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LE SOCIETA’ PER AZIONI 1
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Condizioni per la costituzione della S.p.a.
Per procedere alla costituzione della società è necessario : che sia sottoscritto per intero il capitale sociale che siano rispettate le previsioni dell’art c.c e dell’art c.c. che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. 4
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L’atto costitutivo Rilevanti sono le novità della riforma in ordine al contenuto dell’atto costitutivo finalizzate a : 1) semplificare il procedimento di costituzione 2) riconoscere normativamente i principi elaborati dalla giurisprudenza nell’applicazione delle norme previgenti 3) espandere l’autonomia statutaria L’art c.c. prevede la possibilità di costituire la società : per contratto per atto unilaterale 4
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(indicazioni necessarie)
L’atto costitutivo (indicazioni necessarie) L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere : Nome e cognome o denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l’attività che costituisce l’oggetto sociale; l’ammontare del capitale sottoscritto e quello versato; Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori segue
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(indicazioni necessarie)
L’atto costitutivo (indicazioni necessarie) 9) Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; Il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) La nomina dei primi amministratori e i sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13) La durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. 4
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Cause di nullità della società
( art c.c.) Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi : mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico illeicità dell’oggetto sociale mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità nel registro delle imprese 5
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MODELLI ORGANIZZATIVI
Una delle più rilevanti novità apportate dalla riforma è rappresentata dalla possibilità si scegliere in alternativa al modello tradizionale di organizzazione e controllo tra due sistemi di derivazione straniera: SISTEMA DUALISTICO di derivazione germanica SISTEMA MONISTICO di derivazione anglosassone 2
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MODELLO TRADIZIONALE DUALISTICO MONISTICO
Si applica in mancanza di diversa scelta statutaria e prevede la presenza di : Il sistema dualistico, da adottarsi statuariamente, prevede la presenza di : Il sistema monistico, da adottare in sede statutaria, è caratterizzato dalla presenza di : - un organo di gestione (amministratore unico o consiglio di amministrazione) - Consiglio di gestione costituito da almeno due componenti anche non soci, e nominato dal consiglio di sorveglianza - Consiglio di amministrazione - Un organo di controllo ( il collegio sindacale) - Consiglio di sorveglianza costituito da almeno tre componenti di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e, salvo quanto previsto dall’art.2409 duodecies, 2° co., è nominato dall’assemblea ordinaria. - comitato per il controllo sulla gestione nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori non esecutivi, che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia
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S.p.a. con unico azionista
Alla luce delle novità introdotte dalla riforma (d.lgs n.6), la comune denominazione di “s.p.a. unipersonale” appare oggi riassumere in sé due distinte fattispecie : s.p.a. costituita mediante atto unilaterale da un unico socio fondatore s.p.a. le cui azioni, in un momento successivo alla costituzione, vengono a concentrarsi nelle mani di unico socio
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Unico Azionista E’ unico azionista la persona ( fisica o giuridica) che sia intestataria di tutte le azioni quando l’intestazione è formalmente e totalmente a suo nome. E’ altresì considerato azionista unico anche chi possiede tutte le azioni di una società per il tramite di società interamente controllate
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Diritti e vincoli su tutte le azioni della società
Quando tutte le azioni della società sono oggetto di diritti o vincoli, è importante sapere chi sia da considerare unico azionista per valutarne la relativa responsabilità. Se le azioni sono soggette a: Comunione :i comproprietari diventano unici azionisti, assumendo la responsabilità solidale per le obbligazioni sociali Comunione far coniugi : i coniugi in solido hanno la responsabilità sancita dalla disciplina dell’unico azionista Usufrutto, pegno, sequestro conservativo o giudiziario, pignoramento : è unico azionista colui al quale è attribuito il diritto di voto. In caso di sequestro o pignoramento- se il voto è attribuito dal giudice al custode – si ha uno dei casi eccezionali di appartenenza totalitaria delle azioni senza che vi sia un unico azionista. -segue -
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Diritti e vincoli su tutte le azioni della società
Locazione, leasing o comodato : l’unico proprietario rimane unico azionista. Unico azionista è invece il conduttore o il comodatario se questi viene investito nei confronti della società dei diritti sociali mediante girata per procura. Riporto: unico azionista è, normalmente, il riportatore. Il riportatore diventa unico azionista se le azioni gli vengono girate per procura e lasciate nella sua materiale disponibilità.
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Inapplicabilità delle norme sull’unico azionista
Socio sovrano E’ frequente che una persona fisica o giuridica sia titolare di una partecipazione largamente maggioritaria abbia una posizione di assoluta preponderanza sugli altri soci, diventando arbitro di ogni decisione della società. La partecipazione quasi totalitaria del c.d. socio sovrano rende sostanzialmente prova di significato la residua partecipazione di altri azionisti Socio tiranno E’ socio tiranno colui che pur non avendo la titolarità dell’intera partecipazione azionaria, approfitti della propria posizione di sostanziale dominio della società, usandola come strumento per l’esercizio della propria attività economica, gestendola scorrettamente ed abusando dei poteri di amministrazione
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Funzionamento della società
La società è costituita con personalità giuridica ed è responsabile per le obbligazioni sociali. La responsabilità personale dell’azionista si aggiunge in via sussidiaria a quella della società. I patrimoni della società e dell’azionista rimangono distinti. I contratti della società con l’unico azionista o le operazioni a favore dell’unico socio non sono opponibili ai creditori della società se non sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. o in caso di pignoramento, se non risultano da atto scritto avente data certa anteriore ad esso.
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Organi sociali Assemblea organo organo amministrativo di controllo
L’assemblea della società con unico azionista è convocata, si riunisce e delibera secondo le regole generali anche se ad essa presenzia un solo socio. L’assemblea può deliberare su qualsiasi materia, sia essa di competenza dell’assemblea ordinaria che straordinaria. All’assemblea non è applicabile la regola del conflitto di interessi né la norma che attribuisce il diritto di recesso
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Responsabilità dell’unico azionista
L’unico azionista risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni risultano essergli appartenute solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni : la società è insolvente i conferimenti non sono stati effettuati secondo le modalità previste dalla legge, oppure fin quando non siano stati adempiuti gli obblighi pubblicitari
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Insolvenza della società
Il creditore sociale può agire contro l’unico azionista solo quando abbia agito infruttuosamente nei confronti della società per il soddisfacimento del suo credito o anche quando provi che un’eventuale azione esecutiva nei confronti della società sarebbe infruttuosa. La responsabilità dell’unico azionista sorge, pertanto, solo quando la società non ha più i mezzi per pagare i creditori sociali (carattere sussidiario)
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di riferimento della responsabilità
Estensione e periodo di riferimento della responsabilità L’unico azionista risponde personalmente per tutte le obbligazioni assunte dalla società, anche se : non ha assunto tali obbligazioni non ha dato impulso a tali obbligazioni non ha autorizzato tali obbligazioni La responsabilità sussiste dal momento dell’acquisto della partecipazione totalitaria delle azioni fino al momento in cui è cessata tale partecipazione. Una volta terminato il periodo a cui riferire la sua responsabilità, l’unico azionista, diventato azionista semplice è sempre responsabile per le obbligazioni insorte nel periodo in cui era unico azionista, ma l’ azione giudiziale deve essere esercitata entro il termine prescrizionale di 5 anni.
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Fallimento della società e unico azionista
In caso di fallimento della società con unico azionista, il fallimento non si estende anche all’unico azionista nella sua qualità di socio illimitamente responsabile.
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Partecipazione della s.p.a. in società di persone
La riforma del diritto societario introduce la possibilità di partecipazione delle società di capitali ad una società di persone, anche se con qualche limitazione Il nuovo art c.c. dispone che l’assunzione di partecipazioni in altre imprese : a) anche se prevista genericamente nello statuto non è consentita, qualora per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto; b) se comporta una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle imprese partecipate deve essere deliberata dall’assemblea della s.p.a. e di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
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