrimonio
La società deve individuare l’affare ( ossia l’iniziativa economica alla cui realizzazione intende destinare il patrimonio ) L’individuazione deve essere precisa specifica
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Caratteristiche Ammontare massimo : il valore complessivo del patrimonio destinato non deve superare il10% del patrimonio netto della società. Beni e rapporti compresi nel patrimonio : l’organo sociale che decide la costituzione del patrimonio destinato deve precisamente individuare i beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato e deve indicarli nella delibera costitutiva Congruità del patrimonio : il patrimonio destinato deve essere congruo rispetto alla realizzazione dell’affare, dal momento della sua costituzione fino alla realizzazione dell’affare 3
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Piano economico-finanziario
La società deve predisporre un piano economico finanziario relativo al patrimonio destinato dal quale risultino : la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare le modalità e le regole relative all’impiego del patrimonio il risultato che si intende perseguire le eventuali garanzie offerte da terzi 4
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Delibera di costituzione
Contenuto obbligatorio: descrizione dell’affare al quale è destinato l’affare descrizione dei beni e dei rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato piano economico finanziario descrizione delle regole relative al rendiconto dello specifico affare nomina della società di revisione contabile, se ne sussistono i presupposti 5
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Delibera di costituzione
Contenuto facoltativo : apporti di terzi al patrimonio destinato garanzie offerte da terzi emissione o possibilità di emissione di strumenti finanziari di partecipazione all’affare deroghe al principio generale in tema di responsabilità cause di cessazione della destinazione,ulteriori rispetto a quelle previste per legge 6
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Controllo e pubblicità
Il Notaio verbalizzante deve controllare che la delibera rispetti tutte le condizioni richieste dalla legge. Se il controllo è positivo entro 30 giorni dalla deliberazione provvede al deposito della deliberazione nel Registro delle Imprese L’Ufficio del Registro, verificata la regolarità formale della documentazione iscrive la delibera segue
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Controllo e pubblicità
Se il Notaio non ritiene adempiute le condizioni richieste dalla legge entro 30 giorni dalla data della deliberazione può rifiutarsi di chiedere l’iscrizione dando comunicazione del rifiuto ai componenti dell’organo amministrativo -segue
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Controllo e pubblicità
Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del Notaio, gli amministratori possono ricorrere al Tribunale per ottenere l’iscrizione nel Registro delle Imprese Il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni formali e sostanziali richieste dalla legge e sentito il P.M. ordina con decreto l’iscrizione nel Registro delle Imprese Il decreto è reclamabile dinanzi alla Corte di Appello -segue
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Responsabilità Salvo che la delibera costitutiva preveda diversamente e salvo i casi di fatto illecito per le obbligazioni contratte in relazione al singolo affare la società risponde con il patrimonio destinato a tale affare, purchè gli atti compiuti per la sua realizzazione indichino il vincolo di destinazione -segue
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Responsabilità I creditori dell’affare possono contare sul patrimonio destinato e non possono far valere alcun diritto sul patrimonio residuo della società. I creditori sociali anteriori alla costituzione del patrimonio che non abbiano fatto opposizione, o la cui opposizione sia stata rigettata, possono agire unicamente sul patrimonio residuo della società. -segue
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Responsabilità La società risponde anche con il suo patrimonio residuo nei seguenti casi : in relazione ai singoli atti che pur realizzati per l’affare non indicano il vincolo di destinazione ( art quinquies c.4 c.c.) quando la delibera costitutiva stabilisce la responsabilità illimitata della società per gli atti compiuti in relazione all’affare ( art quinquies c.3 c.c.) se nello svolgimento delle sue attività, anche se non riconducibili allo specifico affare, essa arrechi danni a terzi per fatto illecito ad essa imputabile ( art septies c.4 c.c.) -segue
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Responsabilità La responsabilità della società con il suo patrimonio residuo è sussidiaria si fa valere solo quando il patrimonio destinato non è sufficiente a far fronte all’adempimento delle obbligazioni derivanti dagli atti compiuti in relazione all’affare è operativa solo a seguito di infruttuosa escussione del patrimonio destinato da parte dei creditori particolari -segue
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Libri e scritture contabili
In relazione a ciascun patrimonio destinato l’organo amministrativo deve tenere separatamente i libri e le scritture contabili richieste dalla legge. Se sono stati emessi strumenti finanziari di partecipazione allo specifico affare, deve istituire un libro sociale a tali strumenti Finanziari. Esso deve indicare : le caratteristiche degli strumenti emessi l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti le generalità dei titolari degli strumenti nominativi trasferimenti e vincoli ad essi relativi 14
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Bilancio Per ogni patrimonio destinato si deve redigere un rendiconto separato, da allegare al bilancio della società. Esso deve essere formato come se si trattasse di una società autonoma (stato patrimoniale e conto economico) e dal secondo anno in poi dovrebbe mostrare i dati comparativi relativi all’esercizio precedente. Ulteriori informazioni sono fornite dalla nota integrativa del bilancio della società. In essa sono indicati : valore e tipologia dei beni beni apportati da terzi rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato criteri di imputazione degli elementi di costo e ricavo regime di responsabilità
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Controllo contabile La società che ha costituito un patrimonio destinato solo in casi particolari deve nominare una società di revisione contabile per il controllo contabile dell’andamento dell’affare. se non emette titoli sul patrimonio ( nessun obbligo di nominare la società di revisione ) se emette titoli sul patrimonio offrendoli esclusivamente ad investitori professionali società non soggetta (nessun obbligo di nominare la società di revisione ) a revisione contabile se emette titoli sul patrimonio destinato diffusi in misura rilevante tra il pubblico e offerti ad investitori non professionali ( la delibera costitutiva del patrimonio deve nominare una società di revisione contabile per il controllo dell’affare) -segue
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società soggetta a revisione contabile OBBLIGATORIA
Controllo contabile La società che ha costituito un patrimonio destinato solo in casi particolari deve nominare una società di revisione contabile per il controllo contabile dell’andamento dell’affare. società soggetta a revisione contabile OBBLIGATORIA se emette o meno strumenti finanziari nomina società di revisione che si occupa del controllo contabile sull’andamento dell’affare -segue
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Cessazione del patrimonio destinato
Realizzazione dell’affare impossibilità di realizzare l’affare (ipotesi previste dalla legge) La delibera costitutiva del patrimonio separato può prevedere ipotesi di cessazione diverse. Quando si verifica una delle ipotesi di cessazione della destinazione l’organo amministrativo redige un rendiconto finale che accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile deve essere depositato presso l’Ufficio del Registro delle imprese 18
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un contratto di finanziamento per uno specifico affare
I finanziamenti destinati S.p.a. e s.a.p.a. possono concludere con uno o più terzi finanziatori un contratto di finanziamento per uno specifico affare stabilendo che i proventi dell’affare stesso, o parte di essi, siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo. 19
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Il finanziamento è detto « destinato » per la particolare
finalità dei suoi proventi sottratti all’azione esecutiva dei creditori generali destinati in via esclusiva a soddisfare i creditori particolari dello specifico affare 20
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Elementi essenziali del contratto di finanziamento
descrizione dello specifico affare il cui finanziamento è destinato modalità e tempi di realizzazione dello stesso costi previsti e ricavi attesi dall’affare la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli beni strumentali necessari alla realizzazione dell’opera piano finanziario dell’operazione controlli del finanziatore da effettuare sull’esecuzione dell’operazione tempo massimo di rimborso eventuali garanzie offerte dalla società per l’esecuzione del contratto o per il rimborso del finanziamento 21
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Specifico affare da finanziare
L’ affare oggetto di finanziamento non deve essere necessariamente nuovo, ma può essere un affare già esistente che la società intende finanziare con nuove risorse. Il contratto di finanziamento deve descriverlo dettagliatamente in modo che ne sia individuabile l’oggetto specifico. 22
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l’utile o il ricavato netto dell’affare
Proventi dell’affare Sono proventi dell’affare finanziato l’utile o il ricavato netto dell’affare costituito dalla differenza tra ricavi e costi La società può scegliere se tutti i proventi o solo una parte di essi saranno destinati a rimborsare il finanziamento. 23
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Caratteristiche del finanziamento
Il contratto deve specificare le caratteristiche del piano finanziario dell’operazione indicare i controlli che il finanziatore può effettuare sull’esecuzione dell’operazione 24
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Efficacia Perché si verifichino gli effetti del contratto di finanziamento destinato la legge richiede due condizioni Pubblicazione del contratto : la società o il finanziatore devono depositare una copia del contratto per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. L’iscrizione ha funzione di pubblicità nei confronti di terzi e in particolare dei creditori sociali 2) Contabilizzazione : la legge richiede che i sistemi di incasso e contabilizzazione dei proventi dell’affare siano idonei all’individuazione dei proventi dell’affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società 25
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Effetti Una volta concluso il contratto di finanziamento e adempiute le condizioni di efficacia, si determinano effetti per : I creditori sociali : non hanno alcuna possibilità di agire esecutivamente sui proventi che costituiscono il patrimonio separato, sui frutti di essi e sugli investimenti eventualmente effettuati in attesa di rimborso al finanziatore. Detti creditori – fino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del suo termine massimo - possono esercitare solo azioni conservative su beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione a tutela dei loro diritti di credito. Solo dopo il rimborso – o scaduto il suddetto termine - riacquistano la piena libertà di agire in via esecutiva. -segue
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Effetti Una volta concluso il contratto di finanziamento e adempiute le condizioni di efficacia, si determinano effetti per : La società : risponde delle relative obbligazioni nei confronti del finanziatore unicamente con il patrimonio separato costituito con i proventi dell’affare, salva l’ipotesi in cui essa abbia offerto nel contratto di finanziamento apposita garanzia per il rimborso di parte di esso. Il finanziatore : non ha alcuna azione sul patrimonio della società, fatte salve le ipotesi di inadempimento della stessa agli obblighi di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione e di fallimento della società prima della realizzazione dell’affare. 27
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